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	<title>fiducia &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
	<link>http://en.wordpress.com/tag/fiducia/</link>
	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "fiducia"</description>
	<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 17:48:11 +0000</pubDate>

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	<language>en</language>

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<title><![CDATA[Noi siamo quello che pensiamo di essere]]></title>
<link>http://crescereleggendo.wordpress.com/2009/11/25/noi-siamo-quello-che-pensiamo-di-essere/</link>
<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 07:30:59 +0000</pubDate>
<dc:creator>crescereleggendo</dc:creator>
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<description><![CDATA[Pensiero Positivo: Pensiero Nuovo? Quella corrente di pensiero spirituale che oggi viene chiamata Pe]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Pensiero Positivo: Pensiero Nuovo? Quella corrente di pensiero spirituale che oggi viene chiamata Pe]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[E l'esistenza comincia ora a prendere forma]]></title>
<link>http://flowingink.wordpress.com/2009/11/24/e-lesistenza-comincia-ora-a-prendere-forma/</link>
<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 00:39:30 +0000</pubDate>
<dc:creator>flowingink</dc:creator>
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<description><![CDATA[Titolo preso in prestito da una canzone dei Bluvertigo, &#8220;Vertigoblu&#8221;, che nonostante a m]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Titolo preso in prestito da una canzone dei Bluvertigo, &#8220;Vertigoblu&#8221;, che nonostante a mio parere sia una delle loro canzoni meno interessanti e più banali dal punto di vista del testo adoro musicalmente:</p>
<p><span style='text-align:center; display: block;'><object width='425' height='350'><param name='movie' value='http://www.youtube.com/v/_Uz3UuZ-0-k&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;hd=0' /><param name='allowfullscreen' value='true' /><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://www.youtube.com/v/_Uz3UuZ-0-k&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;hd=0' type='application/x-shockwave-flash' allowfullscreen='true' width='425' height='350' wmode='transparent'></embed></object></span></p>
<p>In ogni caso, questa canzone di per sè non c&#8217;entra un cacchio con questo post nè tantomeno col suo mood. Il titolo l&#8217;ho messo perchè penso che, al di la dall&#8217;istruzione e dalla formazione professionale e da tutto il resto, l&#8217;università darà modo a me e a chi mi sta intorno di aprirsi un po&#8217; la mente. Faccio questo discorso perchè sono appena tornato da un&#8217;allegra serata con i miei amici, cibo da McDonalds (che schifo) e in giro a sbevazzare&#8230;siamo andati a casa di un mio amico, mio conterraneo, che ad un certo punto della serata mi chiede di punto in bianco se preferirei avere un figlio omosessuale o drogato&#8230;beh, è una domanda strana e un po&#8217; scontata da fare ad un bisessuale, ma lui non lo sa e quindi rispondo di buon grado che senza dubbio preferirei che fosse omosessuale, perchè in questo caso non farebbe del male nè a se nè agli altri, in fondo sarei sempre suo padre e non mi cambierebbe nulla con chi andasse a letto. Lui mi risponde che in realtà cambierebbe&#8230;cambierebbe perchè ne andrebbe del NOME della famiglia, della REPUTAZIONE. Io queste cose non riesco a sentirle. Non più, almeno. Sono concetti che avevano un senso fino a qualche decennio fa, ma che ora come ora si trovano ad essere assolutamente e completamente fuori luogo. Sono cose che gli ho detto e ripetuto più e più volte, senza sortire alcun effetto. Intorno a me, silenzio, tranne che da una mia amica che mi ha appoggiato. Io non capisco perchè ci sia ancora così tanta reticenza nell&#8217;accettare una normalità del genere, perchè non sia concepibile che una persona possa amare una persona dello stesso sesso. Probabilmente sono io stesso vittima di questo pregiudizio dal momento che mi riesce impossibile di aprirmi liberamente con chi mi sta intorno, ma se c&#8217;è una cosa di cui sono certo è di non essere un&#8217;aberrazione. Io spero che quest&#8217;esperienza, quella universitaria, contribuisca a far &#8220;prendere forma all&#8217;esistenza&#8221;, a far aprire gli occhi sul mondo e su ciò che è in realtà con la sua varietà a coloro che li hanno chiusi per abitudine o comodità, a chi ce li ha bendati dai sudari dell&#8217;ignoranza o della ristrettezza mentale, o ancora, e soprattutto, da chi li serra volontariamente, per sfuggire e negare qualcosa che non riescono ad accettare.</p>
<p>Ora, dopo questo post strappalacrime e in fondo grondande luoghi comuni e retorica da ogni poro (ma, posso assicurarvi, scritto di getto e realmente sentito), vado a letto. Cià!</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[DESIDERIO, CONOSCENZA E AMORE. MI STO CERCANDO, MA NON MI TROVO... SCUSATE PER LO SFOGO....]]></title>
<link>http://papaboys.wordpress.com/2009/11/23/desiderio-conoscenza-e-amore-mi-sto-cercando-ma-non-mi-trovo-scusate-per-lo-sfogo/</link>
<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:00:35 +0000</pubDate>
<dc:creator>papaboys</dc:creator>
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<description><![CDATA[RIFLESSIONE &#8211; Mi sto cercando, ma non mi trovo. Sbaglio ogni giorno eppure non faccio nulla pe]]></description>
<content:encoded><![CDATA[RIFLESSIONE &#8211; Mi sto cercando, ma non mi trovo. Sbaglio ogni giorno eppure non faccio nulla pe]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Confrontarsi Senza Litigare: L'arte di ottenere il meglio da quasiasi discussione]]></title>
<link>http://successoshop.wordpress.com/2009/11/23/confrontarsi-senza-litigare-larte-di-ottenere-il-meglio-da-quasiasi-discussione/</link>
<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:25:16 +0000</pubDate>
<dc:creator>Franco Guzzo</dc:creator>
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<description><![CDATA[Discutere è un&#8217;arte che richiede abilità, tatto, rispetto e generosità. Confrontarsi è l]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><a rel="attachment wp-att-1871" href="http://successoshop.wordpress.com/2009/11/23/confrontarsi-senza-litigare-larte-di-ottenere-il-meglio-da-quasiasi-discussione/confrontarsi-senza-litigare/"><img class="size-full wp-image-1871 alignleft" style="margin:12px 20px;" title="confrontarsi-senza-litigare" src="http://successoshop.wordpress.com/files/2009/11/confrontarsi-senza-litigare.jpg" alt="" width="126" height="180" /></a></p>
<div>
<p>Discutere è un&#8217;arte che richiede abilità, tatto, rispetto e generosità. Confrontarsi è l&#8217;occasione di conoscere che ci sta di fronte, di seguirlo nei suoi percorsi, di imparare da lui, di sciogliere le tensioni e di appianare le controversie prima che si inaspriscano. CI sono tuttavia codici e regole di base per garantire una discussione franca in qualunque circostanza.</p>
<p>Chantal St-Hilaire ci offre <strong>una serie di strumenti efficaci che porteranno risultati straordinari</strong>. Imparando ad ascoltare gli altri, a dialogare meglio e a scambiare adeguatamente i nostri punti di vista, ci renderemmo conto che, in ultima analisi, a trarne beneficio sarà il nostro interno essere.</p>
<p><strong>Ci sentiremo più padroni dei nostri mezzi, le relazioni risulteranno migliori e ne usciremmo vincenti a colpo sicuro!</strong></p>
<ul>
<li>Confrontarsi prima che sia troppo tardi</li>
<li>Le differenze uomo-donna</li>
<li>Il rispetto, soprattutto</li>
<li>Calmiamoci e misuriamo le parole</li>
<li>Riconoscere e accettare i propri torti</li>
<li>Saper ascoltare</li>
<li>I soggetti tabù</li>
<li>Non cambiamo argomento</li>
<li>Tecniche di base per una sana conversazione</li>
</ul>
<table id="giardino" cellpadding="3" width="600">
<tbody>
<tr>
<td width="100"><a href="http://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__confrontarsi-senza-litigare.php?pn=500"></p>
<p style="text-align:center;"><img src="http://www.ilgiardinodeilibri.it/cop/c/confrontarsi-senza-litigare.jpg" alt="Confrontarsi Senza Litigare" width="90" height="129" align="left" /></p>
<p></a></td>
<td valign="top"><strong>Confrontarsi Senza Litigare</p>
<p></strong> <strong>L&#8217;arte di ottenere il meglio da quasiasi discussione</p>
<p>Chantal St. Hilaire</p>
<p><a href="http://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__confrontarsi-senza-litigare.php?pn=500">Compralo su il Giardino dei Libri</a></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[BENEDETTO XVI AGLI ARTISTI: CIÒ DI CUI IL MONDO HA BISOGNO È LA BELLEZZA. SPECIALE SULL'INCONTRO]]></title>
<link>http://papaboys.wordpress.com/2009/11/23/benedetto-xvi-agli-artisti-cio-di-cui-il-mondo-ha-bisogno-e-la-bellezza-speciale-sullincontro/</link>
<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:15:24 +0000</pubDate>
<dc:creator>papaboys</dc:creator>
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<description><![CDATA[CITTA&#8217; DEL VATICANO &#8211; La bellezza è ciò di cui hanno realmente bisogno gli uomini e le d]]></description>
<content:encoded><![CDATA[CITTA&#8217; DEL VATICANO &#8211; La bellezza è ciò di cui hanno realmente bisogno gli uomini e le d]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Privatizzazione dell'acqua: nel polverone della polemica, la chiara e lucida opinione di Paolo Rumiz]]></title>
<link>http://rota.wordpress.com/2009/11/23/privatizzazione-dellacqua-nel-polverone-della-polemica-la-chiara-e-lucida-opinione-di-paolo-rumiz/</link>
<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:00:08 +0000</pubDate>
<dc:creator>rota</dc:creator>
<guid>http://rota.wordpress.com/2009/11/23/privatizzazione-dellacqua-nel-polverone-della-polemica-la-chiara-e-lucida-opinione-di-paolo-rumiz/</guid>
<description><![CDATA[(Immagine tratta da http://news.illecito.com) A Thule naturalmente nulla esiste che possa costruire ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><a href="http://rota.wordpress.com/files/2009/11/cartello_acqua.jpg"><img src="http://rota.wordpress.com/files/2009/11/cartello_acqua.jpg" alt="" title="Cartello_Acqua" width="500" height="377" class="alignnone size-full wp-image-5142" /></a></p>
<p>(Immagine tratta da <a href="http://news.illecito.com/cronaca/acqua-privatizzata-privatizzazione-bene-comune-decreto-fiducia-governo-camera.html">http://news.illecito.com</a>)</p>
<p>A Thule naturalmente nulla esiste che possa <em>costruire</em> un qualche diritto di potere su beni naturali comuni&#8230;<br />
La questione della <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2009/11/acqua-privatizzazione-decreto-ronchi.shtml?uuid=c88dd0f4-d38f-11de-a4bd-1cde71b4a532&#38;DocRulesView=Libero">privatizzazione dell&#8217;acqua</a>, in primo piano in Italia da qualche giorno, è ancora nella &#8220;fase iniziale&#8221;, quella delle polemiche, delle proteste, dei muro-contro-muro e della caciara politicante, ovvero nel classico &#8220;caos di primo periodo&#8221;&#8230; Il web trabocca di opinioni, quasi tutte contro, ma appunto è forse utile che il polverone si diradi un poco per capire come agire, e in che direzione; in tal caso, è bene seguire le indicazioni che provengono dalle fonti migliori, senza cogliere qui e là a casaccio&#8230;<br />
<a href="http://rota.wordpress.com/files/2009/11/rumiz.jpg"><img src="http://rota.wordpress.com/files/2009/11/rumiz.jpg" alt="" title="rumiz" width="150" height="158" class="alignleft size-full wp-image-5145" /></a>A parere del blog <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Rumiz">Paolo Rumiz</a> può ben essere una di quelle fonti: raro giornalista lucidissimo, molto schietto, sovente portatore di opinioni che pochi altri avrebbero il coraggio di sostenere&#8230; Per ciò si propongono le sue osservazioni sull&#8217;argomento (in un articolo tratto da <a href="http://www.libreidee.org/">http://www.libreidee.org/</a>, che a sua volta lo trae da <a href="http://www.repubblica.it/">repubblica.it</a>) molto più illuminanti di tante altre che, ragione a parte, forse tendono troppo all&#8217;urlo e alla caciara:</p>
<p>«La storia dell’umanità lo dice chiaro. Chi governa l’acqua, comanda. Le prime forme di compartecipazione democratica dal basso sono nate in Italia attorno all’uso delle sorgenti». Lo scontro dunque non è tra pubblico e privato, ma tra controllo delle risorse dal basso e delega totale dei servizi, con conseguente, lucroso monopolio di alcuni. «Oggi potremmo dover rinunciare a un pezzo della nostra sovranità», scrive Paolo Rumiz su “Repubblica” il 18 novembre, data d’inizio della discussione alla Camera del decreto Ronchi che sancisce la privatizzazione delle risorse idriche, affidate alle aziende multi-utility.<br />
Sulla votazione il governo ha posto la fiducia perché, secondo Rumiz, gli italiani potrebbero “mangiare la foglia” se cadesse «la cortina di silenzio che negli ultimi anni ha avvolto il business legato alla distribuzione del più universale e strategico dei beni nazionali». Secondo il giornalista il nodo è economico: coi conti in rosso, lo Stato non ha le risorse per ammodernare la rete idrica, operazione che costerebbe «come otto ponti sullo stretto di Messina». Meglio dunque lasciare l’onere ai privati, che affronterebbero i costi facendo leva sulle tariffe, ovvero sui cittadini. E lo Stato, in questo modo, farebbe cassa.<br />
«Da qui – aggiunge Rumiz – un decreto che, caso unico in Europa, obbliga a mettere in gara tutti i servizi legati all’acqua e accelerarne la trasformazione in Spa, dimenticando che, quasi ovunque le grandi società sono entrate nel gioco, le tariffe sono aumentate in assenza di investimenti sulla rete». Ovvio quindi che, meno se ne parla, meglio è. Proprio contro il silenzio si è levata la voce di Comuni, Regioni come la Puglia e comitati indipendenti, con la mobilitazione di personalità come quella di Alex Zanotelli che accusa: dove le grandi società di gestione sono subentrate, l’efficienza delle reti non è migliorata mentre le tariffe sono salite.<br />
Anche Rumiz sostiene che alcuni servizi non possono essere privatizzati oltre un certo limite, perché se l’acqua finisce nelle dinamiche del mercato finanziario sfugge al controllo dei cittadini: a risponderne non sarebbe più il sindaco ma «un sordo “call center”, piazzato magari a Sydney, Pechino o New York». Secondo Rumiz la guerra dell’acqua dimostra che siamo in presenza di un passaggio epocale, in cui l’acqua e i rifiuti sono ormai il grande affare non dilazionabile, «l’accoppiata perfetta su cui si reggono i profitti delle multi-utility, e parallelamente le ingordigie della criminalità organizzata», attratta dall’oro blu.</p>
<p>Questo il link all&#8217;articolo originario:<br />
<a href="http://www.libreidee.org/2009/11/rumiz-silenzio-sullacqua-super-business-per-far-cassa/">http://www.libreidee.org/2009/11/rumiz-silenzio-sullacqua-super-business-per-far-cassa/</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[✍ L'unica miscela sbagliata]]></title>
