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	<title>articoli &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
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	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "articoli"</description>
	<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 19:23:35 +0000</pubDate>

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<title><![CDATA[Ridurre si può... soprattutto facendo la spesa]]></title>
<link>http://eleonoraformisani.wordpress.com/2009/11/28/ridurre-si-puo-soprattutto-facendo-la-spesa/</link>
<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 15:57:43 +0000</pubDate>
<dc:creator>elfo</dc:creator>
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<description><![CDATA[Sono stati 20.000 i carrelli della spesa svuotati degli imballaggi superflui e avviati alla raccolta]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Sono stati 20.000 i carrelli della spesa svuotati degli imballaggi superflui e avviati alla raccolta]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Prima "irruzione pubblica" al Kismet]]></title>
<link>http://irruzionepubblica.wordpress.com/2009/11/28/prima-irruzione-pubblica-al-kismet/</link>
<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 15:08:12 +0000</pubDate>
<dc:creator>irruzionepubblica</dc:creator>
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<description><![CDATA[Gli intenti di questo festival, frutto di un’aria ottimistica che si respira in tutta la Puglia sull]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Gli intenti di questo festival, frutto di un’aria ottimistica che si respira in tutta la Puglia sullo stato contemporaneo dell’arte, sono chiari: far scoprire alla “casalinga di Voghera” (in questo caso di Bari) che il teatro e l’arte siano molto più accessibili di quello che pensa.<br />
Con questi presupposti ieri, 27 Novembre 2009, al grido di “Teatro per tutti” ha aperto i battenti Irruzione Pubblica al teatro Kismet, famoso alla città per essere il teatro raffinato e sensibile all’attitudine più concettuale (e più cripitca) del teatro e dell’arte in generale. Questo paradosso stridente vuole essere il punto di partenza di una possibile riscrittura della fruizione del teatro e dell’arte contemporanea. I mezzi attraverso cui diradare la nebbia di indifferenza che aleggia a Bari riguardo l’arte contemporanea sono le esperienze locali di teatro contemporaneo (per quello che riguarda il teatro, appunto) e i clichèdell’amata città sul cibo, sui monumenti, sul caro Pino Pascali, (profeta dell’arte contemporanea nato a Polignano a Mare), su San Nicola&#8230; I risultati di questa vision? La casalinga di Bari, almeno ieri, non si è fatta vedere, e il djset conclusivo (elemento di attrazione nazional-popolare) è stato “soppresso” dopo nemmeno quindici minuti.In compenso chi al Kismet ci è andato non poteva credere ai suoi occhi: due rappresentazioni teatrali -intense- una dopo l’altra, lo staff creativo (gli artisti, gli attori, i direttori artistici&#8230;) a disposizione delle curiosità e delle perplessità del pubblico.<!--more--><br />
La gente che ha seguito gli spettacoli era attenta, concentrata e non curante di essere seduta su una panca scomoda o su una sedia di plastica; al pubblico in sala interessavano solo le parole, i gesti degli attori-performer, le scenografie minimali e funzionali che, come puntini da unire col filo dell’immaginazione, si lasciavano comprendere solo a chi voleva scrutarli e analizzarli singolarmente e complessivamente: bidoni gialli, neon e ditali in metallo per il primo spettacolo, della compagnia molfettese Teatro dei Cipis; buste di plastica appese -piene di un simbolico liquido rosso-, una vasca da bagno, uno specchio, tante buste di plastica per terra: questi gli elementi del secondo spettacolo, curato e interpretato dalla prorompente Licia Lanera, della compagnia Fibre Parallele.<br />
Alla fine della serata, attraverso un piccolo “scambio di idee” (non chiamatelo dibattito), gli stessi artisti -due minuti prima imbrattati e urlanti-, hanno parlato della loro visione del teatro, di come l’hanno concepita e partorita,e hanno risposto alle domande del pubblico. Questo è il primo elemento che sconvolge le dinamiche artistiche: non più un performer, che fa il suo lavoro, e una volta finitolo va a casacome un impiegato di banca qualunque, ma un artista che ha il coraggio di vivere le percezioni a caldo di chi ha fruito, o subìto, la sua performance.Insomma l’aura dell’artista è stata immersa in una pozzanghera ed è stata calpestata da tutti, senza che se ne accorgessero, mentre passeggiavano per il foyer, per il corridoio del teatro, per il teatro stesso.<br />
Complice di questo atteggiamento di nonchalance è stata anche l’arte visiva, che ha invaso silenzionsamente tutta la struttura, e si è mimetizzata tra gli articoli di giornale affissi all’ingresso, sulle pareti, sui tavoli dove ci si intratteneva tra uno spettacolo e l’altro: c’era ma non si faceva notare da un occhio distratto. Una caccia al tesoro inconsapevole e senza indizi, senza rimandi, se non il formato cartaceo, vero e proprio leit-motiv dell’opera di Francesco Bertelè su Pino Pascali, intitolata The Tramp II. Del resto l’intento dell’artista, che ha girato per Bari quasi per una settimana, era proprio quello di mimetizzarsi per la città in alcuni suoi angoli accoglienti, secondo lui passepartoutvisivo della realtà (ma questo riguardava solo la parte fotografica dell’opera). Lo spettatore quindi intercettava, attraverso una minuscola firma The Tramp II, gli elementi dell’opera presenti nel “teatro-involucro” che, come dice lo stesso autore, “si intersecano agli altri pezzi dell’opera solo in parte, lasciando emergere paradossalmente gli elementi che, stonando, creano qualcosa di nuovo, partorito dalla mente di chi li osserva”.<br />
La confusione, la visione fisiologicamente soggettiva e parziale dell’opera, genera un’opera nuova, grazie alle seghe mentali di chi la vive.E poi ancora la performance “parziale” Colonna Infame, di Manuela Ascari ha incuriosito la gente che si intratteneva nel foyer, alla quale è stato chiesto di raccontare la città con i propri occhi, di riscrivere la storia dei monumenti baresi, che (secondo l’artista) non conservano più un patrimonio storico, frutto di quello che vi hanno rappresentato, ma diventano luoghi di ritrovo, campi da calcio a cielo aperto, sedili naturali per i passanti.<br />
L’artista oggi ci presenterà la metabolizzazione di ricordi non suoi, di una città non sua, raccontata da persone che non conosceva prima.Alla fine di questa serata densa ed emozionante (gli spettacoli si sono conclusi dopo diversi minuti di applausi a scena aperta), il djset di musica drum’n base sembrava francamente superfluo, e il suo sonbbamento naturale dell’audience ha parlato chiaro.Mentre ci si avviava ai propri mezzi per tornare a casa, la mente era dolorante come un muscolo che aveva fatto stretching, ma consapevole di aver allargato i “tendini mentali”. Provare per credere: oggi e domani al Kismet.</p>
<p><strong>[Gianpiero Macina]</strong></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Storia e storie di Caffè]]></title>
<link>http://malkat.wordpress.com/2009/11/29/storia-e-storie-di-caffe/</link>
<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 15:06:31 +0000</pubDate>
<dc:creator>malkat</dc:creator>
<guid>http://malkat.wordpress.com/2009/11/29/storia-e-storie-di-caffe/</guid>
<description><![CDATA[Il caffè come bevanda è relativamente recente. Agli albori della sua storia è una medicina – usata d]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:center;"><a href="http://malkat.wordpress.com/files/2009/11/tazzina-2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-446" title="tazzina 2" src="http://malkat.wordpress.com/files/2009/11/tazzina-2.jpg?w=300" alt="" width="300" height="204" /></a></p>
<p style="text-align:justify;">Il caffè come bevanda è relativamente recente. Agli albori della sua storia è una medicina – usata dagli arabi da tempo immemore – tanto che la leggende vuole che abbia curato persino Maometto. Le sue virtù sono molteplici – spesso in evidente contrasto tra loro. Arriva in Europa (alla metà del XVII. Secolo )  come una curiosità dal sapore esotico verso la quale c’è ancora molta diffidenza. Forse perché  &#8211; così  nero e bollente -  ricorda troppo la pece utilizzata per scopi ben diversi.</p>
<p style="text-align:justify;">Si diffonde in Europa con un accerchiamento quasi “strategico”: da Parigi a Venezia,  da Londra a Vienna  il caffè dilaga – aprono le prime botteghe – e qui è d’obbligo citare il due capostipite il caffè <strong>Procope,</strong> frequentato da <strong>Voltaire e Rousseau</strong> – e il <strong>Caffè Lloyd’s</strong> di Londra, punto d’incontro di chi aveva a che fare con il traffico marittimo: capitani, armatori e soprattutto assicuratori. Un gruppo di loro convertirà il caffè in quello che è tutt’ora,  una delle maggiori assicuratrici al mondo. Tra i primi e ormai ai confini con la leggenda anche il caffè “<strong>Alla  Bottiglia Blu</strong>”, aperto a Vienna, da un certo Kolschitzky, valoroso corriere che quale premio per i suoi servigi durante l’assedio di Vienna da parte dei turchi  altro non chiese che un sacco di quei strani chicchi grigiastri. Tutti si stupirono. Ma lui sapeva bene cosa farne. Ed ebbe ragione. E poi ancora  il nostro <strong>Florian<em>,</em></strong> &#8211; l’unico superstite &#8211; che Balzac, definirà <strong>“ <em>Foyer di un teatro, sala di lettura, confessionale</em>”.</strong> </p>
<p style="text-align:justify;">La bevanda elitaria si era fatta democratica. E i caffè d’Europa  divengono d’espressione di questa libertà di pensiero. Geograficamente lontani i caffè hanno caratteristiche e aspetto diversi – come diverso è il temperamento tra un viennese e un portoghese. “Ci sono usseri inglesi e prussiani, &#8211; come ci sono caffè francesi, inglesi e italiani, ma … solo l’ungherese è un vero ussero e il viennese il vero animale da caffè” sosteneva Johann Braun von Braunthal con orgoglio e un pizzico di presunzione tutta viennese. Siamo a fine Ottocento. E’ l’epoca d’oro di Vienna. E i caffè sono lo specchio fedele di un’incredibile stagione creativa che finirà con l’avvento della Grande Guerra. Molti capolavori della grande letteratura di lingua tedesca sono stati concepite nel <strong>fertile humus dei caffè a Vienna</strong> e nelle altre grandi capitali del calderone mitteleuropeo da <strong>Praga a Budapest</strong>.  Non c’è racconto o romanzo – dove prima o poi non faccia capolino un caffè: dal Sacher nel “Girotondo” di Schnitzler – al Museum – incarnazione del minimalismo dell’architetto Adolf Loos.-  nella “Cripta dei Cappuccini”.</p>
<p style="text-align:justify;">Al caffè si andava per leggere – vi era una vastissima scelta di giornali locali e stranieri, (cosa in uso ancora oggi) per scrivere.. di tutto:  dagli articoli, alle lettere d’amore, ai testamenti come il piccolo tenente Hofmiller,  che ritenendo il proprio comportamento indegno della divisa (!) decide di suicidarsi, va al caffè,  chiede carta e penna ed espone la sua intenzione di togliersi la vita. Cosa che non farà. Hofmiller non è mai esistito se non nella mente di Stephan Zweig. Ma, questo è solo un dettaglio.</p>
<p style="text-align:justify;">Ma al caffè si andava anche per giocare a carte o ancora di più  biliardo, (requisito indispensabile di ogni caffè viennese che volesse definirsi tale)  o semplicemente per  “ammazzare il tempo prima di essere ammazzati dal tempo stesso” parole del  ferocissimo Karl Kraus.</p>
<p style="text-align:justify;">Frequentare un certo caffè era come un biglietto da visita: denotava la sfera a cui appartenevi, le tue preferenze, il tuo mondo.</p>
<p style="text-align:justify;">E’  il  mondo di ieri descritto da Werfel,  che oggi non esiste più,  resta però forte la nostalgia  di quei luoghi dell’anima dove “<em>le forze creative si rigenerano – anomali sanatori che recano conforto a chiunque, a chi è creativo e a chi si illude di esserlo”.  </em></p>
<p style="text-align:justify;">Molti di questi caffè da Venezia a Praga – da Londra a Vienna sono stati irrimediabilmente inghiottiti dalla storia e dall’ottusità di chi non ne ha compreso il valore. Altri restano, sparsi per la vecchia Europa nelle grandi città e nella provincia a tangibile e degustabile testimonianza di un passato che appartiene alla nostra cultura.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Nuovo post su FINGERPICKING.NET]]></title>
<link>http://lucafrancioso.wordpress.com/2009/11/28/nuovo-post-su-fingerpicking-net/</link>
<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 08:16:25 +0000</pubDate>
<dc:creator>Luca Francioso</dc:creator>
<guid>http://lucafrancioso.wordpress.com/2009/11/28/nuovo-post-su-fingerpicking-net/</guid>
<description><![CDATA[Pubblicato nel sito FINGERPICKING.NET il post di Luca Francioso IL VIDEO LIVE DEL BRANO IN VIAGGIO.]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Pubblicato nel sito <a href="http://www.fingerpicking.net/" target="_blank">FINGERPICKING.NET</a> il post di Luca Francioso <a href="http://lucafrancioso.fingerpicking.net/2009/11/27/il-video-live-del-brano-in-viaggio/" target="_blank">IL VIDEO LIVE DEL BRANO IN VIAGGIO</a>.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[Cerchiamo agenti di vendita per zone libere]]></title>
<link>http://guidobiscardi.wordpress.com/2009/11/28/cerchiamo-agenti-di-vendita-per-zone-libere/</link>
<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 23:31:04 +0000</pubDate>
<dc:creator>Guido Biscardi</dc:creator>
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<description><![CDATA[Navigando in queste pagine, e più approfonditamente nei rispettivi siti istituzionali ai quali potre]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:justify;">Navigando in queste pagine, e più approfonditamente nei rispettivi siti istituzionali ai quali potrete accedere anche dai link che troverete sulla destra di questa pagina, potrete farvi un&#8217;idea di che cosa <span style="color:#008000;"><strong>TRASTECNICA</strong></span> e <strong><span style="color:#008000;">MOVOMECH</span></strong> (azienda che Trastecnica distribuisce in Italia) producono.</p>
<p style="text-align:justify;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-161" title="vendita" src="http://guidobiscardi.wordpress.com/files/2009/11/vendita.jpg?w=300" alt="" width="300" height="114" /></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#008000;"><em>Se siete agenti plurimandatari, o professionisti, che quotidianamente vivono il settore industriale, ritengo potrebbe essere per voi interessante valutare l&#8217;opportunità di collaborare con noi in qualità di segnalatori o procacciatori.</em></span></p>
<p style="text-align:justify;">Dall&#8217;impianto di automazione più complesso, fino al più semplice sistema di manipolazione stand-alone, i nostri uffici vi affiancheranno facendosi carico di approfondimenti, visite tecniche, studi di fattibilità e preventivazioni.</p>
<p style="text-align:justify;">Ciò che cerchiamo nei nostri collaboratori esterni non è necessariamente una competenza specifica. Siamo consapevoli che il know-how, la capacità di analisi, oltre che la capacità di proporre soluzioni, nel mondo del material handling non si possono improvvisare; cerchiamo solo persone che come noi vivano il rapporto con il cliente in modo propositivo e con entusiasmo. <span style="color:#008000;"><em>Al resto ci pensiamo noi.</em></span></p>
<p style="text-align:justify;"><a href="http://guidobiscardi.wordpress.com/files/2009/11/ci_it_sales_map.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-160" title="zone italia" src="http://guidobiscardi.wordpress.com/files/2009/11/ci_it_sales_map.gif?w=264" alt="" width="264" height="300" /></a>Vendete materiali per imballo? Pallet e contenitori? Macchine per il confezionamento?</p>
<p style="text-align:justify;">Il vostro prodotto si rivolge all&#8217;industria? Avete a che fare con responsabili della produzione o della manutenzione?</p>
<p style="text-align:justify;">Noi stiamo cercando la vostra collaborazione per riuscire, tramite il vostro attuale lavoro, a cogliere nuove opportunità di business.</p>
<p style="text-align:justify;">Nel nostro settore la cosa più difficile, dal punto di vista promozionale, è riuscire ad essere nel posto giusto, al momento giusto, per parlare con la persona giusta. <em><span style="color:#008000;">Per questo abbiamo bisogno anche di voi.</span></em></p>
<p style="text-align:justify;">Potrete contattarmi inviandomi una vostra presentazione o un vostro curriculum dalla <span style="color:#008000;"><a title="Candidatura" href="http://www.trastecnica.it/contatti/inseriscicv.aspx" target="_blank"><em><span style="color:#008000;">pagina dedicata alle candidature del nostro sito</span></em></a></span> oppure potrete semplicemente <span style="color:#008000;"><a title="Contatti" href="http://www.trastecnica.it/contatti/sede.aspx" target="_blank"><span style="color:#008000;"><em>telefonarmi o scrivermi una mail</em></span></a></span><a title="Contatti" href="http://www.trastecnica.it/contatti/sede.aspx" target="_blank"><span style="color:#008000;"><em>.</em></span></a></p>
<p style="text-align:justify;">Guido Biscardi</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Novità per Lucid, parte 3]]></title>
<link>http://ubuntupiu1.wordpress.com/2009/11/27/novita-per-lucid-parte-3/</link>
<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 22:59:21 +0000</pubDate>
<dc:creator>airport93</dc:creator>
<guid>http://ubuntupiu1.wordpress.com/2009/11/27/novita-per-lucid-parte-3/</guid>
<description><![CDATA[Finiamo con questa terza parte la serie di articoli sulle novità con cui comincia lo sviluppo della ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Finiamo con questa terza parte la serie di articoli sulle novità con cui comincia lo sviluppo della terza LTS di ubuntu.</p>
<p><strong>Testdrive</strong> Questa applicazione è volta a quelli che vogliono testare l&#8217;ISO in sviluppo di ubuntu. In pratica consiste in un programma che scarica l&#8217;ultima immagine disco disponibile e la fa partire in una VM con impostazioni preconfigurate, tramite qemu o kvm (a seconda del processore). <a href="https://launchpad.net/testdrive">Qui</a> la pagina su LP.</p>
<p><strong>Indicatori di sistema</strong> L&#8217;idea innanzitutto è quella di uniformare tutti gli indicatori del pannello, che ad oggi sono abbastanza disomogenei: l&#8217;indicator applet, l&#8217;indicator session, l&#8217;applet batteria, il controllo volume, &#8230;, dovranno ricalcare la stessa struttura. <a href="https://wiki.ubuntu.com/SystemIndicators">Qui</a> gli schemi preliminari.<br />
I programmi contenuti nell&#8217;applet indicatore saranno aumentati, e quello eventualmente attivo al momento sarà indicato con un triangolino sulla sinistra. Per il resto si continuerà sulla strada tracciata da karmic.</p>
