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	<title>forfettino-regime-fiscale-avvio-attivita &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
	<link>http://en.wordpress.com/tag/forfettino-regime-fiscale-avvio-attivita/</link>
	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "forfettino-regime-fiscale-avvio-attivita"</description>
	<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 17:10:08 +0000</pubDate>

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	<language>en</language>

<item>
<title><![CDATA[Semplificazione degli adempimenti fiscali ed amministrativi per avvio attività - dal 19 agosto 2008 al via l’impresa in un giorno - la Comunicazione Unica per avvio attività di impresa - contributo video a cura della Agenzia delle Entrate]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2008/06/28/semplificazione-degli-adempimenti-fiscali-ed-amministrativi-per-avvio-attivita-dal-19-agosto-2008-al-via-l%e2%80%99impresa-in-un-giorno-la-comunicazione-unica-per-avvio-attivita-di-impresa-contr/</link>
<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 07:50:19 +0000</pubDate>
<dc:creator>il consulente fiscale</dc:creator>
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<description><![CDATA[Cosa è la Comunicazione Unica per l’avvio dell’attività d’impresa La Comunicazione Unica per l’avvio]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><h4>Cosa è la Comunicazione Unica per l’avvio dell’attività d’impresa</h4>
<h4>La Comunicazione Unica per l’avvio dell’attività d’impresa è una procedura attraverso la quale le imprese possono essere operative in 1 giorno e assolvere, al massimo in 7 giorni, gli adempimenti dichiarativi verso Registro delle Imprese, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate mediante la presentazione di un modello informatico unificato. La fase facoltativa prevista dalla legge durerà sei mesi e si concluderà il 19 agosto 2008, giorno dal quale la nuova procedura sarà operativa su tutto il territorio nazionale e per tutti i tipi di imprese. Si avranno tempi certi e veloci per i riscontri: all’impresa giungerà immediatamente &#8211; presso una casella di posta elettronica certificata (PEC) gratuita, fornita dalle Camere di Commercio &#8211; la ricevuta di protocollo della pratica che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività.</h4>
<p>In pratica, la “regia” delle comunicazioni viene affidata alle Camere di Commercio che, attraverso InfoCamere, la loro società di informatica, diventano l’unico front office per tutte le registrazioni ai fini dell’attribuzione del codice fiscale e/o della partita IVA e per l’iscrizione al Registro delle Imprese, ma anche ai fini, previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL).</p>
<p><!--more--></p>
<h4>Le modalità della sperimentazione</h4>
<p>Come da accordi tra gli enti coinvolti (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio) &#8211; e in attesa della pubblicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che individua le regole tecniche per la trasmissione della Comunicazione Unica &#8211; la sperimentazione avverrà secondo le seguenti modalità:</p>
<ul>
<li>le comunicazioni ai fini previdenziali potranno essere eseguite inizialmente solo in alcune province “pilota” (sono state proposte: Torino, Venezia, Padova, Prato, Pescara, Ravenna, Milano, Napoli, Cagliari e Taranto) e solo da alcuni soggetti tra imprese, associazioni, professionisti che le Camere interessate coinvolgeranno nella sperimentazione e formeranno sulla nuova procedura</li>
<li>in una seconda fase, previa verifica tra gli enti coinvolti, la sperimentazione verrà estesa a tutto il territorio nazionale e a tutti i soggetti (tipi di impresa)</li>
<li>per quanto riguarda gli enti coinvolti, nel periodo sperimentale gli adempimenti che sarà possibile assolvere mediante la Comunicazione Unica saranno i seguenti:</li>
</ul>
<blockquote>
<ul>
<li>Agenzia delle Entrate: tutti (dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, variazione dati, cessazione attività)</li>
<li>Camere di Commercio: tutti (iscrizioni, modifiche, cessazioni)</li>
<li>INAIL: solo iscrizioni</li>
<li>INPS: solo iscrizioni per titolari/soci di imprese del terziario e datori di lavoro non artigiani. Sono esclusi nella prima fase gli imprenditori agricoli.</li>
</ul>
</blockquote>
<p>A regime anche per INAIL ed INPS, la procedura varrà non solo per l’avvio, ma anche per comunicare variazioni e cessazione dell’impresa. Per informazioni più approfondite www.registroimprese.camcom.it</p>
<h4>Formazione e assistenza</h4>
<h4>La fase più delicata per l’avvio della nuova procedura è quella della formazione e dell’assistenza agli utenti che dovranno adottarla (imprese e tutti i loro intermediari: professionisti, associazioni di categoria, agenzie di pratiche, eccetera). A tal fine, il sistema camerale , tramite InfoCamere, ha predisposto una rete di formatori attiva su tutto il territorio nazionale, cui si affiancherà una task force di specialisti per le problematiche più complesse. I corsi si terranno nel periodo febbraio-luglio 2008.</h4>
<p>Per rendere più agevole la partenza della nuova procedura, il sistema camerale renderà disponibile un servizio di assistenza telefonica al numero 199 502 010 per guidare gli utenti nella compilazione delle pratiche e si coordinerà con i servizi di assistenza di Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL, che continuano ad essere il riferimento per gli utenti sulle domande nelle materie di loro competenza.</p>
<h4 style="text-align:center;">SCHEMA RIEPILOGATIVO</h4>
<h4>COMUNICAZIONE UNICA AL REGISTRO DELLE IMPRESE</h4>
<h4>La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al Registro delle Imprese e, se sussistono i presupposti di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e/o della partita IVA.</h4>
<p>E’ esclusivamente telematica e coinvolge le Camere di Commercio, l’Agenzia delle Entrate, l’INAIL e l’INPS.</p>
<p>InfoCamere ha predisposto un software gratuito denominato “ComUnica” che consente di compilare off line le denunce da trasmettere per via telematica all’Ufficio del Registro delle Imprese competente per territorio.</p>
<p>La comunicazione è firmata digitalmente e richiede obbligatoriamente l’indicazione del domicilio di posta elettronica certificata dell’impresa (PEC).</p>
<h4>CHI DEVE EFFETTUARLA</h4>
<p>Imprese o loro intermediari.</p>
<h4>IN QUALI CASI</h4>
<p>Per l’avvio di un’attività imprenditoriale e in caso di modifiche e cessazionesazione dell’attività d’impresa.</p>
<h4>SOGGETTI OBBLIGATI</h4>
<p>Dal 19 febbraio 2008 è avviata la sperimentazione in produzione della comunicazione unica per la nascita dell’impresa.</p>
<p>E’ previsto un periodo transitorio di sei mesi decorrenti dal 19 febbraio, durante il quale gli interessati hanno facoltà di presentare alle Amministrazioni competenti le denunce secondo la normativa previgente.</p>
<p align="justify">Ma guardiamo il video per capire di cosa si tratta.</p>
<p style="text-align:center;"><span style='text-align:center; display: block;'><object width='425' height='350'><param name='movie' value='http://www.youtube.com/v/Tm4uE6-ITyQ&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;hd=0' /><param name='allowfullscreen' value='true' /><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://www.youtube.com/v/Tm4uE6-ITyQ&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;hd=0' type='application/x-shockwave-flash' allowfullscreen='true' width='425' height='350' wmode='transparent'></embed></object></span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