<link>http://giampierofichera.wordpress.com/2009/11/21/%e2%9c%8d-lunica-miscela-sbagliata/</link>
<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 09:17:47 +0000</pubDate>
<dc:creator>Knockout</dc:creator>
<guid>http://giampierofichera.wordpress.com/2009/11/21/%e2%9c%8d-lunica-miscela-sbagliata/</guid>
<description><![CDATA[La Milland-Schneider &amp; Co. era stata fondata nel 1985. La fabbrica si trovava alla periferia di ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:justify;"><a href="http://giampierofichera.wordpress.com/files/2009/11/complotto.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-572" title="complotto" src="http://giampierofichera.wordpress.com/files/2009/11/complotto.jpg?w=129" alt="" width="129" height="150" /></a></p>
<p style="text-align:justify;">La Milland-Schneider &#38; Co. era stata fondata nel 1985.</p>
<p style="text-align:justify;">La fabbrica si trovava alla periferia di Folkestone, nel sud dell’Inghilterra, da dove molto facilmente i suoi prodotti potevano attraversare la manica per raggiungere il continente. Nata dall’idea di George Milland , appassionato di pipe e tabacchi, la M-S &#38; Co.  produceva il miglior tabacco del mondo. La migliore miscela inglese. Aveva in produzione anche altri tipi di tabacco ma la “English Mixture MS” era il prodotto di punta. Poche erano, invece, le pipe prodotte ma di ottima radica e dal costo molto elevato. E, pertanto, destinate prevalentemente al mercato statunitense e mediorientale.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Jack Schneider aveva accettato di associarsi a Milland dopo molte insistenze. Non credeva molto nel mercato del tabacco sia per l’enorme concorrenza, sia per la crisi economica mondiale sia  perchè destinato ad un target di nicchia.</p>
<p style="text-align:justify;">Già dal 1987, dopo aver apportato pochi capitali e scarne idee, aveva dato i primi segni di insoddisfazione e più volte aveva esternato la sua volontà ad uscire di scena. L’ingresso nella società,nel 1988,  di due azionisti di minoranza, Hugh Forrest e David McMiller, aveva solo procrastinato la decisione di lasciare l’azienda seppur in fase di floridità.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Nel 1990 dopo tentennamenti, ripensamenti e liti furibonde con George, finalmente alzò i tacchi pretendendo una robusta liquidazione e una quota percentuale mensile sugli utili per vent’anni.</p>
<p style="text-align:justify;">Forrest e McMiller non entrarono mai direttamente nella disputa nè avevano voce in capitolo nelle decisioni più importanti. E   quando  Schneider andò via, dichiararono  al vecchio George fedeltà e volontà nel portare avanti l’azienda che, liberata finalmente, dall’iracondo, causidico e tentennante Jack , poteva solo decollare più in alto.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">George Milland aveva il suo ufficio al primo piano della piccola palazzina in mattoni grigi. Era un uomo dedito al lavoro e, spesso, si tratteneva sino a sera inoltrata. Metodico ed  abitudinario cercava di portare le sue idee avanti anche se talvolta frutto di impulso più che di razionalità. Ma, in fondo, non aveva commesso grandi errori. E gli utili della ditta lo dimostravano. Con i suoi occhiali perennemente attaccati al naso che, nascondevano due occhi scuri, buoni e leali, trascorreva le sue giornate tra l’ufficio e la casa che aveva preso da qualche anno ad Hastings.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Jack Schneider era corpulento, borioso, diffidente e pignolo all’inverosimile. Chi conosceva i due si meravigliava come avessero potuto fare coppia. Tanto erano diversi. Tranquillo, moderato, pacato e controllato il primo. Esuberante, eccessivo e accidioso il secondo. Le liti avevano sin da subito contraddistinto i loro rapporti.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Quella sera George stava mettendo a posto le ultime carte prime di andare a casa. Aveva fretta perchè, contrariamente al solito, aveva ospiti. La radio trasmetteva alcune melodie a lui gradite che sottolineava fischiettando. E ciò gli impedì di accorgersi che la porta alle sue spalle si era aperta e che Forrest e McMiller avanzavano verso di lui con dei lunghi ed affilati coltelli tra le mani. Senza fiatare e senza fare il minimo gesto superfluo, i due si avvicinarono con calma alla vittima e brandirono senza pietà una ventina di colpi. Milland si accasciò al suolo senza nemmeno avere il tempo di capire cosa fosse successo.</p>
<p style="text-align:justify;">I due si guardarono in volto e, rapidamente, si diressero alla cassaforte che veniva occultata da una vecchia stampa di Monet. La cassaforte era aperta e, così, non fecero fatica a prelevare l’intero contenuto. Milland era piuttosto antiquato e preferiva tenere il danaro in cassaforte, che reputava sicura, piuttosto che affidarlo alle banche di cui non aveva molta fiducia. Il bottino era sostanziosissimo, quasi 1 milione di sterline.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Jack Schneider nella stanza numero 34 dell’Hotel Park di Dover, fumava come una ciminiera. La stanza era completamente avvolta in una grossa e densa nuvola azzurrognola. Ogni minuto o quasi, si alzava dalla poltrona per andare alla finestra e scrutare la strada, a quell’ora, assolutamente deserta. Cadeva una pioggerellina fitta fitta che ricopriva l’asfalto di un film lucido e scivoloso.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">McMiller, il biondino tutto pepe, e Forrest, il pigro bel tenebroso, erano due giovani promesse dell’imprenditoria. Dovevano tutto a Milland che , stimandoli per la loro abnegazione e lealtà, li aveva voluti,a tutti i costi, nella società. Con Schneider, invece, i rapporti erano piuttosto tesi e spesso avevano palesemente parteggiato per George nelle frequenti e reiterate liti fra i due soci di maggioranza. Negli anni successivi alla dipartita di Jack, per la verità, il loro impegno si era affievolito via via sempre più ma, il buon George abituato a fare sempre da sè, non aveva dato peso alla cosa. Cercando, anzi, di render ancor meno gravoso il loro lavoro.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Il clangore del clacson richiamò prontamente alla finestra Jack. Finalmente !</p>
<p style="text-align:justify;">Dopo alcuni istanti che sembrarono un’eternità alla porta della stanza 34 apparvero i volti sorridenti di Hugh e David. Si abbracciarono in silenzio e, dopo essersi divisi il bottino, si allontanarono rapidamente su macchine diverse. Si sarebbero rivisti alcuni mesi dopo a Paramaribo, nel Suriname. Dove , questi erano i progetti, avrebbero preso una piantagione di canna da zucchero e avrebbero vissuto da nababbi.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">L’omicidio di George Milland rimase impunito. E poi archiviato. Sul luogo del delitto non fu trovata alcuna traccia che potesse far risalire ai tre. E dagli interrogatori non emerse nulla che potesse far insospettire gli investigatori. Si concluse insomma per un omicidio a scopo di rapina da parte di balordi o rom, il cui campo era a poca distanza dalla fabbrica.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Tutti sogni del povero George erano svaniti in pochi anni. La sua cocciutaggine e la fiducia nel prossimo lo avevano portato a fare ciò che, in fondo, avrebbe potuto fare e bene anche da solo.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Georgia;font-size:xx-small;"><span>☼ 17 maggio 2009</span></span></p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Georgia;font-size:xx-small;"><span><strong>☂ ogni riferimento a persone o fatti è assolutamente casuale</strong></span></span></p>
<p style="text-align:justify;">
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Il tecnico della Martos: "Non bisogna perdere la fiducia nel ...]]></title>
<link>http://cattivab.wordpress.com/2009/11/20/il-tecnico-della-martos-non-bisogna-perdere-la-fiducia-nel/</link>
<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 19:19:10 +0000</pubDate>
<dc:creator>cattivab</dc:creator>
<guid>http://cattivab.wordpress.com/2009/11/20/il-tecnico-della-martos-non-bisogna-perdere-la-fiducia-nel/</guid>
<description><![CDATA[Nel quarto periodo però è arrivata la resa con i padroni di casa capaci di prendere il largo nel fin]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Nel quarto periodo però è arrivata la resa con i padroni di casa capaci di prendere il largo nel finale.Alla fine è comunque soddisfatto il coach dei napoletani Federico Pasquini che analizza così la prestazione dei suoi e poi fa anche il punto sull&#8217;ultima modifica che, secondo lo staff tecnico napoletano, serve alla Martos per fare un diametrale cambio di rotta: Sono soddisfatto della partita dei miei ragazzi, sono fiero di allenare questo gruppo di persone che hanno un livello di entusiasmo e di approccio al lavoro veramente incredibile.</p>
<p>Abbiamo seguito alla lettera il piano partita e questa è un&#8217;altra cosa che mi soddisfa perché credo che in serie A la cosa fondamentale sia essere intelligenti come squadra, prima di essere una squadra che fa cose incredibili.</p>
<p>Poi è evidente che a oggi siamo una squadra che nel secondo e terzo quarto fa 18 palle perse di cui almeno 12, 13 perché non ci siamo con le gambe.</p>
<p>Non bisogna perdere la fiducia nel quotidiano e sono convinto che con l&#8217;arrivo di un play di valore faremo un altro salto di qualità e saremo ancor più competitivi.</p>
<p> Fonte:<br />
 http://www.datasport.it/?body=news;idnews=3746</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[L'OSPITALITA', QUESTA SCONOSCIUTA....QUELLO CHE AVETE FATTO A UNO DI QUESTI PICCOLI....]]></title>
<link>http://papaboys.wordpress.com/2009/11/20/lospitalita-questa-sconosciuta-quello-che-avete-fatto-a-uno-di-questi-piccoli/</link>
<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:26:59 +0000</pubDate>
<dc:creator>papaboys</dc:creator>
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<description><![CDATA[RIFLESSIONE &#8211; Pur avendo la più tenera cura per gli ospiti e i visitatori ricchi, per coloro c]]></description>
<content:encoded><![CDATA[RIFLESSIONE &#8211; Pur avendo la più tenera cura per gli ospiti e i visitatori ricchi, per coloro c]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Giorni cupi]]></title>
<link>http://briciolecaotiche.wordpress.com/2009/11/20/giorni-cupi/</link>
<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:35:32 +0000</pubDate>
<dc:creator>michelemerola</dc:creator>
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<description><![CDATA[Questi ultimi giorni mi paiono particolarmente cupi per l’Italia. Un po’ come il grigiume del cielo ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><span style="color:#808080;">Questi ultimi giorni mi paiono particolarmente cupi per l’Italia. Un po’ come il grigiume del cielo  di questi giorni. Nulla di eclatante, nessun colpo di mano, ma tante piccole cose che ormai faticano a destare l’indignazione dei più. Ormai tutto pare normale.<br />
A Coccaglio (Brescia) la giunta comunale leghista ha aperto la caccia agli immigrati irregolari con l&#8217;operazione denominata &#8220;<a href="http://milano.repubblica.it/dettaglio/il-diktat-della-lega-contro-i-clandestini-e-natale-cacciamo-tutti-gli-irregolari/1781696">White Christmas</a>&#8221; perché &#8220;<em>il Natale non è la festa dell’accoglienza, ma della tradizione cristiana e della nostra identità</em>&#8221; e il sindaco rincara &#8221; <em>Da noi non c’è criminalità, vogliamo solo fare pulizia</em>&#8220;…fare pulizia…a me vengono i brividi. (su Repubblica di oggi <a href="http://www.repubblica.it/2009/11/sezioni/cronaca/immigrati-13/viaggio-paese/viaggio-paese.html">un reportage da Coccaglio</a>).<br />
Fermati e detenuti (non solo <a href="http://www.repubblica.it/2009/11/sezioni/cronaca/morte-cucchi-3/morte-cucchi-3/morte-cucchi-3.html">Stefano Cucchi</a>, anche <a href="http://veritaperaldo.noblogs.org/">Aldo Bianzino</a> come ricorda <a href="http://www.sbarrax.it/freelabs/2009/11/19/bianzino/">Marco Frattola nel suo blog</a>) che muoiono in prigione dopo essere stati picchiati da poliziotti e non curati adeguatamente dai medici o che <a href="http://www.corriere.it/cronache/09_novembre_19/palmi-suicida-in-cella_70de953a-d4fe-11de-a0b4-00144f02aabc.shtml">si suicidano</a>, ma sarebbero dovuti essere scarcerati e nessuno li ha avverti.<br />
<a href="http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/09_novembre_19/sgombero-campo-rom-rubattino-nomadi-1602031915548.shtml">Campi nomadi sgombrati</a> con anche 40 bambini che andavano a scuola nel quartiere (sul tema bambini sono particolarmente sensibili da quando sono padre, non so…forse perché i bambini nelle foto, qui sotto, del campo nomadi sgomberato mi ricordano i miei figli).<br />
Nel frattempo la politica che fa?<br />
Promuove leggi per salvare il Premier che consentirebbero a molti indagati di farla franca (anche al nostro caro Fiorani da Lodi). Ricordo <a href="http://temi.repubblica.it/repubblica-appello/?action=vediappello&#38;idappello=391117">l’appello di Roberto Saviano</a> contro questa ennesima legge vergogna.<br />
<a href="http://www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=2168">Privatizza la gestione dell’acqua</a> (qui appelli, campagne e proteste del <a href="http://www.acquabenecomune.org/">Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua</a>)<br />
Manda la suola pubblica sempre più allo sfascio: l’altro giorno, tanto per dire, all’asilo (statale) di mia figlia mi hanno chiesto 35 euro per comprare la carta igienica (!!!), i tovagliolini di carta, etc..<br />
Nulla di eclatante, per carità, lo dicevo all’inizio di questo post…io non so bene dove stia il giusto, eppure ho la sensazione che qualcosa non vada.</span></p>
<p><a href="http://briciolecaotiche.wordpress.com/files/2009/11/rom_05_672-458_resize1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2163" title="ROM_05_672-458_resize" src="http://briciolecaotiche.wordpress.com/files/2009/11/rom_05_672-458_resize1.jpg" alt="" width="305" height="458" /></a></p>
<p><a href="http://briciolecaotiche.wordpress.com/files/2009/11/rom_15_672-458_resize.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2162" title="ROM_15_672-458_resize" src="http://briciolecaotiche.wordpress.com/files/2009/11/rom_15_672-458_resize.jpg" alt="" width="305" height="458" /></a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[Privatizzazione dell’acqua, Menfi non si arrende. Il sindaco Botta: “Se non interviene l’Ars, pronti al referendum”]]></title>
<link>http://menficambia.wordpress.com/2009/11/19/privatizzazione-dell%e2%80%99acqua-menfi-non-si-arrende-il-sindaco-botta-%e2%80%9cse-non-interviene-l%e2%80%99ars-pronti-al-referendum%e2%80%9d/</link>
<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:34:30 +0000</pubDate>
<dc:creator>menficambia</dc:creator>
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<description><![CDATA[L&#8217;esito delle votazioni parlamentari, che non si condivide né per il metodo né per il merito, ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[L&#8217;esito delle votazioni parlamentari, che non si condivide né per il metodo né per il merito, ]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[Cittadino lex. Ecco la riforma dell'acqua, articolo per articolo]]></title>