<p><strong>Fine del supporto a LPIA</strong> Con Lucid Ubuntu metterà fine al supporto per l&#8217;architettura LPIA, dato lo scarso interesse degli utenti, destinando altrove le risorse spese per questa architettura. Tra l&#8217;altro, LPIA condivide molte caratteristiche con l&#8217;architettura i386, intel ha assicurato che continuerà ad essere così e inoltre la configurazione del kernel di ubuntu per i386 e LPIA è pressocché la stessa. Gli utenti di questa architettura non potranno dunque effettuare l&#8217;upgrade a Lucid, e gli sviluppatori incoraggiano i vecchi utenti che devono ancora aggiornare a Karmic di farlo installando la versione i386.</p>
<p><strong>Varie ed eventuali</strong> La versione di OO.o di Lucid sarà la 3.2.1, quindi non avrà il restyling grafico dell&#8217;interfaccia, previsto invece per la 3.3. Come DE, visto lo slittamento di GNOME 3 a settembre 2010 e quindi alla 2.32, monterà la versione 2.30, ultima della linea 2.x. Confermata anche la prevista cernita sui giochi (di cui ho parlato <a href="http://ubuntupiu1.wordpress.com/2009/11/18/lucid-e-uds/">qui</a>), alla luce dei princìpi di razionalizzazione e socialità.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Novità per Lucid, parte 2]]></title>
<link>http://ubuntupiu1.wordpress.com/2009/11/27/novita-per-lucid-parte-2/</link>
<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 21:06:40 +0000</pubDate>
<dc:creator>airport93</dc:creator>
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<description><![CDATA[Si continua con le novità fresche per la Lince. Nouveau Seguendo a ruota Fedora 12, anche Ubuntu inc]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Si continua con le novità fresche per la Lince.</p>
<p><strong>Nouveau</strong> Seguendo a ruota Fedora 12, anche Ubuntu includerà nella sua prossima incarnazione i driver open per le schede nVidia. Su questo punto si dovrà lavorare molto, dovendo in più decidere se freezare l&#8217;ultima versione disponibile o aggiornare via via nel rilascio: i suddetti driver infatti non hanno ancora una versione stabile, pur non essendo nati ieri.</p>
<p><strong>Software Center</strong> Ne ho già parlato <a href="http://ubuntupiu1.wordpress.com/2009/10/13/software-center/">qui</a>. Come previsto un versione potenziata di USC assumerà il ruolo di applicazione centralizzata per la gestione dei pacchetti software. Certamente da tenere d&#8217;occhio durante il testing.</p>
<p><strong>Compiz</strong> La prevista riscrittura del core di Compiz in C++ mancherà l&#8217;appuntamento con Lucid. Nonostante tutto, al noto WM è dedicata un&#8217;intera milestone di papercuts. Gli sforzi si concentreranno sulla migliore integrazione col tema di ubuntu, un miglioramento nelle scorciatoie da tastiera, più fluidità nelle animazioni, disabilitazione dei plugins per aumentare le prestazioni, disabilitazione dei plugins e forse tornare ad avere workspace.</p>
<p><strong>Notifiche</strong> Le notifiche saranno ulteriormente potenziate, e la nuova caratteristica di punta sarà il do-not-disturb mode: quando si esegue un programma in full screen le notifiche non saranno mostrate ad eccezione di quelle critiche, come quella di batteria scarica.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Novità per Lucid, parte 1]]></title>
<link>http://ubuntupiu1.wordpress.com/2009/11/27/novita-per-lucid-parte-1/</link>
<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:18:01 +0000</pubDate>
<dc:creator>airport93</dc:creator>
<guid>http://ubuntupiu1.wordpress.com/2009/11/27/novita-per-lucid-parte-1/</guid>
<description><![CDATA[L&#8217;UDS è ormai finito e i vari team hanno ricominciato il loro lavoro e a prendere in considera]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>L&#8217;UDS è ormai finito e i vari team hanno ricominciato il loro lavoro e a prendere in considerazione le idee da portare in Lucid. In questa serie di post esamineremo le decisioni o le novità su cui si baserà l&#8217;LTS che verrà.</p>
<p><strong>Player musicale</strong> Gli estimatori di banshee rimarranno delusi, anche Lucid viaggerà con rhythmbox, per il cambio se ne riparlerà poi per la 10.10. I motivi sono vari, ma il succo della questione è che banshee deve ancora maturare un po&#8217;.</p>
<p><strong>Ubuntu Music Store</strong> Ne ho già parlato <a href="http://ubuntupiu1.wordpress.com/2009/11/18/ubuntu-music-store/">qui</a> Appare chiaro che ora, alla luce della notizia precedente, l&#8217;integrazione avverrà per adesso principalmente con rhythmbox. Il partner di canonical è ancora sconosciuto, ma le ipotesi ci sono: dopo 7Digital, ora si parlerebbe anche della possibilità che sia Amazon. In ogni caso rimarrà valida la regola basilare del servizio: niente DRM.</p>
<p><strong>Ubuntu One</strong> Il servizio di storage sarà maggiormente integrato con nautilus: volendo sarà possibile condividere file senza necessità di spostarli nella cartella Ubuntu One. È inoltre in sviluppo il plasmoide per KDE (<a href="https://launchpad.net/~apachelogger/+archive/ubuntuone-kde">PPA</a>), è quindi possibile che anche gli utenti di kubuntu possano accedere più agevolmente al servizio on-line.</p>
<p><strong>Gestione ed editing foto</strong> È confermato che il noto programma di fotoritocco avanzato molto probabilmente ci lascerà (<a href="http://arstechnica.com/open-source/news/2009/11/giving-up-the-gimp-is-a-sign-of-ubuntus-mainstream-maturity.ars">qui</a> il commento di Ryan Paul), rimpiazzato dall&#8217;accoppiata F-Spot &#38; EOG. Quest&#8217;ultimo però acquista la possibilità di visualizzare gif animate e vari plugin extra. Per loro è poi prevista un&#8217;intera milestone di papercuts.</p>
<p><strong>Video Editor</strong> Come anticipato dalle voci di corridoio, sarà un video editor a occupare lo spazio lasciato libero da GIMP. Il candidato più in vista è l&#8217;annunciato PiTiVi, ma la scelta definitiva verrà presa durante la fase di alpha testing.</p>
<p><strong>Fase di boot</strong> Viene confermato che gli sforzi verranno concentrati sul portare la velocità di boot a 10 secondi prendendo ad esame un Dell Mini 10v con disco SSD. Sarà dunque ottimizzato il passaggio a upstart ultimato in karmic, sreadahead sarà rimpiazzato dal più performante ureadahead, e saranno fatte tante altre ottimizzazioni. Dal punto di vista dell&#8217;aspetto non ci saranno cambiamenti radicali, a parte la sostituzione di usplash con plymouth e armonizzazione del processo (Grub2 -&#62; plymouth -&#62; xsplash -&#62; GDM -&#62; xsplash -&#62; desktop). Probabile ma non certo l&#8217;inserimento di un tema per Grub2. Certo invece è l&#8217;ampliamento delle schede che supportano il KMS.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Certificazione energetica degli edifici – Normative Regione Lombardia – Posizione di Assoedilizia]]></title>
<link>http://energiaedambiente.wordpress.com/2009/11/27/certificazione-energetica-degli-edifici-%e2%80%93-normative-regione-lombardia-%e2%80%93-posizione-di-assoedilizia/</link>
<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:41:22 +0000</pubDate>
<dc:creator>energiaedambiente</dc:creator>
<guid>http://energiaedambiente.wordpress.com/2009/11/27/certificazione-energetica-degli-edifici-%e2%80%93-normative-regione-lombardia-%e2%80%93-posizione-di-assoedilizia/</guid>
<description><![CDATA[Sulla certificazione energetica – quella documentazione che analizza ed attesta lo stato di virtuosi]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Sulla certificazione energetica – quella documentazione che analizza ed attesta lo stato di virtuosità energetica di un edificio o di una unità immobiliare voluta dall’Unione Europea e recepito con legge dall’Italia – il federalismo non ci fa una bella figura.</p>
<p> Nel senso che la Regione Lombardia ha modificato la normativa centrale creando un guazzabuglio di cui non si vede la conclusione.<br />
 In più, dalla fine di ottobre, chi non è in regola rischia pesanti sanzioni.</p>
<p> “Se lo scopo era di ottenere il risparmio energetico, esso non è stato raggiunto. Se era quello di gravare l’utente  di nuove, costose  pratiche burocratiche, l’obiettivo è stato raggiunto in pieno”.</p>
<p> Senza equivoci la presa di posizione del presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici. Che aggiunge:   “Una vera querelle quella che sta opponendo la Regione Lombardia ad un esercito di contribuenti-proprietari immobiliari, sulla questione delle certificazioni energetiche. Se, come cittadini e operatori, condividiamo la sensibilità generale che ci porta istintivamente ad essere favorevoli a processi di qualificazione tecnologica a vantaggio della società e delle comunità – tanto che da anni Assoedilizia svolge in tal senso una azione divulgativa nei confronti dei proprio associati – dobbiamo però registrare l’evidenza di costi aggiuntivi che non trovano alcuna possibilità di copertura.<br />
Il mercato infatti non compensa i maggiori oneri energetici in quanto pochi sono disposti a pagare di più per l’acquisto o la locazione, in omaggio a un non sempre quantificabile minor consumo.<br />
E ciò particolarmente in questo momento di crisi economica.</p>
<p> Contestiamo inoltre l’eccessivo costo degli attestati di certificazione causato, senza alcuna giustificazione, da una procedura eccessivamente articolata, basata su criteri ed informazioni inutilmente dettagliate, che generano incertezze interpretative e attuative.</p>
<p>La conseguenza: disorientamento di proprietari ed operatori ed una spropositata produzione di documenti ognuno dei quali va, ovviamente, pagato”. La Regione è all’avanguardia in campo nazionale, in quanto ha munito la norma che impone la certificazione, in caso di vendita e, dall’anno venturo, addirittura in caso di contratto di locazione, di pesantissime sanzioni pecuniarie. Ma non si rende conto di star facendo, su questa questione, una fuga in avanti che potrebbe esporla al rischio di una figura donchisciottesca.</p>
<p>Mentre le grandi economie mondiali  puntano a conciliare l’impegno per il contenimento delle emissioni di gas serra e le esigenze dell’economia, soprattutto in questi tempi di crisi.<br />
E mentre  alcuni paesi europei hanno “concordato” tetti di emissione più ragionevoli di quelli che l’Italia ha supinamente accettato; e mentre ancora in Europa ed in Italia alcuni settori, come quello industriale, stanno ottenendo un doveroso “rallentamento” degli impegni di risparmio energetico.  </p>
<p>Per gli immobili si continua imperterriti con la logica messa a fuoco prima dello scoppio della crisi economica, come se nulla fosse accaduto: imponendo pesantissimi oneri individuali alle famiglie.</p>
<p>Uno di questi è appunto rappresentato dalla certificazione energetica: ma poi ci sono anche tutte le opere di adeguamento alle normative di virtuosità energetica.  </p>
<p>Quel che è grave è che, a fronte di un pressoché nullo effetto benefico ambientale a livello globale,  si pretenda di assoggettare ad un regime di rigorose normative di virtuosità energetica, del quale le certificazione sono la base, non solo le nuove costruzioni edilizie (il che sarebbe pur ragionevole in una visione politica prospettica), ma tutto il patrimonio edificato.</p>
<p>Ed a marce forzate: come sta accadendo appunto in Lombardia.</p>
<p>Su questa interpretazione concordano  l’intero mondo immobiliare e  il mondo professionale ad esso collegato. In un recente incontro a Milano tra Assoedilizia, Consulta regionale degli Ordini degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Federazione dei Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Regione Lombardia, Anaci, Fimaa con l’adesione di  Ance Lombardia, Anta-Associazione nazionale Termotecnici ed Aerotecnici, Assistal, Consiglio Nazionale degli Architetti, Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, Confcooperative, si è deciso di chiedere alla Regione Lombardia:</p>
<p>- di sospendere immediatamente l’applicazione del Decreto n. 5796 dell’11.06.09 e il relativo software applicativo Cened, ripristinando temporaneamente la precedente procedura e il relativo software in attesa di ridefinire in modo condiviso la disciplina;</p>
<p> - di riaprire un tavolo tecnico con i rappresentanti delle categorie professionali, imprenditoriali e degli utenti per individuare le modifiche da apportare all’attuale disciplina in materia, per allinearla alla legislazione nazionale e comunitaria.  </p>
<p> Assoedilizia, in particolare chiede</p>
<p> - l’eliminazione dell’obbligo di certificazione previsto, a far tempo dal luglio 2010,  in caso di stipulazione di contratti di locazione;</p>
<p> - l’eliminazione delle sanzioni pecuniarie in caso di violazione dell’obbligo di certificazione;</p>
<p> - una moratoria generale di tutti i termini, per alleviare l’incidenza negativa del provvedimento su tutto il settore immobiliare e sul bilancio delle famiglie risparmiatrici ed investitrici nell’edilizia, alla luce delle difficoltà economiche del momento.</p>
<p> <a href="http://www.assoedilizia.com/">www.assoedilizia.com</a><br />
<a href="http://www.instat.wordpress.com">www.instat.wordpress.com</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Certificazione energetica degli edifici – Normative Regione Lombardia – Posizione di Assoedilizia]]></title>
<link>http://lariformastatale.wordpress.com/2009/11/27/certificazione-energetica-degli-edifici-%e2%80%93-normative-regione-lombardia-%e2%80%93-posizione-di-assoedilizia-2/</link>
<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:39:07 +0000</pubDate>
<dc:creator>questionesettentrionaleefederalismo</dc:creator>
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<description><![CDATA[Sulla certificazione energetica – quella documentazione che analizza ed attesta lo stato di virtuosi]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Sulla certificazione energetica – quella documentazione che analizza ed attesta lo stato di virtuosità energetica di un edificio o di una unità immobiliare voluta dall’Unione Europea e recepito con legge dall’Italia – il federalismo non ci fa una bella figura.</p>
<p> Nel senso che la Regione Lombardia ha modificato la normativa centrale creando un guazzabuglio di cui non si vede la conclusione.<br />
 In più, dalla fine di ottobre, chi non è in regola rischia pesanti sanzioni.</p>
<p> “Se lo scopo era di ottenere il risparmio energetico, esso non è stato raggiunto. Se era quello di gravare l’utente  di nuove, costose  pratiche burocratiche, l’obiettivo è stato raggiunto in pieno”.</p>
<p> Senza equivoci la presa di posizione del presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici. Che aggiunge:   “Una vera querelle quella che sta opponendo la Regione Lombardia ad un esercito di contribuenti-proprietari immobiliari, sulla questione delle certificazioni energetiche. Se, come cittadini e operatori, condividiamo la sensibilità generale che ci porta istintivamente ad essere favorevoli a processi di qualificazione tecnologica a vantaggio della società e delle comunità – tanto che da anni Assoedilizia svolge in tal senso una azione divulgativa nei confronti dei proprio associati – dobbiamo però registrare l’evidenza di costi aggiuntivi che non trovano alcuna possibilità di copertura.<br />
Il mercato infatti non compensa i maggiori oneri energetici in quanto pochi sono disposti a pagare di più per l’acquisto o la locazione, in omaggio a un non sempre quantificabile minor consumo.<br />
E ciò particolarmente in questo momento di crisi economica.</p>
<p> Contestiamo inoltre l’eccessivo costo degli attestati di certificazione causato, senza alcuna giustificazione, da una procedura eccessivamente articolata, basata su criteri ed informazioni inutilmente dettagliate, che generano incertezze interpretative e attuative.</p>
<p>La conseguenza: disorientamento di proprietari ed operatori ed una spropositata produzione di documenti ognuno dei quali va, ovviamente, pagato”. La Regione è all’avanguardia in campo nazionale, in quanto ha munito la norma che impone la certificazione, in caso di vendita e, dall’anno venturo, addirittura in caso di contratto di locazione, di pesantissime sanzioni pecuniarie. Ma non si rende conto di star facendo, su questa questione, una fuga in avanti che potrebbe esporla al rischio di una figura donchisciottesca.</p>
<p>Mentre le grandi economie mondiali  puntano a conciliare l’impegno per il contenimento delle emissioni di gas serra e le esigenze dell’economia, soprattutto in questi tempi di crisi.<br />
E mentre  alcuni paesi europei hanno “concordato” tetti di emissione più ragionevoli di quelli che l’Italia ha supinamente accettato; e mentre ancora in Europa ed in Italia alcuni settori, come quello industriale, stanno ottenendo un doveroso “rallentamento” degli impegni di risparmio energetico.  </p>
<p>Per gli immobili si continua imperterriti con la logica messa a fuoco prima dello scoppio della crisi economica, come se nulla fosse accaduto: imponendo pesantissimi oneri individuali alle famiglie.</p>
<p>Uno di questi è appunto rappresentato dalla certificazione energetica: ma poi ci sono anche tutte le opere di adeguamento alle normative di virtuosità energetica.  </p>
<p>Quel che è grave è che, a fronte di un pressoché nullo effetto benefico ambientale a livello globale,  si pretenda di assoggettare ad un regime di rigorose normative di virtuosità energetica, del quale le certificazione sono la base, non solo le nuove costruzioni edilizie (il che sarebbe pur ragionevole in una visione politica prospettica), ma tutto il patrimonio edificato.</p>
<p>Ed a marce forzate: come sta accadendo appunto in Lombardia.</p>
<p>Su questa interpretazione concordano  l’intero mondo immobiliare e  il mondo professionale ad esso collegato. In un recente incontro a Milano tra Assoedilizia, Consulta regionale degli Ordini degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Federazione dei Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Regione Lombardia, Anaci, Fimaa con l’adesione di  Ance Lombardia, Anta-Associazione nazionale Termotecnici ed Aerotecnici, Assistal, Consiglio Nazionale degli Architetti, Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, Confcooperative, si è deciso di chiedere alla Regione Lombardia:</p>
<p>- di sospendere immediatamente l’applicazione del Decreto n. 5796 dell’11.06.09 e il relativo software applicativo Cened, ripristinando temporaneamente la precedente procedura e il relativo software in attesa di ridefinire in modo condiviso la disciplina;</p>
<p> - di riaprire un tavolo tecnico con i rappresentanti delle categorie professionali, imprenditoriali e degli utenti per individuare le modifiche da apportare all’attuale disciplina in materia, per allinearla alla legislazione nazionale e comunitaria.  </p>
<p> Assoedilizia, in particolare chiede</p>