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<p><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<h3 style="text-align:justify;"><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;">Per fare una domanda sulla comunicazione unica per avvio attività, su avvio attività, su fisco, tasse, dichiarazioni dei redditi, regimi fiscali agevolati, ed altri argomenti correlati clicca</span></span><strong><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;"> <a href="http://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-fiscale-2/#comment">qui.</a></span></span></strong></h3>
<h3 style="text-align:justify;">Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!</h3>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Il forfettino - Tutoraggio]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2008/06/01/il-forfettino-tutoraggio/</link>
<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 19:49:28 +0000</pubDate>
<dc:creator>il consulente fiscale</dc:creator>
<guid>http://gestcredit.wordpress.com/2008/06/01/il-forfettino-tutoraggio/</guid>
<description><![CDATA[Per coloro che iniziano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo (persone fisiche e i]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><h4>Per coloro che iniziano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo (persone fisiche e imprese familiari), sempre che possiedano i requisiti richiesti per usufruire del regime fiscale agevolato introdotto dall’art. 13 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (”forfettino”), l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un importante servizio: il “Tutoraggio”.</h4>
<p><!--more--></p>
<h4>Si tratta di un servizio di assistenza gratuito grazie al quale il contribuente è esonerato da numerosi adempimenti contabili ed assistito nell’assolvimento dei principali obblighi tributari, con conseguente riduzione del rischio di errori.</h4>
<p>Da un punto di vista operativo l’assistenza si svolge, prevalentemente, attraverso collegamenti telematici tra il contribuente e il sistema informativo dell’Agenzia e, in tutti i casi in cui l’informazione richiesta non può essere trattata in maniera automatica, mediante rapporti diretti con l’ufficio o anche mediante la posta elettronica. Ad ogni modo, gli uffici locali aiutano i contribuenti negli adempimenti tributari e forniscono consulenza nelle materie connesse all’applicazione del regime fiscale agevolato.</p>
<p>Per tale scopo, in ciascun ufficio è presente il “tutor”, cioè una persona appositamente designata per assistere il contribuente nell’adempimento degli obblighi tributari (tra i quali, ad esempio, la liquidazione delle imposte, la compilazione del modello per il pagamento, la predisposizione della dichiarazione annuale).</p>
<p style="text-align:center;"><img class="aligncenter" src="http://gestcredit.files.wordpress.com/2007/12/il-tutor-si-chiede.jpg" alt="il-tutor-si-chiede.jpg" /></p>
<h4>COME CHIEDERE IL SERVIZIO</h4>
<p>La prima cosa che deve fare il contribuente che vuole avvalersi dell’assistenza dell’Agenzia, è quella di farne richiesta ad un ufficio locale attraverso l’apposito modello, di seguito reso disponibile (cliccare sull’icona per ingrandire l’immagine).</p>
<p style="text-align:center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-37441" title="modello-nuove-iniziative2" src="http://gestcredit.wordpress.com/files/2008/06/modello-nuove-iniziative2.jpg" alt="modello-nuove-iniziative2" width="638" height="790" /></p>
<p style="text-align:left;">La richiesta, che è valida fino a revoca, può essere presentata unitamente alla dichiarazione d’inizio attività, ovvero presentata o spedita entro i successivi 30 giorni (per le annualità successive va fatta entro 30 giorni dall’inizio del periodo d’imposta).</p>
<p>La rinuncia all’assistenza fiscale è effettuata secondo le stesse modalità previste per la richiesta ed ha effetto dal periodo d’imposta successivo.</p>
<p>Una volta richiesta l’assistenza, occorre farsi assegnare un codice personale (codice PIN) ed una password.</p>
<h4>Il codice PIN per accedere al servizio può essere richiesto direttamente sul sito dell’Agenzia.  La prima parte del codice è comunicata subito al contribuente in via telematica, mentre la seconda parte e la password di accesso sono inviate al suo domicilio, entropochi giorni, tramite l’ente Poste Italiane S.p.A..</h4>
<p>Il passo successivo consiste nell’acquisire, sempre sul citato sito, il software appositamente predisposto.</p>
<p>La procedura informatica consente di comunicare i dati necessari per l’elaborazione della contabilità e per il successivo obbligo di dichiarazione, permettendo allo stesso tempo agli uffici territorialmente competenti di monitorare i dati trasmessi dai contribuenti.</p>
<p>Queste le principali funzioni del software:</p>
<ul>
<li>acquisizione ed elaborazione dei dati;</li>
<li>trasmissione telematica (per inviare periodicamente i dati, inviare la dichiarazione, ricevere le comunicazioni che l’ufficio rende disponibili al contribuente);</li>
<li>predisposizione della dichiarazione annuale (in pratica, il contribuente riceve la dichiarazione precompilata e procede all’integrazione della stessa con i dati riguardanti gli altri redditi posseduti);</li>
<li>assistenza automatica.</li>
</ul>
<p>La procedura prevede, inoltre, alcune funzioni di ausilio, quali la gestione dell’elenco dei clienti, dei fornitori e dei prestatori di lavoro.</p>
<h4>TUTORAGGIO: I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DELL’ASSISTITO</h4>
<p>Gli obblighi dei contribuenti che si avvalgono della specifica assistenza consistono essenzialmente:</p>
<ol>
<li>nella trasmissione, con cadenza trimestrale, dei dati contabili delle operazioni effettuate nel corso dell’anno. Le trasmissioni devono essere eseguite:
<ul>
<li>entro il 10 aprile, per le operazioni relative al primo trimestre dell’anno;</li>
<li>entro il 10 luglio, per il secondo trimestre;</li>
<li>entro il 10 ottobre, per il terzo trimestre;</li>
<li>entro il 10 gennaio dell’anno successivo per le operazioni riguardanti l’ultimo trimestre;</li>
</ul>
</li>
<li>nella trasmissione, alla fine del periodo d’imposta (entro il 10 gennaio di ciascun anno), dei dati analitici delle registrazioni. Tali dati consentono la predisposizione automatica dei quadri della dichiarazione concernenti il reddito d’impresa o di lavoro autonomo;</li>
<li>nella consultazione delle ricevute ed evasione delle eventuali richieste in esse contenute.</li>
</ol>
<h4>CREDITO D&#8217;IMPOSTA</h4>
<h4>A favore dei contribuenti che intendono avvalersi del servizio di tutoraggio, poiché per trasmettere i dati devono necessariamente dotarsi di un computer (con modem e stampante), è stata prevista la concessione di un credito d’imposta nella misura del 40% del prezzo d’acquisto delle apparecchiature informatiche e degli accessori idonei alla connessione telematica.</h4>
<p>Il modello relativo alla richiesta di attribuzione del credito d’imposta per l’acquisto di apparecchiature informatiche (modello IPC) è disponibile gratuitamente, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Il credito va utilizzato esclusivamente in compensazione delle imposte da versare (cioè non è rimborsabile) e non può essere superiore a 309,87 euro. Spetta anche quando i beni sono acquisiti in locazione finanziaria.</p>
<p>Per la compensazione va utilizzato il Mod. F24, indicando il codice tributo 6763 o 6764 a seconda che si tratti, rispettivamente, di imprese che adottano il regime fiscale forfettino previsto dall’art. 13 della legge 388/2000 (nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo o “forfettino”).</p>
<h4>SPORTELLO PER L&#8217;ASSISTENZA FISCALE ALLE NUOVE IMPRESE</h4>
