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	<title>diritto-del-lavoro &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
	<link>http://en.wordpress.com/tag/diritto-del-lavoro/</link>
	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "diritto-del-lavoro"</description>
	<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:19:17 +0000</pubDate>

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<title><![CDATA[5 mesi maternita’ anche per il papa’]]></title>
<link>http://loriscosta.wordpress.com/2009/11/19/5-mesi-maternita%e2%80%99-anche-per-il-papa%e2%80%99/</link>
<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:12:58 +0000</pubDate>
<dc:creator>loriscosta</dc:creator>
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<description><![CDATA[Firenze, 19 nov. – (Adnkronos) – Anche il padre ha diritto al congedo per maternita’ per tutti i cin]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><img src="http://www.affaritaliani.it/static/upl/mam/mammo500.jpg" alt="http://www.affaritaliani.it/static/upl/mam/mammo500.jpg" /></p>
<p>Firenze, 19 nov. – (Adnkronos) – Anche il padre ha diritto al congedo per maternita’ per tutti i cinque mesi cui ha diritto la madre. Lo ha stabilito il presidente della sezione lavoro del tribunale di Firenze Giampaolo Muntoni, decidendo sul ricorso presentato contro l’Inps da un lavoratore dipendente, sposato con una libera professionista e padre di una bimba. Il giudice, come riportano alcuni quotidiani locali, ha condannato l’Istituto di previdenza a versare un’indennita’ di maternita’ pari all’80% della retribuzione, calcolata sulla durata dei cinque mesi di astensione obbligatoria per maternita’, previsti per la madre, oltre ai 15 giorni per la nascita prematura della piccola. Si tratta della prima sentenza in Italia che riconosce il diritto autonomo del padre a ottenere l’intero periodo di astensione obbligatoria previsto dal Testo Unico 151/2001. La bambina era nata il 28 agosto 2007 con quindici giorni di anticipo rispetto alla data prevista. La mamma, gia’ afflitta da una grave malattia, non chiede l’indennita’. E’ il padre, invece, a sollecitare il congedo retribuito. Ma l’Inps concede l’indennita’ al babbo solo per i tre mesi successivi alla nascita della figlia. Il giudice ha accolto invece il ricorso della famigla, riconoscendo al papa’ cinque mesi, di cui due precedenti al parto e tre successivi.</p>
</div>]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[La domenica delle primarie...]]></title>
<link>http://globali.wordpress.com/2009/10/24/la-domenica-delle-primarie/</link>
<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 22:35:10 +0000</pubDate>
<dc:creator>globali</dc:creator>
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<description><![CDATA[Non è il partito che ho votato e che voterò nel prossimo futuro. Detesto gran parte del suo personal]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Non è il partito che ho votato e che voterò nel prossimo futuro. Detesto gran parte del suo personale politico. Perché mai votare per le <strong>primarie del PD</strong>, mi dicevo? Poi, nelle ultime settimane, ho cominciato a pensare che, in fondo, si tratta di dare un segnale. Si tratta di far vedere alla destra che c&#8217;è un &#8220;popolo&#8221; anche a sinistra, vivo, attento e che suppur mal rappresentato esiste e ragiona. Poi ho pensato che, in fondo, votare per <strong>Ignazio Marino</strong> per cercare di fargli prendere un bel po&#8217; di voti sarebbe stata una bella scossa al partito della <strong>Binetti</strong> che ha affossato i Dico e la legge contro l&#8217;omofobia. Una ventata di aria fresca che scompigli le &#8220;<strong>nomenklature</strong>&#8221; dei soliti noti.<br />
 <br />
Così, ero già pronto con la mia tessera elettorale e i miei due euro per andare, domenica,  a renderemi di nuovo visibile come cittadino minimamente attivo. Senza entusiasmo, non avendo granché seguito la campagna elettorale, ma con l&#8217;idea di poter fare qualcosa di visibile.<br />
 <br />
Poi è successa una cosa, pochi minuti fa. Mi è bastato leggere cinque righe di un articolo di Repubblica. Eccole qui:<br />
 <br />
<em>&#8220;Il fronte Marino è impegnato a sottolineare la novità rappresentata dal chirurgo di Genova. &#8220;Una segreteria libera dagli schemi, libera dalle gabbie in cui spesso è costretta la politica&#8221;, commenta <strong>Piero Ichino</strong> (&#8230;). Il giuslavorista legge la candidatura di Marino come la <strong>realizzazione del &#8220;proggetto Pd lanciato da Veltroni</strong> due anni fa al discorso del Lingotto&#8221;. Oltre la laicità anche altre le battaglie all&#8217;opposizione di un partito targato Marino. Drastica <strong>riduzione dell&#8217;Irpef</strong>, riforma del mercato e del diritto del lavoro, &#8220;posizioni sulle quali Marino <strong>non ha chiesto il permesso ai sindacati</strong>&#8220;.&#8221;<br />
</em> <br />
Così ho finalmente deciso cosa fare la domenica delle primarie: la mattina portiamo nostro figlio a uno spettacolo di teatro per bambini da 1 a 3 anni, poi il pomeriggio facciamo un aperitivo.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Diritto del padre lavoratore dipendente ad usufruire dei risposi giornalieri qualora la madre non possa accudire la prole]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/10/19/diritto-del-padre-lavoratore-dipendente-ad-usufruire-dei-risposi-giornalieri-qualora-la-madre-non-possa-accudire-la-prole/</link>
<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:14:22 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[Inps, Circolare 15.10.2009 n. 112. L’art. 40, lett. C, del d.lgs. 151/2001 (T.U. maternità/paternità]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/10/imagesbbbbbbbb.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4599" title="imagesbbbbbbbb" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/10/imagesbbbbbbbb.jpg" alt="imagesbbbbbbbb" width="120" height="88" /></a></strong></p>
<p><strong>Inps, Circolare 15.10.2009 n. 112.</strong></p>
<p><strong>L’art. 40, lett. C, del d.lgs. 151/2001 (T.U. maternità/paternità) prevede che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”.</strong></p>
<p>In attuazione della citata disposizione, l’Inps, in varie circolari, aveva ritenuto che per madre “lavoratrice non dipendente” dovesse intendersi la madre “lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell’Istituto o di altro ente previdenziale” e non anche la madre casalinga, con conseguente esclusione, in tale ultima ipotesi, del diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri salvi, ovviamente, i casi di morte o grave infermità della madre (vedi circolari n. 109/2000, 8/2003 e 95 bis 2006).</p>
<p>Con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha dedotto, in via estensiva, che la ratio della norma in esame, “volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio”, induca a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della “lavoratrice non dipendente”, possa essere tuttavia “impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato”&#8230;<a href="http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/diritto-del-padre-lavoratore-dipendente-ad-usufruire-dei-risposi-giornalieri/3964" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>La Previdenza</strong>   <a href="http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/diritto-del-padre-lavoratore-dipendente-ad-usufruire-dei-risposi-giornalieri/3964" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Maternità, l'indennità spetta anche a chi perde il posto]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/10/14/maternita-lindennita-spetta-anche-a-chi-perde-il-posto/</link>