<p> - l’eliminazione dell’obbligo di certificazione previsto, a far tempo dal luglio 2010,  in caso di stipulazione di contratti di locazione;</p>
<p> - l’eliminazione delle sanzioni pecuniarie in caso di violazione dell’obbligo di certificazione;</p>
<p> - una moratoria generale di tutti i termini, per alleviare l’incidenza negativa del provvedimento su tutto il settore immobiliare e sul bilancio delle famiglie risparmiatrici ed investitrici nell’edilizia, alla luce delle difficoltà economiche del momento.</p>
<p> <a href="http://www.assoedilizia.com/">www.assoedilizia.com</a><br />
<a href="http://www.instat.wordpress.com">www.instat.wordpress.com</a></p>
</div>]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Certificazione energetica degli edifici – Normative Regione Lombardia – Posizione di Assoedilizia]]></title>
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<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:37:38 +0000</pubDate>
<dc:creator>instat</dc:creator>
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<description><![CDATA[Sulla certificazione energetica – quella documentazione che analizza ed attesta lo stato di virtuosi]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Sulla certificazione energetica – quella documentazione che analizza ed attesta lo stato di virtuosità energetica di un edificio o di una unità immobiliare voluta dall’Unione Europea e recepito con legge dall’Italia – il federalismo non ci fa una bella figura.</p>
<p> Nel senso che la Regione Lombardia ha modificato la normativa centrale creando un guazzabuglio di cui non si vede la conclusione.<br />
 In più, dalla fine di ottobre, chi non è in regola rischia pesanti sanzioni.</p>
<p> “Se lo scopo era di ottenere il risparmio energetico, esso non è stato raggiunto. Se era quello di gravare l’utente  di nuove, costose  pratiche burocratiche, l’obiettivo è stato raggiunto in pieno”.</p>
<p> Senza equivoci la presa di posizione del presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici. Che aggiunge:   “Una vera querelle quella che sta opponendo la Regione Lombardia ad un esercito di contribuenti-proprietari immobiliari, sulla questione delle certificazioni energetiche. Se, come cittadini e operatori, condividiamo la sensibilità generale che ci porta istintivamente ad essere favorevoli a processi di qualificazione tecnologica a vantaggio della società e delle comunità – tanto che da anni Assoedilizia svolge in tal senso una azione divulgativa nei confronti dei proprio associati – dobbiamo però registrare l’evidenza di costi aggiuntivi che non trovano alcuna possibilità di copertura.<br />
Il mercato infatti non compensa i maggiori oneri energetici in quanto pochi sono disposti a pagare di più per l’acquisto o la locazione, in omaggio a un non sempre quantificabile minor consumo.<br />
E ciò particolarmente in questo momento di crisi economica.</p>
<p> Contestiamo inoltre l’eccessivo costo degli attestati di certificazione causato, senza alcuna giustificazione, da una procedura eccessivamente articolata, basata su criteri ed informazioni inutilmente dettagliate, che generano incertezze interpretative e attuative.</p>
<p>La conseguenza: disorientamento di proprietari ed operatori ed una spropositata produzione di documenti ognuno dei quali va, ovviamente, pagato”. La Regione è all’avanguardia in campo nazionale, in quanto ha munito la norma che impone la certificazione, in caso di vendita e, dall’anno venturo, addirittura in caso di contratto di locazione, di pesantissime sanzioni pecuniarie. Ma non si rende conto di star facendo, su questa questione, una fuga in avanti che potrebbe esporla al rischio di una figura donchisciottesca.</p>
<p>Mentre le grandi economie mondiali  puntano a conciliare l’impegno per il contenimento delle emissioni di gas serra e le esigenze dell’economia, soprattutto in questi tempi di crisi.<br />
E mentre  alcuni paesi europei hanno “concordato” tetti di emissione più ragionevoli di quelli che l’Italia ha supinamente accettato; e mentre ancora in Europa ed in Italia alcuni settori, come quello industriale, stanno ottenendo un doveroso “rallentamento” degli impegni di risparmio energetico.  </p>
<p>Per gli immobili si continua imperterriti con la logica messa a fuoco prima dello scoppio della crisi economica, come se nulla fosse accaduto: imponendo pesantissimi oneri individuali alle famiglie.</p>
<p>Uno di questi è appunto rappresentato dalla certificazione energetica: ma poi ci sono anche tutte le opere di adeguamento alle normative di virtuosità energetica.  </p>
<p>Quel che è grave è che, a fronte di un pressoché nullo effetto benefico ambientale a livello globale,  si pretenda di assoggettare ad un regime di rigorose normative di virtuosità energetica, del quale le certificazione sono la base, non solo le nuove costruzioni edilizie (il che sarebbe pur ragionevole in una visione politica prospettica), ma tutto il patrimonio edificato.</p>
<p>Ed a marce forzate: come sta accadendo appunto in Lombardia.</p>
<p>Su questa interpretazione concordano  l’intero mondo immobiliare e  il mondo professionale ad esso collegato. In un recente incontro a Milano tra Assoedilizia, Consulta regionale degli Ordini degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Federazione dei Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Regione Lombardia, Anaci, Fimaa con l’adesione di  Ance Lombardia, Anta-Associazione nazionale Termotecnici ed Aerotecnici, Assistal, Consiglio Nazionale degli Architetti, Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, Confcooperative, si è deciso di chiedere alla Regione Lombardia:</p>
<p>- di sospendere immediatamente l’applicazione del Decreto n. 5796 dell’11.06.09 e il relativo software applicativo Cened, ripristinando temporaneamente la precedente procedura e il relativo software in attesa di ridefinire in modo condiviso la disciplina;</p>
<p> - di riaprire un tavolo tecnico con i rappresentanti delle categorie professionali, imprenditoriali e degli utenti per individuare le modifiche da apportare all’attuale disciplina in materia, per allinearla alla legislazione nazionale e comunitaria.  </p>
<p> Assoedilizia, in particolare chiede</p>
<p> - l’eliminazione dell’obbligo di certificazione previsto, a far tempo dal luglio 2010,  in caso di stipulazione di contratti di locazione;</p>
<p> - l’eliminazione delle sanzioni pecuniarie in caso di violazione dell’obbligo di certificazione;</p>
<p> - una moratoria generale di tutti i termini, per alleviare l’incidenza negativa del provvedimento su tutto il settore immobiliare e sul bilancio delle famiglie risparmiatrici ed investitrici nell’edilizia, alla luce delle difficoltà economiche del momento.</p>
<p> <a href="http://www.assoedilizia.com/">www.assoedilizia.com</a><br />
<a href="http://www.instat.wordpress.com">www.instat.wordpress.com</a></p>
</div>]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Certificazione energetica degli edifici – Normative Regione Lombardia – Posizione di Assoedilizia]]></title>
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<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:36:20 +0000</pubDate>
<dc:creator>colomboclerici</dc:creator>
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<description><![CDATA[Sulla certificazione energetica – quella documentazione che analizza ed attesta lo stato di virtuosi]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Sulla certificazione energetica – quella documentazione che analizza ed attesta lo stato di virtuosità energetica di un edificio o di una unità immobiliare voluta dall’Unione Europea e recepito con legge dall’Italia – il federalismo non ci fa una bella figura.</p>
<p> Nel senso che la Regione Lombardia ha modificato la normativa centrale creando un guazzabuglio di cui non si vede la conclusione.<br />
 In più, dalla fine di ottobre, chi non è in regola rischia pesanti sanzioni.</p>
<p> “Se lo scopo era di ottenere il risparmio energetico, esso non è stato raggiunto. Se era quello di gravare l’utente  di nuove, costose  pratiche burocratiche, l’obiettivo è stato raggiunto in pieno”.</p>
<p> Senza equivoci la presa di posizione del presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici. Che aggiunge:   “Una vera querelle quella che sta opponendo la Regione Lombardia ad un esercito di contribuenti-proprietari immobiliari, sulla questione delle certificazioni energetiche. Se, come cittadini e operatori, condividiamo la sensibilità generale che ci porta istintivamente ad essere favorevoli a processi di qualificazione tecnologica a vantaggio della società e delle comunità – tanto che da anni Assoedilizia svolge in tal senso una azione divulgativa nei confronti dei proprio associati – dobbiamo però registrare l’evidenza di costi aggiuntivi che non trovano alcuna possibilità di copertura.<br />
Il mercato infatti non compensa i maggiori oneri energetici in quanto pochi sono disposti a pagare di più per l’acquisto o la locazione, in omaggio a un non sempre quantificabile minor consumo.<br />
E ciò particolarmente in questo momento di crisi economica.</p>
<p> Contestiamo inoltre l’eccessivo costo degli attestati di certificazione causato, senza alcuna giustificazione, da una procedura eccessivamente articolata, basata su criteri ed informazioni inutilmente dettagliate, che generano incertezze interpretative e attuative.</p>
<p>La conseguenza: disorientamento di proprietari ed operatori ed una spropositata produzione di documenti ognuno dei quali va, ovviamente, pagato”. La Regione è all’avanguardia in campo nazionale, in quanto ha munito la norma che impone la certificazione, in caso di vendita e, dall’anno venturo, addirittura in caso di contratto di locazione, di pesantissime sanzioni pecuniarie. Ma non si rende conto di star facendo, su questa questione, una fuga in avanti che potrebbe esporla al rischio di una figura donchisciottesca.</p>
<p>Mentre le grandi economie mondiali  puntano a conciliare l’impegno per il contenimento delle emissioni di gas serra e le esigenze dell’economia, soprattutto in questi tempi di crisi.<br />
E mentre  alcuni paesi europei hanno “concordato” tetti di emissione più ragionevoli di quelli che l’Italia ha supinamente accettato; e mentre ancora in Europa ed in Italia alcuni settori, come quello industriale, stanno ottenendo un doveroso “rallentamento” degli impegni di risparmio energetico.  </p>
<p>Per gli immobili si continua imperterriti con la logica messa a fuoco prima dello scoppio della crisi economica, come se nulla fosse accaduto: imponendo pesantissimi oneri individuali alle famiglie.</p>
<p>Uno di questi è appunto rappresentato dalla certificazione energetica: ma poi ci sono anche tutte le opere di adeguamento alle normative di virtuosità energetica.  </p>
<p>Quel che è grave è che, a fronte di un pressoché nullo effetto benefico ambientale a livello globale,  si pretenda di assoggettare ad un regime di rigorose normative di virtuosità energetica, del quale le certificazione sono la base, non solo le nuove costruzioni edilizie (il che sarebbe pur ragionevole in una visione politica prospettica), ma tutto il patrimonio edificato.</p>
<p>Ed a marce forzate: come sta accadendo appunto in Lombardia.</p>
<p>Su questa interpretazione concordano  l’intero mondo immobiliare e  il mondo professionale ad esso collegato. In un recente incontro a Milano tra Assoedilizia, Consulta regionale degli Ordini degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Federazione dei Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Regione Lombardia, Anaci, Fimaa con l’adesione di  Ance Lombardia, Anta-Associazione nazionale Termotecnici ed Aerotecnici, Assistal, Consiglio Nazionale degli Architetti, Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, Confcooperative, si è deciso di chiedere alla Regione Lombardia:</p>
<p>- di sospendere immediatamente l’applicazione del Decreto n. 5796 dell’11.06.09 e il relativo software applicativo Cened, ripristinando temporaneamente la precedente procedura e il relativo software in attesa di ridefinire in modo condiviso la disciplina;</p>
<p> - di riaprire un tavolo tecnico con i rappresentanti delle categorie professionali, imprenditoriali e degli utenti per individuare le modifiche da apportare all’attuale disciplina in materia, per allinearla alla legislazione nazionale e comunitaria.  </p>
<p> Assoedilizia, in particolare chiede</p>
<p> - l’eliminazione dell’obbligo di certificazione previsto, a far tempo dal luglio 2010,  in caso di stipulazione di contratti di locazione;</p>
<p> - l’eliminazione delle sanzioni pecuniarie in caso di violazione dell’obbligo di certificazione;</p>
<p> - una moratoria generale di tutti i termini, per alleviare l’incidenza negativa del provvedimento su tutto il settore immobiliare e sul bilancio delle famiglie risparmiatrici ed investitrici nell’edilizia, alla luce delle difficoltà economiche del momento.</p>
<p> <a href="http://www.assoedilizia.com/">www.assoedilizia.com</a><br />
<a href="http://www.instat.wordpress.com">www.instat.wordpress.com</a></p>
</div>]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Certificazione energetica degli edifici – Normative Regione Lombardia – Posizione di Assoedilizia]]></title>
<link>http://lariformastatale.wordpress.com/2009/11/27/certificazione-energetica-degli-edifici-%e2%80%93-normative-regione-lombardia-%e2%80%93-posizione-di-assoedilizia/</link>
<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:34:47 +0000</pubDate>
<dc:creator>questionesettentrionaleefederalismo</dc:creator>
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<description><![CDATA[Sulla certificazione energetica – quella documentazione che analizza ed attesta lo stato di virtuosi]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Sulla certificazione energetica – quella documentazione che analizza ed attesta lo stato di virtuosità energetica di un edificio o di una unità immobiliare voluta dall’Unione Europea e recepito con legge dall’Italia – il federalismo non ci fa una bella figura.</p>
<p> Nel senso che la Regione Lombardia ha modificato la normativa centrale creando un guazzabuglio di cui non si vede la conclusione.<br />
 In più, dalla fine di ottobre, chi non è in regola rischia pesanti sanzioni.</p>
<p> “Se lo scopo era di ottenere il risparmio energetico, esso non è stato raggiunto. Se era quello di gravare l’utente  di nuove, costose  pratiche burocratiche, l’obiettivo è stato raggiunto in pieno”.</p>
<p> Senza equivoci la presa di posizione del presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici. Che aggiunge:   “Una vera querelle quella che sta opponendo la Regione Lombardia ad un esercito di contribuenti-proprietari immobiliari, sulla questione delle certificazioni energetiche. Se, come cittadini e operatori, condividiamo la sensibilità generale che ci porta istintivamente ad essere favorevoli a processi di qualificazione tecnologica a vantaggio della società e delle comunità – tanto che da anni Assoedilizia svolge in tal senso una azione divulgativa nei confronti dei proprio associati – dobbiamo però registrare l’evidenza di costi aggiuntivi che non trovano alcuna possibilità di copertura.<br />
Il mercato infatti non compensa i maggiori oneri energetici in quanto pochi sono disposti a pagare di più per l&#8217;acquisto o la locazione, in omaggio a un non sempre quantificabile minor consumo.<br />
E ciò particolarmente in questo momento di crisi economica.</p>
<p> Contestiamo inoltre l’eccessivo costo degli attestati di certificazione causato, senza alcuna giustificazione, da una procedura eccessivamente articolata, basata su criteri ed informazioni inutilmente dettagliate, che generano incertezze interpretative e attuative.</p>
<p>La conseguenza: disorientamento di proprietari ed operatori ed una spropositata produzione di documenti ognuno dei quali va, ovviamente, pagato”. La Regione è all&#8217;avanguardia in campo nazionale, in quanto ha munito la norma che impone la certificazione, in caso di vendita e, dall&#8217;anno venturo, addirittura in caso di contratto di locazione, di pesantissime sanzioni pecuniarie. Ma non si rende conto di star facendo, su questa questione, una fuga in avanti che potrebbe esporla al rischio di una figura donchisciottesca.</p>
<p>Mentre le grandi economie mondiali  puntano a conciliare l&#8217;impegno per il contenimento delle emissioni di gas serra e le esigenze dell&#8217;economia, soprattutto in questi tempi di crisi.<br />
E mentre  alcuni paesi europei hanno &#8220;concordato&#8221; tetti di emissione più ragionevoli di quelli che l&#8217;Italia ha supinamente accettato; e mentre ancora in Europa ed in Italia alcuni settori, come quello industriale, stanno ottenendo un doveroso &#8220;rallentamento&#8221; degli impegni di risparmio energetico.  </p>
<p>Per gli immobili si continua imperterriti con la logica messa a fuoco prima dello scoppio della crisi economica, come se nulla fosse accaduto: imponendo pesantissimi oneri individuali alle famiglie.</p>
<p>Uno di questi è appunto rappresentato dalla certificazione energetica: ma poi ci sono anche tutte le opere di adeguamento alle normative di virtuosità energetica.  </p>
<p>Quel che è grave è che, a fronte di un pressoché nullo effetto benefico ambientale a livello globale,  si pretenda di assoggettare ad un regime di rigorose normative di virtuosità energetica, del quale le certificazione sono la base, non solo le nuove costruzioni edilizie (il che sarebbe pur ragionevole in una visione politica prospettica), ma tutto il patrimonio edificato.</p>
<p>Ed a marce forzate: come sta accadendo appunto in Lombardia.</p>
<p>Su questa interpretazione concordano  l’intero mondo immobiliare e  il mondo professionale ad esso collegato. In un recente incontro a Milano tra Assoedilizia, Consulta regionale degli Ordini degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Federazione dei Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Regione Lombardia, Anaci, Fimaa con l’adesione di  Ance Lombardia, Anta-Associazione nazionale Termotecnici ed Aerotecnici, Assistal, Consiglio Nazionale degli Architetti, Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, Confcooperative, si è deciso di chiedere alla Regione Lombardia:</p>
<p>- di sospendere immediatamente l’applicazione del Decreto n. 5796 dell’11.06.09 e il relativo software applicativo Cened, ripristinando temporaneamente la precedente procedura e il relativo software in attesa di ridefinire in modo condiviso la disciplina;</p>
<p> - di riaprire un tavolo tecnico con i rappresentanti delle categorie professionali, imprenditoriali e degli utenti per individuare le modifiche da apportare all’attuale disciplina in materia, per allinearla alla legislazione nazionale e comunitaria.  </p>
<p> Assoedilizia, in particolare chiede</p>
<p> - l&#8217;eliminazione dell&#8217;obbligo di certificazione previsto, a far tempo dal luglio 2010,  in caso di stipulazione di contratti di locazione;</p>