<link>http://giuliacerino.wordpress.com/2009/11/19/cittadino-lex-ecco-la-riforma-dellacqua-articolo-per-articolo/</link>
<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:15:34 +0000</pubDate>
<dc:creator>giuliacerino</dc:creator>
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<description><![CDATA[Ddl Senato &#8211; Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Ddl Senato &#8211; Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l&#8217;attuazione di obblighi comunitari e per l&#8217;esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee</p>
<p>Art.1.</p>
<p>Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Procedura d&#8217;infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE</p>
<p>1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p>
<p>a) all&#8217;articolo 5, il comma 15 è sostituito dal seguente:</p>
<p>«15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, ad un centro di</p>
<p>raccolta di cui al comma 3, direttamente, qualora iscritti all&#8217;Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto</p>
<p>di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.»;</p>
<p>b) all&#8217;articolo 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:</p>
<p>«1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta di</p>
<p>cui all&#8217;articolo 3, comma 1, lettera p), adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.».</p>
<p>Art.2.</p>
<p>Modifiche all&#8217;articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria &#8211; Procedura di infrazione 2008/2097 &#8211; Disposizioni relative all&#8217;Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie &#8211; direttiva 2004/49/CE</p>
<p>1. All&#8217;articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «è inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all&#8217;aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico.»;</p>
<p>b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:</p>
<p>«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, all&#8217;ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione sono assegnate le risorse umane, strumentali e</p>
<p>finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, nell&#8217;ambito delle risorse stanziate nel bilancio di previsione della spesa del predetto Ministero.»;</p>
<p>c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:</p>
<p>«6-bis. L&#8217;organismo di regolazione,osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede:</p>
<p>a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all&#8217;accesso ed all&#8217;utilizzo dell&#8217;infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell&#8217;uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell&#8217;ultimo esercizio chiuso anteriormente all&#8217;accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000;</p>
<p>b) in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000;</p>
<p>c) qualora i destinatari di una richiesta dell&#8217;organismo non forniscano le informazioni o forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero senza giustificato motivo non forniscano le informazioni nel termine stabilito, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000;</p>
<p>d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a), b) e c), ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione.»;</p>
<p>d) il comma 7 è sostituito dal seguente:</p>
<p>«7.Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo ed ai provvedimenti adottati dall&#8217;organismo di regolazione.».</p>
<p>2. Nel limite delle risorse finanziarie di cui all&#8217;articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e nel limite del numero di unità di personale compatibile con l&#8217;applicazione del trattamento giuridico ed economico del personale dell&#8217;Agenzia nazionale per la sicurezza del volo nell&#8217;ambito delle suddette risorse, fino alla definizione del comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell&#8217;articolo 4, comma 6, lettera a), dello stesso decreto, al personale dell&#8217;Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell&#8217;Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Con delibera dell&#8217;Agenzia sono definiti, avuto riguardo al contenuto delle corrispondenti professionalità, i criteri di equiparazione fra le qualifiche e le posizioni economiche del personale provvisoriamente assegnato all&#8217;Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e quelle previste per il personale dell&#8217;Agenzianazionale per la sicurezza del volo, nonchè l&#8217;equiparazione tra i profili delle due Agenzie. La delibera è approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p>
<p>2-bis. All&#8217;articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: &#8220;paragrafi 2, 4, 5 e 6&#8243; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;paragrafi 2, 4 e 5&#8243;.</p>
<p>3. Dall&#8217;attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.</p>
<p>Art. 3.</p>
<p>Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture &#8211; Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07</p>
<p>1. All&#8217;articolo 38, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera m-ter) è aggiunta, in fine, la seguente:</p>
<p>«m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all&#8217;articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,</p>
<p>anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.».</p>
<p>2. All&#8217;articolo 38, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:</p>
<p>«Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all&#8217;articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all&#8217;articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l&#8217;offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata da i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell&#8217;offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci</p>
<p>elementi. La verifica e l&#8217;eventuale esclusione sono disposte dopo l&#8217;apertura delle buste contenenti l&#8217;offerta economica.».</p>
<p>3. L&#8217;articolo 34, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato.</p>
<p>4. All&#8217;articolo 49, comma 2, lettera e), del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «nè si trova in una situazione di controllo di cui all&#8217;articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla gara» sono soppresse.</p>
<p>4-bis. All&#8217;articolo 70, comma 11, lettera b), primo periodo, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: &#8220;l&#8217;offerta&#8221;, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: &#8220;il contratto&#8221;.</p>
<p>5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.</p>
<p>Art. 3-bis.</p>
<p>(Attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, e recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009).</p>
<p>1. Nelle more della piena attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l&#8217;individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, dall&#8217;anno 2009 è autorizzata l&#8217;implementazione del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale di cui all&#8217;articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.<br />
2. Al fine di garantire la piena attuazione della normativa comunitaria in materia di monitoraggio del traffico navale e di informazione, nelle more dell&#8217;organico recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica alla direttiva 2002/59/CE, nonché allo scopo di assicurare il rispetto delle previsioni comunitarie in materia di controllo e vigilanza sull&#8217;attività di pesca attraverso l&#8217;accrescimento, sul piano operativo, della capacità dell&#8217;attuale dispositivo di vigilanza e controllo a mare, dall&#8217;anno 2009 è autorizzato l&#8217;avvio di un programma pluriennale per l&#8217;implementazione degli interventi di cui all&#8217;articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.<br />
3. Per l&#8217;attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è istituito un Fondo presso il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, cui affluiscono, previo versamento all&#8217;entrata del bilancio dello Stato, le complessive risorse disponibili, in conto residui, non ancora impegnate alla data del 1° ottobre 2009, dell&#8217;autorizzazione di spesa di cui all&#8217;articolo 1, comma 884, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le risorse per contributi dall&#8217;anno 2009, non ancora impegnate alla data del 1° ottobre 2009, della predetta autorizzazione di spesa, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma.<br />
4. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>
<p>Art. 3-ter. &#8211; (Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di concessioni autostradali &#8211; Società miste ANAS-regioni). &#8211; 1. All&#8217;articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 289 è sostituito dal seguente:</p>
<p>&#8220;289. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dall&#8217;ANAS S.p.a. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato, che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni&#8221;.</p>
<p>2. Sono fatti salvi i poteri e le funzioni conferiti ai soggetti pubblici già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell&#8217;articolo 2, commi 289 e 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>
<p>Art. 3-quater.</p>
<p>(Commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all&#8217;interno di apparati).</p>
<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le lampadine ad incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul mercato italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all&#8217;istituzione di un quadro per l&#8217;elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.<br />
2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i motori elettrici, anche all&#8217;interno di apparati, e gli elettrodomestici immessi sul mercato italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della citata direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005.<br />
3. All&#8217;articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo è soppresso.<br />
4. All&#8217;articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 163 è abrogato.</p>
<p>Art. 3-quinquies.</p>
<p>(Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell&#8217;Expo Milano 2015). -</p>
<p>1. Il prefetto della provincia di Milano, quale prefetto del capoluogo della regione Lombardia, assicura il coordinamento e l&#8217;unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell&#8217;affidamento e esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi alla realizzazione del grande evento Expo Milano 2015.<br />
2. Al fine di assicurare l&#8217;efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l&#8217;alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai sensi dell&#8217;articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del prefetto di Milano, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con decreto del Ministro dell&#8217;interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuare comunque nell&#8217;ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.<br />
3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell&#8217;interno è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il gruppo interforze centrale per l&#8217;Expo Milano 2015 (GICEX), che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con il medesimo decreto sono definite, nell&#8217;ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del gruppo che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata di cui al comma 2.<br />
4. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l&#8217;osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l&#8217;alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.<br />
5. Per l&#8217;efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell&#8217;interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell&#8217;economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso la prefettura di Milano, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente articolo. Il Governo presenta una relazione annuale alle Camere concernente l&#8217;applicazione del presente comma.<br />
6. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».</p>
<p>Art. 4.</p>
<p>Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell&#8217;ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell&#8217;ambiente e alla riduzione delle emissioni</p>
<p>1. Per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, nonchè per il miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti</p>
<p>rinnovabili, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) all&#8217;articolo 3, comma 2, sono abrogate le seguenti lettere: a-bis) e a-ter), nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 8;</p>
<p>b) all&#8217;articolo 5, comma 2, le parole: «entrata in esercizio» sono sostituite dalla seguente: «avvio»;</p>
<p>c) all&#8217;articolo 11, comma 1, le parole: «del PNA» sono sostituite dalle seguenti: «della decisione di assegnazione medesima»;</p>
<p>d) all&#8217;articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e aggiornamenti»;</p>
<p>e) all&#8217;articolo 15, comma 5, dopo le parole: «nell&#8217;anno solare precedente», sono inserite le seguenti: «e annota sul Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione il valore complessivo delle emissioni indicate nella dichiarazione medesima»;</p>
<p>f) all&#8217;articolo 20, comma 8, la parola: «assegnate» è sostituita dalla seguente: «rilasciate»;</p>
<p>g) all&#8217;articolo 20, comma 9, dopo le parole: «emessa in mancanza di», sono inserite le seguenti: «aggiornamento della».</p>
<p>2.Ai fini del recepimento della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, svolge il ruolo di autorità competente.</p>
<p>3. Con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, d&#8217;intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentito il Ministro per le politiche europee, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate specifiche linee guida recanti criteri e parametri per la promozione degli investimenti in innovazioni tecnologiche finalizzate</p>
<p>alla protezione dell&#8217;ambiente, alla riduzione delle emissioni, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all&#8217;incremento dell&#8217;efficienza energetica negli impianti di cui all&#8217;allegato V del</p>
<p>decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto dei valori minimi previsti dalle linee guida per l&#8217;individuazione e l&#8217;utilizzo delle migliori tecniche disponibili di cui all&#8217;articolo 4 dell&#8217;anzidetto decreto legislativo, prevedendo l&#8217;attribuzione di coefficienti e caratteristiche di qualità ambientale ai predetti impianti in funzione del rispetto degli anzidetti criteri e parametri, nonchè garantendo un approccio integrato ed una elevata protezione dell&#8217;ambiente nel suo complesso.</p>
<p>3-bis. Lo schema di decreto di cui al comma 3 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque emanato.</p>