<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 15:37:17 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[Cassazione civile, sentenza n. 21121 del 2 ottobre 2009. Le lavoratrici gestanti le quali si trovino]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><div><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/10/maternite0.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4595" title="maternit%e0" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/10/maternite0.jpg?w=150" alt="maternit%e0" width="150" height="121" /></a></strong></div>
<div><strong>Cassazione civile, sentenza n. 21121 del 2 ottobre 2009.</strong></div>
<div>Le lavoratrici gestanti le quali si trovino, all&#8217;inizio del periodo di congedo per maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate, sono ammesse al godimento dell&#8217;indennità giornaliera di maternità, purché tra l&#8217;inizio della sospensione, assenza o disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.</p>
<p>Qualora il congedo per maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all&#8217;inizio del periodo di congedo, disoccupata e in godimento dell&#8217;indennità di disoccupazione, ha diritto all&#8217;indennità giornaliera di maternità anziché all&#8217;indennità ordinaria di disoccupazione.</p></div>
<div>Lo stesso beneficio è previsto in favore della lavoratrice che non è in godimento dell&#8217;indennità di disoccupazione perché non assicurata contro tale evento, purché all&#8217;inizio del congedo per maternità non siano decorsi più di 180 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e purché nell&#8217;ultimo biennio risultino versati 26 contributi settimanali per l&#8217;assicurazione di maternità&#8230;<a href="http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/Professionisti24/Diritto/2009/10/13_10_maternita_disoccupazione.shtml?uuid=6c0486c8-b7f8-11de-98a5-fed6d7e3db8b&#38;DocRulesView=Libero" target="_blank">[continua...]</a></div>
<div>Da <strong>Il Sole 24 Ore</strong>   <a href="http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/Professionisti24/Diritto/2009/10/13_10_maternita_disoccupazione.shtml?uuid=6c0486c8-b7f8-11de-98a5-fed6d7e3db8b&#38;DocRulesView=Libero" target="_blank">la notizia qui</a></div>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[L' IVA sulla TARSU e la TIA non sono dovute dal contribuente: scatta la corsa al rimborso! ]]></title>
<link>http://deamaltea.wordpress.com/2009/10/14/l-iva-sulla-tarsu-e-la-tia-non-sono-dovute-dal-contribuente-scatta-la-corsa-al-rimborso/</link>
<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 09:53:20 +0000</pubDate>
<dc:creator>deamaltea</dc:creator>
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<description><![CDATA[Image by monastereo via Flickr L’ IVA sulla “TARSU” e la “TIA” non è dovuta dal cittadino/contribuen]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><div class="zemanta-img" style="display:block;margin:1em;">
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 106px"><a href="http://www.flickr.com/photos/9832648@N08/2374776269"><img class=" " title="Rifiuti" src="http://farm3.static.flickr.com/2385/2374776269_5e99be137d_m.jpg" alt="Rifiuti" width="96" height="144" /></a><p class="wp-caption-text">Image by monastereo via Flickr</p></div>
</div>
<p><em><strong>L’ IVA sulla “TARSU” e la “TIA”</strong> non è dovuta dal cittadino/contribuente: scatta la corsa al rimborso di quanto illegittimamente già versato!</em></p>
<p><strong>Con la recentissima sentenza n. 238 del 16 luglio 2009</strong> (Presidente Amirante, relatore Gallo), pubblicata il 24 luglio 2009, la Corte Costituzionale, ha finalmente chiarito la <strong>“natura giuridica” delle varie “tasse sui rifiuti”</strong>, ponendo fine alla questione, dibattuta nelle aule di Tribunale e presso le varie commissioni tributarie, se la “<strong>TIA</strong>” (Tassa di igiene ambientale) e la “<strong>TARSU</strong>” (Tassa sull&#8217;asporto rifiuti solidi urbani) <em>abbiano natura di tributo o, al contrario, siano il semplice corrispettivo di un servizio offerto.</em></p>
<p><strong>La Consulta si è, dunque, pronunciata affermando che la “tassa”</strong> dovuta dal cittadino/contribuente per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, sia nella versione <strong>TIA</strong>, sia nella versione <strong>TARSU</strong>, <strong>è un vero e proprio tributo.</strong></p>
<p><strong> L&#8217;imposizione dell&#8217;Iva su tale “onere tributario”</strong> ( sia pure con aliquota ridotta del 10%) <strong>è, pertanto, illegittima</strong>, in quanto non è ammissibile l&#8217;imposizione di una tassa su di una tassa.</p>
<p>Da <strong>Reporteronline </strong> <a href="http://www.reportonline.it/2009101237060/cronaca/l-iva-sulla-tarsu-e-la-tia-non-sono-dovute-dal-contribuente-scatta-la-corsa-al-rimborso.html" target="_blank"> la notizia qui&#8230;</a></p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top:10px;height:15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Reblog this post [with Zemanta]" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/a4eae588-8397-4d98-86b2-5af1cdedb45a/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border:medium none;float:right;" src="http://img.zemanta.com/reblog_b.png?x-id=a4eae588-8397-4d98-86b2-5af1cdedb45a" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a></div>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[L'articolo 2103 del codice civile e il jus variandi]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/10/04/larticolo-2103-del-codice-civile-e-il-jus-variandi/</link>
<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 19:37:10 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
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<description><![CDATA[L’articolo 2103 del codice civile dispone che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansi]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>L’articolo 2103 del codice civile dispone che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto o a quelle che corrispondono alla categoria superiore che egli abbia acquisito successivamente, oppure a mansioni equivalenti alle ultime che abbia effettivamente svolto, senza subire alcuna riduzione della propria retribuzione.</p>
<p>Qualora il lavoratore venga adibito a delle mansioni superiori, egli ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e tale assegnazione diventa definitiva dopo un periodo di tempo stabilito dai contratti collettivi (in ogni caso non superiore a tre mesi), se l’assegnazione medesima non sia avvenuta per sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. Il prestatore di lavoro può essere trasferito da un’unità produttiva all’altra esclusivamente per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. È nullo qualsiasi patto contrario.</p>
<p>Com’è agevole osservare, l’art. 2103 c.c. costituisce un limite al <em>jus variandi</em> del datore di lavoro. Questi ha comunque diritto di modificare unilateralmente le mansioni cui è adibito il lavoratore entro i limiti previsti dall’ordinamento. Le disposizioni sopra esaminate hanno come fondamento, tra l’altro, l’esigenza di tutelare il più possibile la dignità del prestatore di lavoro.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[I diritti dei lavoratori e il trasferimento d'azienda]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/10/04/i-diritti-dei-lavoratori-e-il-trasferimento-dazienda/</link>
<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 17:56:13 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
<guid>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/10/04/i-diritti-dei-lavoratori-e-il-trasferimento-dazienda/</guid>