<h4>Sono stati istituiti presso le Direzioni regionali dell’Agenzia (ufficio “Servizi al contribuente”) nuclei d’assistenza specializzati aventi il compito di assistere i giovani imprenditori nei rapporti con gli uffici dell’Agenzia, in particolar modo sull’utilizzo delle nuove tecnologie, ed ampliare l’iniziativa del “tutoraggio fiscale”.</h4>
<p align="justify">In sostanza, si vuol mettere a disposizione dei nuovi imprenditori una rete preferenziale per diffondere, in modo personalizzato, le informazioni in ogni modo disponibili presso gli uffici locali.</p>
<p align="justify">Per consentire l’acquisizione dei dati rilevanti fiscalmente per le attività svolte dall’assistito che ha optato per il forfettinoi, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un apposito servizio, disponibile dal 1° febbraio 2007, denominato “RFA WEB”. Grazie a tale applicazione è semplice validare i dati inseriti; tali dati sono utilizzati per la predisposizione automatica della dichiarazione dei redditi e la liquidazione dell’IVA annuale.</p>
<p align="justify">Le scadenze trimestrali per la validazione dei dati contabili sono il 10 aprile, il 10 luglio, il 10 ottobre e il 10 gennaio. Per accedere all’applicazione l’assistito deve essere abilitato al canale Fisconline e deve aver effettuato, ricorrendone i requisiti previsti, apposita richiesta di assistenza all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.</p>
<p align="justify">Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il modulo per la richiesta dell’assistenza. Per accedere al servizio occorre selezionare dal menù Strumenti del sito dedicato ai servizi telematici la voce “RFA WEB”.</p>
<h4>Tutoraggio: le operazioni eseguite dal sistema informativo…</h4>
<p>Il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate provvede alle seguenti operazioni:</p>
<ul>
<li>elabora i dati contabili trasmessi dal contribuente;</li>
<li>liquida le imposte;</li>
<li>predispone i modelli F24 per il versamento delle imposte eventualmente dovute;</li>
<li>prepara il modello per l’eventuale richiesta del rimborso dell’Iva;</li>
<li>predispone i quadri della dichiarazione unificata relativi all’attività esercitata dal contribuente.</li>
</ul>
<h4><span style="text-decoration:underline;">… e le verifiche dell’ufficio</span></h4>
<p>L’ufficio verifica:</p>
<ul>
<li>la tempestività delle trasmissioni da parte dei contribuenti assistiti;</li>
<li>l’andamento economico dell’impresa “tutorata”;</li>
<li>l’eventuale avvicinamento o superamento dei limiti previsti dal regime adottato (in tal caso, l’ufficio lo segnala al contribuente).</li>
</ul>
<p>Per qualsiasi comunicazione diretta al soggetto assistito, l’ufficio utilizza la casella di posta elettronica che questi ha comunicato.</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
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<p><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<h3 style="text-align:justify;"><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;">Per fare una domanda su tutoraggio, su avvio attività, su fisco, tasse, dichiarazioni dei redditi, regimi fiscali agevolati, ed altri argomenti correlati clicca</span></span><strong><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;"> <a href="http://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-fiscale-2/#comment">qui.</a></span></span></strong></h3>
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</item>
<item>
<title><![CDATA[Il forfettino]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2008/06/01/il-forfettino/</link>
<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 16:55:57 +0000</pubDate>
<dc:creator>il consulente fiscale</dc:creator>
<guid>http://gestcredit.wordpress.com/2008/06/01/il-forfettino/</guid>
<description><![CDATA[Il forfettino è il regime fiscale introdotto, per incoraggiare le nuove iniziative produttive, dalla]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><h4>Il forfettino è il regime fiscale introdotto, per incoraggiare le nuove iniziative produttive, dalla Finanziaria per il 2001 (art. 13 della legge 388 del 23 dicembre 2000).</h4>
<h4>Il forfettino è uno specifico regime fiscale agevolato previsto in favore di persone fisiche che iniziano una nuova attività imprenditoriale (anche in forma di imprese familiari) o di lavoro autonomo.</h4>
<h4>Il forfettino è applicabile per il primo periodo d’imposta e i due successivi e prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef del 10% e una serie di semplificazioni contabili.</h4>
<p><!--more--></p>
<h4>SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI RICHIESTE</h4>
<p>Il beneficio del regime agevolato forfettino può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specificate condizioni:</p>
<ul>
<li>il soggetto che richiede il forfettino deve essere una persona fisica o un’impresa familiare;</li>
<li>il contribuente che richiede il forfettino non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d’impresa, neppure in forma associata o familiare. La qualità di socio in società personali o di capitale non costituisce a priori una causa ostativa per l’adozione del regime agevolato. Occorre far riferimento all’effettivo esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Pertanto, se il soggetto è stato socio accomandante di una S.a.s. o socio in S.r.l., egli può ugualmente fruire del regime agevolato purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all’interno della società, ma abbia conferito solo capitale;</li>
<li>l’attività da esercitare con l&#8217;opzione forfettino non deve costituire il proseguimento di un’altra attività svolta precedentemente anche in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni). Tale condizione, posta dalla norma, ha chiaramente carattere antielusivo poiché si vogliono evitare abusi dei contribuenti i quali, al solo fine di avere le agevolazioni tributarie previste da questo regime, potrebbero, di fatto, continuare ad esercitare l’attività in precedenza svolta, modificando soltanto la veste giuridica;</li>
<li>è necessario che con il forfettino si realizzino compensi di lavoro autonomo o ricavi non oltre un determinato ammontare. Precisamente, i compensi o ricavi attesi devono essere:
<ul>
<li>per i lavoratori autonomi, non superiori a 30.987,41 euro;</li>
</ul>
<ul>
<li>per le imprese, non superiori a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;</li>
<li>Casi particolari: in caso di contemporaneo esercizio di più attività, ai fini dell’individuazione del limite dei compensi o ricavi, si fa riferimento all’attività prevalentemente esercitata, vale a dire quella con la quale sono stati conseguiti maggiori ricavi o compensi nel periodo d’imposta. La somma dei ricavi o dei compensi riguardanti le singole attività non può comunque superare detti limiti. Qualora un contribuente subentri in un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, i limiti dei compensi e dei ricavi non devono essere stati superati dal precedente titolare nel periodo d’imposta precedente a quello<br />
in cui si subentra.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>occorre osservare regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.</li>
</ul>
<h4>QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI</h4>
<p>Per coloro i quali, in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla norma, scelgono di avvalersi del forfettino, le agevolazioni consistono in:</p>
<ul>
<li>riduzione del carico fiscale: infatti, è prevista una tassazione forfetaria del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%. Il versamento dell’imposta sostitutiva si esegue entro i termini ordinari stabiliti per il versamento delle imposte sui redditi con il modello “F24” (indicando il codice tributo 4025). Il reddito di lavoro autonomo o d’impresa, giacché soggetto ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo netto ai fini Irpef. ATTENZIONE: l’imposta è sostitutiva solo dell’Irpef. Pertanto, si versano regolarmente le altre imposte (ad eccezione dell’acconto annuale dell’imposta sul valore aggiunto). Per le imprese familiari, l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore e si calcola sull’intero reddito d’impresa realizzato.</li>