<p>4. Il decreto di cui al comma 3 individua i coefficienti e le caratteristiche di qualità ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali i termini istruttori previsti dal citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nonchè, per gli impianti di nuova realizzazione soggetti ad autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto legislativo n. 59 del 2005, che hanno richiesto tale autorizzazione dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti alla metà. Nei casi di cui al presente comma l&#8217;autorizzazione integrata ambientale ha validità di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001.</p>
<p>5. Il decreto di cui al comma 3 individua altresì i coefficienti e le caratteristiche di qualità ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali trovano applicazione i commi 10 e 11 dell&#8217;articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; l&#8217;autorizzazione o il rinnovo della medesima di cui all&#8217;articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono rilasciati dall&#8217;autorità competente, previo parere delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, dei Ministeri dell&#8217;interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. Nei casi di cui al presente comma l&#8217;autorizzazione</p>
<p>integrata ambientale ha validità di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001.</p>
<p>5-bis. All&#8217;articolo 30, comma 11, terzo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: &#8220;e all&#8217;articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20&#8243; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;, nonché, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro la medesima data, dei benefìci di cui all&#8217;articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20&#8243;.</p>
<p>Art. 4-bis.</p>
<p>(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico &#8211; Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia CE del 25 settembre 2008, resa nella causa C-368/07).</p>
<p>1. All&#8217;articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, il comma 4 è sostituito dal seguente:</p>
<p>&#8220;4. Nei porti in cui l&#8217;Autorità competente è l&#8217;Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d&#8217;intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all&#8217;articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale fine, la regione cura altresì le procedure relative all&#8217;affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d&#8217;intesa con l&#8217;Autorità marittima per i fini di interesse di quest&#8217;ultima. Nei porti di cui al presente comma, spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio di cui al comma 2 dell&#8217;articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché alla acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta. Dall&#8217;attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica&#8221;.</p>
<p>Art. 5.</p>
<p>Misure urgenti per la semplificazione in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle</p>
<p>direttive2002/95/CE,2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell&#8217;uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti</p>
<p>1. Ai fini dell&#8217;elaborazione delle quote di mercato di cui all&#8217;articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonchè per consentire l&#8217;adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all&#8217;articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 31 dicembre 2009 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all&#8217;articolo 3 del decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di</p>
<p>apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle quantità ed alle</p>
<p>categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell&#8217;anno 2006 comunicato al Registro al momento dell&#8217;iscrizione.</p>
<p>2. Per consentire l&#8217;adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all&#8217;articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli</p>
<p>produttori,comunicano entro il 31 dicembre 2009 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all&#8217;articolo 3 del citato decreto n. 185 del 2007, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l&#8217;allegato 1 A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.</p>
<p>Art. 5-bis.</p>
<p>(Attuazione della direttiva 2004/35/CE &#8211; Procedura di infrazione n. 2007/4679, ex articolo 226 Trattato CE).</p>
<p>1. Ai fini di un ulteriore adeguamento a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell&#8217;Allegato II alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:</p>
<p> a) all&#8217;articolo 311, al comma 2, le parole da: &#8220;al ripristino&#8221; fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: &#8220;all&#8217;effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all&#8217;adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, secondo le modalità prescritte dall&#8217;Allegato II alla medesima direttiva, da effettuare entro il termine congruo di cui all&#8217;articolo 314, comma 2, del presente decreto. Quando l&#8217;effettivo ripristino o l&#8217;adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell&#8217;articolo 2058 del codice civile o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante è obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato, determinato conformemente al comma 3 del presente articolo, per finanziare gli interventi di cui all&#8217;articolo 317, comma 5&#8243;;</p>
<p> b) all&#8217;articolo 311, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: &#8220;Con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell&#8217;Allegato II alla direttiva 2004/35/CE, i criteri di determinazione del risarcimento per equivalente e dell&#8217;eccessiva onerosità, avendo riguardo anche al valore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti e ai parametri utilizzati in casi simili o materie analoghe per la liquidazione del risarcimento per equivalente del danno ambientale in sentenze passate in giudicato pronunciate in ambito nazionale e comunitario. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi nei limiti del loro effettivo arricchimento. Il presente comma si applica anche nei giudizi di cui ai commi 1 e 2&#8243;;</p>
<p> c) all&#8217;articolo 303, al comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: &#8220;i criteri di determinazione dell&#8217;obbligazione risarcitoria stabiliti dall&#8217;articolo 311, commi 2 e 3, si applicano anche alle domande di risarcimento proposte o da proporre ai sensi dell&#8217;articolo 18 della legge 18 luglio 1986, n. 349, in luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato articolo 18, o ai sensi del titolo IX del libro IV del codice civile o ai sensi di altre disposizioni non aventi natura speciale, con esclusione delle pronunce passate in giudicato; ai predetti giudizi trova, inoltre, applicazione la previsione dell&#8217;articolo 315 del presente decreto;&#8221;;</p>
<p> d) all&#8217;articolo 317, al comma 5, alinea, le parole da: &#8220;sono versate&#8221; fino a: &#8220;della spesa&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;affluiscono al fondo di cui all&#8217;articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle seguenti finalità&#8221;;</p>
<p> e) all&#8217;articolo 317, il comma 6 è abrogato.</p>
<p>2. All&#8217;articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il comma 7 è sostituito dal seguente:</p>
<p>&#8220;7. I soli proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui al presente articolo, introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale, affluiscono al fondo di cui all&#8217;articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33&#8243;».</p>
<p>Art. 6.</p>
<p>Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l&#8217;etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari</p>
<p>1. All&#8217;allegato 2, sezione III, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dal comma 1 dell&#8217;articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) al punto 1, lettera a), le parole: «incluso destrosio e prodotti derivati, purchè» sono sostituite dalle seguenti: «incluso destrosio, nonchè prodotti derivati purchè»;</p>
<p>b) al punto 1, lettera b), le parole: «a base di grano e prodotti derivati, purchè» sono sostituite dalle seguenti: «a base di grano, nonchè prodotti derivati purchè»;</p>
<p>c) al punto 6, lettera a), le parole: «grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purchè» sono sostituite dalle seguenti: «grasso di soia raffinato, nonchè prodotti derivati purchè».</p>
<p>2. Resta fermo quanto previsto dal comma 3-bis dell&#8217;articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come introdotto dal comma 3 dell&#8217;articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88.</p>
<p>Art. 7.</p>
<p>Disposizioni per i sistemi di misura installati nell&#8217;ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all&#8217;uso e al commercio degli stessi &#8211; Procedura d&#8217;infrazione</p>
<p>n. 2007/4915</p>
<p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l&#8217;interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale di idrocarburi non sono soggetti all&#8217;applicazione della normativa di metrologia legale. Il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas, ai fini del corretto funzionamento del sistema nazionale del gas e agli effetti di legge, è assicurato mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello</p>
<p>sviluppo economico, sentita l&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica ed il gas, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.</p>
<p>164, e per i sistemi di misura della produzione nazionale di idrocarburi, con decreto dello stesso Ministro da adottare ai sensi dell&#8217;articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996,</p>
<p>n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione,</p>
<p>ricerca e coltivazione di idrocarburi.</p>
<p>2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale e regionale di trasporto del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l&#8217;Autorità</p>
<p>per l&#8217;energia elettrica ed il gas, stabilisce, con uno o più decreti da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l&#8217;esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni</p>
<p>in materia di metrologia legale entro il termine di un anno da tale data. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al</p>
<p>comma1.</p>
<p>2-bis. Al fine di dare corretta esecuzione all&#8217;obbligo di cui all&#8217;articolo 3 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell&#8217;uso dell&#8217;energia da fonti rinnovabili, e in coerenza con quanto definito dall&#8217;articolo 2, lettera l), della medesima direttiva, al comma 19 dell&#8217;articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: &#8220;dall&#8217;anno 2011&#8243; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;dall&#8217;anno 2012</p>
<p>3. Dall&#8217;attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità competenti per l&#8217;esecuzione dei controlli provvedono con le risorse</p>
<p>umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Art. 8.</p>
<p>Numero di emergenza unico europeo. Attuazione direttiva n. 2002/22/CE &#8211; Procedure d&#8217;infrazione n. 2006/114 e 2008/2258 ex articolo 228 TCE</p>
<p>1. Ai fini della realizzazione degli interventi connessi con l&#8217;implementazione del numero di emergenza unico europeo di cui all&#8217;articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e</p>
<p>del Consiglio, del 7 marzo 2002, è autorizzata, per l&#8217;anno 2009, la spesa di 42 milioni di euro.</p>
<p>2. Agli oneri derivanti dall&#8217;attuazione del comma 1, si provvede con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, sono versate all&#8217;entrata del</p>
<p>bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti stati di previsione, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.</p>
<p>Art. 8-bis.</p>
<p>(Destinazione di risorse al Centro nazionale trapianti).</p>
<p>1. All&#8217;articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nell&#8217;ambito del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dal predetto articolo 22, comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: &#8220;A valere sul fondo di cui al presente comma un importo, in misura non inferiore a 2 milioni di euro annui, è destinato al Centro nazionale trapianti, al fine dell&#8217;attuazione delle disposizioni in materia di cellule riproduttive, di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, nonché in materia di qualità e di sicurezza per la donazione, l&#8217;approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, di cui alle direttive 2006/17/CE della Commissione, dell&#8217;8 febbraio 2006, e 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, in corso di recepimento</p>
<p>Art. 9.</p>
<p>Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti</p>
<p>comunitari nel medesimo settore</p>
<p>1. All&#8217;articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l&#8217;Autorità competente è il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare.».</p>
<p>Art. 10.</p>
<p>Eliminazione dell&#8217;obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri &#8211; Procedura d&#8217;infrazione n. 2008/4421</p>
<p>1. All&#8217;articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese assicuratrici</p>
<p>aventi sede principale negli Stati dell&#8217;Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni.».</p>
<p>Art. 11.</p>
<p>Soggetti non residenti in presenza di stabile organizzazione in Italia &#8211; Procedura d&#8217;infrazione n. 2003/4648 &#8211; sentenza CGCE 16 luglio 2009, resa nella causa C-244/08</p>
<p>1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) al secondo comma dell&#8217;articolo 17:</p>
<p>1) nel primo periodo, dopo le parole: «soggetti non residenti» sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;</p>
<p>2) nel quarto periodo, dopo le parole: «soggetto non residente» sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;</p>
<p>b) al primo comma dell&#8217;articolo 38-ter:</p>
<p>1) nel primo periodo, dopo le parole: «Stati membri dell&#8217;Unione europea» sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;</p>
<p>2) il terzo periodo è soppresso.</p>
<p>Art. 12.</p>
<p>Eliminazione della condizione di residenza in Italia per le imprese che vogliono aderire al regime SIIQ &#8211; Procedura d&#8217;infrazione n. 2008/4524</p>
<p>1. All&#8217;articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 141 è inserito il seguente:</p>
<p>«141-bis. Le disposizioni dei commi da 119 a 141 si applicano altresì alle società residenti negli Stati membri dell&#8217;Unione europea e degli Stati aderenti all&#8217;Accordo sullo spazio economico</p>
<p>europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell&#8217;articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alle stabili organizzazioni svolgenti in via prevalente l&#8217;attività di locazione immobiliare. Dal periodo d&#8217;imposta da cui ha effetto l&#8217;opzione per il regime speciale, il reddito d&#8217;impresa derivante dall&#8217;attività di locazione immobiliare svolta dalle stabili organizzazioni è assoggettato ad un&#8217;imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell&#8217;imposta regionale sulle attività</p>