<description><![CDATA[La Cassazione n. 20221/07 ha osservato che, a norma dell’articolo 2112 c.c., i cambiamenti nella tit]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>La Cassazione n. 20221/07 ha osservato che, a norma dell’articolo 2112 c.c., i cambiamenti nella titolarità dell’azienda non interferiscono con i rapporti di lavoro già intercorsi con il cedente. Questi ultimi, infatti, proseguono a tutti gli effetti con il cessionario, il quale subentra in tutte le posizioni attive e passive relative a chi ha ceduto l’azienda.</p>
<p>Pertanto, il cessionario ha facoltà di esercitare i poteri disciplinari attinenti al rapporto di lavoro in relazione ai fatti precedenti la cessione dell’azienda.</p>
<p>Nell’affermare il principio sopra esposto, la Corte ha confermato la sentenza di merito, nella quale era stato considerato legittimo il licenziamento disciplinare effettuato dall’impresa cessionaria ed era stato escluso che quest’ultima fosse priva di legittimazione o interesse a promuovere il procedimento disciplinare solo perché i fatti contestati al dipendente erano avvenuti in un’epoca anteriore alla cessione dell’azienda.</p>
<p>È appena il caso di ricordare che il licenziamento disciplinare può avvenire a prescindere dal fatto che il comportamento tenuto dal prestatore di lavoro sia espressamente previsto dal codice disciplinare aziendale, essendo sufficiente ad integrarlo un comportamento doloso o colposo che violi gli obblighi inerenti al contratto di lavoro.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Proprietario responsabile della sicurezza degli operai in casa]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/09/30/proprietario-responsabile-della-sicurezza-degli-operai-in-casa/</link>
<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:04:36 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/09/30/proprietario-responsabile-della-sicurezza-degli-operai-in-casa/</guid>
<description><![CDATA[Chi si avvale non di una ditta ma di un singolo lavoratore deve adottare le norme antinfortunistiche]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/09/imageswwwwwwwww.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4593" title="imageswwwwwwwww" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/09/imageswwwwwwwww.jpg" alt="imageswwwwwwwww" width="124" height="113" /></a></strong></p>
<p><strong>Chi si avvale non di una ditta ma di un singolo lavoratore deve adottare le norme antinfortunistiche.</strong></p>
<p><strong>Cassazione 36581/2009.</strong></p>
<p>di Roberto Codini<br />
Chi utilizza per ristrutturare il proprio appartamento un operaio e non una impresa specializzata è tenuto al rispetto delle norme antinfortunistiche ed alla vigilanza sulla sicurezza del lavoratore, ed in caso di morte di quest’ultimo rischia una condanna per omicidio colposo.</p>
<p>Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione annullando con rinvio una sentenza della Corte di Appello di Bari che aveva assolto, “perché il fatto non sussiste”, il proprietario di un immobile che aveva commissionato i lavori di ristrutturazione del suo appartamento ad un operaio che era morto a causa di un infortunio sul lavoro.</p>
<p>Il proprietario dell’immobile non si era rivolto infatti al titolare di una ditta specializzata ma aveva incaricato dei lavori un operaio dipendente in mobilità di un’altra impresa&#8230;<a href="http://www.aziendalex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=88851&#38;idCat=394" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Azienda Lex</strong>  <a href="http://www.aziendalex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=88851&#38;idCat=394" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[La Riforma dello Sciopero dei trasporti .… in Pillole]]></title>
<link>http://jurisnews.wordpress.com/2009/09/30/la-riforma-dello-sciopero-dei-trasporti-%e2%80%a6-in-pillole/</link>
<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:16:29 +0000</pubDate>
<dc:creator>jurisnews</dc:creator>
<guid>http://jurisnews.wordpress.com/2009/09/30/la-riforma-dello-sciopero-dei-trasporti-%e2%80%a6-in-pillole/</guid>
<description><![CDATA[“Una riforma di civiltà”… così è stata definita la riforma dello sciopero dei trasporti approvata da]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:justify;"><strong>“Una riforma di civiltà”…</strong> così è stata definita la riforma dello sciopero dei trasporti approvata dal  Consiglio dei Ministri con il nuovo disegno di legge delega, del 27 febbraio scorso. Pare rappresenti, dunque, il rimedio alle “agitazioni selvagge” indette da pochi a danno di molti… non scioperanti! Riforma sulla quale il ministro del Welfare <strong>Maurizio Sacconi</strong> ha ottenuto l’assenso di Cisl, Uil e Ugl.  Nello specifico  il disegno di legge intende avviare una serie di relazioni nel settore del lavoro incentrate su libertà e responsabilità, i punti salienti del provvedimento sono:</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>a)</strong> la proclamazione dello sciopero e referendum preventivo; <strong>b)</strong> il sistema delle sanzioni; <strong>c)</strong> la possibilità della revoca; <strong>d)</strong> lo sciopero virtuale; <strong>e)</strong> la riforma della Commissione di garanzia.</p>
<p style="text-align:justify;">L’interesse sotteso, è quello di difesa della collettività: <em>“garantire, cioè, ai cittadini il diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione”</em>; ciò interessa i trasporti dove a soffrire dei disagi è per lo più la gente comune ed altri lavoratori da salvaguardare dall’eventualità di una condizione di paralisi totale della mobilità…! Si è visto in particolare per il trasporto aereo e ferroviario ridotto alla <em>mercè </em>di gruppi sparuti e perché no piuttosto disorganizzati.</p>
<p style="text-align:justify;">In buona sostanza, per proclamare lo sciopero nel settore del trasporto sarà necessario che le organizzazioni che lo indicono abbiano la rappresentanza di almeno la metà dei lavoratori , quindi SCIOPERO SI… ma con almeno il  50% dei dipendenti che dovranno,  per altro, dichiarare di aderirvi   “al fine di prevenire i pregiudizi causati dalla diffusione del solo effetto annuncio dello sciopero” – come ha dichiarato il Ministro Sacconi.</p>
<p style="text-align:justify;">Per i sindacati con almeno il 20% di rappresentatività, invece, scatterà l’obbligo di indire un referendum consultivo in cui ogni lavoratore dichiarerà la propria adesione: se verranno raccolte adesioni pari al 30% dei consensi, si potrà procedere allo sciopero, come previsto dall’art.1 comma 2 a), il quale  si occupa, anche della previsione dello sciopero virtuale, “inteso come manifestazione di protesta con garanzia dello svolgimento della prestazione lavorativa”  per cui il Ministro Sacconi, ha chiarito, che  per esempio si potrà fare con una fascia al braccio, o comunque  &#8216;&#8217;saranno le parti a disciplinarlo&#8221;.</p>
<p style="text-align:justify;">Oggetto di revisione, anche,  “le regole sulla concomitanza di scioperi che incidano sullo stesso bacino d’utenza” (art.1 comma 2, e), &#8220;sarà disciplinato dalla contrattazione che potrà essere effettuato in varie modalità, con o senza la trattenuta dal salario&#8221;, &#8211; ha affermato il Ministro aggiungendo che- &#8221;in questo caso deve esserci un danno anche per la controparte, più che proporzionato alla rinuncia dei lavoratori&#8221;.</p>
<p style="text-align:justify;">Infine, in merito alle sanzioni amministrative è stato previsto che vi incorrono i lavoratori di qualunque categoria che bloccano strade, autostrade, porti, ostacolando la libera circolazione. La responsabilità di comminare sanzioni passa dal datore di lavoro alla Commissione di garanzia (i cui componenti saranno ridotti da 9 a 5) e la riscossione viene affidata direttamente ad Equitalia.</p>