<p> - l&#8217;eliminazione delle sanzioni pecuniarie in caso di violazione dell&#8217;obbligo di certificazione;</p>
<p> - una moratoria generale di tutti i termini, per alleviare l&#8217;incidenza negativa del provvedimento su tutto il settore immobiliare e sul bilancio delle famiglie risparmiatrici ed investitrici nell&#8217;edilizia, alla luce delle difficoltà economiche del momento.</p>
<p> <a href="http://www.assoedilizia.com">www.assoedilizia.com</a><br />
<a href="http://www.instat.wordpress.com">www.instat.wordpress.com</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[Assoedilizia informa: Avv. Niccolo’ Bertolini – I reati delle società immobiliari]]></title>
<link>http://lariformastatale.wordpress.com/2009/11/27/assoedilizia-informa-avv-niccolo%e2%80%99-bertolini-%e2%80%93-i-reati-delle-societa-immobiliari/</link>
<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:15:06 +0000</pubDate>
<dc:creator>questionesettentrionaleefederalismo</dc:creator>
<guid>http://lariformastatale.wordpress.com/2009/11/27/assoedilizia-informa-avv-niccolo%e2%80%99-bertolini-%e2%80%93-i-reati-delle-societa-immobiliari/</guid>
<description><![CDATA[A margine del Seminario tenutosi in data odierna sul tema “Responsabilità delle imprese”, promosso d]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:center;">A margine del Seminario tenutosi in data odierna sul tema “Responsabilità delle imprese”, promosso dalla Camera Commercio di Milano in collaborazione con il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, Assoedilizia,partecipando all’evento, pubblica un interessante articolo dell’avv. Nicolo’ Bertolini, coordinatore dell’Ufficio studi di diritto penale, sui reati delle società immobiliari.</p>
<p style="text-align:center;"> </p>
<p style="text-align:center;"><strong>I reati delle società immobiliari: un quadro sintetico.</strong></p>
<p><strong>1. Premessa</strong></p>
<p> Uno dei principi cardini del diritto penale consiste nella natura personale della responsabilità che deriva dalla commissione di un reato: in via di estrema sintesi, del fatto commesso risponde solo chi lo ha compiuto, eventualmente in concorso con altri soggetti che abbiano partecipato alla realizzazione dell’illecito.</p>
<p>Negli ultimi anni di grande sviluppo economico, tuttavia, tale principio si è rivelato solo parzialmente adeguato all’esigenza, sempre in crescita, di reprimere gravi fenomeni illeciti commessi in favore delle aziende: perseguire esclusivamente, ad esempio, i <em>managers</em> responsabili si è rivelato una soluzione non sufficientemente incisiva, sia sul piano della prevenzione, sia sotto il profilo della repressione.</p>
<p>Si è pertanto delineata – prima a livello internazionale, poi a livello nazionale – l’esigenza di colpire anche le persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio i loro esponenti commettono reati. Oggi anche in Italia <em>societas potest delinquere</em> e ciò da luogo alla responsabilità amministrativa da reato prevista dal d. lgs. n. 231/2001.</p>
<p>L’attuale assetto normativo prevede dunque una duplice punibilità per alcuni reati: si incrimina da un lato la persona fisica, esponente della società, che ha commesso l’illecito e, in aggiunta, si sottopone anche processo (e, se del caso, a sanzione pecuniaria o, in taluni casi, anche interdittiva) la società nel cui interesse o vantaggio il reato è stato commesso.</p>
<p>Quanto all’individuazione dei reati che danno luogo anche alla responsabilità da reato delle società, il Legislatore italiano che scelto di prevedere un catalogo tassativo di fattispecie punibili: i reati non ricompresi nell’elencazione prevista dal d. lgs. n. 231/2001 continuano a dar luogo esclusivamente a responsabilità penale personale dell’autore del reato, a prescindere che la società possa essersi avvantaggiata a seguito della commissione dell’illecito.</p>
<p>Vi è da dire, tuttavia, che l’originario nucleo di reati che davano luogo alla responsabilità della società è considerevolmente aumentato nel corso degli anni: dall’anno 2001 si sono succeduti almeno dodici importanti provvedimenti di implementazione del catalogo degli illeciti e la tendenza, certamente, è verso un ulteriore progresso in tale direzione.</p>
<p>Si esamineranno di seguito le fattispecie di reato che possono maggiormente ricorrere nell’ambito dell’operatività delle società immobiliari, raggruppandole in due principali categorie: reati che implicano anche la responsabilità della società e reati che, invece, hanno conseguenze solo sul piano personale dell’autore dell’illecito.</p>
<p> <strong>2. Le fattispecie da cui sorge (anche) la responsabilità da reato delle società immobiliari</strong>.</p>
<p>Il panorama delle incriminazioni che può dar luogo alla responsabilità da reato delle società è assai eterogeneo e comprende anche ipotesi che esulano dallo scopo dell’analisi in corso.</p>
<p>Il d.lgs. n. 231/2001, tuttavia, contiene anche alcune fattispecie di reato che, vuoi anche perché punibili anche a titolo di colpa (e non solo per dolo, come di norma), mostrano sul piano astratto, maggiori punti di contatto con l’attività ordinaria delle società immobiliari.</p>
<p>2.1. Sul versante economico – finanziario, rileva anzitutto il nutrito gruppo di reati societari previsti dal Codice Civile (artt. 2621 – 2638 cod. civ.; cfr art. 25 <em>ter</em> d.lgs. n. 231/2001): tra questi spiccano principalmente i reati di: false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno di soci o creditori, falsità nelle comunicazioni alle società di revisione, operazioni in pregiudizio dei creditori, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.</p>
<p>Vengono inoltre sanzionate anche le condotte di manipolazione del mercato ovvero di abuso di informazioni privilegiate (art. 25 <em>sexies</em> d.lgs. n. 231/01).</p>
<p>2.2. Su tutt’altro versante, anch’esso di estrema importanza, vi sono i reati di lesioni (gravi o gravissime) o omicidio colposi (art. 589 e segg. cod. pen.) commessi con violazione delle disposizioni in tema tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 <em>septies </em> d.lgs. n 231/2001).</p>
<p>Tali reati si integrano in presenza di inosservanza di norme, leggi, regolamenti, ordini o discipline (si tratta della c.d. colpa specifica, contrapposta alla c.d. colpa generica che ricorre nelle ipotesi di mera negligenza, imprudenza o imperizia). La società sarebbe responsabile dell’evento illecito in base al d.lgs. n. 231/01 ogni qualvolta esso fosse dovuto all’inosservanza delle norme previste in materia di sicurezza, salute ed igiene del lavoro.</p>
<p>Occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza, non rilevano solo le norme espressamente dettate in tema di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute nei luoghi di lavoro (tra le quali, soprattutto, il d.lgs. n. 81/2008), ma anche tutte le disposizioni tecniche che, nell’ottica di prevenzione dell’incolumità del lavoro, disciplinano settore per settore lo svolgimento e le tecniche di esecuzione di specifiche attività, nonché l’utilizzo di apparecchiature. In altre parole, al di là delle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, vengono in evidenza anche tutte le disposizioni che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all’ambiente in cui esso deve svolgersi.</p>
<p>Va precisato che l’ambito soggettivo delle fattispecie in esame non può essere limitato al solo personale interno esponente o dipendente della società (amministratori, impiegati, funzionari etc.) ma si estende, secondo la giurisprudenza, sino a comprendere chiunque si trovi all’interno delle struttura appartenenti alla stessa, purchè si tratti una presenza non atipica ed anormale.</p>
<p>Il tema della prevenzione degli infortuni, inoltre, merita particolare attenzione in presenza di contratti di appalto di lavori. La società committente, infatti, in qualità di appaltante, è tenuta all’osservanza di numerose disposizioni di legge, tra le quali, in particolare, il  citato d.lgs. n. 81/2008. L’art 26 di tale decreto, ad esempio, stabilisce che il “datore di lavoro” della società committente, tra gli altri obblighi, è tenuto a fornire a tutto il personale dell’appaltatrice le informazioni sui rischi dello specifico ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, nonché – proseguendo nella sintetica esemplificazione – a informare e cooperare con il personale della appaltatrice per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.</p>
<p> 2.3. Un terzo gruppo di reati è rappresentato dai delitti di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) o di associazione per delinquere di stampo mafioso anche straniere (art. 416 <em>bis </em>cod. pen.).</p>
<p>L’integrazione del delitto sussiste in presenza di un’associazione composta da almeno tre persone allo scopo di commettere più delitti.</p>
<p>Lo scopo dell’introduzione nel d. lgs. n. 231/2001 dei delitti associativi è il rendere perseguibile la società in relazione a qualsiasi reato venga commesso nel proprio interesse (e quindi, a prescindere dalla circostanza che tale reato sia incluso nel catalogo legale previsto dagli artt. 24 e 25 del d. lgs. n. 231/01), sempre che tali delitti siano caratterizzati a monte dalla natura associativa dei compartecipi.</p>
<p>Il reato associativo (delitto, come si è visto sopra, autonomo) deve essere nettamente distinto dalle ipotesi di concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.): mentre tale ultima ipotesi ricorre quando più persone commettono uno o più reati senza tuttavia che tra di loro vi sia alcuno stabile sodalizio, il reato associativo richiede la presenza delle seguenti condizioni: un vincolo associativo a carattere tendenzialmente permanente o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; l’indeterminatezza del programma criminoso (che non viene meno anche se l’associazione è finalizzata alla commissione di reati della stessa indole); una struttura organizzativa, che, seppur minima, deve essere adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi perseguiti.</p>
<p> 2.4. Un altro gruppo di fattispecie rilevanti è costituito dai reati di indebita percezione, truffa o malversazione in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 316 <em>bis</em>, 316 <em>ter </em>e 640 co. 2, 640 <em>bis</em> cod. pen.).</p>
<p>Tali norme incriminatrici mirano a garantire da un lato la regolarità nell’ottenimento di fondi, contributi, agevolazioni etc. da parte delle istituzioni pubbliche (compresi gli enti comunitari), dall’altro la correttezza della effettiva destinazione dei fondi ottenuti in favore degli scopi per i quali essi sono stati richiesti ed attribuiti.</p>
<p> 2.5. Vi sono infine i reati volti alla protezione della regolarità e del corretto andamento della pubblica amministrazione, prime fra tutti le fattispecie di corruzione propria (finalizzata al compimento di un atto d’ufficio, art. 318 cod. pen.) nonché di corruzione impropria (per un atto contrario ai doveri d’ufficio, art. 319 cod. pen.).</p>
<p>I reati di corruzione presuppongono che la promessa di denaro o di altra utilità sia effettuata ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, anche straniero.</p>
<p>Tali qualifiche pubblicistiche spettano ai rappresentanti ed ai funzionari di istituzioni ed enti pubblici (ad esempio, ASL, Uffici Comunali etc.. Si segnala inoltre come, secondo la giurisprudenza, abbiano le qualifiche pubblicistiche in esame anche esponenti o dipendenti di società di diritto privato (ad esempio una S.p.A.), caratterizzate da una componente pubblica e/o  dallo svolgimento di un’attività di rilevanza pubblica. Tra queste, ad esempio: i dipendenti e gli esponenti di ENEL S.p.A., di ENI S.p.A., di altri servizi di pubblica utilità, di RAI S.p.A., di Ferrovie dello Stato S.p.A., di Poste Italiane S.p.A., dell’Ente Fiera di Milano, delle <em>ex </em>aziende municipalizzate (ad esempio AMSA, A2A, ASM) etc..</p>
<p>l reati di corruzione ricorrono anche in relazione a soggetti che, nell’ambito di Stati esteri, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio (art. 322 <em>bis</em> cod. pen.).</p>
<p>Le fattispecie di corruzione in esame si integrano anche nel caso di semplice promessa della retribuzione  di denaro o di “altra utilità”, indipendentemente cioè da un’effettiva corresponsione.</p>
<p>La nozione di “altra utilità” è assai estesa. Nella nozione rientrano non solo beni mobili, ma anche tutte quelle prestazioni idonee a soddisfare un bisogno umano: può consistere, dunque, tanto in un dare quanto in un fare. In sostanza il termine “utilità” sta ad indicare tutto ciò che può rappresentare, per il pubblico ufficiale o per l’incaricato di pubblico servizio un vantaggio, anche di natura non patrimoniale. La giurisprudenza ha considerato “altra utilità”, ad esempio: assumere familiari dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio con cui il privato intrattiene rapporti, ove l’assunzione sia in qualche modo collegata al compimento di un atto dell’ufficio o anche ad una serie indeterminata di atti; assegnare incarichi professionali (ad esempio, consulenze), sia direttamente al pubblico ufficiale (o all’incaricato di pubblico servizio) sia, indirettamente, ad un suo prestanome o ad un suo familiare; sponsorizzare società o associazioni in qualche modo “riferibili” al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio; il pagamento di viaggi o soggiorni a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; gli abbonamenti a spettacoli o manifestazioni sportive etc..</p>
<p>Si segnala infine che non hanno penale rilevanza, con riferimento alla sola corruzione per atto d’ufficio (art. 318 cod. pen), i modesti omaggi di pura cortesia o di ricorrenza: per donativi di pura cortesia devono intendersi solo quelli che, per la loro oggettiva modicità, escludono la possibilità di influenza sul compimento dell’atto d’ufficio e non appaiono, pertanto, quale un suo corrispettivo.</p>
<p> 2.6. Si segnala, in chiusura, che è di questi giorni la presentazione di un disegno di legge che estenderà anche alle società la responsabilità per i reati in tema di inquinamenti.</p>
<p> <strong>3. I reati che danno luogo esclusivamente alla responsabilità personale.</strong></p>
<p>3.1 Come si è anticipato, i reati che si esporranno di seguito prevedono la responsabilità penale personale dei soli autori degli illeciti. Ciò non toglie, tuttavia, che tali condotte siano prive di conseguenze per le società nell’ambito delle quali tali soggetti operassero.</p>
<p>Basti un esempio su tutti: si ipotizzi il caso del legale rappresentante di una società immobiliare che conceda in locazione un appartamento, di proprietà della medesima, ad uno straniero che egli conosce essere irregolare in Italia. In tale ipotesi, del reato commesso risponde in proprio il legale rappresentante della società, mentre, come si vedrà, la confisca dell’immobile viene disposta a carico della società immobiliare proprietaria.</p>
<p>3.2 Il primo gruppo di reati che pare di interesse analizzare attiene alla gestione del patrimonio della società immobiliare.</p>
<p>Un primo nucleo di fattispecie di penale rilevanza concerne il settore della cessione (nelle forma, soprattutto, della locazione) a terzi delle unità immobiliari di cui la società è proprietaria.</p>
<p>Al proposito viene anzitutto in rilievo l’ipotesi di reato prevista dall’art. 5 <em>bis</em> del d.lgs. n. 286/1998, in tema di stranieri. Tale norma incrimina la concessione, anche in  locazione, di un immobile ad uno straniero privo del permesso di soggiorno al momento della stipula del contratto o del rinnovo del medesimo. Come si è già anticipato, la sentenza di condanna per tale reato comporta la confisca obbligatoria dell’immobile.</p>
<p>La confisca dell’immobile inoltre può essere disposta anche in relazione ai reati di favoreggiamento della prostituzione previsti dalla legge Merlin (L. n. 75/1958).</p>
<p>3.3. Vi sono poi numerosissime figure di reato che attengono alla corretta gestione della società per quanto attiene ai profili di natura fiscale e contributiva.</p>
<p>Tra questi meritano di essere ricordate le incriminazioni prevista dal d.lgs. n. 74/2000, in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. In particolare, una delle fattispecie più ricorrenti è costituita dall’art.2 in tema di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.<strong><em> </em></strong>La norma incrimina chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p>
<p>Per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si considerano le fatture (o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi: a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte (c.d. “fatture per operazioni oggettivamente inesistenti”); o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (c.d. “fatture soggettivamente inesistenti”).</p>
<p>Il soggetto giuridico che emette le fatture inesistenti risponde dello specifico reato previsto dall’art. 8 del d. lgs. n. 74/2000.</p>
<p>Accanto a tali fattispecie, vi sono inoltre le fattispecie previste dall’art. 3, in tema di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, art. 4, in tema di dichiarazione infedele, art. 5, relativo alla ipotesi di omessa dichiarazione, ed art. 10, in tema di occultamento o distruzione di documenti contabili.</p>
<p>3.4. Per quanto concerne le operazioni di natura edilizia o urbanistica, si segnala come vi siano numerose disposizioni normative nell’ordinamento, sia a livello nazionale, sia a livello regionale o comunale.</p>
<p>Sotto il profilo strettamente penalistico, la normativa di riferimento può essere individuata nel D.P.R. n. 380/2001, che reca il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.</p>
<p>In particolare, l’art. 44 comma 1 lett. a) di tale decreto contiene le sanzioni per le fattispecie contravvenzionali legate all’inosservanza delle norme, prescrizioni, e modalità esecutive degli interventi previsti dalla legge (ad esempio, interventi eseguiti in parziale difformità del permesso a costruire, art. 34); la lettera b), dal canto suo, prevede la pena dell’arresto nei più gravi casi di esecuzione dei lavori in totale difformità (art. 31) o assenza del permesso a proseguire nonostante l’ordine di sospensione degli stessi (art. 40).</p>
<p>Merita anche un cenno, in questa sede, la disciplina prevista dal D.lgs. n. 42/12004, Codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare, l’art. 169 di detto Codice contiene le sanzioni per chi realizza opere illecite su beni culturali (ad esempio, per chi, senza autorizzazione, demolisce, rimuove, modifica o esegue opere di restauro su un bene vincolato). L’art. 181 del Codice, infine, prevede le sanzioni per l’esecuzione, in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità do essa, di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. Sul punto si segnala che la rimessione in pristino, da parte del trasgressore, delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistico, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa – e, comunque, prima che intervenga la condanna – estingue il reato.</p>