<p>produttive con aliquota del 20 per cento da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.».</p>
<p>Art. 13.</p>
<p>Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati &#8211; Procedura d&#8217;infrazione n. 2004/2190</p>
<p>1. All&#8217;articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione «oli usati» deve intendersi riferita agli oli usati raccolti in Italia» sono soppresse.</p>
<p>2. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.</p>
<p>504, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) all&#8217;articolo 62, nel comma 5:</p>
<p>1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti all&#8217;imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista per gli oli di prima distillazione.»;</p>
<p>2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui</p>
<p>all&#8217;articolo 21.»;</p>
<p>b) nell&#8217;allegato I, l&#8217;aliquota relativa all&#8217;imposta di consumo sugli oli lubrificanti è determinata in euro 750,00 per mille chilogrammi.</p>
<p>3. Limitatamente alle basi ed agli oli lubrificanti rigenerati che, alle ore zero della data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino giacenti, per fini commerciali, in quantità</p>
<p>complessivamente non inferiore a1.000 chilogrammi, presso depositi commerciali nazionali e non ancora assoggettati all&#8217;imposta di consumo di cui all&#8217;articolo 62 del citato decreto legislativo 26</p>
<p>ottobre 1995, n. 504, è applicata l&#8217;imposta di consumo prevista, per gli oli e le basi rigenerate, dal medesimo articolo 62 nella formulazione in vigore il giorno precedente alla data di entrata in</p>
<p>vigore della presente disposizione.</p>
<p>4. All&#8217;articolo 236, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) le lettere i) e l) sono sostituite dalle seguenti:</p>
<p>«i)concordare con le imprese che svolgono attività di rigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli oli usati idonei per l&#8217;avvio alla rigenerazione;</p>
<p>l) incentivare la raccolta di oli usati rigenerabili; »;</p>
<p>b) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:</p>
<p>&#8220;1-bis) cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese di rigenerazione che ne facciano richiesta in ragione del rapporto fra quantità raccolte e richieste, delle capacità produttive degli impianti previste dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti già in funzione, della pregressa produzione di basi lubrificanti rigenerate di qualità idonea per il consumo;</p>
<p>1-ter)corrispondere alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a fronte del trattamento determinato in funzione della situazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile dall&#8217;avvio degli oli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sarà erogato con riferimento alla quantità di base lubrificante ottenuta per tonnellata di olio usato, di qualità idonea per il consumo ed effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati ceduti dal consorzio all&#8217;impresa stessa;</p>
<p>1-quater) assicurare l&#8217;avvio alla combustione dell&#8217;olio usato non rigenerabile ma riutilizzabile ovvero dell&#8217;olio rigenerabile non ritirato dalle imprese di rigenerazione e lo smaltimento dell&#8217;olio</p>
<p>usato non riutilizzabile nel rispetto delle disposizioni contro l&#8217;inquinamento.».</p>
<p>Art. 14.</p>
<p>soppresso</p>
<p>Art. 15.</p>
<p>Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica</p>
<p>1. All&#8217;articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in materia di distribuzione del gas naturale», sono inserite le seguenti: «, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali, nonchè quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale»;</p>
<p>a-bis) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: &#8220;sono determinati&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;, entro il 31 dicembre 2012,&#8221;;</p>
<p>b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:</p>
<p>«2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:</p>
<p>a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;</p>
<p>b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui</p>
<p>alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l&#8217;attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.</p>
<p>3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del</p>
<p>contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l&#8217;affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall&#8217;ente</p>
<p>locale, che abbia i requisiti richiesti dall&#8217;ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta &#8220;in house&#8221; e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell&#8217;attività svolta dalla stessa con l&#8217;ente o gli enti pubblici che la controllano.</p>
<p>4. Nei casi di cui al comma 3, l&#8217;ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un&#8217;analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato per l&#8217;espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.</p>
<p>Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.»;</p>
<p>c) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono</p>
<p>le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell&#8217;espressione del parere di cui al comma 4.»;</p>
<p>d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:</p>
<p>«8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:</p>
<p>a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta &#8220;in house&#8221; cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell&#8217;ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2;</p>
<p>b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l&#8217;attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell&#8217;ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;</p>
<p>c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l&#8217;attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano</p>
<p>alla scadenza prevista nel contratto di servizio;</p>
<p>d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell&#8217;articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, aad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell&#8217;ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;</p>
<p>e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell&#8217;ente</p>
<p>affidante.</p>
<p>9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell&#8217;Unione europea, che, in Italia o all&#8217;estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2,</p>
<p>lettera b), nonchè i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall&#8217;attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, nè svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, nè direttamente, nè tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, nè partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentatie al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.»;</p>
<p>e) al comma 10, nell&#8217;alinea, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre</p>
<p>2009»;</p>
<p>f) al comma 10, alla lettera a) la parola: «diretti» è sostituita dalle seguenti: «cosiddetti in house» e dopo le parole: «patto di stabilità interno» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto delle</p>
<p>scadenze fissate al comma 8,»;</p>
<p>g) al comma 10, la lettera e) è abrogata.</p>
<p>1-bis. Ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi, nel rispetto delle attribuzioni previste dagli statuti delle predette regioni e province autonome e dalle relative norme di attuazione, i contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale su gomma di cui all&#8217;articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.<br />
1-ter. Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all&#8217;articolo 23-bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono avvenire nel rispetto dei princìpi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio.</p>
<p>2. All&#8217;articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il quarto periodo è soppresso.</p>
<p>2-bis. All&#8217;articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: &#8220;diciotto mesi&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;due anni&#8221;.<br />
2-ter. All&#8217;articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: &#8220;31 dicembre 2009&#8243; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;31 dicembre 2010&#8243;.<br />
2-quater. All&#8217;articolo 8-sexies, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, la parola: &#8220;centoventi&#8221; è sostituita dalla seguente: &#8220;duecentodieci&#8221;.</p>
<p>Art. 16.</p>
<p>Made in Italy e prodotti interamente italiani</p>
<p>1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.</p>
<p>2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali,per le politiche europee e per la semplificazione</p>
<p>normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma1.</p>
<p>3. Ai fini dell&#8217;applicazione del comma 4, per uso dell&#8217;indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l&#8217;apposizione degli stessi sul</p>
<p>prodottoo sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l&#8217;immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.</p>
<p>4. Chiunque fa uso di un&#8217;indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy»,«100%Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace</p>
<p>convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall&#8217;articolo 517 del</p>
<p>codice penale, aumentate di un terzo.</p>
<p>5. All&#8217;articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis,».</p>
<p>6. Dopo il comma 49 dell&#8217;articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti i seguenti:</p>
<p>&#8220;49-bis &#8211; Costituisce fallace indicazione l&#8217;uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull&#8217;origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull&#8217;origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare</p>
<p>qualsiasi fraintendimento del consumatore sull&#8217;effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le</p>
<p>informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da</p>
<p>euro 10.000 ad euro 250.000.</p>
<p>49-ter. è sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell&#8217;illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.».</p>
<p>7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>8. L&#8217;articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.</p>
<p>-bis. Al fine di consentire una maggiore competitività dei prodotti agro-alimentari italiani e sostenere il made in Italy, dopo il comma 2 dell&#8217;articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono inseriti i seguenti:</p>
<p>&#8220;2-bis. Non si realizza la fattispecie sanzionabile ai sensi del comma 2 nel caso in cui il soggetto immesso nel sistema di controllo sia stato autorizzato alla smarchiatura ai sensi del regolamento emanato, previa approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Consorzio di tutela ovvero, in mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e non abbia usufruito, per il prodotto smarchiato, di contributi pubblici. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le condizioni e le modalità legate all&#8217;attività di smarchiatura.<br />
2-ter. L&#8217;autorizzazione alla smarchiatura del prodotto deve essere comunicata dal soggetto interessato all&#8217;organismo di controllo e non esonera dagli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela e della struttura di controllo&#8221;.</p>
<p>Art. 17.</p>
<p>6° Censimento generale dell&#8217;agricoltura</p>
<p>1. In considerazione della necessità e urgenza di far fronte agli obblighi comunitari di cui al regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all&#8217;indagine sui metodi di produzione agricola, è autorizzata la spesa di euro 128.580.000 per l&#8217;anno 2010 in favore dell&#8217;Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l&#8217;esecuzione del 6° Censimento generale dell&#8217;agricoltura.</p>
<p>2. Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su</p>
<p>proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite, nel rispetto degli</p>
<p>obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, la data di riferimento delle informazioni censuarie, le modalità di organizzazione ed esecuzione del censimento, il campo di osservazione, i criteri per l&#8217;affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad enti od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all&#8217;obbligo di risposta, i criteri di determinazione e ripartizione</p>
<p>dei contributi agli organi di censimento, le modalità di selezione di personale con contratto a tempo determinato, nonchè le modalità di conferimento dell&#8217;incarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2011 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie, le modalità di diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari agli organismi a cui è affidata l&#8217;esecuzione dei censimenti.</p>
<p>3. Per le regioni individuate dal regolamento di esecuzione come affidatarie di fasi della rilevazione censuaria, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento sono escluse dal</p>
<p>Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall&#8217;ISTAT.</p>
<p>4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all&#8217;esecuzione del censimento, l&#8217;ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel regolamento di cui al comma 2, possono</p>
<p>avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell&#8217;ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi dei commi 1 e 2,</p>
<p>limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2012.</p>
<p>5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte ai sensi dell&#8217;articolo 19, comma2. A tale fine le risorse sono riversate all&#8217;entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze ai fini del trasferimento all&#8217;ISTAT.</p>
<p>Art. 17-bis.</p>
<p>(Disposizioni in materia di fascicolo aziendale delle imprese di pesca).</p>
<p>1. Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli articoli 71 e 83 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, e non incorrere nelle procedure di infrazione comunitarie e nelle rettifiche finanziarie di cui all&#8217;articolo 97 del medesimo regolamento, il fascicolo aziendale di cui all&#8217;articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a ciascuna impresa di pesca deve contenere anche i dati relativi agli impianti, alle quote, alle quantità di pescato, alle dotazioni strutturali, agli equipaggi e agli esiti dei controlli, delle ispezioni e dei pagamenti effettuati nei confronti di ciascuna impresa o beneficiario, sulla base delle disposizioni impartite dall&#8217;autorità di audit di cui all&#8217;articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del predetto regolamento (CE) n. 1198/2006</p>
<p>Art. 18.</p>
<p>Disposizioni in materia di prelievo mensile</p>