<li>semplificazione degli adempimenti contabili: è previsto, infatti, l’esonero dai seguenti obblighi contabili:
<ul>
<li>registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell’imposta sul valore aggiunto (Iva);</li>
</ul>
<ul>
<li>liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva (in pratica, quelli previsti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100);</li>
<li>ATTENZIONE: non si è esonerati dagli obblighi di dichiarazione e di versamento annuale (l’Iva a debito è dovuta annualmente<br />
anziché alle scadenze periodiche). Rimane in ogni caso l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se previsto, l’obbligo di emissione di fatture e scontrini fiscali.</li>
</ul>
</li>
<li>non assoggettamento a ritenuta d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, dei ricavi e dei compensi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato; a tal fine i contribuenti devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che pertanto non deve essere effettuata la ritenuta d’acconto;</li>
<li>assistenza gratuita fornita direttamente dall’Agenzia delle Entrate (tutoraggio &#8211; vedi sezione successiva): è prevista la facoltà per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali formali (ad esempio: compilazione dell’Unico, liquidazione dei tributi, ecc.);</li>
<li>concessione di un credito d’imposta per l’acquisto di apparecchiature informatiche: ai contribuenti che per usufruire dell’assistenza acquistano computer, modem e stampante è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% del loro costo, con il limite massimo<br />
di 309,87 euro.</li>
</ul>
<h4>DURATA E COMUNICAZIONE DELL&#8217;OPZIONE</h4>
<h4>Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d’imposta in cui ha inizio l’attività e per i due successivi.</h4>
<p>I soggetti che desiderano avvalersene devono comunicare la scelta utilizzando l’apposito modello:</p>
<ul>
<li>in sede di presentazione della dichiarazione d’inizio attività o entro 30 giorni dalla data di presentazione di questa;</li>
<li>entro 30 giorni dall’inizio del periodo d’imposta (per i due periodi d’imposta successivi a quello d’inizio).</li>
</ul>
<p>Il modello di richiesta opzione regime forfettino è questo</p>
<p style="text-align:center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-37435" title="modello-nuove-iniziative1" src="http://gestcredit.wordpress.com/files/2008/06/modello-nuove-iniziative1.jpg" alt="modello-nuove-iniziative1" width="638" height="790" /></p>
<p style="text-align:center;">
<p style="text-align:center;">
<p style="text-align:center;">
<p style="text-align:left;">La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d’imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Lo stesso modello deve essere utilizzato qualora il contribuente intenda chiedere all’Agenzia delle Entrate anche l’assistenza fiscale nell’adempimento degli obblighi tributari (il cosiddetto servizio di “Tutoraggio”).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-37437" title="regime-fiscale-agevolato1" src="http://gestcredit.wordpress.com/files/2008/06/regime-fiscale-agevolato1.jpg" alt="regime-fiscale-agevolato1" width="613" height="149" /></p>
<p style="text-align:center;">
<h4 style="text-align:center;">Decadenza</h4>
<p style="text-align:center;">L’unica causa di decadenza prevista è il superamento dei limiti dei compensi o ricavi richiesti dalla norma. In particolare, il regime agevolato cessa di trovare applicazione e l’intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo è assoggettato a tassazione ordinaria:</p>
<ul>
<li>dal periodo d’imposta successivo, nel caso in cui siano superati, ma non oltre il 50%, i limiti di ricavi e compensi richiesti per fruire dell’agevolazione; in pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell’agevolazione per l’anno in cui si è verificato;</li>
<li>a decorrere dallo stesso periodo d’imposta in cui si verifica lo splafonamento, nel caso in cui, invece, i ricavi e i compensi superino del 50% i limiti richiesti.</li>
</ul>
<h4>L’eventuale ritardo nel comunicare la scelta non pregiudica il diritto ad accedere al regime agevolato.</h4>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
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<p><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<h3 style="text-align:justify;"><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;">Per fare una domanda su forfettino, avvio attività, su fisco, tasse, dichiarazioni dei redditi, regimi fiscali agevolati, ed altri argomenti correlati clicca</span></span><strong><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;"> <a href="http://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-fiscale-2/#comment">qui.</a></span></span></strong></h3>
<h3 style="text-align:justify;">Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!</h3>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Diversi regimi contabili, quale scegliere?]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2007/12/13/diversi-regimi-contabili-quale-scegliere/</link>
<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 14:38:21 +0000</pubDate>
<dc:creator>il consulente fiscale</dc:creator>
<guid>http://gestcredit.wordpress.com/2007/12/13/diversi-regimi-contabili-quale-scegliere/</guid>
<description><![CDATA[Come per la forma giuridica, anche per il regime contabile da adottare è possibile per le imprese sc]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><h4>Come per la forma giuridica, anche per il regime contabile da adottare è possibile per le imprese scegliere tra più soluzioni.</h4>
<p>La scelta, che condizionerà i conseguenti obblighi nei confronti del Fisco, dipende da molteplici fattori, i più importanti dei quali sono: il volume d&#8217;affari che si presume di realizzare, la forma giuridica adottata, le dimensioni aziendali, la possibilità di usufruire di semplificazioni, sia per la tenuta dei registri contabili che per il calcolo delle imposte.</p>
<p>Vediamo, allora, quali sono i regimi contabili a disposizione delle imprese, i principali adempimenti che ciascuno di essi comporta, i vantaggi e le semplificazioni.</p>
<p><!--more--></p>
<h4>REGIME ORDINARIO</h4>
<h4>Il regime ordinario è un regime sempre obbligatorio per le società di capitali. Per le società di persone e le ditte individuali, la tenuta della contabilità ordinaria è obbligatoria solo se nel periodo di imposta precedente sono stati conseguiti ricavi superiori a determinati  importi.</h4>
<p>Quelli di seguito indicati</p>
<ul>
<li>309.874,14 euro, nel caso di attività di prestazione di servizi;</li>
<li>516.456,90 euro, negli altri casi.</li>
</ul>
<p>Al di sotto di tali limiti il regime ordinario è facoltativo.</p>
<h4>Adempimenti contabili per ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria</h4>
<p>Le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria devono tenere i seguenti registri:</p>
<ul>
<li>libro giornale e libro degli inventari;</li>
<li>registri Iva (registro delle fatture emesse, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti);</li>
<li>scritture ausiliarie (o conti di mastro);</li>
<li>scritture di magazzino, solo nel caso di superamento di determinati limiti di ricavi e di valore di rimanenze finali;</li>
<li>registro beni ammortizzabili (facoltativo, a condizione che le registrazioni siano effettuate sul libro giornale &#8211; nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi &#8211; o sul libro degli inventari).</li>