<p style="text-align:justify;">Queste le statistiche che si evincono dalla relazione 2008 della Commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici:<em> nel 2008 sono state proclamati 2.195 scioperi, sei al giorno. Solo il 61% è stato poi confermato, aggiungendo al danno la beffa. Nonostante la crisi, le proclamazioni di scioperi sono state in aumento del 4% sul 2007. Gli scioperi finti nel 2008 su 301 scioperi annunciati, solo 130 sono stati effettuati, anche parzialmente. Ben 171 sono stati revocati. Situazione di parità, o quasi, nelle ferrovie: 107 scioperi revocati, 109 effettuati. Gli scioperi nei trasporti non hanno alcun riscontro con quanto avviene negli altri settori pubblici di rilevanza nazionale: a fronte dei 2.195 scioperi proclamati nel 2008, ce ne sono stati 110 nelle poste, 96 nella raccolta dei rifiuti, 68 nelle poste, 66 nelle telecomunicazioni.</em></p>
<p style="text-align:justify;">E l’Europa come affronta il problema????</p>
<p style="text-align:justify;">Restrizioni e regole nel diritto di sciopero esistono in tutta Europa, come dimostra un recentissimo studio dell’ <strong><em><span style="text-decoration:underline;">European trade union institution</span></em></strong> (www.csmb.unimore.it), organismo dei sindacati.</p>
<p style="text-align:justify;">-In primis, in vigenza del contratto collettivo, è stabilita la tregua sindacale in Germania, Danimarca, Svezia, Grecia, Olanda, Spagna e Svizzera.</p>
<p style="text-align:justify;">-La Svezia, Gran Bretagna, Grecia, Olanda hanno il preavviso obbligatorio, mentre Spagna, Svizzera, Norvegia, Grecia e Danimarca rendono obbligatoria, prima dell’agitazione, anche una procedura di conciliazione per evitare lo sciopero.</p>
<p style="text-align:justify;">-La Francia – dove la situazione era simile all’Italia &#8211; ha appena introdotto una legge sui trasporti che prevede la precettazione dei lavoratori e, per alcune categorie, il divieto di scioperare (forze armate e polizia, vigili del fuoco, aziende pubbliche essenziali come luce, gas e acqua).</p>
<p style="text-align:justify;">- In Danimarca, Gran Bretagna e Irlanda lo sciopero non è un diritto ma una libertà del lavoratore, che  se supera un tetto di giornate di protesta (otto in Inghilterra) può rischiare il posto.</p>
<p style="text-align:justify;">- In Canada, Spagna, Giappone, Inghilterra vige l’obbligo di referendum, qui la proclamazione dello sciopero è subordinata all’approvazione dei lavoratori interessati, attraverso referendum con voto segreto (anche per posta).</p>
<p style="text-align:justify;">In conclusione non resta da considerare che, sicuramente, la ricerca del massimo consenso, (dato lo strumento scelto disegno di legge con delega al governo ), è indicativo di come il  nostro governo abbia deciso di intervenire non contro i lavoratori, ma con i lavoratori nel rispetto anche di chi non si voglia sentire obbligato a scioperare per esibire il proprio disappunto.</p>
<p style="text-align:right;">a cura della Dott.ssa Olga Izzo </p>
<p style="text-align:right;">giugno 2009</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[Infortunio, il concorso di colpa non esonera la responsabilità del datore di lavoro]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/09/22/infortunio-il-concorso-di-colpa-non-esonera-la-responsabilita-del-datore-di-lavoro/</link>
<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 12:23:09 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[Cass., sez. LAVORO, sen. n. 19494 del 10 settembre 2009. In caso di infortunio sul lavoro l&#8217;ev]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/09/imagesssssss.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4584" title="imagesssssss" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/09/imagesssssss.jpg" alt="imagesssssss" width="143" height="93" /></a></strong></p>
<p><strong>Cass., sez. LAVORO, sen. n. 19494 del 10 settembre 2009.</strong></p>
<p>In caso di infortunio sul lavoro l&#8217;eventuale colpa del lavoratore, dovuta ad imprudenza, negligenza o imperizia, non elimina quella del datore di lavoro, sul quale incombe l&#8217;onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso di causalità. L&#8217;unico caso in cui si potrebbe configurare un esonero di responsabilità &#8211; continua la Corte &#8211; è quando vengono accertati i caratteri di &#8220;abnormità&#8221; e assoluta &#8220;inopinabilità&#8221; nel comportamento del lavoratore.</p>
<p>Nel caso al vaglio della Corte, la pronuncia muove dall&#8217;accertamento del fatto che il lavoratore, al momento dell&#8217;infortunio, era impegnato nelle abituali attività che svolgeva secondo le modalità consuete, eseguendo la fase di carico di un carro agricolo; carro che era venuto a trovarsi con la parte anteriore rialzata e con l&#8217;albero cardanico in posizione obliqua. Proprio in conseguenza di tale posizione, si era creata una fessura ove si era infilata la sciarpa della vittima, evento questo che aveva determinato la morte per strangolamento del lavoratore&#8230;<a href="http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/Professionisti24/Diritto/2009/09/21_9_infortunio_lavoro.shtml?uuid=2f7f9952-a6c0-11de-804d-1f5563b87607&#38;DocRulesView=Libero" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Il Sole 24 Ore</strong>   <a href="http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/Professionisti24/Diritto/2009/09/21_9_infortunio_lavoro.shtml?uuid=2f7f9952-a6c0-11de-804d-1f5563b87607&#38;DocRulesView=Libero" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Se il lavoratore fa concorrenza sleale è legittimo il licenziamento senza preavviso]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/09/16/se-il-lavoratore-fa-concorrenza-sleale-e-legittimo-il-licenziamento-senza-preavviso/</link>
<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 08:55:16 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[Cass. sez. lavoro sentenza n. 18169/09 La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che: “secondo la ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/09/images2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4579" title="images" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/09/images2.jpg" alt="images" width="97" height="110" /></a></strong></p>
<p><strong>Cass. sez. lavoro sentenza n. 18169/09</strong></p>
<p>La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che: “secondo la costante giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide i comportamenti del lavoratore che costituiscano gravi violazioni dei suoi doveri fondamentali sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno tra le sanzioni previste dalla specifica regolamentazione disciplinare del rapporto e anche in difetto della pubblicazione del codice disciplinare, purché siano osservate le garanzie previste dall’art. 7, commi 2 e 3 della legge n. 300/1970”.</p>
<p>Inoltre, visto che l’attuale ricorrente ha violato “un obbligo fondamentale, quale quello sancito dall’art. 2105 cod. civ., poteva prescindersi dall’avvenuta affissione, o meno, del codice disciplinare, la sentenza impugnata ha pertanto applicato correttamente nella fattispecie i principi testé richiamati”.</p>
<p>Da <strong>Saranno Avvocati</strong>   <a href="http://www.sarannoavvocati.it/aggiornamento/comm_cass_18169_09.htm" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[Obbligo di cura reciproca anche per chi convive ]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/09/09/obbligo-di-cura-reciproca-anche-per-chi-convive/</link>
<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:32:51 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[La Corte d’Appello di Milano: stessi doveri degli sposati. MILANO — Non soltanto il matrimonio tra m]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/09/images1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4572" title="images" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/09/images1.jpg" alt="images" width="130" height="60" /></a></strong></p>
<p><strong>La Corte d’Appello di Milano: stessi doveri degli sposati.</strong></p>