<p>1. Al fine di completare l&#8217;attuazione del regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, attraverso il progressivo riequilibrio tra la quota assegnata e la produzione conseguita, le trattenute e i versamenti di cui all&#8217;articolo 5, commi 1e 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, vengono eseguiti dagli acquirenti nella misura del 5 per cento per il periodo 2009/2010 e nella misura del 10 per cento per il periodo successivo, esclusivamente per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008.</p>
<p>Art. 19.</p>
<p>Recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico &#8211; Decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE</p>
<p>1. All&#8217;articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:</p>
<p>«1-bis. In sede di determinazione della base imponibile, ai fini del recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e deirelativi interessi, non assumono rilevanza le plusvalenze</p>
<p>derivanti dalle operazioni straordinarie realizzate dalle società di cui al comma1. Ai fini della corretta determinazione della base imponibile,gli accertamenti emessi dall&#8217;Agenzia delle entrate</p>
<p>possono essere in ogni caso integrati o modificati in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi. In deroga al comma 3, il pagamento delle somme dovute in base agli accertamenti integrativi</p>
<p>deve avvenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di notifica di tali accertamenti.».</p>
<p>2. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo sono destinate quanto ad euro 128.580.000, alla copertura dell&#8217;articolo 17 e per la parte residua sono riversate alla contabilità speciale di</p>
<p>cui all&#8217;articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per essere destinate alle finalità di cui al predetto articolo 13-bis, comma 8, previo riversamento all&#8217;entrata del bilancio dello Stato.</p>
<p>Art. 19-bis.</p>
<p>(Perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità e crescita e coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati concernenti i bilanci delle amministrazioni regionali e locali).</p>
<p>1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con l&#8217;adesione al patto di stabilità e crescita, per assicurare il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell&#8217;amministrazione statale, regionale e locale di cui all&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e per l&#8217;istituzione della banca dati per l&#8217;attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l&#8217;attuazione del federalismo fiscale di cui all&#8217;articolo 4 della citata legge n. 42 del 2009, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonché agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008, articolati secondo lo schema di classificazione di cui all&#8217;Allegato 1 al presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell&#8217;anno successivo a quello di riferimento, secondo il medesimo schema di classificazione.<br />
2. A decorrere dall&#8217;esercizio 2008 e fino a tutto l&#8217;anno 2011 le certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio degli enti locali recano anche le sezioni riguardanti il ricalcolo delle spese per funzioni e le esternalizzazioni dei servizi, previste dal decreto del Ministero dell&#8217;interno 14 agosto 2009, pubblicato nel supplemento ordinario n. 158 alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2009, recante le modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2008 delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unioni di comuni e delle comunità montane, e dai successivi decreti. I dati concernenti i predetti rendiconti sono trasmessi dal Ministero dell&#8217;interno alla Commissione tecnica paritetica di cui all&#8217;articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.<br />
3. All&#8217;articolo 2, comma 6, terzo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: &#8220;Contestualmente all&#8217;adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010&#8243;.</p>
<p>Art. 19-ter.</p>
<p>(Disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime)</p>
<p>1. Al fine di adeguare l&#8217;ordinamento nazionale ai princìpi comunitari in materia di cabotaggio marittimo e di liberalizzazione delle relative rotte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è trasferito a titolo gratuito, da Tirrenia di navigazione S.p.a., il cento per cento del capitale sociale della:</p>
<p>a) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. alla regione Campania;</p>
<p>b) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. alla regione Sardegna;</p>
<p>c) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. alla regione Toscana.</p>
<p>2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono posti in essere gli atti di perfezionamento del trasferimento delle società di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.<br />
3. Entro i novanta giorni successivi al completamento degli atti relativi al trasferimento di cui ai commi 1 e 2, la regione Campania cede, per il tramite della società Caremar, alla regione Lazio, a titolo gratuito, il ramo d&#8217;azienda di tale società costituito dal complesso delle attività, passività e risorse umane utilizzate per l&#8217;esercizio dei collegamenti con l&#8217;arcipelago pontino.<br />
4. Le società di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le attività e passività connesse.<br />
5. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, sotto l&#8217;aspetto contabile, non determinano sui bilanci rispettivamente della società Tirrenia di navigazione e della società Caremar riflessi di carattere economico ma solo patrimoniale.<br />
6. Al fine di assicurare le condizioni per la migliore valorizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all&#8217;articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, nelle more della completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento del processo di privatizzazione entro il 30 settembre 2010, le convenzioni attualmente in vigore sono prorogate fino a tale data nei limiti degli stanziamenti pro quota di cui ai commi da 16 a 18.<br />
7. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all&#8217;interno di una regione sono esercitati dalla stessa regione. Per le regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto dei relativi statuti. Per le regioni di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), e 3, la gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, in quanto applicabili al settore.<br />
8. La Tirrenia di navigazione S.p.a. e la Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., nonché la Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a., la Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e la Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. sono privatizzate, in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia, attraverso procedure di gara aperte, non discriminatorie, atte a determinare un prezzo di mercato, le quali, relativamente alle privatizzazioni realizzate dalle regioni Campania, Lazio, Sardegna e Toscana, possono riguardare sia l&#8217;affidamento dei servizi marittimi sia l&#8217;apertura del capitale ad un socio privato.<br />
9. Ai fini di cui al comma 8:</p>
<p>a) entro il 31 dicembre 2009:</p>
<p>    1) è pubblicato il bando di gara per la privatizzazione di Tirrenia di navigazione S.p.a., nonché, per effetto dei trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7, della Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.;</p>
<p>    2) è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente, uno schema di nuova convenzione di durata non superiore a otto anni con la Tirrenia di navigazione S.p.a., costituente uno degli atti della gara di cui al numero 1);</p>
<p>    3) è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentita la Regione siciliana, ai sensi della normativa vigente, uno schema di nuova convenzione di durata non superiore a dodici anni con la Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., costituente uno degli atti della gara di cui al numero  1);</p>
<p>    4) sono pubblicati dalle regioni Sardegna e Toscana i bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e di Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a.;</p>
<p>    5) sono approvati dalle regioni Sardegna e Toscana, secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole, gli schemi di contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni con le società, rispettivamente, Saremar e Toremar, costituenti altresì atti delle gare di cui al numero 4);</p>
<p>b) entro il 28 febbraio 2010, in considerazione di quanto disposto dal comma 3:</p>
<p>    1) sono pubblicati dalle regioni Campania e Lazio i bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. e della società della regione Lazio derivante dalla cessione del ramo d&#8217;azienda di cui al comma 3;</p>
<p>    2) sono approvati dalle regioni Campania e Lazio, secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole, gli schemi di contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni con le società, rispettivamente, Caremar e quella della regione Lazio derivante dalla cessione del ramo d&#8217;azienda di cui al comma 3, costituenti altresì atti delle gare di cui al numero 1).</p>
<p>10. Le convenzioni e i contratti di servizio di cui al comma 9 sono stipulati all&#8217;atto del completamento delle procedure di gara di cui al medesimo comma 9.<br />
11. Le nuove convenzioni di cui al comma 9, stipulate sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE e comunque nei limiti degli stanziamenti di cui ai commi da 16 a 18, determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l&#8217;utenza, nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. I contratti di servizio di cui al comma 9 sono stipulati nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole.<br />
12. Le nuove convenzioni e i contratti di servizio di cui al comma 9 prevedono la presenza nel collegio sindacale delle singole società esercenti i servizi oggetto di convenzione o contratto di servizio di due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze. Per le società Siremar S.p.a. e Tirrenia di navigazione S.p.a. il rappresentante designato dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze assume le funzioni di presidente.<br />
13. Per la privatizzazione dell&#8217;intero capitale della Tirrenia di navigazione S.p.a., che, a seguito dei trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7, comporta altresì la cessione dell&#8217;intero capitale sociale della Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni dei commi da 1 a 7, nonché dei commi</p>
<p>da 8 a 15, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009.<br />
14. Qualora, ai fini delle procedure di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15, si renda necessario l&#8217;esercizio dei poteri di cui all&#8217;articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il termine per il relativo esercizio è di trenta giorni dall&#8217;avvio del procedimento.<br />
15. All&#8217;articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.<br />
16. Le risorse necessarie a garantire il livello dei servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in vigore e prorogate ai sensi del comma 6, nonché delle nuove convenzioni e dei contratti di servizio di cui ai commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251 a decorrere dal 2010, sono ripartite, per il 2010 e per ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e dei singoli contratti di servizio, come segue:</p>
<p>a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642;</p>
<p>b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro 55.694.895;</p>
<p>c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. &#8211; regione Sardegna: euro 13.686.441;</p>
<p>d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. &#8211; regione Toscana: euro 13.005.441;</p>
<p>e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. &#8211; regione Campania: euro 29.869.832.</p>
<p>17. Successivamente alla cessione alla regione Lazio del ramo d&#8217;azienda per l&#8217;esercizio dei collegamenti con l&#8217;arcipelago pontino, ai sensi del comma 3, le risorse di cui al comma 16, lettera e), sono così ripartite: ramo Campania: euro 19.839.226; ramo Lazio: euro 10.030.606.<br />
18. Il contributo dello Stato alle regioni a copertura degli oneri di servizio pubblico sui contratti di servizio di cui ai commi da 8 a 15 è incrementato, senza maggiori oneri per lo Stato, per la durata dei contratti medesimi in misura parametrata al maggiore onere derivante dall&#8217;attuazione dell&#8217;articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dell&#8217;articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.<br />
19. Nell&#8217;ambito delle risorse iscritte in conto residui, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative all&#8217;autorizzazione di spesa di cui all&#8217;articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l&#8217;importo di 7 milioni di euro, per l&#8217;anno 2009, è finalizzato all&#8217;ammodernamento e all&#8217;adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza marittima della flotta del gruppo Tirrenia.<br />
20. Previa richiesta delle regioni interessate al processo di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15, il CIPE, su proposta del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, delibera in ordine all&#8217;utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, per fare fronte a specifiche criticità nel settore del cabotaggio marittimo.<br />
21. Al fine di garantire la continuità territoriale con le isole e a fronte degli obblighi di servizio pubblico sono riconosciuti alle società oggetto del processo di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15 il mantenimento degli accosti già assegnati e la priorità nell&#8217;assegnazione di nuovi accosti, nel rispetto delle procedure di competenza delle Autorità portuali e marittime e dei princìpi sanciti dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché dal codice della navigazione.<br />
22. All&#8217;articolo 7-sexies, comma 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l&#8217;ultimo periodo è sostituito dal seguente: &#8220;Nel limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all&#8217;articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, ai dipendenti delle società del Gruppo Tirrenia, delle società da queste derivanti e di quelle che dalle stesse acquistano o affittano aziende o rami d&#8217;azienda, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, può concedere per dodici mesi l&#8217;intero trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni di legge, con la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti&#8221;.<br />
23. Agli oneri di cui ai commi da 16 a 18, pari a 184.942.251 euro a decorrere dal 2010, si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati, pari a 181.370.249 euro annui, quanto a 3.550.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell&#8217;articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che sono versate all&#8217;entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, e quanto a 22.002 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 3.572.002 euro a decorrere dall&#8217;anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all&#8217;articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.<br />