</ul>
<p>Per le registrazioni contabili va utilizzato il metodo contabile della partita doppia.</p>
<h4>Come si determina il reddito per ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria</h4>
<h4>La determinazione del reddito avviene sulla base dell’utile o perdita derivante dal bilancio di esercizio a cui si applicano le variazioni (in aumento e in diminuzione) previste dalla normativa.</h4>
<h4>REGIME SEMPLIFICATO</h4>
<h4>Il regime semplificato e dunque la contabilità semplificata si applicano, indipendentemente dall&#8217;attività svolta, alle imprese individuali e alle società di persone che, nell&#8217;anno precedente a quello in corso, e relativamente a tutte le attività esercitate, abbiano conseguito ricavi non superiori a specifici limiti.</h4>
<p>Quelli indicati di seguito:</p>
<ul>
<li>309.874,14 euro, nel caso di attività di prestazione di servizi;</li>
<li>516.456,90 euro, negli altri casi.</li>
</ul>
<h4>Adempimenti contabili per chi adotta il regime semplificato<span style="text-decoration:underline;"><br />
</span></h4>
<p>La semplificazione, rispetto al regime ordinario, consiste nell’esonero dalla tenuta dei registri obbligatori ad eccezione dei:</p>
<ul>
<li>registri Iva (fatture emesse, corrispettivi e acquisti);</li>
<li>registro beni ammortizzabili.</li>
</ul>
<p>I registri Iva vanno però integrati, riportando:</p>
<ul>
<li>entro 60 giorni dall&#8217;effettuazione dell&#8217;operazione, i componenti positivi e negativi del reddito d’impresa non rilevanti ai fini dell&#8217;Iva. Si tratta, ad esempio, di spese per salari, interessi passivi, tasse di concessione governativa, ecc.;</li>
<li>entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, le annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito, cioè le rettifiche da apportare ai ricavi e ai costi in base al principio della competenza economica (ad esempio ratei e risconti, fatture da emettere e fatture da ricevere, ecc.);</li>
<li>entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, nel registro degli acquisti, il valore delle rimanenze con indicazione sia delle quantità e dei valori per singole categorie di beni, sia dei criteri eseguiti per la valutazione.</li>
</ul>
<p>ATTENZIONE</p>
<h4>Le annotazioni riguardanti i beni ammortizzabili possono essere eseguite, anziché nell’apposito registro, nel registro Iva acquisti, entro il termine della dichiarazione dei redditi. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2002, tali scritture possono non essere tenute purché il contribuente sia in grado di fornire, su richiesta dell’Amministrazione, i dati previsti dal registro dei beni ammortizzabili.</h4>
<h4>Come si determina il reddito nel regime semplificato<span style="text-decoration:underline;"><br />
</span></h4>
<p>Per le imprese minori il reddito imponibile è determinato dalla differenza fra i ricavi ed i costi dell’esercizio, applicando alcune regole specifiche contenute nel T.U.I.R. (nell’articolo 66). Non essendovi l’obbligo della redazione del bilancio annuale, il reddito si determina compilando l’apposito quadro della dichiarazione dei redditi.</p>
<h4>FORFETTINO</h4>
<h4>Il regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive è il regime fiscale agevolato introdotto dall&#8217;articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (la legge Finanziaria per il 2001) e rivolto alle ditte individuali e imprese familiari che avviano una nuova attività imprenditoriale, anche noto come “FORFETTINO.</h4>
<p>Esso prevede, principalmente, una tassazione ridotta che si realizza attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 10% del reddito prodotto.</p>
<p>A tale regime fiscale è stato dedicato un apposita sezione, cui si rinvia per conoscere maggiori dettagli.</p>
<h4>CONTRIBUENTI MINIMI (FORFETTONE)<strong><span style="text-decoration:underline;"><br />
</span></strong></h4>
<h4 style="text-align:justify;">La legge finanziaria 2008 per semplificare e snellire gli adempimenti e ridurre le imposte ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2008, un nuovo regime dedicato ai contribuenti cosiddetti minimi.</h4>
<p style="text-align:justify;">Il nuovo regime semplificato, indicato spesso come &#8220;nuovo forfettone&#8221;, nel prevedere una significativa riduzione delle procedure e degli adempimenti, di fatto si è proposto come una valida occasione per instaurare un rapporto di lealtà con i contribuenti e fornire loro gli strumenti per poter agire in autonomia.</p>
<p style="text-align:center;">
<p style="text-align:center;"><!--more--></p>
<p style="text-align:justify;">Con l’obiettivo primario di favorire l’adeguamento spontaneo dei contribuenti agli obblighi fiscali, è stato introdotto un semplice sistema di agevolazioni e la guida si offre come strumento di conoscenza del nuovo regime.</p>
<p style="text-align:justify;">In sintesi, in base a quanto previsto, i contribuenti che aderiscono a questo regime non sono più tenuti a versare l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali, l’IVA e l’IRAP.</p>
<p style="text-align:justify;">Il nuovo regime prevede l’applicazione solo di un’imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all&#8217;impresa o alla professione.</p>
<h4 style="text-align:justify;">Il calcolo del reddito nel regime contabile FORFETTONE si determina applicando il “principio di cassa”, e questo costituisce un’importante novità per i redditi d’impresa in quanto comporta un’immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali, possibilità molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell’attività produttiva.</h4>
<p style="text-align:justify;">I contributi previdenziali si possono dedurre per intero dal reddito ed è ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.</p>
<p style="text-align:justify;">I contribuenti minimi sono inoltre esonerati:</p>
<ul>
<li>dall’applicazione degli studi di settore;</li>
<li>dagli adempimenti IVA: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri. Attenzione: le fatture devono essere emesse senza l’addebito dell’IVA e l’imposta sugli acquisti non può essere detratta, trasformandosi così in un costo deducibile dal reddito;</li>
<li>dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili e dall’invio degli elenchi clienti e fornitori.</li>
</ul>
<h4 style="text-align:justify;">Gli unici obblighi che continueranno a rimanere in uso saranno quelli relativi alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, alla certificazione dei corrispettivi, e alla conservazione dei documenti emessi e ricevuti.</h4>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
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<p><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<h3 style="text-align:justify;"><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;">Per fare una domanda sui diversi regimi contaibili, su avvio attività, su fisco, tasse, dichiarazioni dei redditi, regimi fiscali agevolati, ed altri argomenti correlati clicca</span></span><strong><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;"> <a href="http://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-fiscale-2/#comment">qui.</a></span></span></strong></h3>
<h3 style="text-align:justify;">Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!</h3>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Il “Forfettino”, un regime fiscale agevolato per le nuove attività]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2007/12/13/il-forfettino-un-regime-fiscale-agevolato-per-le-nuove-attivita/</link>
<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 05:47:36 +0000</pubDate>
<dc:creator>il consulente fiscale</dc:creator>