<p><strong>MILANO</strong> — Non soltanto il matrimonio tra marito e mo­glie, ma anche il rapporto di convivenza, se intenso e pro­tratto nel tempo, possono fare scaturire lo stesso «dovere di cura», gli stessi «reciproci obbli­ghi di assistenza morale e mate­riale » che la legge pone a carico dei soli coniugi e presidia con pene da 1 a 8 anni in caso di «abbandono di persona incapa­ce »: è l’innovativo principio prospettato dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano nel proces­so a un uomo imputato di aver per due mesi abbandonato nel degrado e da sola sul letto di ca­sa la convivente, incapace di provvedere a se stessa a causa di una grave malattia, immobi­­lizzata da una frattura al femore ignorata, e infine morta prima di quanto sarebbe accaduto se fosse stata curata per tempo.</p>
<p>La 56enne ricoverata al Poli­clinico nel maggio 2002, trova­ta dai lettighieri «in condizioni d’igiene scadentissime» nella casa dove viveva con un uomo da 15 anni, appariva devastata dal progredire di un tumore non diagnosticato, bloccata a letto da una frattura al femore non trattata, immersa nelle pro­prie feci tra dolori atroci. Il gior­no seguente era morta. Ed era emerso uno spaccato domesti­co di sofferenza ai limiti del di­sagio mentale anche per il con­vivente («mi diceva che avreb­be chiamato lei il medico&#8230;»)&#8230;<a href="http://www.corriere.it/cronache/09_settembre_09/Obbligo_di_cura_reciproca_anche_per_chi_convive_Luigi_Ferrarella_cd4bb67a-9d06-11de-9e0f-00144f02aabc.shtml" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Il Corriere della Sera</strong>    <a href="http://www.corriere.it/cronache/09_settembre_09/Obbligo_di_cura_reciproca_anche_per_chi_convive_Luigi_Ferrarella_cd4bb67a-9d06-11de-9e0f-00144f02aabc.shtml" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Il datore di lavoro che licenzia il personale non può dare spiegazioni superficiali]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/09/02/il-datore-di-lavoro-che-licenzia-il-personale-non-puo-dare-spiegazioni-superficiali/</link>
<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 07:35:07 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/09/02/il-datore-di-lavoro-che-licenzia-il-personale-non-puo-dare-spiegazioni-superficiali/</guid>
<description><![CDATA[Cass. sez. civ. sentenza n. 16776/09 La Corte di Cassazione ha affermato, in tema di licenziamenti d]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/09/images.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4569" title="images" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/09/images.jpg" alt="images" width="138" height="92" /></a></strong></p>
<p><strong>Cass. sez. civ. sentenza n. 16776/09</strong></p>
<p>La Corte di Cassazione ha affermato, in tema di licenziamenti di personale, che &#8220;se il datore di lavoro omette di effettuare tale comunicazione ovvero pone in essere una comunicazione superficiale o incompleta che non consente al sindacato di effettuare alcun consapevole controllo sulle ragioni della programmata riduzione del personale, il licenziamento è inefficace&#8221;.</p>
<p>Da<strong> Saranno Avvocati</strong>   <a href="http://www.sarannoavvocati.it/aggiornamento/comm_cass_16776_09.htm" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Maxicondono per colf e badanti - ecco come chiederlo via internet]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/08/31/maxicondono-per-colf-e-badanti-ecco-come-chiederlo-via-internet/</link>
<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 08:49:32 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[Da martedì primo settembre ogni famiglia potrà regolarizzarle a patto che dimostri di averle alle pr]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/08/imagesmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4566" title="imagesmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/08/imagesmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.jpg" alt="imagesmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm" width="89" height="135" /></a></strong></p>
<p><strong>Da martedì primo settembre ogni famiglia potrà regolarizzarle a patto che dimostri di averle alle proprie dipendenze almeno dal 30 marzo 2009.</strong></p>
<p><strong>IL MAXICONDONO</strong> per colf e badanti è in dirittura di arrivo. Da martedì primo settembre ogni famiglia potrà regolarizzare una colf e due badanti extracomunitarie, comunitarie o italiane, a patto che dimostri di averle alle proprie dipendenze almeno dal 30 marzo 2009. La denuncia del rapporto di lavoro sommerso potrà essere fatta dal 1° al 30 settembre. Secondo le stime del prefetto Mario Morcone, capo del Dipartimento per le libertà civili e l&#8217;immigrazione, &#8220;in tutto arriveranno almeno 500mila domande che potrebbero lievitare a 750mila&#8221;.</p>
<p>Per quanto riguarda i lavoratori extracomunitari, i datori di lavoro possono scaricare già da oggi il software necessario a compilare i moduli della regolarizzazione, in modo da essere pronti a partecipare alla sanatoria a partire dal primo settembre. Bisognerà poi comunque registrarsi sul sito del Viminale. Il ministero dell&#8217;Interno ha anche messo in rete un manuale dell&#8217;utente per facilitare la procedura&#8230;<a href="http://www.repubblica.it/2009/08/sezioni/cronaca/badanti-colf/primo-settembre/primo-settembre.html" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>La Repubblica</strong>   <a href="http://www.repubblica.it/2009/08/sezioni/cronaca/badanti-colf/primo-settembre/primo-settembre.html" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Non licenziabile il lavoratore che si allontana per poco]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/07/29/non-licenziabile-il-lavoratore-che-si-allontana-per-poco/</link>
<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:16:40 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[Il datore di lavoro deve tenere conto della condotta complessivamente corretta. Cassazione 14586/200]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/images7.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4559" title="images" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/images7.jpg" alt="images" width="121" height="109" /></a></strong></p>
<p><strong>Il datore di lavoro deve tenere conto della condotta complessivamente corretta.</strong></p>
<p><strong>Cassazione 14586/2009</strong></p>
<p>di Roberto Codini<br />
Non si può licenziare il lavoratore che si allontana dal posto di lavoro quando sia stato sempre corretto e diligente e non abbia recato alcun danno alla società.</p>
<p>Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione annullando con rinvio una sentenza della Corte di Appello di Torino che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente di una società che aveva abbandonato per un brevissimo lasso di tempo il posto di lavoro, peraltro rimanendo nella sede lavorativa. In primo grado, infatti, il Tribunale di Biella aveva ritenuto illegittima la sanzione disciplinare, mentre i giudici di appello avevano ritenuto che, ai fini della legittimità del licenziamento, si dovesse tenere conto che la condotta del dipendente aveva determinato il blocco, anche se per un breve tempo, delle macchine e che il dipendente aveva abbandonato il posto di lavoro del quale aveva la responsabilità, per di più in orario notturno, quando i controlli dei superiori erano minori.</p>