24. Per le regioni a statuto speciale l&#8217;efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 22 è subordinata all&#8217;emanazione, ove occorrente, di apposite norme di attuazione.<br />
25. L&#8217;articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché l&#8217;articolo 1, comma 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.<br />
26. Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell&#8217;articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono soppressi.<br />
27. Una quota, pari a 5,6 milioni di euro, delle risorse iscritte per l&#8217;anno 2009 sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all&#8217;articolo 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è versata all&#8217;entrata del bilancio dello Stato, per essere trasferita nell&#8217;anno 2010 alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell&#8217;articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. È altresì trasferito alla citata contabilità speciale di cui al periodo precedente, con le medesime modalità, l&#8217;importo di 1,5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all&#8217;articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, intendendosi corrispondentemente ridotta la predetta autorizzazione di spesa.</p>
<p>Art. 19-quater.</p>
<p>(Modifiche all&#8217;articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Causa C-561/07 &#8211; Procedura d&#8217;infrazione 2005/2433)</p>
<p>1. Al fine di dare attuazione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee l&#8217;11 giugno 2009 nella causa C-561/07, all&#8217;articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:</p>
<p>&#8220;4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell&#8217;occupazione, l&#8217;articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall&#8217;accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:</p>
<p>    a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell&#8217;articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;</p>
<p>    b) per le quali sia stata disposta l&#8217;amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell&#8217;attività&#8221;;</p>
<p>b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: &#8220;aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell&#8217;articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o&#8221;».</p>
<p>Art. 20.</p>
<p>Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219</p>
<p>1. All&#8217;articolo 100, dopo il comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è inserito il seguente:</p>
<p>«4-bis. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a società che svolgono attività di distribuzione all&#8217;ingrosso di medicinali, nonchè dell&#8217;acquisizione da parte di tali società di partecipazioni in società affidatarie della gestione di farmacie comunali, effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.».</p>
<p>Art. 20-bis.</p>
<p>(Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva 2002/58/CE)</p>
<p>1. Al fine di superare a regime la disciplina introdotta dall&#8217;articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:</p>
<p>a) al comma 3 dell&#8217;articolo 130 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: &#8220;nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo&#8221;;</p>
<p>b) dopo il comma 3 dell&#8217;articolo 130 sono inseriti i seguenti:</p>
<p>&#8220;3-bis. In deroga a quanto previsto dall&#8217;articolo 129, il trattamento dei dati di cui all&#8217;articolo 129, comma 1, mediante l&#8217;impiego del telefono per le finalità di cui all&#8217;articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l&#8217;iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.<br />
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell&#8217;Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e princìpi generali:</p>
<p>a) attribuzione dell&#8217;istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;</p>
<p>b) previsione che l&#8217;ente o organismo deputato all&#8217;istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;</p>
<p>c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;</p>
<p>d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;</p>
<p>e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell&#8217;iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l&#8217;iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;</p>
<p>f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all&#8217;articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell&#8217;identificazione della linea chiamante e di fornire all&#8217;utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;</p>
<p>g) previsione che l&#8217;iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.</p>
<p>3-quater. La vigilanza e il controllo sull&#8217;organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante&#8221;;</p>
<p>c) all&#8217;articolo 162:</p>
<p>    1) al comma 2-bis, le parole: &#8220;ventimila euro&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;diecimila euro&#8221;;</p>
<p>    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:</p>
<p>&#8220;2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall&#8217;articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo&#8221;.</p>
<p>2. Il registro previsto dall&#8217;articolo 130, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell&#8217;articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in attuazione dell&#8217;articolo 129 del medesimo codice.<br />
3. All&#8217;articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: &#8220;sino al 31 dicembre 2009&#8243; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135&#8243;.<br />
4. All&#8217;articolo 58 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente:</p>
<p>&#8220;1. L&#8217;impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l&#8217;intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta salva la disciplina prevista dall&#8217;articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico&#8221;.</p>
<p>5. Dall&#8217;applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>Art. 20-ter.</p>
<p>(Modifiche agli articoli 14 e 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185)</p>
<p>1. Al fine di dare attuazione all&#8217;articolo 1 del regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) l&#8217;articolo 14 è sostituito dal seguente:</p>
<p>&#8220;Art. 14. &#8211; 1. Il passaporto ordinario è individuale. Esso spetta ad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative contemplate nella presente legge.<br />
2. Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l&#8217;uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l&#8217;assenso o l&#8217;autorizzazione ai sensi dell&#8217;articolo 3, lettera a), il nome della persona, dell&#8217;ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.<br />
3. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorità competente al rilascio del passaporto&#8221;;</p>
<p>b) l&#8217;articolo 17 è sostituito dal seguente:</p>
<p>&#8220;Art. 17. &#8211; 1. Il passaporto ordinario è valido per dieci anni. La validità del passaporto può essere tuttavia ridotta a norma delle disposizioni in vigore o su domanda di chi ne abbia facoltà a norma di legge.<br />
2. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità del passaporto è di tre anni; per i minori di età compresa tra tre e diciotto anni, la validità del passaporto è di cinque anni.<br />
3. In caso di urgenza ovvero in caso di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali, o per particolari esigenze, può essere emesso un passaporto temporaneo, di validità pari o inferiore a dodici mesi&#8221;».</p>
<p>Art. 21.</p>
<p>Entrata in vigore</p>
<p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Blog Brevis: Essenziale ma costosa]]></title>
<link>http://serrature.wordpress.com/2009/11/18/blog-brevis-essenziale-ma-costosa/</link>
<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:16:07 +0000</pubDate>
<dc:creator>Serraturestaff</dc:creator>
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<description><![CDATA[Procede la fiducia della Camera sul decreto legge Ronchi per la privatizzazione dell’acqua, con 320 ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><div><span style="color:#000000;"></span></div>
<p><span style="color:#000000;"></p>
<div><span style="color:#000000;"><span style='text-align:center; display: block;'><object width='425' height='350'><param name='movie' value='http://www.youtube.com/v/DR8gpEwGVzg&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;hd=0' /><param name='allowfullscreen' value='true' /><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://www.youtube.com/v/DR8gpEwGVzg&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;hd=0' type='application/x-shockwave-flash' allowfullscreen='true' width='425' height='350' wmode='transparent'></embed></object></span></span></div>
<div><span style="color:#000000;">Procede la fiducia della Camera sul <strong>decreto legge Ronchi</strong> per la privatizzazione dell’acqua, con <strong>320 voti favorevoli</strong> e 270 contrari. La Codacons, realizzando l’entità del problema, denuncia un aumento delle tariffe sull’acqua pari al 30%: &#60;&#60;se nel 2009 una famiglia media italiana <a href="http://serrature.wordpress.com/files/2009/11/fontana-acqua.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-492" title="fontana-acqua" src="http://serrature.wordpress.com/files/2009/11/fontana-acqua.jpg?w=300" alt="" width="300" height="225" /></a>spenderà 268 euro, considerando un consumo medio annuo di 200 metri cubi, tra 3 anni quella stessa famiglia spenderà in media 348 euro all’anno, con un incremento di 80 euro, pari al +30%&#62;&#62;. Insorge la <strong>Cgil</strong>: &#60;&#60;Privatizzare acqua e rifiuti è un favore della criminalità organizzata&#62;&#62;, dice Carlo Podda.<br />
<strong>Cittadinanzattiva</strong>, storica organizzazione datata 1978, ha sguainato le spade e dichiarato guerra al governo, brandendo l’arma del referendum. Il segretario generale Teresa Petrangolini affonda: &#60;&#60;Il governo si è bevuto la fiducia dei cittadini. Blindando l’acqua nel decreto Ronchi, l’esecutivo ha dimostrato di essere più preoccupato di assecondare gli interessi dei gruppi industriali privati che di regolamentare un settore vitale per la società con la costituzione di una Autorità&#62;&#62;. Non è un mistero che la compagnia di Berlusconi misconosca il concetto di Autorità, nell’accezione positiva del termine.<br />
Il <strong>Movimento Difesa del Cittadino</strong>, associazione indipendente classe 1987 presieduta da Antonio Longo, è critico nei confronti del decreto: per il gruppo laziale le bollette subiranno un gonfiamento del 40%, invece dei 30% prospettati dal Codacons. Idem con patate per <strong>Vasco Errani</strong>, presidente della Regione Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, il quale sta studiando le soluzioni da adottare per difendere dall’invasivo provvedimento l’autonomia e le competenze locali. &#60;&#60;Ancora una volta, viene meno la collaborazione e il rispetto. […] Appena il decreto verrà approvato, la Regione Emilia Romagna valuterà tutti i <strong>profili costituzionali</strong> per decidere quale iniziativa assumere&#62;&#62;. E ancora: &#60;&#60;Siamo di fronte a una forzatura che non convince nel metodo&#62;&#62;. E domani scatta il voto finale.</span>
<p>&#160;</p>
</div>
<p><em>I. Bececco</em></p>
<p></span></p>
<p>&#160;</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[GIOVANI SENZA FUTURO .....]]></title>
<link>http://aimcsicilia.wordpress.com/2009/11/18/giovani-senza-futuro/</link>
<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:14:01 +0000</pubDate>
<dc:creator>aimcsicilia</dc:creator>
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<description><![CDATA[Una generazione &#8220;provvisoria&#8221;: giovani senza fiducia in se stessi, nelle istituzioni, ne]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Una generazione &#8220;provvisoria&#8221;: giovani senza fiducia in se stessi, nelle istituzioni, ne]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Il Governo si è bevuto la fiducia dei cittadini]]></title>
<link>http://fidest.wordpress.com/2009/11/18/il-governo-si-e-bevuto-la-fiducia-dei-cittadini/</link>
<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:52:52 +0000</pubDate>
<dc:creator>fidest</dc:creator>
<guid>http://fidest.wordpress.com/2009/11/18/il-governo-si-e-bevuto-la-fiducia-dei-cittadini/</guid>
<description><![CDATA[“Blindando l’acqua nel decreto Ronchi, infatti, l’esecutivo ha dimostrato di essere preoccupato più ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:justify;font-family:arial;font-size:15px;">“Blindando l’acqua nel decreto Ronchi, infatti, l’esecutivo ha dimostrato di essere preoccupato più di assecondare gli interessi dei gruppi industriali privati che di regolamentare un settore vitale per la società con la costituzione di una Autorità.  La decisione odierna non può che indurci a sostenere la raccolta firme per un referendum abrogativo”. Nelle parole del segretario generale Teresa Petrangolini, la posizione di Cittadinanzattiva in merito  ad una decisione che di fatto rende obbligatoria la privatizzazione della gestione dell&#8217;acqua.  “Ad avvenuta approvazione del decreto” continua Petrangolini, “il Governo dovrà preoccuparsi di giustificare all’opinione pubblica l’inevitabile aumento delle tariffe. La scusa dei bassi costi in Italia rispetto al resto dell’Europa non regge a fronte dei diversi volumi di investimenti, delle deroghe ai livelli di potabilità, e alla qualità complessiva del servizio”.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[L'acqua privata è migliore? Vantaggi e svantaggi della privatizzazione]]></title>
<link>http://ilpicco.wordpress.com/2009/11/18/acqua-privata-privatizzazione/</link>
<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:59:01 +0000</pubDate>
<dc:creator>Sirio Valent</dc:creator>
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<description><![CDATA[Il dl Ronchi (Scarica il testo del Dl) apre alla liberalizzazione del mercato dell’acqua: le società]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Il dl Ronchi (Scarica il testo del Dl) apre alla liberalizzazione del mercato dell’acqua: le società]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[FIDUCIA NELL'HI-TECH, INTEL AUMENTA I DIVIDENDI]]></title>
<link>http://vitdiabr.wordpress.com/2009/11/18/fiducia-nellhi-tech-intel-aumenta-i-dividendi/</link>
<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:18:08 +0000</pubDate>
<dc:creator>vitdiabr</dc:creator>
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<description><![CDATA[Il consiglio di amministrazione del colosso dei chip ha deciso un incremento dei dividendi del 13%, ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Il consiglio di amministrazione del colosso dei chip ha deciso un incremento dei dividendi del 13%, a seguito delle migliori previsioni per le attività societarie nei prossimi mesi.</p>