<guid>http://gestcredit.wordpress.com/2007/12/13/il-forfettino-un-regime-fiscale-agevolato-per-le-nuove-attivita/</guid>
<description><![CDATA[Per incoraggiare le nuove iniziative produttive, la Finanziaria per il 2001 (art. 13 della legge 388]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Per incoraggiare le nuove iniziative produttive, la Finanziaria per il 2001 (art. 13 della legge 388 del 23 dicembre 2000) ha previsto, in favore di persone fisiche che iniziano una nuova attività imprenditoriale (anche in forma di imprese familiari) o di lavoro autonomo, uno specifico regime fiscale agevolato.</p>
<p>Esso è applicabile per il primo periodo d’imposta e i due successivi e prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef del 10% e una serie di semplificazioni contabili.</p>
<p><!--more--></p>
<p><img src="http://gestcredit.files.wordpress.com/2007/12/soggetti-ammessi.jpg" alt="soggetti-ammessi.jpg" /></p>
<p>Il beneficio del regime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specificate condizioni:</p>
<ul>
<li>il soggetto che lo richiede deve essere una persona fisica o un’impresa familiare;</li>
<li>il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d’impresa, neppure in forma associata o familiare. La qualità di socio in società personali o di capitale non costituisce a priori una causa ostativa per l’adozione del regime agevolato. Occorre far riferimento all’effettivo esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Pertanto, se il soggetto è stato socio accomandante di una S.a.s. o socio in S.r.l., egli può ugualmente fruire del regime agevolato purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all’interno della società, ma abbia conferito solo capitale;</li>
<li>l’attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un’altra attività svolta precedentemente anche in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni). Tale condizione, posta dalla norma, ha chiaramente carattere antielusivo poiché si vogliono evitare abusi dei contribuenti i quali, al solo fine di avere le agevolazioni tributarie previste da questo regime, potrebbero, di fatto, continuare ad esercitare l’attività in precedenza svolta, modificando soltanto la veste giuridica;</li>
<li>è necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo o ricavi non oltre un determinatoammontare. Precisamente, i compensi o ricavi attesi devono essere:
<ul>
<li>per i lavoratori autonomi, non superiori a 30.987,41 euro;</li>
</ul>
<ul>
<li>per le imprese, non superiori a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;</li>
<li>Casi particolari: in caso di contemporaneo esercizio di più attività, ai fini dell’individuazione del limite dei compensi o ricavi, si fa riferimento all’attività prevalentemente esercitata, vale a dire quella con la quale sono stati conseguiti maggiori ricavi o compensi nel periodo d’imposta. La somma dei ricavi o dei compensi riguardanti le singole attività non può comunque superare detti limiti. Qualora un contribuente subentri in un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, i limiti dei compensi e dei ricavi non devono essere stati superati dal precedente titolare nel periodo d’imposta precedente a quello<br />
in cui si subentra.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>occorre osservare regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.</li>
</ul>
<p><img src="http://gestcredit.files.wordpress.com/2007/12/quali-agevolazioni.jpg" alt="quali-agevolazioni.jpg" /></p>
<p>Per coloro i quali, in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla norma, scelgono di avvalersi del regime fiscale di favore, le agevolazioni consistono in:</p>
<ul>
<li>riduzione del carico fiscale: infatti, è prevista una tassazione forfetaria del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%. Il versamento dell’imposta sostitutiva si esegue entro i termini ordinari stabiliti per il versamento delle imposte sui redditi con il modello “F24” (indicando il codice tributo 4025). Il reddito di lavoro autonomo o d’impresa, giacché soggetto ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo netto ai fini Irpef. ATTENZIONE: l’imposta è sostitutiva solo dell’Irpef. Pertanto, si versano regolarmente le altre imposte (ad eccezione dell’acconto annuale dell’imposta sul valore aggiunto). Per le imprese familiari, l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore e si calcola sull’intero reddito d’impresa realizzato.</li>
<li>semplificazione degli adempimenti contabili: è previsto, infatti, l’esonero dai seguenti obblighi contabili:
<ul>
<li>registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell’imposta sul valore aggiunto (Iva);</li>
</ul>
<ul>
<li>liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva (in pratica, quelli previsti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100);</li>
<li>ATTENZIONE: non si è esonerati dagli obblighi di dichiarazione e di versamento annuale (l’Iva a debito è dovuta annualmente<br />
anziché alle scadenze periodiche). Rimane in ogni caso l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se previsto, l’obbligo di emissione di fatture e scontrini fiscali.</li>
</ul>
</li>
<li>non assoggettamento a ritenuta d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, dei ricavi e dei compensi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato; a tal fine i contribuenti devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che pertanto non deve essere effettuata la ritenuta d’acconto;</li>
<li>assistenza gratuita fornita direttamente dall’Agenzia delle Entrate (tutoraggio &#8211; vedi sezione successiva): è prevista la facoltà per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali formali (ad esempio: compilazione dell’Unico, liquidazione dei tributi, ecc.);</li>
<li>concessione di un credito d’imposta per l’acquisto di apparecchiature informatiche: ai contribuenti che per usufruire dell’assistenza acquistano computer, modem e stampante è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% del loro costo, con il limite massimo<br />
di 309,87 euro.</li>
</ul>
<p><a title="Visualizza tutti gli articoli in tutoraggio" rel="category tag" href="http://it.wordpress.com/tag/tutoraggio/"><img src="http://gestcredit.files.wordpress.com/2007/12/durata-opzione.jpg" alt="durata-opzione.jpg" /></a></p>
<p>Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d’imposta in cui ha inizio l’attività e per i due successivi.<br />
I soggetti che desiderano avvalersene devono comunicare la scelta utilizzando l’apposito modello:</p>
<ul>
<li>in sede di presentazione della dichiarazione d’inizio attività o entro 30 giorni dalla data di presentazione di questa;</li>
<li>entro 30 giorni dall’inizio del periodo d’imposta (per i due periodi d’imposta successivi a quello d’inizio).</li>
</ul>
<p>Il modello di richiesta opzione regime “<strong>forfettino</strong>” è questo</p>
<p style="text-align:center;"><a title="modello-nuove-iniziative.jpg" href="http://gestcredit.files.wordpress.com/2007/12/modello-nuove-iniziative.jpg"><img class="aligncenter" src="http://gestcredit.files.wordpress.com/2007/12/modello-nuove-iniziative.thumbnail.jpg" alt="modello-nuove-iniziative.jpg" /></a></p>
<p>- cliccare sull’icona per ingrandire l’immagine<br />
La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d’imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Lo stesso modello deve essere utilizzato qualora il contribuente intenda chiedere all’Agenzia delle Entrate anche l’assistenza fiscale nell’adempimento degli obblighi tributari (il cosiddetto servizio di “Tutoraggio” &#8211; vedi sezione successiva).</p>
<p><img src="http://gestcredit.files.wordpress.com/2007/12/regime-agevolato.jpg" alt="regime-agevolato.jpg" /></p>
<p><span style="text-decoration:underline;">Decadenza</span><br />