<p>Contro la sentenza di appello il dipendente licenziato aveva proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che i giudici del merito non avevano tenuto conto della lunga carriera lavorativa, dell’assenza di precedenti sanzioni e della mancanza di qualsiasi danno alla produzione, oltre che della possibilità di una sanzione diversa dal licenziamento prevista dal contratto collettivo&#8230;<a href="http://www.aziendalex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=88746&#38;idCat=394" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Azienda Lex</strong>   <a href="http://www.aziendalex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=88746&#38;idCat=394" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[L’assegno di mantenimento non può essere sostituito dalla “paghetta”]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/07/24/l%e2%80%99assegno-di-mantenimento-non-puo-essere-sostituito-dalla-%e2%80%9cpaghetta%e2%80%9d/</link>
<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 07:29:37 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/07/24/l%e2%80%99assegno-di-mantenimento-non-puo-essere-sostituito-dalla-%e2%80%9cpaghetta%e2%80%9d/</guid>
<description><![CDATA[Cass. VI sez. pen. sentenza n. 29459/09 La Cassazione ha confermato la multa nei confronti di un pad]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/aeobpnfcavlhf4vcaj2u3chcam6gywwcavmiimgcazfzpgdca0920o1caxxr2ffcadcipjzca7y9m3acam8g09vcabtuyesca6dfu0acaxd5lqfca4s1skscafddkcbcas8anhzcae9o4opcanidw0w.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4549" title="AEOBPNFCAVLHF4VCAJ2U3CHCAM6GYWWCAVMIIMGCAZFZPGDCA0920O1CAXXR2FFCADCIPJZCA7Y9M3ACAM8G09VCABTUYESCA6DFU0ACAXD5LQFCA4S1SKSCAFDDKCBCAS8ANHZCAE9O4OPCANIDW0W" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/aeobpnfcavlhf4vcaj2u3chcam6gywwcavmiimgcazfzpgdca0920o1caxxr2ffcadcipjzca7y9m3acam8g09vcabtuyesca6dfu0acaxd5lqfca4s1skscafddkcbcas8anhzcae9o4opcanidw0w.jpg" alt="AEOBPNFCAVLHF4VCAJ2U3CHCAM6GYWWCAVMIIMGCAZFZPGDCA0920O1CAXXR2FFCADCIPJZCA7Y9M3ACAM8G09VCABTUYESCA6DFU0ACAXD5LQFCA4S1SKSCAFDDKCBCAS8ANHZCAE9O4OPCANIDW0W" width="126" height="101" /></a></strong></p>
<p><strong>Cass. VI sez. pen. sentenza n. 29459/09</strong></p>
<p>La Cassazione ha confermato la multa nei confronti di un padre separato che di sua iniziativa aveva &#8220;sostituito il mantenimento&#8221; con la paghetta settimanale e con il pagamento diretto di altre spese per l&#8217;acquisto di un motorino e di altri beni voluttuari.</p>
<p>La Corte ha sottolineato che il padre &#8221;non ha adempiuto all&#8217;obbligo di mantenimento della figlia e sicuramente non lo ha assolto con la corresponsione di mezzi per spese voluttuarie o per spese straordinarie (mediche e per studi), considerato lo stato di bisogno della figlia minorenne, priva di reddito proprio, e considerato l&#8217;obbligo del genitore di provvedere a ovviare a tale stato non viene meno se al sostentamento del minore provvedano altri&#8221;.</p>
<p>Da <strong>Saranno Avvocati</strong>   <a href="http://www.sarannoavvocati.it/aggiornamento/comm_cass_29459_09.htm" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[La riconoscibilità della malattia professionale da costrittvità organizzativa e la recente sentenza 1576/2009 del Consiglio di Stato]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/07/22/la-riconoscibilita-della-malattia-professionale-da-costrittvita-organizzativa-e-la-recente-sentenza-15762009-del-consiglio-di-stato/</link>
<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:20:25 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/07/22/la-riconoscibilita-della-malattia-professionale-da-costrittvita-organizzativa-e-la-recente-sentenza-15762009-del-consiglio-di-stato/</guid>
<description><![CDATA[Articolo della D.ssa Silvana Toriello. Secondo il Testo Unico che disciplina l’assicurazione obbliga]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/imagesvvvvvvvvv.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4541" title="imagesvvvvvvvvv" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/imagesvvvvvvvvv.jpg" alt="imagesvvvvvvvvv" width="118" height="89" /></a></p>
<p>Articolo della D.ssa Silvana Toriello.</p>
<p>Secondo il Testo Unico che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro sono malattie professionali quelle contratte nell’esercizio e a causa del lavoro e più nello specifico delle lavorazioni cd. tabellate, in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all’art. 1 e cioè siano ricomprese tra le attività protette.</p>
<p><strong>La Corte Costituzionale, con sentenza n.179 del 18 febbraio 1988 ha dichiarato illegittimo l’art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente elencate nelle tabelle.</strong></p>
<p>In base a tale sentenza è stato introdotto di fatto il sistema misto per effetto del quale sono tutelate sia le malattie cd tabellate che quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare l’origine lavorativa&#8230;<a href="http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-riconoscibilita-della-malattia-professionale-da-costrittvita/3738" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>La Previdenza</strong>   <a href="http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-riconoscibilita-della-malattia-professionale-da-costrittvita/3738" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Immigrato respinto da Atm, il giudice:«L'azienda smetta di discriminare»]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/07/22/immigrato-respinto-da-atm-il-giudice%c2%ablazienda-smetta-di-discriminare%c2%bb/</link>
<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:15:07 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/07/22/immigrato-respinto-da-atm-il-giudice%c2%ablazienda-smetta-di-discriminare%c2%bb/</guid>
<description><![CDATA[Parzialmente accolto il ricorso del 18enne marocchino. Salvini:sentenza aberrante, i giudici vadano ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/images3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4537" title="images" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/images3.jpg" alt="images" width="130" height="89" /></a></strong></p>
<p><strong>Parzialmente accolto il ricorso del 18enne marocchino. Salvini:sentenza aberrante, i giudici vadano in Marocco.</strong></p>
<p><strong>MILANO</strong> &#8211; Il Tribunale del lavoro di Milano ha parzialmente accolto il ricorso del marocchino Mohamed Hailoua, che lamentava di non poter essere assunto dall&#8217;Atm (Azienda di trasporti milanesi) a causa di un regio decreto del 1931 che prevede la cittadinanza italiana o europea per lavorare nel trasporto pubblico. L&#8217;immigrato aveva presentato reclamo contro l&#8217;ordinanza del Tribunale del Lavoro di Milano che aveva respinto un suo primo ricorso. <strong>Il collegio presieduto dal giudice Chiarina Sala ha dichiarato il «carattere discriminatorio» del comportamento dell&#8217;azienda, ordinando ad Atm «la rimozione della richiesta della cittadinanza tra i requisiti di selezione delle offerte di lavoro e delle proposte di assunzione, in moduli cartacei o telematici».</strong></p>
<p><strong>LA DISCRIMINAZIONE</strong> &#8211; Il tribunale di Milano ha stabilito che la permanenza del requisito di una determinata cittadinanza, ai fini dell&#8217;assunzione, «verrebbe ad assumere i connotati di una disparità di trattamento in senso diseguale e più svantaggioso per il &#8220;non cittadino&#8221;». I giudici hanno pertanto accolto le richieste del marocchino, salvo il risarcimento danni, e «accertato il carattere discriminatorio del comportamento di Atm Spa» hanno ordinato all&#8217;azienda «la cessazione del comportamento e la rimozione della richiesta della cittadinanza tra i requisiti di selezione delle offerte di lavoro e delle proposte di assunzione»&#8230;<a href="http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/09_luglio_21/causa_marocchino_atm_accolto_reclamo_ricorso_discriminazione-1601589697844.shtml" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Il Corriere della Sera</strong>   <a href="http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/09_luglio_21/causa_marocchino_atm_accolto_reclamo_ricorso_discriminazione-1601589697844.shtml" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Il licenziamento collettivo ed i datori di lavoro non imprenditori]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/07/15/il-licenziamento-collettivo-ed-i-datori-di-lavoro-non-imprenditori/</link>