<p>Il consiglio di amministrazione di Intel ha deciso un aumento dei dividendi del 13%, a seguito delle migliori previsioni per le attività societarie nei prossimi mesi.</p>
<p>Particolarmente positiva è stata la performance della divisione che produce microprocessori.</p>
<p>Per gli analisti la performance di Intel è il segnale che la domanda di personal computer risulterà maggiore delle previsioni.</p>
<p> Fonte:<br />
 http://www.wallstreetitalia.com/articolo.asp?art_id=817473</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Acqua: Governo pone la fiducia ]]></title>
<link>http://fidest.wordpress.com/2009/11/18/acqua-governo-pone-la-fiducia/</link>
<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:47:19 +0000</pubDate>
<dc:creator>fidest</dc:creator>
<guid>http://fidest.wordpress.com/2009/11/18/acqua-governo-pone-la-fiducia/</guid>
<description><![CDATA[&#8220;Il governo pone l’ennesima fiducia offendendo ancora una volta il Parlamento e i cittadini de]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:justify;font-family:arial;font-size:15px;">&#8220;Il governo pone l’ennesima fiducia offendendo ancora una volta il Parlamento e i cittadini del paese”, lo dichiara in una nota l’on. Americo Porfidia del gruppo Misto, che aggiunge “Ormai è del tutto chiaro come il governo stia usurpando l’esercizio della funzione legislativa propria del Parlamento. La situazione è aggravata dal fatto che la fiducia posta oggi alla Camera dei Deputati, la ventiseiesima per l’esattezza, tocca un tema delicato come la gestione e distribuzione dell’acqua nel nostro paese, che si avvia ad assumere un profilo completamente privatistico. Un tema che invece meriterebbe un dibattito ampio e meticoloso tra le forze politiche e i cittadini per analizzare e comprendere con calma e informazione dati reali e prospettive future. In tal senso in questi giorni si sono sollevate molteplici voci provenienti dal mondo della cultura, dall’associazionismo, dalla rete internet che chiedono di bloccare il processo di privatizzazione e dove possibile procedere alla ripubblicizzazione dell’acqua come bene universale privo di rilevanza economica. Ponendo la fiducia – continua l’on. Porfidia – il governo ha voltato le spalle a milioni di cittadini, ha mozzato la lingua al Parlamento e annienta il dibattito parlamentare minando ancora una volta le basi del nostro assetto costituzionale, riducendo l’Aula ad una stanza di ratifica ed i singoli parlamentari a dei semplici soggetti dipendenti. Ancora una volta questa maggioranza – conclude Porfidia – si mostra più attenta a risolvere le beghe del suo leader-datore di lavoro che a lavorare responsabilmente per il bene del paese”</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[H2O 24 carati]]></title>
<link>http://serrature.wordpress.com/2009/11/17/h2o-24-carati/</link>
<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 19:56:35 +0000</pubDate>
<dc:creator>Serraturestaff</dc:creator>
<guid>http://serrature.wordpress.com/2009/11/17/h2o-24-carati/</guid>
<description><![CDATA[“Tra poco ci faranno pagare anche l’aria”: così commenta un anonimo sul sito de Il Sole 24 Ore in me]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><span style='text-align:center; display: block;'><object width='425' height='350'><param name='movie' value='http://www.youtube.com/v/H4b82CB1Q70&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;hd=0' /><param name='allowfullscreen' value='true' /><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://www.youtube.com/v/H4b82CB1Q70&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;hd=0' type='application/x-shockwave-flash' allowfullscreen='true' width='425' height='350' wmode='transparent'></embed></object></span></p>
<p>“Tra poco ci faranno pagare anche l’aria”: così commenta un anonimo sul sito de <em>Il Sole 24 Ore</em> in merito al ‘sì’ del Parlamento sulla <strong>riforma salva-infrazioni</strong>, che include la <strong>privatizzazione dell’acqua</strong>; l’acqua, sì, quel felice binomio idrogeno-oss<a href="http://serrature.wordpress.com/files/2009/11/acqua-5.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-485" title="acqua-5" src="http://serrature.wordpress.com/files/2009/11/acqua-5.jpg?w=300" alt="" width="300" height="222" /></a>igeno che viene utilizzato praticamente ovunque, dall’igiene personale alla cucina. In realtà, ve lo dice Serrature in esclusiva, questo accorgimento è finalizzato a evitare gli sprechi: così Berlusconi fa vedere a tutti, <strong>Obama</strong> in primis, di essere un lungimirante ambientalista.</p>
<p>Volete sapere quali sono le clausole del famigerato <strong>decreto Ronchi</strong>? Ebbene, anzitutto la quota capitale in gestione agli enti pubblici viene <strong>ridotta al 30%</strong>; il resto sarà completamente privatizzato: ciò significa che migliaia di imprenditori semi-imparentati con la Camorra entreranno in lizza per l’acquisizione delle strutture, scannandosi come si deve. Resta tuttavia contemplata l’assegnazione diretta alle aziende pubbliche, ma solo ed esclusivamente in casi eccezionali; il che significa che non accadrà mai. Fuori dalla nuova liberalizzazione gas, farmacie comunali e trasporti ferroviari regionali. Per quanto riguarda i rifiuti i tempi si dilatano un po’. <strong>Il 31 Dicembre 2010</strong> scatta la caccia all’appalto.</p>
<p>Eppure c’è un certo <strong>Parlamento europeo</strong> che sostiene che “l’acqua è un bene dell’umanità”, e si permette di aggiungere che “alcune categorie di servizi non sono sottoposte al principio comunitario della concorrenza”. Certo, qui in Italia non viene preso troppo in considerazione, perché le asserzioni di un organo estraneo alle dinamiche del nostro paese sembrano quasi vaticinazioni demoniache. Il ministro della difesa <strong>Ignazio La Russa</strong> conosce bene la pericolosità dell’Unione Europea, ma non per questo si lascia intimidire: bisogna togliere il crocifisso? Bisogna concedere a Europa 7 il diritto di trasmettere su scala nazionale? Bisogna evitare che l’”oro blu” finisca in mano agli sciacalli? <strong>Possono morire</strong>, ma qui si fa a modo nostro!</p>
<p>Le misure cautelative c’erano già state: la <strong>Puglia</strong> aveva minacciato di impugnare l’<strong>articolo 15 </strong>del decreto e di marciare dritta dritta verso la Corte costituzionale, poiché il provvedimento era considerato lesivo dell’autonomia regionale; sulla stessa linea <strong>Palermo, Napoli e altri comuni</strong>. Il tutto si è risolto in un triste nulla di fatto.</p>
<p><a href="http://serrature.wordpress.com/files/2009/11/acqua.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-486" title="acqua" src="http://serrature.wordpress.com/files/2009/11/acqua.jpg?w=123" alt="" width="123" height="150" /></a>Compatta l’opposizione nel condannare la privatizzazione dell’acqua: <strong>Angelo Monelli</strong> dei Verdi ipotizza un referendum per contrastare la risoluzione parlamentare; <strong>Donadi</strong> (Italia dei Valori) parla addirittura di &#60;&#60;maggioranza ‘appecoronata’ felice di non lavorare per un giorno&#62;&#62;. Il plauso per la condotta migliore va senz’altro al Carroccio: <strong>Marco Reguzzoni</strong>, vicepresidente dei deputati della Padania, conferma di votare ‘sì’ al provvedimento, pur con qualche riserva (&#60;&#60;Avremmo voluto migliorare il testo&#62;&#62;); della serie: io faccio un favore a te, tu ne fai uno a me. È o non è esemplare serietà?</p>
<p>Concedetemi un’ultima porzione di spazio per complimentarmi personalmente coi nuovi diplomati di <strong>Publitalia ’80</strong>. La notizia è di interesse cruciale per il destino dell’umanità, al punto che il <strong>TG5</strong> stesso si è prodigato in una serie di elogi ai rampanti manager del domani, sacrificando questioni meno importanti, come lo spiegare ai cittadini italiani che presto si troveranno a pagare bollette dell’acqua esorbitanti. Ah, già, il TG5 è di Berlusconi. Tutto normale, allora.</p>
<p><em>I. Bececco</em></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Tassiamo anche l'acqua, con la prossima fiducia toccherà anche all'aria?]]></title>
<link>http://cammaratio.wordpress.com/2009/11/17/tassiamo-anche-lacqua-con-la-prossima-fiducia-tocchera-anche-allaria/</link>
<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:55:23 +0000</pubDate>
<dc:creator>cammaratio</dc:creator>
<guid>http://cammaratio.wordpress.com/2009/11/17/tassiamo-anche-lacqua-con-la-prossima-fiducia-tocchera-anche-allaria/</guid>
<description><![CDATA[Privatizzazione dell&#8217;acqua cosa comporterà non so dirlo, certo mi aspetto che qualcuno ci guad]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><a href="http://www.corriere.it/politica/09_novembre_17/acqua-decreto-fiducia_bd862954-d38a-11de-a0b4-00144f02aabc.shtml" target="_blank">Privatizzazione dell&#8217;acqua</a> cosa comporterà non so dirlo, certo mi aspetto che qualcuno ci guadagni, non credo che si stia facendo una privatizzazione con un vantaggio per il cittadino. Poi mi chiedo: &#8220;come mai la fiducia??&#8221;.</p>
<p>Il governo ha la più grande maggioranza della storia, dagli ultimi articoli comparsi sui vari quotidiani (piu o meno comunisti) leggo che la settimana lavorativa media per i parlamentari è di circa 8 ore, quindi direi che un pò di tempo per discutere questo provvedimento lo potevano pur trovare. Quindi la motivazione temporale con cui viene giustificate l&#8217;ennesima fiducia non tiene.</p>
<p>Qualcuno riesce a spiegarmi? vi prego illuminatemi&#8230;</p>
<p>&#160;</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Kudlow non le manda a dire]]></title>
<link>http://moneygoeswild.wordpress.com/2009/11/16/must-see-tv-kudlow-goes-ballistic-on-declinism-in-obamas-asia-speech/</link>
<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:11:47 +0000</pubDate>
<dc:creator>moneygoeswild</dc:creator>
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<description><![CDATA[Un durissimo commento sul discorso di Obama in Asia.Piuttosto diverso da quel che siamo abituati a s]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Un durissimo commento sul discorso di Obama in Asia.Piuttosto diverso da quel che siamo abituati a sentire in Italia ogni volta che Mr. the President parla.</p>
<p><span style="display:block;width:425px;margin:0 auto;"> <embed src='http://widgets.vodpod.com/w/video_embed/Groupvideo.3926700' type='application/x-shockwave-flash' AllowScriptAccess='always' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' wmode='transparent' flashvars='' /></span></p>
<div style="font-size:10px;">more about &#8220;<a href="http://vodpod.com/watch/2516644-kudlow-goes-ballistic-in-declinism-in-obamas-asia-speech?pod=moneygoeswild">Must See TV: Kudlow goes ballistic on&#8230;</a>&#8220;, posted with <a href="http://vodpod.com?r=wp">vodpod</a></div>
<p>&#160;</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[La prima separazione]]></title>
<link>http://tingnian.wordpress.com/2009/11/17/la-prima-separazione/</link>
<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 14:35:16 +0000</pubDate>
<dc:creator>ophy</dc:creator>
<guid>http://tingnian.wordpress.com/2009/11/17/la-prima-separazione/</guid>
<description><![CDATA[Uno dei momenti in cui è indispensabile dire di no a un bambino è quello della separazione. Vostro f]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Uno dei momenti in cui è indispensabile dire di no a un bambino è quello della separazione. Vostro f]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere]]></title>
<link>http://crescereleggendo.wordpress.com/2009/11/16/gli-uomini-vengono-da-marte-le-donne-da-venere/</link>
<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 07:30:19 +0000</pubDate>
<dc:creator>crescereleggendo</dc:creator>
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<description><![CDATA[“..il vero amore non implica la perfezione, anzi fiorisce sulle imperfezioni.. il dialogo è il colla]]></description>
<content:encoded><![CDATA[“..il vero amore non implica la perfezione, anzi fiorisce sulle imperfezioni.. il dialogo è il colla]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[LEGGERE I GIOVANI IN PROFONDITÀ. LO SGUARDO INDIFFERENTE DELLA GENTE A ME INTERESSA NIENTE....]]></title>
<link>http://papaboys.wordpress.com/2009/11/13/leggere-i-giovani-in-profondita-lo-sguardo-indifferente-della-gente-a-me-interessa-niente/</link>
<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 18:24:27 +0000</pubDate>
<dc:creator>papaboys</dc:creator>
<guid>http://papaboys.wordpress.com/2009/11/13/leggere-i-giovani-in-profondita-lo-sguardo-indifferente-della-gente-a-me-interessa-niente/</guid>
<description><![CDATA[RIFLESSIONE &#8211; Non sono un esperto di giovani, sono un insegnante di Lettere in un Istituto sup]]></description>
<content:encoded><![CDATA[RIFLESSIONE &#8211; Non sono un esperto di giovani, sono un insegnante di Lettere in un Istituto sup]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Apri gli occhi]]></title>
<link>http://notsofine.wordpress.com/2009/11/13/apri-gli-occhi/</link>
<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:23:06 +0000</pubDate>
<dc:creator>Nastia</dc:creator>
<guid>http://notsofine.wordpress.com/2009/11/13/apri-gli-occhi/</guid>
<description><![CDATA[Perdiamo tempo a stare dietro a persone che non ci meritano, non tengono a noi, non ci accettano per]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Perdiamo tempo a stare dietro a persone che non ci meritano, non tengono a noi, non ci accettano per quello che siamo. Cerchiamo di cambiare per loro, sforzanodoci di assecondarle in tutto e per tutto pur di accontentarle, credendo in quelle reazioni che non riceveremo mai.</p>
<p>Nel mentre, c&#8217;è qualcuno dall&#8217;altra parte che ci vuole bene, apprezzando i nostri pregi ed accettando i difetti, che non ci userebbe mai per fare i propri comodi. Ma noi, ovviamente, abbiamo la vista troppo annebbiata per vedere. Continuiamo ostinatamente a perdere tempo con chi se ne frega di noi. Continuiamo a farci del male come masochisti. Intanto quel qualcuno che meriterebbe ogni nostra attenzione resta in disparte, all&#8217;ombra, vede la situazione e probabilmente presto o tardi arriva a capire che neanche noi siamo meritevoli del suo affetto. Capirà quanto siamo stupidi, o ciechi, oppure entrambe le cose. Lo capirà e si allontanerà. Così, quando si sarà stancato di aspettare che ci svegliassimo e ci accorgessimo di lui, come per dispetto i nostri occhi si decideranno ad aprirsi. E noi ci renderemo conto di ciò che avremmo potuto avere e che ora avremo perso per sempre, sacrificandolo per cercare qualcosa che non non abbiamo mai avuto, qualcosa che non esiste. Avremo perso tutto. Avremo sprecato parte della nostra vita e tutto il nostro affetto. Saremo a mani vuote. Anzi, qualcosa ci resterà: una ferita interiore, un&#8217;esperienza dalla quale crederemo di aver imparato qualcosa, la convinzione che non rifaremo mai lo stesso errore. Ed invece questo è proprio l&#8217;errore che, sicuramente, rifaremo.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>

</channel>
</rss>