L’unica causa di decadenza prevista è il superamento dei limiti dei compensi o ricavi richiesti dalla norma. In particolare, il regime agevolato cessa di trovare applicazione e l’intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo è assoggettato a tassazione ordinaria:</p>
<ul>
<li>dal periodo d’imposta successivo, nel caso in cui siano superati, ma non oltre il 50%, i limiti di ricavi e compensi richiesti per fruire dell’agevolazione; in pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell’agevolazione per l’anno in cui si è verificato;</li>
<li>a decorrere dallo stesso periodo d’imposta in cui si verifica lo splafonamento, nel caso in cui, invece, i ricavi e i compensi superino del 50% i limiti richiesti.</li>
</ul>
<p>L’eventuale ritardo nel comunicare la scelta non pregiudica il diritto ad accedere al regime agevolato.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Avviare una attività]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2007/12/12/avviare-una-attivita/</link>
<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 15:15:21 +0000</pubDate>
<dc:creator>il consulente fiscale</dc:creator>
<guid>http://gestcredit.wordpress.com/2007/12/12/avviare-una-attivita/</guid>
<description><![CDATA[Avviare una attività imprenditoriale è un sogno di tante persone che, per le proprie attitudini, pre]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><h4>Avviare una attività imprenditoriale è un sogno di tante persone che, per le proprie attitudini, preferiscono “lavorare in proprio”, piuttosto che da dipendenti, e crearsi uno spazio nel mondo del lavoro.</h4>
<p align="justify">A volte rappresenta, invece, un&#8217;alternativa alla disoccupazione.</p>
<p>Ma come si fa ad avviare un’impresa? Quali requisiti occorrono? Quali variabili bisogna considerare quando si avvia una nuova attività? Quali e quanti sono gli adempimenti amministrativi e fiscali richiesti?</p>
<h4>L’avvio di una attività imprenditoriale necessita, in effetti, di una molteplicità di adempimenti che potrebbero scoraggiare, se non si possiede una buona dose di entusiasmo e spirito d’iniziativa.</h4>
<p align="justify"><!--more--></p>
<p align="justify">Per esercitare diverse attività commerciali sono ancora richieste agli operatori economici licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, iscrizioni alla Camera di Commercio e alle gestioni previdenziali, denunce al Repertorio Economico Amministrativo (REA), eccetera.</p>
<h4>Dal punto di vista fiscale, la situazione, almeno per quanto riguarda l’avvio di una nuova attività, è molto più semplice: è sufficiente, infatti, comunicare l’inizio dell’attività all’Agenzia delle Entrate, facendosi attribuire la partita Iva, e scegliere il regime contabile più rispondente alla forma giuridica dell’impresa che si vuol intraprendere (individuale o societaria).</h4>
<p align="justify">Queste pagine vogliono  essere d’aiuto a tutti quelli che, volendo intraprendere un’attività autonoma, desiderano orientarsi nel mondo degli adempimenti fiscali ed avere così soluzioni ad alcune delle domande sopra indicate.</p>
<p align="justify">Avvertendo che tratteremo esclusivamente le problematiche fiscali connesse con l’avvio di piccole imprese (ditta individuale o società di persone), proveremo a fornire agli aspiranti imprenditori sia informazioni utili sulle agevolazioni sia le indicazioni necessarie per sfruttare appieno i vantaggi (non solo economici) che è possibile conseguire operando alcune scelte piuttosto che altre.</p>
<p align="justify">Per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi necessari per lo svolgimento delle principali attività economiche, si può consultare la tabella, nell&#8217;apposito capitolo di questa  sezione, in cui abbiamo riportato quelli più importanti.</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
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<p><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<h3 style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;">Per porre una domanda su avvio attività, fisco, tasse, dichiarazioni dei redditi, regimi fiscali agevolati, ed altri argomenti correlati clikka <a href="http://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-fiscale-2/#comment">qui.</a></span></span></strong></h3>
<h3 style="text-align:justify;">Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!</h3>
</div>]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[La classificazione delle attività economiche]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2007/12/12/la-classificazione-delle-attivita-economiche/</link>
<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 15:09:19 +0000</pubDate>
<dc:creator>il consulente fiscale</dc:creator>
<guid>http://gestcredit.wordpress.com/2007/12/12/la-classificazione-delle-attivita-economiche/</guid>
<description><![CDATA[Tutte le attività economiche sono classificate in una tabella e contraddistinte da un apposito codic]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Tutte le attività economiche sono classificate in una tabella e contraddistinte da un apposito codice identificativo che va utilizzato dai contribuenti in tutti gli atti e le dichiarazioni da presentare all&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<h4>Dal 1° gennaio 2004 esiste una nuova tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004, che ha modificato quella in uso da circa dodici anni. La nuova codifica è stata desunta dalla tabella predisposta dall’Istituto nazionale di statistica, denominata Ateco 2002, che è utilizzata nelle rilevazioni statistiche e costituisce, in pratica, la versione nazionale della classificazione definita a livello europeo.</h4>
<p><!--more--></p>
<p>La nuova tabella ATECOFIN 2004 è strutturata in 17 sezioni, contraddistinte da un codice alfabetico, che corrispondono ai grandi settori di attività economiche (agricoltura, pesca, attività manifatturiere, costruzioni, trasporti, ecc.); alcune sezioni sono ulteriormente suddivise in sottosezioni contraddistinte da due codici alfabetici (ad esempio, la sezione C “Estrazioni di minerali” è suddivisa in due sottosezioni: CA “Estrazione di minerali energetici” e CB “Estrazione di minerali non energetici”).</p>
<p>Nell’ambito di ciascuna sezione o sottosezione sono elencati i vari codici attività, costituiti generalmente da cinque cifre. Per numerosi settori di attività sono previsti dei codici residuali, da utilizzare nell’ipotesi in cui il contribuente abbia difficoltà ad identificare la propria attività con un codice specifico.</p>
<p align="justify">La tabella Atecofin 2004 (approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23.12.2003) è disponibile sul sito internet dell’Agenzia  insieme con altri servizi utili ad agevolare professionisti e imprese nell’individuazione del proprio codice attività (ad esempio: Tavola di raccordo tra vecchia e nuova classificazione, Ricerca rapida, Ricerca guidata).</p>
<h4><span style="text-decoration:underline;"> </span>QUANDO È RICHIESTO IL CODICE DELLA ATTIVITÀ ECONOMICA</h4>
<p>L’indicazione del codice dell’attività economica esercitata è espressamente richiesta in numerosi modelli che il contribuente è chiamato a presentare all’Agenzia delle Entrate per assolvere gli adempimenti fiscali previsti.</p>
<h4>L’individuazione del codice attività assume particolare importanza, ad esempio, quando si presenta la dichiarazione di inizio attività, di variazione dei dati, di cessazione dell’attività.</h4>
<p>Inoltre, l’indicazione del codice attività è prevista nelle dichiarazioni annuali da presentare per l’assolvimento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto (si pensi, ad esempio, al Modello Unico, alla Dichiarazione Iva, alla Comunicazione annuale dei dati Iva).</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