<p>3.5. Le società immobiliari trattano quotidianamente numerosi dati identificativi e personali (talvolta anche sensibili) relativi ai soggetti con cui esse interagiscono. Tali dati devono essere trattati nel rispetto di quanto stabilito nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003). L’art. 167 del Codice contiene le sanzioni applicabili alle ipotesi di irregolarità nel trattamento dei dati personali.</p>
<p> <a href="http://www.assoedilizia.com">www.assoedilizia.com</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Assoedilizia informa: Avv. Niccolo' Bertolini - I reati delle società immobiliari]]></title>
<link>http://instat.wordpress.com/2009/11/27/assoedilizia-informa-avv-niccolo-bertolini-i-reati-delle-societa-immobiliari/</link>
<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:12:48 +0000</pubDate>
<dc:creator>instat</dc:creator>
<guid>http://instat.wordpress.com/2009/11/27/assoedilizia-informa-avv-niccolo-bertolini-i-reati-delle-societa-immobiliari/</guid>
<description><![CDATA[A margine del Seminario tenutosi in data odierna sul tema “Responsabilità delle imprese”, promosso d]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:center;">A margine del Seminario tenutosi in data odierna sul tema “Responsabilità delle imprese”, promosso dalla Camera Commercio di Milano in collaborazione con il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, Assoedilizia,partecipando all&#8217;evento, pubblica un interessante articolo dell&#8217;avv. Nicolo&#8217; Bertolini, coordinatore dell&#8217;Ufficio studi di diritto penale, sui reati delle società immobiliari.</p>
<p style="text-align:center;"> </p>
<p style="text-align:center;"><strong>I reati delle società immobiliari: un quadro sintetico.</strong></p>
<p><strong>1. Premessa</strong></p>
<p> Uno dei principi cardini del diritto penale consiste nella natura personale della responsabilità che deriva dalla commissione di un reato: in via di estrema sintesi, del fatto commesso risponde solo chi lo ha compiuto, eventualmente in concorso con altri soggetti che abbiano partecipato alla realizzazione dell’illecito.</p>
<p>Negli ultimi anni di grande sviluppo economico, tuttavia, tale principio si è rivelato solo parzialmente adeguato all’esigenza, sempre in crescita, di reprimere gravi fenomeni illeciti commessi in favore delle aziende: perseguire esclusivamente, ad esempio, i <em>managers</em> responsabili si è rivelato una soluzione non sufficientemente incisiva, sia sul piano della prevenzione, sia sotto il profilo della repressione.</p>
<p>Si è pertanto delineata – prima a livello internazionale, poi a livello nazionale &#8211; l’esigenza di colpire anche le persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio i loro esponenti commettono reati. Oggi anche in Italia <em>societas potest delinquere</em> e ciò da luogo alla responsabilità amministrativa da reato prevista dal d. lgs. n. 231/2001.</p>
<p>L’attuale assetto normativo prevede dunque una duplice punibilità per alcuni reati: si incrimina da un lato la persona fisica, esponente della società, che ha commesso l’illecito e, in aggiunta, si sottopone anche processo (e, se del caso, a sanzione pecuniaria o, in taluni casi, anche interdittiva) la società nel cui interesse o vantaggio il reato è stato commesso.</p>
<p>Quanto all’individuazione dei reati che danno luogo anche alla responsabilità da reato delle società, il Legislatore italiano che scelto di prevedere un catalogo tassativo di fattispecie punibili: i reati non ricompresi nell’elencazione prevista dal d. lgs. n. 231/2001 continuano a dar luogo esclusivamente a responsabilità penale personale dell’autore del reato, a prescindere che la società possa essersi avvantaggiata a seguito della commissione dell’illecito.</p>
<p>Vi è da dire, tuttavia, che l’originario nucleo di reati che davano luogo alla responsabilità della società è considerevolmente aumentato nel corso degli anni: dall’anno 2001 si sono succeduti almeno dodici importanti provvedimenti di implementazione del catalogo degli illeciti e la tendenza, certamente, è verso un ulteriore progresso in tale direzione.</p>
<p>Si esamineranno di seguito le fattispecie di reato che possono maggiormente ricorrere nell’ambito dell’operatività delle società immobiliari, raggruppandole in due principali categorie: reati che implicano anche la responsabilità della società e reati che, invece, hanno conseguenze solo sul piano personale dell’autore dell’illecito.</p>
<p> <strong>2. Le fattispecie da cui sorge (anche) la responsabilità da reato delle società immobiliari</strong>.</p>
<p>Il panorama delle incriminazioni che può dar luogo alla responsabilità da reato delle società è assai eterogeneo e comprende anche ipotesi che esulano dallo scopo dell’analisi in corso.</p>
<p>Il d.lgs. n. 231/2001, tuttavia, contiene anche alcune fattispecie di reato che, vuoi anche perché punibili anche a titolo di colpa (e non solo per dolo, come di norma), mostrano sul piano astratto, maggiori punti di contatto con l’attività ordinaria delle società immobiliari.</p>
<p>2.1. Sul versante economico &#8211; finanziario, rileva anzitutto il nutrito gruppo di reati societari previsti dal Codice Civile (artt. 2621 – 2638 cod. civ.; cfr art. 25 <em>ter</em> d.lgs. n. 231/2001): tra questi spiccano principalmente i reati di: false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno di soci o creditori, falsità nelle comunicazioni alle società di revisione, operazioni in pregiudizio dei creditori, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.</p>
<p>Vengono inoltre sanzionate anche le condotte di manipolazione del mercato ovvero di abuso di informazioni privilegiate (art. 25 <em>sexies</em> d.lgs. n. 231/01).</p>
<p>2.2. Su tutt’altro versante, anch’esso di estrema importanza, vi sono i reati di lesioni (gravi o gravissime) o omicidio colposi (art. 589 e segg. cod. pen.) commessi con violazione delle disposizioni in tema tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 <em>septies </em> d.lgs. n 231/2001).</p>
<p>Tali reati si integrano in presenza di inosservanza di norme, leggi, regolamenti, ordini o discipline (si tratta della c.d. colpa specifica, contrapposta alla c.d. colpa generica che ricorre nelle ipotesi di mera negligenza, imprudenza o imperizia). La società sarebbe responsabile dell’evento illecito in base al d.lgs. n. 231/01 ogni qualvolta esso fosse dovuto all’inosservanza delle norme previste in materia di sicurezza, salute ed igiene del lavoro.</p>
<p>Occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza, non rilevano solo le norme espressamente dettate in tema di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute nei luoghi di lavoro (tra le quali, soprattutto, il d.lgs. n. 81/2008), ma anche tutte le disposizioni tecniche che, nell’ottica di prevenzione dell’incolumità del lavoro, disciplinano settore per settore lo svolgimento e le tecniche di esecuzione di specifiche attività, nonché l’utilizzo di apparecchiature. In altre parole, al di là delle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, vengono in evidenza anche tutte le disposizioni che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all’ambiente in cui esso deve svolgersi.</p>
<p>Va precisato che l’ambito soggettivo delle fattispecie in esame non può essere limitato al solo personale interno esponente o dipendente della società (amministratori, impiegati, funzionari etc.) ma si estende, secondo la giurisprudenza, sino a comprendere chiunque si trovi all’interno delle struttura appartenenti alla stessa, purchè si tratti una presenza non atipica ed anormale.</p>
<p>Il tema della prevenzione degli infortuni, inoltre, merita particolare attenzione in presenza di contratti di appalto di lavori. La società committente, infatti, in qualità di appaltante, è tenuta all’osservanza di numerose disposizioni di legge, tra le quali, in particolare, il  citato d.lgs. n. 81/2008. L’art 26 di tale decreto, ad esempio, stabilisce che il “datore di lavoro” della società committente, tra gli altri obblighi, è tenuto a fornire a tutto il personale dell’appaltatrice le informazioni sui rischi dello specifico ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, nonché &#8211; proseguendo nella sintetica esemplificazione &#8211; a informare e cooperare con il personale della appaltatrice per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.</p>
<p> 2.3. Un terzo gruppo di reati è rappresentato dai delitti di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) o di associazione per delinquere di stampo mafioso anche straniere (art. 416 <em>bis </em>cod. pen.).</p>
<p>L’integrazione del delitto sussiste in presenza di un’associazione composta da almeno tre persone allo scopo di commettere più delitti.</p>
<p>Lo scopo dell’introduzione nel d. lgs. n. 231/2001 dei delitti associativi è il rendere perseguibile la società in relazione a qualsiasi reato venga commesso nel proprio interesse (e quindi, a prescindere dalla circostanza che tale reato sia incluso nel catalogo legale previsto dagli artt. 24 e 25 del d. lgs. n. 231/01), sempre che tali delitti siano caratterizzati a monte dalla natura associativa dei compartecipi.</p>
<p>Il reato associativo (delitto, come si è visto sopra, autonomo) deve essere nettamente distinto dalle ipotesi di concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.): mentre tale ultima ipotesi ricorre quando più persone commettono uno o più reati senza tuttavia che tra di loro vi sia alcuno stabile sodalizio, il reato associativo richiede la presenza delle seguenti condizioni: un vincolo associativo a carattere tendenzialmente permanente o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; l’indeterminatezza del programma criminoso (che non viene meno anche se l’associazione è finalizzata alla commissione di reati della stessa indole); una struttura organizzativa, che, seppur minima, deve essere adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi perseguiti.</p>
<p> 2.4. Un altro gruppo di fattispecie rilevanti è costituito dai reati di indebita percezione, truffa o malversazione in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 316 <em>bis</em>, 316 <em>ter </em>e 640 co. 2, 640 <em>bis</em> cod. pen.).</p>
<p>Tali norme incriminatrici mirano a garantire da un lato la regolarità nell’ottenimento di fondi, contributi, agevolazioni etc. da parte delle istituzioni pubbliche (compresi gli enti comunitari), dall’altro la correttezza della effettiva destinazione dei fondi ottenuti in favore degli scopi per i quali essi sono stati richiesti ed attribuiti.</p>
<p> 2.5. Vi sono infine i reati volti alla protezione della regolarità e del corretto andamento della pubblica amministrazione, prime fra tutti le fattispecie di corruzione propria (finalizzata al compimento di un atto d’ufficio, art. 318 cod. pen.) nonché di corruzione impropria (per un atto contrario ai doveri d’ufficio, art. 319 cod. pen.).</p>
<p>I reati di corruzione presuppongono che la promessa di denaro o di altra utilità sia effettuata ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, anche straniero.</p>
<p>Tali qualifiche pubblicistiche spettano ai rappresentanti ed ai funzionari di istituzioni ed enti pubblici (ad esempio, ASL, Uffici Comunali etc.. Si segnala inoltre come, secondo la giurisprudenza, abbiano le qualifiche pubblicistiche in esame anche esponenti o dipendenti di società di diritto privato (ad esempio una S.p.A.), caratterizzate da una componente pubblica e/o  dallo svolgimento di un’attività di rilevanza pubblica. Tra queste, ad esempio: i dipendenti e gli esponenti di ENEL S.p.A., di ENI S.p.A., di altri servizi di pubblica utilità, di RAI S.p.A., di Ferrovie dello Stato S.p.A., di Poste Italiane S.p.A., dell’Ente Fiera di Milano, delle <em>ex </em>aziende municipalizzate (ad esempio AMSA, A2A, ASM) etc..</p>
<p>l reati di corruzione ricorrono anche in relazione a soggetti che, nell’ambito di Stati esteri, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio (art. 322 <em>bis</em> cod. pen.).</p>
<p>Le fattispecie di corruzione in esame si integrano anche nel caso di semplice promessa della retribuzione  di denaro o di “altra utilità”, indipendentemente cioè da un’effettiva corresponsione.</p>
<p>La nozione di “altra utilità” è assai estesa. Nella nozione rientrano non solo beni mobili, ma anche tutte quelle prestazioni idonee a soddisfare un bisogno umano: può consistere, dunque, tanto in un dare quanto in un fare. In sostanza il termine “utilità” sta ad indicare tutto ciò che può rappresentare, per il pubblico ufficiale o per l’incaricato di pubblico servizio un vantaggio, anche di natura non patrimoniale. La giurisprudenza ha considerato “altra utilità”, ad esempio: assumere familiari dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio con cui il privato intrattiene rapporti, ove l’assunzione sia in qualche modo collegata al compimento di un atto dell’ufficio o anche ad una serie indeterminata di atti; assegnare incarichi professionali (ad esempio, consulenze), sia direttamente al pubblico ufficiale (o all’incaricato di pubblico servizio) sia, indirettamente, ad un suo prestanome o ad un suo familiare; sponsorizzare società o associazioni in qualche modo “riferibili” al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio; il pagamento di viaggi o soggiorni a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; gli abbonamenti a spettacoli o manifestazioni sportive etc..</p>
<p>Si segnala infine che non hanno penale rilevanza, con riferimento alla sola corruzione per atto d’ufficio (art. 318 cod. pen), i modesti omaggi di pura cortesia o di ricorrenza: per donativi di pura cortesia devono intendersi solo quelli che, per la loro oggettiva modicità, escludono la possibilità di influenza sul compimento dell’atto d’ufficio e non appaiono, pertanto, quale un suo corrispettivo.</p>
<p> 2.6. Si segnala, in chiusura, che è di questi giorni la presentazione di un disegno di legge che estenderà anche alle società la responsabilità per i reati in tema di inquinamenti.</p>
<p> <strong>3. I reati che danno luogo esclusivamente alla responsabilità personale.</strong></p>
<p>3.1 Come si è anticipato, i reati che si esporranno di seguito prevedono la responsabilità penale personale dei soli autori degli illeciti. Ciò non toglie, tuttavia, che tali condotte siano prive di conseguenze per le società nell’ambito delle quali tali soggetti operassero.</p>
<p>Basti un esempio su tutti: si ipotizzi il caso del legale rappresentante di una società immobiliare che conceda in locazione un appartamento, di proprietà della medesima, ad uno straniero che egli conosce essere irregolare in Italia. In tale ipotesi, del reato commesso risponde in proprio il legale rappresentante della società, mentre, come si vedrà, la confisca dell’immobile viene disposta a carico della società immobiliare proprietaria.</p>
<p>3.2 Il primo gruppo di reati che pare di interesse analizzare attiene alla gestione del patrimonio della società immobiliare.</p>
<p>Un primo nucleo di fattispecie di penale rilevanza concerne il settore della cessione (nelle forma, soprattutto, della locazione) a terzi delle unità immobiliari di cui la società è proprietaria.</p>
<p>Al proposito viene anzitutto in rilievo l’ipotesi di reato prevista dall’art. 5 <em>bis</em> del d.lgs. n. 286/1998, in tema di stranieri. Tale norma incrimina la concessione, anche in  locazione, di un immobile ad uno straniero privo del permesso di soggiorno al momento della stipula del contratto o del rinnovo del medesimo. Come si è già anticipato, la sentenza di condanna per tale reato comporta la confisca obbligatoria dell’immobile.</p>
<p>La confisca dell’immobile inoltre può essere disposta anche in relazione ai reati di favoreggiamento della prostituzione previsti dalla legge Merlin (L. n. 75/1958).</p>
<p>3.3. Vi sono poi numerosissime figure di reato che attengono alla corretta gestione della società per quanto attiene ai profili di natura fiscale e contributiva.</p>
<p>Tra questi meritano di essere ricordate le incriminazioni prevista dal d.lgs. n. 74/2000, in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. In particolare, una delle fattispecie più ricorrenti è costituita dall’art.2 in tema di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.<strong><em> </em></strong>La norma incrimina chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p>
<p>Per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si considerano le fatture (o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi: a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte (c.d. “fatture per operazioni oggettivamente inesistenti”); o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (c.d. “fatture soggettivamente inesistenti”).</p>
<p>Il soggetto giuridico che emette le fatture inesistenti risponde dello specifico reato previsto dall’art. 8 del d. lgs. n. 74/2000.</p>
<p>Accanto a tali fattispecie, vi sono inoltre le fattispecie previste dall’art. 3, in tema di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, art. 4, in tema di dichiarazione infedele, art. 5, relativo alla ipotesi di omessa dichiarazione, ed art. 10, in tema di occultamento o distruzione di documenti contabili.</p>
<p>3.4. Per quanto concerne le operazioni di natura edilizia o urbanistica, si segnala come vi siano numerose disposizioni normative nell’ordinamento, sia a livello nazionale, sia a livello regionale o comunale.</p>
<p>Sotto il profilo strettamente penalistico, la normativa di riferimento può essere individuata nel D.P.R. n. 380/2001, che reca il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.</p>
<p>In particolare, l’art. 44 comma 1 lett. a) di tale decreto contiene le sanzioni per le fattispecie contravvenzionali legate all’inosservanza delle norme, prescrizioni, e modalità esecutive degli interventi previsti dalla legge (ad esempio, interventi eseguiti in parziale difformità del permesso a costruire, art. 34); la lettera b), dal canto suo, prevede la pena dell’arresto nei più gravi casi di esecuzione dei lavori in totale difformità (art. 31) o assenza del permesso a proseguire nonostante l’ordine di sospensione degli stessi (art. 40).</p>
<p>Merita anche un cenno, in questa sede, la disciplina prevista dal D.lgs. n. 42/12004, Codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare, l’art. 169 di detto Codice contiene le sanzioni per chi realizza opere illecite su beni culturali (ad esempio, per chi, senza autorizzazione, demolisce, rimuove, modifica o esegue opere di restauro su un bene vincolato). L’art. 181 del Codice, infine, prevede le sanzioni per l’esecuzione, in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità do essa, di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. Sul punto si segnala che la rimessione in pristino, da parte del trasgressore, delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistico, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa – e, comunque, prima che intervenga la condanna – estingue il reato.</p>