<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 07:48:39 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[“Il licenziamento collettivo ed i datori di lavoro non imprenditori” di Avv. Rocchina Staiano (dotto]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/imagesiiiiiiiii.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4525" title="imagesiiiiiiiii" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/imagesiiiiiiiii.jpg" alt="imagesiiiiiiiii" width="111" height="90" /></a></strong></p>
<p><strong>“Il licenziamento collettivo ed i datori di lavoro non imprenditori” di Avv. Rocchina Staiano (dottore di ricerca-Università di Salerno) (lunedì 28 giugno 2004)</strong></p>
<p>1. Le novità introdotte dal D. Lgs. 110/2004 in tema di licenziamento collettivo.</p>
<p>Il D. Lgs. 8 aprile 2004 n. 110, modificando l’art. 24 della L.223/1991 , ha esteso il licenziamento collettivo anche ai datori di lavoro non imprenditori, quindi agli imprenditori che svolgono, senza fine di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione o di religione o di culto. Tale modifica è divenuta necessaria, in quanto la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 16 ottobre 2003, C-32/02, ha dichiarato illegittima la legge italiana sui licenziamenti collettivi nella disposizione (art. 24) relativa all’esclusione dei datori di lavoro che nell’ambito delle loro attività non perseguono fini di lucro.<br />
[...]</p>
<p>2. Rassegna giurisprudenziale sull’art. 2082 c.c.: nozione di “datore di lavoro imprenditore”.</p>
<p>I. La condizione perchè un soggetto acquisti lo status di imprenditore è che l’attività economico- commerciale, pur svolta per il tramite di altra struttura, sia direttamente e personalmente riferibile ad esso (Cassazione civile, sez. I, 19 febbraio 1999, n. 1396, in Giust. Civ., Mass., 1999, 443)&#8230;<a href="http://terzosettore.wordpress.com/2009/05/20/il-licenziamento-collettivo-ed-i-datori-di-lavoro-non-imprenditori/" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Terzo Settore   </strong><a href="http://terzosettore.wordpress.com/2009/05/20/il-licenziamento-collettivo-ed-i-datori-di-lavoro-non-imprenditori/" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Lavoro occasionale accessorio: il limite al compenso è netto per il lavoratore]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/07/14/lavoro-occasionale-accessorio-il-limite-al-compenso-e-netto-per-il-lavoratore/</link>
<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:12:09 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[Inps cir. 9 luglio 2009, n. 88. L&#8217;Inps, in funzione dell&#8217;evoluzione normativa (da ultimo]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/inps_324_230.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4518" title="Inps_324_230" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/inps_324_230.jpg?w=150" alt="Inps_324_230" width="150" height="106" /></a></strong></p>
<p><strong>Inps cir. 9 luglio 2009, n. 88.</strong></p>
<p>L&#8217;Inps, in funzione dell&#8217;evoluzione normativa (da ultimo art. 7, D.L. n. 5/2009, legge n. 33/2009) in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio ex art. 70, D.lgs. n. 276/2003, con particolare riguardo all&#8217;ampliamento del campo di applicazione (studenti, casalinghe, pensionati, percettori di prestazioni integrative del reddito) e all&#8217;estensione, in alcuni casi, a tutti i settori produttivi, fornisce importanti precisazioni sull&#8217;utilizzo di tale tipologia contrattuale.</p>
<p><strong>In particolare precisa che il limite del compenso di 5.000 euro per anno solare, con riferimento al singolo committente, va inteso, in analogia con i criteri che regolano le posizioni assicurative nella gestione separata, come netto per il prestatore di lavoro. Conseguentemente, per il committente il limite reddituale risulta fissato in 6.660 euro.</strong></p>
<p>Da<strong> Il Sole 24 Ore   </strong><a href="http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/Professionisti24/Lavoro/2009/07/LAV_INPS_cir_88_2009_lavoro%20occasionale_accessorio.shtml?uuid=da9a995e-6d63-11de-98f8-82a1b562fb1d&#38;DocRulesView=Libero" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[La Corte Costituzionale salva i precari]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/07/07/la-corte-costituzionale-salva-i-precari/</link>
<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 12:43:43 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[La Consulta boccerà la norma:costrasta il principio di uguaglianza. La Cgil: sentenza giusta e dover]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/toghe01g.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4512" title="toghe01g" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/toghe01g.jpg?w=150" alt="toghe01g" width="150" height="115" /></a></strong></p>
<p><strong>La Consulta boccerà la norma:costrasta il principio di uguaglianza. </strong><strong>La Cgil: sentenza giusta e doverosa.</strong></p>
<p>La Corte Costituzionale si avvia a bocciare la norma anti-precari che, nell’agosto dello scorso anno, ha tentato di arginare gli effetti dei numerosi ricorsi dei lavoratori a termine delle Poste che si erano rivolti al giudice per ottenere un’assunzione a tempo indeterminato.</p>
<p>Una norma inclusa nella manovra della scorsa estate e su cui erano già sorti dubbi di costituzionalità, dubbi ritenuti non infondati dalla corte d’appello di Bari che, ad ottobre, si era rivolta alla Consulta per decidere sulla legittimità della norma sollevata dal legale di una dipendente di Poste Italiane.</p>
<p>Secondo indiscrezioni apprese dall’agenzia di stampa Ansa, la Corte avrebbe deciso che la norma sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto prevede un trattamento diverso per le violazioni della legge sul contratto di lavoro tra lavoratori che hanno fatto causa prima o dopo il 22 agosto del 2008&#8230;<a href="http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/cronache/200907articoli/45291girata.asp" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>La Stampa</strong>    <a href="http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/cronache/200907articoli/45291girata.asp" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[In caso di incidente stradale la riduzione della capacità lavorativa non scatta sempre]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/07/07/in-caso-di-incidente-stradale-la-riduzione-della-capacita-lavorativa-non-scatta-sempre/</link>
<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:05:18 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[Cass. III sez. civ. sentenza n. 9553/09 La Cassazione ha di recente stabilito che per la vittima del]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/a16f6bdcaqu85cqca7rsrk7caslblatcagz6yadcamvrx1lcazb1370ca0pycskcantq3ancax8jr10cacr9f9acas8bcplcaqidf48caaqbjn3cabizzrvca43r7wlcawz5rz3cakvr3rtcau4q5rj.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4505" title="A16F6BDCAQU85CQCA7RSRK7CASLBLATCAGZ6YADCAMVRX1LCAZB1370CA0PYCSKCANTQ3ANCAX8JR10CACR9F9ACAS8BCPLCAQIDF48CAAQBJN3CABIZZRVCA43R7WLCAWZ5RZ3CAKVR3RTCAU4Q5RJ" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/a16f6bdcaqu85cqca7rsrk7caslblatcagz6yadcamvrx1lcazb1370ca0pycskcantq3ancax8jr10cacr9f9acas8bcplcaqidf48caaqbjn3cabizzrvca43r7wlcawz5rz3cakvr3rtcau4q5rj.jpg" alt="A16F6BDCAQU85CQCA7RSRK7CASLBLATCAGZ6YADCAMVRX1LCAZB1370CA0PYCSKCANTQ3ANCAX8JR10CACR9F9ACAS8BCPLCAQIDF48CAAQBJN3CABIZZRVCA43R7WLCAWZ5RZ3CAKVR3RTCAU4Q5RJ" width="150" height="113" /></a></strong></p>
<p><strong>Cass. III sez. civ. sentenza n. 9553/09</strong></p>