<p>3.5. Le società immobiliari trattano quotidianamente numerosi dati identificativi e personali (talvolta anche sensibili) relativi ai soggetti con cui esse interagiscono. Tali dati devono essere trattati nel rispetto di quanto stabilito nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003). L’art. 167 del Codice contiene le sanzioni applicabili alle ipotesi di irregolarità nel trattamento dei dati personali.</p>
<p> <a href="http://www.assoedilizia.com">www.assoedilizia.com</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Assoedilizia informa – Avv. Niccolo' Bertolini - I reati delle società immobiliari]]></title>
<link>http://energiaedambiente.wordpress.com/2009/11/27/assoedilizia-informa-%e2%80%93-avv-niccolo-bertolini-i-reati-delle-societa-immobiliari/</link>
<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:10:47 +0000</pubDate>
<dc:creator>energiaedambiente</dc:creator>
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<description><![CDATA[A margine del Seminario tenutosi in data odierna sul tema“Responsabilità delle imprese”, promosso da]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:center;">A margine del Seminario tenutosi in data odierna sul tema“Responsabilità delle imprese”, promosso dalla Camera Commercio di Milano in collaborazione con il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, Assoedilizia,partecipando all&#8217;evento, pubblica un interessante articolo dell&#8217;avv. Nicolo&#8217; Bertolini, coordinatore dell&#8217;Ufficio studi di diritto penale, sui reati delle società immobiliari.</p>
<p style="text-align:center;"> <strong>I reati delle società immobiliari: un quadro sintetico.</strong></p>
<p><strong>1. Premessa</strong></p>
<p> Uno dei principi cardini del diritto penale consiste nella natura personale della responsabilità che deriva dalla commissione di un reato: in via di estrema sintesi, del fatto commesso risponde solo chi lo ha compiuto, eventualmente in concorso con altri soggetti che abbiano partecipato alla realizzazione dell’illecito.</p>
<p>Negli ultimi anni di grande sviluppo economico, tuttavia, tale principio si è rivelato solo parzialmente adeguato all’esigenza, sempre in crescita, di reprimere gravi fenomeni illeciti commessi in favore delle aziende: perseguire esclusivamente, ad esempio, i <em>managers</em> responsabili si è rivelato una soluzione non sufficientemente incisiva, sia sul piano della prevenzione, sia sotto il profilo della repressione.</p>
<p>Si è pertanto delineata – prima a livello internazionale, poi a livello nazionale &#8211; l’esigenza di colpire anche le persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio i loro esponenti commettono reati. Oggi anche in Italia <em>societas potest delinquere</em> e ciò da luogo alla responsabilità amministrativa da reato prevista dal d. lgs. n. 231/2001.</p>
<p>L’attuale assetto normativo prevede dunque una duplice punibilità per alcuni reati: si incrimina da un lato la persona fisica, esponente della società, che ha commesso l’illecito e, in aggiunta, si sottopone anche processo (e, se del caso, a sanzione pecuniaria o, in taluni casi, anche interdittiva) la società nel cui interesse o vantaggio il reato è stato commesso.</p>
<p>Quanto all’individuazione dei reati che danno luogo anche alla responsabilità da reato delle società, il Legislatore italiano che scelto di prevedere un catalogo tassativo di fattispecie punibili: i reati non ricompresi nell’elencazione prevista dal d. lgs. n. 231/2001 continuano a dar luogo esclusivamente a responsabilità penale personale dell’autore del reato, a prescindere che la società possa essersi avvantaggiata a seguito della commissione dell’illecito.</p>
<p>Vi è da dire, tuttavia, che l’originario nucleo di reati che davano luogo alla responsabilità della società è considerevolmente aumentato nel corso degli anni: dall’anno 2001 si sono succeduti almeno dodici importanti provvedimenti di implementazione del catalogo degli illeciti e la tendenza, certamente, è verso un ulteriore progresso in tale direzione.</p>
<p>Si esamineranno di seguito le fattispecie di reato che possono maggiormente ricorrere nell’ambito dell’operatività delle società immobiliari, raggruppandole in due principali categorie: reati che implicano anche la responsabilità della società e reati che, invece, hanno conseguenze solo sul piano personale dell’autore dell’illecito.</p>
<p> <strong>2. Le fattispecie da cui sorge (anche) la responsabilità da reato delle società immobiliari</strong>.</p>
<p>Il panorama delle incriminazioni che può dar luogo alla responsabilità da reato delle società è assai eterogeneo e comprende anche ipotesi che esulano dallo scopo dell’analisi in corso.</p>
<p>Il d.lgs. n. 231/2001, tuttavia, contiene anche alcune fattispecie di reato che, vuoi anche perché punibili anche a titolo di colpa (e non solo per dolo, come di norma), mostrano sul piano astratto, maggiori punti di contatto con l’attività ordinaria delle società immobiliari.</p>
<p>2.1. Sul versante economico &#8211; finanziario, rileva anzitutto il nutrito gruppo di reati societari previsti dal Codice Civile (artt. 2621 – 2638 cod. civ.; cfr art. 25 <em>ter</em> d.lgs. n. 231/2001): tra questi spiccano principalmente i reati di: false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno di soci o creditori, falsità nelle comunicazioni alle società di revisione, operazioni in pregiudizio dei creditori, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.</p>
<p>Vengono inoltre sanzionate anche le condotte di manipolazione del mercato ovvero di abuso di informazioni privilegiate (art. 25 <em>sexies</em> d.lgs. n. 231/01).</p>
<p>2.2. Su tutt’altro versante, anch’esso di estrema importanza, vi sono i reati di lesioni (gravi o gravissime) o omicidio colposi (art. 589 e segg. cod. pen.) commessi con violazione delle disposizioni in tema tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 <em>septies </em> d.lgs. n 231/2001).</p>
<p>Tali reati si integrano in presenza di inosservanza di norme, leggi, regolamenti, ordini o discipline (si tratta della c.d. colpa specifica, contrapposta alla c.d. colpa generica che ricorre nelle ipotesi di mera negligenza, imprudenza o imperizia). La società sarebbe responsabile dell’evento illecito in base al d.lgs. n. 231/01 ogni qualvolta esso fosse dovuto all’inosservanza delle norme previste in materia di sicurezza, salute ed igiene del lavoro.</p>
<p>Occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza, non rilevano solo le norme espressamente dettate in tema di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute nei luoghi di lavoro (tra le quali, soprattutto, il d.lgs. n. 81/2008), ma anche tutte le disposizioni tecniche che, nell’ottica di prevenzione dell’incolumità del lavoro, disciplinano settore per settore lo svolgimento e le tecniche di esecuzione di specifiche attività, nonché l’utilizzo di apparecchiature. In altre parole, al di là delle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, vengono in evidenza anche tutte le disposizioni che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all’ambiente in cui esso deve svolgersi.</p>
<p>Va precisato che l’ambito soggettivo delle fattispecie in esame non può essere limitato al solo personale interno esponente o dipendente della società (amministratori, impiegati, funzionari etc.) ma si estende, secondo la giurisprudenza, sino a comprendere chiunque si trovi all’interno delle struttura appartenenti alla stessa, purchè si tratti una presenza non atipica ed anormale.</p>
<p>Il tema della prevenzione degli infortuni, inoltre, merita particolare attenzione in presenza di contratti di appalto di lavori. La società committente, infatti, in qualità di appaltante, è tenuta all’osservanza di numerose disposizioni di legge, tra le quali, in particolare, il  citato d.lgs. n. 81/2008. L’art 26 di tale decreto, ad esempio, stabilisce che il “datore di lavoro” della società committente, tra gli altri obblighi, è tenuto a fornire a tutto il personale dell’appaltatrice le informazioni sui rischi dello specifico ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, nonché &#8211; proseguendo nella sintetica esemplificazione &#8211; a informare e cooperare con il personale della appaltatrice per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.</p>
<p> 2.3. Un terzo gruppo di reati è rappresentato dai delitti di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) o di associazione per delinquere di stampo mafioso anche straniere (art. 416 <em>bis </em>cod. pen.).</p>
<p>L’integrazione del delitto sussiste in presenza di un’associazione composta da almeno tre persone allo scopo di commettere più delitti.</p>
<p>Lo scopo dell’introduzione nel d. lgs. n. 231/2001 dei delitti associativi è il rendere perseguibile la società in relazione a qualsiasi reato venga commesso nel proprio interesse (e quindi, a prescindere dalla circostanza che tale reato sia incluso nel catalogo legale previsto dagli artt. 24 e 25 del d. lgs. n. 231/01), sempre che tali delitti siano caratterizzati a monte dalla natura associativa dei compartecipi.</p>
<p>Il reato associativo (delitto, come si è visto sopra, autonomo) deve essere nettamente distinto dalle ipotesi di concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.): mentre tale ultima ipotesi ricorre quando più persone commettono uno o più reati senza tuttavia che tra di loro vi sia alcuno stabile sodalizio, il reato associativo richiede la presenza delle seguenti condizioni: un vincolo associativo a carattere tendenzialmente permanente o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; l’indeterminatezza del programma criminoso (che non viene meno anche se l’associazione è finalizzata alla commissione di reati della stessa indole); una struttura organizzativa, che, seppur minima, deve essere adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi perseguiti.</p>
<p> 2.4. Un altro gruppo di fattispecie rilevanti è costituito dai reati di indebita percezione, truffa o malversazione in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 316 <em>bis</em>, 316 <em>ter </em>e 640 co. 2, 640 <em>bis</em> cod. pen.).</p>
<p>Tali norme incriminatrici mirano a garantire da un lato la regolarità nell’ottenimento di fondi, contributi, agevolazioni etc. da parte delle istituzioni pubbliche (compresi gli enti comunitari), dall’altro la correttezza della effettiva destinazione dei fondi ottenuti in favore degli scopi per i quali essi sono stati richiesti ed attribuiti.</p>
<p> 2.5. Vi sono infine i reati volti alla protezione della regolarità e del corretto andamento della pubblica amministrazione, prime fra tutti le fattispecie di corruzione propria (finalizzata al compimento di un atto d’ufficio, art. 318 cod. pen.) nonché di corruzione impropria (per un atto contrario ai doveri d’ufficio, art. 319 cod. pen.).</p>
<p>I reati di corruzione presuppongono che la promessa di denaro o di altra utilità sia effettuata ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, anche straniero.</p>
<p>Tali qualifiche pubblicistiche spettano ai rappresentanti ed ai funzionari di istituzioni ed enti pubblici (ad esempio, ASL, Uffici Comunali etc.. Si segnala inoltre come, secondo la giurisprudenza, abbiano le qualifiche pubblicistiche in esame anche esponenti o dipendenti di società di diritto privato (ad esempio una S.p.A.), caratterizzate da una componente pubblica e/o  dallo svolgimento di un’attività di rilevanza pubblica. Tra queste, ad esempio: i dipendenti e gli esponenti di ENEL S.p.A., di ENI S.p.A., di altri servizi di pubblica utilità, di RAI S.p.A., di Ferrovie dello Stato S.p.A., di Poste Italiane S.p.A., dell’Ente Fiera di Milano, delle <em>ex </em>aziende municipalizzate (ad esempio AMSA, A2A, ASM) etc..</p>
<p>l reati di corruzione ricorrono anche in relazione a soggetti che, nell’ambito di Stati esteri, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio (art. 322 <em>bis</em> cod. pen.).</p>
<p>Le fattispecie di corruzione in esame si integrano anche nel caso di semplice promessa della retribuzione  di denaro o di “altra utilità”, indipendentemente cioè da un’effettiva corresponsione.</p>
<p>La nozione di “altra utilità” è assai estesa. Nella nozione rientrano non solo beni mobili, ma anche tutte quelle prestazioni idonee a soddisfare un bisogno umano: può consistere, dunque, tanto in un dare quanto in un fare. In sostanza il termine “utilità” sta ad indicare tutto ciò che può rappresentare, per il pubblico ufficiale o per l’incaricato di pubblico servizio un vantaggio, anche di natura non patrimoniale. La giurisprudenza ha considerato “altra utilità”, ad esempio: assumere familiari dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio con cui il privato intrattiene rapporti, ove l’assunzione sia in qualche modo collegata al compimento di un atto dell’ufficio o anche ad una serie indeterminata di atti; assegnare incarichi professionali (ad esempio, consulenze), sia direttamente al pubblico ufficiale (o all’incaricato di pubblico servizio) sia, indirettamente, ad un suo prestanome o ad un suo familiare; sponsorizzare società o associazioni in qualche modo “riferibili” al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio; il pagamento di viaggi o soggiorni a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; gli abbonamenti a spettacoli o manifestazioni sportive etc..</p>
<p>Si segnala infine che non hanno penale rilevanza, con riferimento alla sola corruzione per atto d’ufficio (art. 318 cod. pen), i modesti omaggi di pura cortesia o di ricorrenza: per donativi di pura cortesia devono intendersi solo quelli che, per la loro oggettiva modicità, escludono la possibilità di influenza sul compimento dell’atto d’ufficio e non appaiono, pertanto, quale un suo corrispettivo.</p>
<p> 2.6. Si segnala, in chiusura, che è di questi giorni la presentazione di un disegno di legge che estenderà anche alle società la responsabilità per i reati in tema di inquinamenti.</p>
<p> <strong>3. I reati che danno luogo esclusivamente alla responsabilità personale.</strong></p>
<p>3.1 Come si è anticipato, i reati che si esporranno di seguito prevedono la responsabilità penale personale dei soli autori degli illeciti. Ciò non toglie, tuttavia, che tali condotte siano prive di conseguenze per le società nell’ambito delle quali tali soggetti operassero.</p>
<p>Basti un esempio su tutti: si ipotizzi il caso del legale rappresentante di una società immobiliare che conceda in locazione un appartamento, di proprietà della medesima, ad uno straniero che egli conosce essere irregolare in Italia. In tale ipotesi, del reato commesso risponde in proprio il legale rappresentante della società, mentre, come si vedrà, la confisca dell’immobile viene disposta a carico della società immobiliare proprietaria.</p>
<p>3.2 Il primo gruppo di reati che pare di interesse analizzare attiene alla gestione del patrimonio della società immobiliare.</p>
<p>Un primo nucleo di fattispecie di penale rilevanza concerne il settore della cessione (nelle forma, soprattutto, della locazione) a terzi delle unità immobiliari di cui la società è proprietaria.</p>
<p>Al proposito viene anzitutto in rilievo l’ipotesi di reato prevista dall’art. 5 <em>bis</em> del d.lgs. n. 286/1998, in tema di stranieri. Tale norma incrimina la concessione, anche in  locazione, di un immobile ad uno straniero privo del permesso di soggiorno al momento della stipula del contratto o del rinnovo del medesimo. Come si è già anticipato, la sentenza di condanna per tale reato comporta la confisca obbligatoria dell’immobile.</p>
<p>La confisca dell’immobile inoltre può essere disposta anche in relazione ai reati di favoreggiamento della prostituzione previsti dalla legge Merlin (L. n. 75/1958).</p>
<p>3.3. Vi sono poi numerosissime figure di reato che attengono alla corretta gestione della società per quanto attiene ai profili di natura fiscale e contributiva.</p>
<p>Tra questi meritano di essere ricordate le incriminazioni prevista dal d.lgs. n. 74/2000, in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. In particolare, una delle fattispecie più ricorrenti è costituita dall’art.2 in tema di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.<strong><em> </em></strong>La norma incrimina chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p>
<p>Per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si considerano le fatture (o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi: a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte (c.d. “fatture per operazioni oggettivamente inesistenti”); o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (c.d. “fatture soggettivamente inesistenti”).</p>
<p>Il soggetto giuridico che emette le fatture inesistenti risponde dello specifico reato previsto dall’art. 8 del d. lgs. n. 74/2000.</p>
<p>Accanto a tali fattispecie, vi sono inoltre le fattispecie previste dall’art. 3, in tema di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, art. 4, in tema di dichiarazione infedele, art. 5, relativo alla ipotesi di omessa dichiarazione, ed art. 10, in tema di occultamento o distruzione di documenti contabili.</p>
<p>3.4. Per quanto concerne le operazioni di natura edilizia o urbanistica, si segnala come vi siano numerose disposizioni normative nell’ordinamento, sia a livello nazionale, sia a livello regionale o comunale.</p>
<p>Sotto il profilo strettamente penalistico, la normativa di riferimento può essere individuata nel D.P.R. n. 380/2001, che reca il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.</p>
<p>In particolare, l’art. 44 comma 1 lett. a) di tale decreto contiene le sanzioni per le fattispecie contravvenzionali legate all’inosservanza delle norme, prescrizioni, e modalità esecutive degli interventi previsti dalla legge (ad esempio, interventi eseguiti in parziale difformità del permesso a costruire, art. 34); la lettera b), dal canto suo, prevede la pena dell’arresto nei più gravi casi di esecuzione dei lavori in totale difformità (art. 31) o assenza del permesso a proseguire nonostante l’ordine di sospensione degli stessi (art. 40).</p>
<p>Merita anche un cenno, in questa sede, la disciplina prevista dal D.lgs. n. 42/12004, Codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare, l’art. 169 di detto Codice contiene le sanzioni per chi realizza opere illecite su beni culturali (ad esempio, per chi, senza autorizzazione, demolisce, rimuove, modifica o esegue opere di restauro su un bene vincolato). L’art. 181 del Codice, infine, prevede le sanzioni per l’esecuzione, in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità do essa, di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. Sul punto si segnala che la rimessione in pristino, da parte del trasgressore, delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistico, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa – e, comunque, prima che intervenga la condanna – estingue il reato.</p>
<p>3.5. Le società immobiliari trattano quotidianamente numerosi dati identificativi e personali (talvolta anche sensibili) relativi ai soggetti con cui esse interagiscono. Tali dati devono essere trattati nel rispetto di quanto stabilito nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003). L’art. 167 del Codice contiene le sanzioni applicabili alle ipotesi di irregolarità nel trattamento dei dati personali.</p>
<p> <a href="http://www.assoedilizia.com">www.assoedilizia.com</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[WAITING PERIOD: PIREXFUND.COM]]></title>
<link>http://altorischio.net/2009/11/27/waiting-period-pirexfund-com/</link>
<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:12:00 +0000</pubDate>
<dc:creator>altorischio</dc:creator>
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<description><![CDATA[Attenzione: ho ricevuto oggi una mail da PIREXFUND dove si dice che per chi investirà tra il 01 e il]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Attenzione: ho ricevuto oggi una mail da <strong>PIREXFUND</strong> dove si dice che per chi investirà tra il 01 e il 31 Dicembre 2009 un capitale di almeno 10000$(sic!) riceverà un Christmas Gift del 10%.</p>
<p>Come già detto il Natale è un periodo critico e comunicazioni di questo tipo sono in genere preallarmi di SCAM!!!Mi raccomando quindi di evitare di seguire ALCUN consiglio di questo tipo!!!</p>
<p>&#160;</p>
<p>Beware! I received today a mail from <strong>PIREXFUND </strong>saying that those who will deposit at least 10000$ on PIREXFUND will receive a Christmas Gift of 10%!!! Usually such message are <strong>SCAM SIGNALS</strong> and I strongly recommend not to follow them!!!!</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[“Abitare in Lombardia” – Guida realizzata da Regione Lombardia – Fondazione ISMU]]></title>
<link>http://energiaedambiente.wordpress.com/2009/11/27/%e2%80%9cabitare-in-lombardia%e2%80%9d-%e2%80%93-guida-realizzata-da-regione-lombardia-%e2%80%93-fondazione-ismu/</link>
<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:46:05 +0000</pubDate>
<dc:creator>energiaedambiente</dc:creator>
<guid>http://energiaedambiente.wordpress.com/2009/11/27/%e2%80%9cabitare-in-lombardia%e2%80%9d-%e2%80%93-guida-realizzata-da-regione-lombardia-%e2%80%93-fondazione-ismu/</guid>
<description><![CDATA[]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_01.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_01" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_01.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_02.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_02" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_02.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_03.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_03" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_03.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_04.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_04" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_04.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida55percento_pagina_05.png"></a><a href="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_052.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_05" src="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_052.png?w=450&#038;h=631#38;h=631" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_06.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_06" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_06.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_07.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_07" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_07.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_08.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_08" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_08.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_09.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_09" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_09.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_10.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_10" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_10.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_11.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_11" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_11.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_12.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_12" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_12.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_13.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_13" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_13.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_14.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_14" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_14.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_15.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_15" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_15.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_16.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_16" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_16.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_17.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_17" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_17.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_18.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_18" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_18.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_19.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_19" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_19.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_20.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_20" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_20.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_21.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_21" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_21.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_22.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_22" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_22.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_23.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_23" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_23.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_24.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_24" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_24.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_25.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_25" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_25.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_26.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_26" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_26.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_27.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_27" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_27.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_28.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_28" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_28.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[“Abitare in Lombardia” – Guida realizzata da Regione Lombardia - Fondazione ISMU]]></title>
<link>http://lariformastatale.wordpress.com/2009/11/27/%e2%80%9cabitare-in-lombardia%e2%80%9d-%e2%80%93-guida-realizzata-da-regione-lombardia-fondazione-ismu-2/</link>
<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:42:20 +0000</pubDate>
<dc:creator>questionesettentrionaleefederalismo</dc:creator>
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<description><![CDATA[]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_01.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_01" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_01.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_02.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_02" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_02.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_03.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_03" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_03.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_04.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_04" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_04.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida55percento_pagina_05.png"></a><a href="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_052.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_05" src="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_052.png?w=450&#038;h=631#38;h=631" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_06.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_06" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_06.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_07.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_07" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_07.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_08.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_08" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_08.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_09.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_09" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_09.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_10.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_10" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_10.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_11.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_11" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_11.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_12.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_12" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_12.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_13.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_13" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_13.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_14.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_14" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_14.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_15.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_15" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_15.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_16.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_16" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_16.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_17.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_17" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_17.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_18.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_18" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_18.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_19.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_19" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_19.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_20.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_20" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_20.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_21.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_21" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_21.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_22.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_22" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_22.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_23.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_23" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_23.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_24.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_24" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_24.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_25.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_25" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_25.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_26.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_26" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_26.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_27.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_27" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_27.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_28.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_28" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_28.png?w=420&#038;h=589#38;h=589&#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[“Abitare in Lombardia” – Guida realizzata da Regione Lombardia - Fondazione ISMU]]></title>
<link>http://instat.wordpress.com/2009/11/27/%e2%80%9cabitare-in-lombardia%e2%80%9d-%e2%80%93-guida-realizzata-da-regione-lombardia-fondazione-ismu-2/</link>
<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:32:27 +0000</pubDate>
<dc:creator>instat</dc:creator>
<guid>http://instat.wordpress.com/2009/11/27/%e2%80%9cabitare-in-lombardia%e2%80%9d-%e2%80%93-guida-realizzata-da-regione-lombardia-fondazione-ismu-2/</guid>
<description><![CDATA[]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_01.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_01" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_01.png?w=420&#038;h=589#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_02.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_02" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_02.png?w=420&#038;h=589#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_03.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_03" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_03.png?w=420&#038;h=589#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_04.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_04" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_04.png?w=420&#038;h=589#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida55percento_pagina_05.png"></a><a href="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_052.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1919" title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_05" src="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_052.png" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_06.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_06" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_06.png?w=420&#038;h=589#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_07.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_07" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_07.png?w=420&#038;h=589#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_08.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_08" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_08.png?w=420&#038;h=589#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_09.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_09" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_09.png?w=420&#038;h=589#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_10.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_10" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_10.png?w=420&#038;h=589#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_11.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_11" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_11.png?w=420&#038;h=589#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_12.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_12" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_12.png?w=420&#038;h=589#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_13.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_13" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_13.png?w=420&#038;h=589#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_14.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_14" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_14.png?w=420&#038;h=589#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_15.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_15" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_15.png?w=420&#038;h=589#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_16.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_16" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_16.png?w=420&#038;h=589#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_17.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_17" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_17.png?w=420&#038;h=589#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_18.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_18" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_18.png?w=420&#038;h=589#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_19.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_19" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_19.png?w=420&#038;h=589#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_20.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_20" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_20.png?w=420&#038;h=589#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_21.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_21" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_21.png?w=420&#038;h=589#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_22.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_22" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_22.png?w=420&#038;h=589#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_23.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_23" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_23.png?w=420&#038;h=589#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_24.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_24" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_24.png?w=420&#038;h=589#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_25.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_25" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_25.png?w=420&#038;h=589#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_26.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_26" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_26.png?w=420&#038;h=589#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_27.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_27" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_27.png?w=420&#038;h=589#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a><br />