<p><strong>La Cassazione ha di recente stabilito che per la vittima dell’incidente stradale che ha subito una lesione invalidante non scatta automaticamente il danno da riduzione della capacità lavorativa.</strong></p>
<p>Nel caso di specie non spetta il risarcimento da riduzione della capacità lavorativa al terzo trasportato per il quale il consulente tecnico d’ufficio aveva accertato un’invalidità permanente causata dall’incidente in quanto il danno “micropermanente” riguardava il mignolo della mano destra e non risultava decisiva rispetto all’attività lavorativa svolta dal danneggiato.</p>
<p>Da <strong>Saranno Avvocati</strong>  <a href="http://www.sarannoavvocati.it/aggiornamento/comm_cass_9553_09.htm" target="_blank">la  notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Tagli alla scuola illegittimi, decidono anche le Regioni]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/07/06/tagli-alla-scuola-illegittimi-decidono-anche-le-regioni/</link>
<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:00:32 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[Corte Costituzionale 200/2009. Incostituzionali due lettere del decreto sul ridimensionamento degli ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/imagesjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4501" title="imagesjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/imagesjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj.jpg" alt="imagesjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj" width="129" height="79" /></a></strong></p>
<p><strong>Corte Costituzionale 200/2009.</strong></p>
<p><strong>Incostituzionali due lettere del decreto sul ridimensionamento degli istituti.</strong></p>
<p>Il governo non può emanare regolamenti per definire il numero delle scuole e la loro distribuzione sul territorio. E non può nemmeno intervenire per ridurre il disagio degli utenti se vengono soppresse le scuole nei piccoli comuni.</p>
<p>Il monito viene dalla Corte costituzionale, che il 20 luglio 2009 ha dichiarato incostituzionale una parte dell’articolo 64 del decreto legge 112/2008: la norma con la quale sono state poste le premesse per tagliare 131mila posti di lavoro nella scuola. La Consulta si è pronunciata per rispondere ad alcune regioni, che avevano presentato dei ricorsi lamentando invasioni di campo da parte del governo in ambiti di loro competenza.</p>
<p>In particolare per quanto riguarda i cosiddetti piani di dimensionamento, che sono i provvedimenti con i quali le regioni decidono il numero e la distribuzione delle scuole sul loro territorio.</p>
<p>E la Corte costituzionale ha dato loro ragione. I giudici della Consulta hanno spiegato che il governo può emanare regolamenti sulle norme generali dell’istruzione, perché si tratta di un ambito in cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva&#8230;<a href="http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=88687&#38;idCat=82" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Cittadino Lex</strong>  <a href="http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=88687&#38;idCat=82" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Discriminazione basata sull’età]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/07/06/parita-di-trattamento-in-materia-di-occupazione-e-di-condizioni-di-lavoro-%e2%80%93-discriminazione-basata-sull%e2%80%99eta/</link>
<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 09:54:36 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[Cgce, Sentenza 18.6.2009 C-88/08. Il sig. Hütter, ricorrente nella causa principale, è nato nel 1986]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/images1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4498" title="images" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/images1.jpg" alt="images" width="108" height="108" /></a></strong></p>
<p><strong>Cgce, Sentenza 18.6.2009 C-88/08.</strong></p>
<p>Il sig. Hütter, ricorrente nella causa principale, è nato nel 1986. Unitamente ad una collega, effettuava, dal 3 settembre 2001 al 2 marzo 2005, un periodo di apprendistato come tecnico di laboratorio presso la TUG, un ente pubblico che ricade nella legge federale del 2002 sull’organizzazione delle università e dei relativi studi.</p>
<p>Il sig. Hütter e la sua collega venivano successivamente assunti dalla TUG, dal 3 marzo 2005 al 2 giugno 2005, vale a dire per un periodo di tre mesi. La collega del sig. Hütter, avendo 22 mesi più di lui, veniva inquadrata in uno scatto superiore, che si traduce in una differenza di EUR 23,20 nella retribuzione mensile.</p>
<p>Tale differenza deriva dal fatto che il periodo di apprendistato svolto dal sig. Hütter successivamente al compimento del diciottesimo anno di età è stato di soli 6,5 mesi circa, contro i 28,5 mesi per la sua collega&#8230;<a href="http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/parita-di-trattamento-in-materia-di/3696" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>La Previdenza</strong>   <a href="http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/parita-di-trattamento-in-materia-di/3696" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Cig in deroga: istruzioni operative e procedurali]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/06/19/cig-in-deroga-istruzioni-operative-e-procedurali/</link>
<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 07:58:48 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/06/19/cig-in-deroga-istruzioni-operative-e-procedurali/</guid>
<description><![CDATA[Messaggio 15.6.2009 n. 13613. Con il susseguirsi delle sottoscrizioni delle convenzioni fra l’INPS e]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/06/a73ldp8catgw3igcap16suhcarogas2ca3d124rca7vqmivcao909v3ca2gy6hkcawbgsfwca8jwskicaedkgx3caisfmozcawo8oy7ca7sqccrcahnx8swcak7fc08cacnjnb2ca6cywf2cauranmc.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4460" title="A73LDP8CATGW3IGCAP16SUHCAROGAS2CA3D124RCA7VQMIVCAO909V3CA2GY6HKCAWBGSFWCA8JWSKICAEDKGX3CAISFMOZCAWO8OY7CA7SQCCRCAHNX8SWCAK7FC08CACNJNB2CA6CYWF2CAURANMC" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/06/a73ldp8catgw3igcap16suhcarogas2ca3d124rca7vqmivcao909v3ca2gy6hkcawbgsfwca8jwskicaedkgx3caisfmozcawo8oy7ca7sqccrcahnx8swcak7fc08cacnjnb2ca6cywf2cauranmc.jpg" alt="A73LDP8CATGW3IGCAP16SUHCAROGAS2CA3D124RCA7VQMIVCAO909V3CA2GY6HKCAWBGSFWCA8JWSKICAEDKGX3CAISFMOZCAWO8OY7CA7SQCCRCAHNX8SWCAK7FC08CACNJNB2CA6CYWF2CAURANMC" width="124" height="117" /></a></strong></p>
<p><strong>Messaggio 15.6.2009 n. 13613.</strong></p>
<p>Con il susseguirsi delle sottoscrizioni delle convenzioni fra l’INPS e le singole Regioni per l’erogazione della CIG in deroga di cui alla circ. 75/2009 si pone l’esigenza di liquidare al più presto le prestazioni richieste dalle aziende che hanno presentato le relative domande direttamente presso le Regioni, per lo più in formato cartaceo, ed ivi giacenti.</p>
<p>Infatti, al momento, si trovano presso le Regioni in attesa di liquidazione domande cartacee di CIG in deroga in attesa dei provvedimenti autorizzatori regionali. Tra queste sono segnalate anche domande di anticipazione diretta dell’ INPS e che sono state inoltrate alla Regione e non all’INPS come da norma.</p>
<p>E’ opportuno, altresi’, precisare che, a regime, le aziende inviano telematicamente domanda di CIG in deroga (Mod. IG15/Deroga) alla Regione che emette il provvedimento autorizzatorio di pagamento all’INPS&#8230;<a href="http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/cig-in-deroga-istruzioni-operative-e-procedurali/3656" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>La Previdenza</strong>   <a href="http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/cig-in-deroga-istruzioni-operative-e-procedurali/3656" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>

</channel>
</rss>