<a href="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_28.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_28" src="http://colomboclerici.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_28.png?w=420&#038;h=589#38;h=589" alt="" width="420" height="589" /></a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Il nuovo libro del M° Daniele sullo Xin Yi Quan]]></title>
<link>http://neidanitalia.wordpress.com/2009/11/27/il-nuovo-libro-sullo-xin-yi/</link>
<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:30:49 +0000</pubDate>
<dc:creator>neidanitalia</dc:creator>
<guid>http://neidanitalia.wordpress.com/2009/11/27/il-nuovo-libro-sullo-xin-yi/</guid>
<description><![CDATA[Con questo suo ultimo testo,il M° Flavio Daniele entra in uno degli stili d’arti marziali cinesi più]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Con questo suo ultimo testo,il M° Flavio Daniele entra in uno degli stili d’arti marziali cinesi più]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Calendario partita di Coppa]]></title>
<link>http://unitedrovato.wordpress.com/2009/11/27/calendario-partita-di-coppa/</link>
<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:25:57 +0000</pubDate>
<dc:creator>Stefano Pescini</dc:creator>
<guid>http://unitedrovato.wordpress.com/2009/11/27/calendario-partita-di-coppa/</guid>
<description><![CDATA[Messaggio inoltrato Da: ANSPISPORTBS &lt;anspisportprovbs&gt; Date: 17 novembre 2009 20.49 Oggetto: ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Messaggio inoltrato<br />
Da: <strong>ANSPISPORTBS</strong> &#60;anspisportprovbs&#62;<br />
Date: 17 novembre 2009 20.49<br />
Oggetto: Invio in corso posta elettronica: G.21-22.pdf<br />
A: UNITED ROVATO UNIDET ROVATO &#60;talax&#62;, UNIDET ROVATO TALASSI STEFANO &#60;talassi75&#62;</p>
<p>Il messaggio è pronto per l&#8217;invio con i seguenti file o collegamenti allegati:<br />
G.21-22.pdf</p>
<p>Nota: per proteggere il computer dai virus, le applicazioni di posta elettronica impediscono l&#8217;invio o la ricezione di alcuni tipi di allegati. Per determinare la modalità di gestione degli allegati, controllare le impostazioni di protezione della posta elettronica.</p>
<p><a href="http://unitedrovato.files.wordpress.com/2009/11/g-21-22.pdf">G.21-22.pdf</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[“Abitare in Lombardia” – Guida realizzata da Regione Lombardia -Fondazione ISMU]]></title>
<link>http://lariformastatale.wordpress.com/2009/11/27/%e2%80%9cabitare-in-lombardia%e2%80%9d-%e2%80%93-guida-realizzata-da-regione-lombardia-fondazione-ismu/</link>
<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:20:19 +0000</pubDate>
<dc:creator>questionesettentrionaleefederalismo</dc:creator>
<guid>http://lariformastatale.wordpress.com/2009/11/27/%e2%80%9cabitare-in-lombardia%e2%80%9d-%e2%80%93-guida-realizzata-da-regione-lombardia-fondazione-ismu/</guid>
<description><![CDATA[]]></description>
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<a href="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_09.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_09" src="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_09.png?w=450&#038;h=631#38;h=631" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
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<a href="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_11.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_11" src="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_11.png?w=450&#038;h=631#38;h=631" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
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<a href="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_13.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_13" src="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_13.png?w=450&#038;h=631#38;h=631" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
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<a href="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_16.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_16" src="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_16.png?w=450&#038;h=631#38;h=631" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_17.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_17" src="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_17.png?w=450&#038;h=631#38;h=631" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_18.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_18" src="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_18.png?w=450&#038;h=631#38;h=631" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_19.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_19" src="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_19.png?w=450&#038;h=631#38;h=631" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_20.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_20" src="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_20.png?w=450&#038;h=631#38;h=631" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_21.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_21" src="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_21.png?w=450&#038;h=631#38;h=631" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_22.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_22" src="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_22.png?w=450&#038;h=631#38;h=631" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_23.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_23" src="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_23.png?w=450&#038;h=631#38;h=631" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_24.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_24" src="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_24.png?w=450&#038;h=631#38;h=631" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_25.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_25" src="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_25.png?w=450&#038;h=631#38;h=631" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_26.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_26" src="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_26.png?w=450&#038;h=631#38;h=631" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_27.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_27" src="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_27.png?w=450&#038;h=631#38;h=631" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_28.png"><img title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_28" src="http://instat.files.wordpress.com/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_28.png?w=450&#038;h=631#38;h=631" alt="" width="450" height="631" /></a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Assoedilizia informa: Ismu Vademecum “Abitare in Lombardia”]]></title>
<link>http://lariformastatale.wordpress.com/2009/11/27/assoedilizia-informa-ismu-vademecum-%e2%80%9cabitare-in-lombardia%e2%80%9d/</link>
<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:13:27 +0000</pubDate>
<dc:creator>questionesettentrionaleefederalismo</dc:creator>
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<description><![CDATA[Presentazione della guida multilingue “Abitare in Lombardia” Si è tenuta a Milano la presentazione d]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:center;"><strong>Presentazione della guida multilingue “Abitare in Lombardia”</strong></p>
<p>Si è tenuta a Milano la presentazione della guida multilingue “Abitare in Lombardia”.<br />
Assoedilizia, invitata all’evento nella persona del suo Presidente Achille Colombo Clerici e rappresentata da Marcello Menni del Coordinamento tecnico giuridico, ha partecipato attivamente negli scorsi mesi alla redazione di questa Guida, principalmente rivolta agli immigrati in Lombardia.<br />
Realizzata da Regione Lombardia con la preziosa consulenza scientifica  della Fondazione ISMU attraverso il finanziamento del Ministero del Welfare, verrà fornita gratuitamente nelle 10 lingue più diffuse sul territorio lombardo (arabo, spagnolo, albanese, inglese, rumeno, tagalog, cinese, francese, ucraino, portoghese).<br />
La guida, che offre numerose informazioni sul mercato dell’alloggio regionale, sia nel campo della compravendita che nella locazione, è nata da un lavoro di confronto con un variegato mondo associativo e istituzionale (da Assoedilizia ad Assolombarda, dal Consiglio del Notariato milanese alle direzioni del Comune di Milano e della Regione Lombardia).<br />
Per la Regione Lombardia ha preso la parola il Dirigente Antonello Grimaldi, coordinatore della programmazione delle attività dell’ORIM (Osservatorio regionale per l’integrazione e la multietnicità e della rete degli Osservatori provinciali sull’immigrazione), che ha ringraziato il Ministero del Welfare per il sostegno al progetto della Guida e ha rimarcato la sensibilità degli Assessori Scotti e Boscagli sull’argomento dell’integrazione, anche in campo abitativo, degli immigrati.<br />
Per il Comune di Milano ha preso la parola l’Assessore alla Casa Gianni Verga, che ha messo in luce come “per un campo ostico come quello del mercato immobiliare, la Guida potrà diventare anche un utile strumento per i cittadini italiani”. “Le 80.000 copie stampate – ha poi aggiunto – saranno di grande aiuto per i cittadini della nostra Regione”.<br />
Ha mostrato infine la soddisfazione del Comune di Milano che comunque ha già attivato il progetto “Comprare casa senza rischi”.</p>
<p>E’ poi intervenuto il prof. Gina Carlo Blangiardo dell’ISMU che ha delineato il fenomeno immigratorio in Lombardia con particolare attenzione al fenomeno abitativo: “In Lombardia – ha detto – è  più diffuso che altrove il fenomeno degli immigrati proprietari di immobili, con percentuali che superano il 20%”.<br />
Ha ricordato come nel 2008 gli immigrati in Lombardia abbiano raggiunto 1 milione e 60 mila presenze, 121mila in più rispetto al 2007 (+13%), e rappresentano il 10% della popolazione e che  migliora l’indice di integrazione: gli immigrati intervistati nel 2008 hanno raggiunto mediamente condizioni migliori del 50% rispetto a quelli intervistati nel 2001.<br />
Dopo l’intervento del prof. Alfredo Agustoni, hanno preso la parola vari esponenti del mondo associativo che ha partecipato al progetto, fra cui il notaio Clementina Binacchi, del Consiglio di Milano, che ha sottolineato il grande sforzo della categoria di modificare la percezione negativa che si ha nei suoi confronti anche con consulenze gratuite, cui potrebbero accedere anche i cittadini immigrati, ed Emanuela Curtone di Assolombarda che ha giudicato vincente lo schema a rete che ha sotteso la realizzazione del progetto.<br />
Il dott. Alfredo Alietti dell’ISMU ha sottolineato l’importanza di un’opera di studio sulle dinamiche abitative degli immigrati, sottolineando che l’ISMU continuerà quest’opera anche coinvolgendo le associazioni disponibili.<br />
Ha, inoltre, posto in luce come esperienze straniere positive nel campo dell’integrazione degli immigrati possano utilmente essere messi in luce.</p>
<p>Fonte: Assoedilizia </p>
<p><a href="http://www.assoedilizia.com">www.assoedilizia.com</a><br />
<a href="http://www.instat.wordpress.com">www.instat.wordpress.com</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[“Abitare in Lombardia” – Guida realizzata da Regione Lombardia -Fondazione ISMU]]></title>
<link>http://instat.wordpress.com/2009/11/27/%e2%80%9cabitare-in-lombardia%e2%80%9d-%e2%80%93-guida-realizzata-da-regione-lombardia-fondazione-ismu/</link>
<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:08:57 +0000</pubDate>
<dc:creator>instat</dc:creator>
<guid>http://instat.wordpress.com/2009/11/27/%e2%80%9cabitare-in-lombardia%e2%80%9d-%e2%80%93-guida-realizzata-da-regione-lombardia-fondazione-ismu/</guid>
<description><![CDATA[]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><a href="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_01.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1858" title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_01" src="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_01.png" alt="" width="449" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_02.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1859" title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_02" src="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_02.png" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_03.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1860" title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_03" src="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_03.png" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida55percento_pagina_04.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1861" title="Guida55percento_Pagina_04" src="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida55percento_pagina_04.png" alt="" width="449" height="636" /></a><br />
<a href="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_05.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1862" title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_05" src="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_05.png" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida55percento_pagina_06.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1863" title="Guida55percento_Pagina_06" src="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida55percento_pagina_06.png" alt="" width="450" height="636" /></a><br />
<a href="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_07.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1864" title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_07" src="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_07.png" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_08.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1865" title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_08" src="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_08.png" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_09.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1866" title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_09" src="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_09.png" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_10.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1867" title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_10" src="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_10.png" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_11.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1868" title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_11" src="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_11.png" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_12.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1869" title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_12" src="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_12.png" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_13.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1870" title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_13" src="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_13.png" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_14.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1871" title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_14" src="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_14.png" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_15.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1872" title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_15" src="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_15.png" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_16.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1873" title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_16" src="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_16.png" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_17.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1874" title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_17" src="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_17.png" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_18.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1875" title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_18" src="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_18.png" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_19.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1876" title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_19" src="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_19.png" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_20.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1877" title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_20" src="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_20.png" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_21.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1878" title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_21" src="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_21.png" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_22.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1879" title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_22" src="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_22.png" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_23.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1880" title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_23" src="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_23.png" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_24.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1881" title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_24" src="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_24.png" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_25.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1882" title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_25" src="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_25.png" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_26.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1883" title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_26" src="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_26.png" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_27.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1884" title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_27" src="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_27.png" alt="" width="450" height="631" /></a><br />
<a href="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_28.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1885" title="Guida abitare in Lombardia_Pagina_28" src="http://instat.wordpress.com/files/2009/11/guida-abitare-in-lombardia_pagina_28.png" alt="" width="450" height="631" /></a></p>
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