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<p><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<h3 style="text-align:justify;"><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;">Per porre una domanda sulla classificazione delle attività economiche per avvio attività, su fisco, tasse, dichiarazioni dei redditi, regimi fiscali agevolati, ed altri argomenti correlati clicca</span></span><strong><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;"> <a href="http://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-fiscale-2/#comment">qui.</a></span></span></strong></h3>
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</item>
<item>
<title><![CDATA[Ditta individuale o società di persone?]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2007/12/12/ditta-individuale-o-societa-di-persone/</link>
<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 15:01:26 +0000</pubDate>
<dc:creator>il consulente fiscale</dc:creator>
<guid>http://gestcredit.wordpress.com/2007/12/12/ditta-individuale-o-societa-di-persone/</guid>
<description><![CDATA[Una delle prime scelte che deve fare chi inizia un lavoro in proprio è quella della forma giuridica ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Una delle prime scelte che deve fare chi inizia un lavoro in proprio è quella della forma giuridica che dovrà assumere la gestione. Si tratta di stabilire, in pratica, se lavorare individualmente o associarsi con altre persone, costituendo una società.</p>
<p>Se si sceglie quest’ultima soluzione, occorre inoltre decidere il tipo di società da costituire: società di capitale o società di persone (Snc, Sas, società semplice).</p>
<h4>E&#8217; importante avere le idee chiare sulla forma giuridica che si intende assumere, poiché le scelte effettuate all’inizio possono rivelarsi, in un secondo momento, inadeguate se non addirittura antieconomiche. Infatti, l’errore nella scelta della forma giuridica può determinare un sottodimensionamento o un sovradimensionamento dell’impresa che può generare, in entrambi i casi, ulteriori costi.</h4>
<p><!--more--></p>
<p>Pertanto, è opportuno non trascurare di analizzare una serie di elementi, tra cui:</p>
<ul>
<li>la responsabilità patrimoniale: si dovrà decidere se limitare la responsabilità patrimoniale al capitale sottoscritto o coinvolgere l&#8217;intero patrimonio personale dell’imprenditore;</li>
<li>la convenienza fiscale: la tassazione diretta, pur coinvolgendo la stessa categoria di reddito (quello d’impresa), varia a seconda della forma giuridica assunta; relativamente all’Irpef, ad esempio, le società di persone sono tassate in modo diverso (“per trasparenza”) rispetto alle ditte individuali;</li>
<li>le prospettive economiche e finanziarie dell&#8217;attività aziendale: se per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività servono ingenti capitali sarà preferibile scegliere una forma giuridica più evoluta, e quindi costituire una società.</li>
</ul>
<p>Alla luce di tali considerazioni, si analizzano, di seguito, dal punto di vista giuridico, le principali caratteristiche della ditta individuale e delle società di persone e i vantaggi conseguibili scegliendo una forma rispetto all’altra.</p>
<p>Si tralasciano le società di capitali la cui trattazione esula dalla finalità della presente pubblicazione.</p>
<h4>DITTA INDIVIDUALE</h4>
<p>La ditta individuale rappresenta una forma giuridica semplice in quanto per la costituzione non sono richiesti particolari adempimenti.</p>
<h4>Si ha una ditta individuale nel caso in cui una persona fisica intraprende un’attività economica volta alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi, organizza e coordina a tale fine i fattori produttivi necessari (essenzialmente, capitale e lavoro), assumendo personalmente il rischio di tale attività.</h4>
<p>Il titolare della ditta individuale è l’unico responsabile dell’attività ed è esposto al rischio d’impresa. Infatti, egli risponde delle obbligazioni assunte in nome della ditta con tutto il proprio patrimonio presente e futuro (responsabilità illimitata).</p>
<p>La ditta individuale può configurarsi anche come impresa familiare o azienda coniugale.</p>
<h4>a) IMPRESA FAMILIARE</h4>
<p>L’impresa familiare è caratterizzata dal fatto che, oltre al titolare, vi partecipano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.</p>
<h4>I partecipanti all&#8217;impresa familiare hanno diritto agli utili, ad una quota dei beni acquistati con gli utili e ad una quota sugli incrementi dell’azienda.</h4>
<p>Il titolare dell&#8217;impresa, pur avvalendosi dei familiari, rimane, però, l&#8217;unico responsabile dell&#8217;attività: solo egli potrà essere soggetto ad eventuali procedure fallimentari. La normativa fiscale prevede che l’impresa familiare debba costituirsi per atto pubblico o scrittura<br />
privata autenticata.</p>
<h4>b) IMPRESA CONIUGALE</h4>
<h4>L&#8217;impresa coniugale rappresenta l&#8217;unica forma d’impresa collettiva per la quale non è necessaria nessuna formalità in sede di costituzione.</h4>
<p>Le uniche condizioni per la costituzione di un’azienda coniugale sono:</p>
<ul>
<li>la sua costituzione deve avvenire dopo il matrimonio;</li>
<li>i coniugi devono essere in regime legale di comunione (caratteristica non rilevante in caso d’impresa familiare);</li>
<li>i coniugi gestiscono entrambi l’impresa senza alcuna posizione di subordinazione.</li>
</ul>
<h4>SOCIETÀ DI PERSONE</h4>
<p>Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 del codice civile).</p>
<h4>Nelle società di persone i soci (ad eccezione di quelli accomandanti della società in accomandita semplice) rispondono illimitatamente e solidalmente per qualsiasi debito contratto nell’esercizio dell’attività. In altri termini, per i debiti contratti dalla società, i soci rispondono con tutto il patrimonio personale e non soltanto nei limiti del proprio conferimento.</h4>
<p>Tale responsabilità è, però, sussidiaria. Ciò significa che i creditori sociali possono rivalersi sui patrimoni dei singoli soci solo dopo che il patrimonio sociale si sia rivelato insufficiente.</p>
<p>Le società di persone sono di tre tipi: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice.</p>
<p>Vediamo, in sintesi, le principali caratteristiche di ciascuna di esse.</p>
<h4>a) SOCIETÀ SEMPLICE</h4>
<p>Utilizzando la forma della società semplice è possibile esercitare solo attività non commerciali (ad esempio, agricola, professionale in forma associata, gestione di proprietà mobiliare o immobiliare).</p>
<h4>L’atto costitutivo di una società semplice non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti, mentre è invece obbligatoria l’iscrizione della società in una sezione speciale del Registro delle Imprese.</h4>
<p>L’amministrazione della società, se non pattuito diversamente, spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. Inoltre, se il contratto non dispone diversamente, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.</p>
<p>Per quanto riguarda la responsabilità, tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. La responsabilità dei soli soci che non amministrano direttamente la società può essere esclusa mediante un esplicito patto contrario. Tale patto, per essere opponibile ai terzi, deve essere portato a conoscenza di questi ultimi con mezzi idonei (iscrizione nel Registro delle Imprese).</p>
<p>I creditori sociali sono liberi di aggredire tanto il patrimonio sociale quanto i beni personali dei soci.</p>
<p>Il socio fruisce, però, di un ridotto beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale e può quindi invitare il creditore ad agire preventivamente sui beni della società indicandogli quelli di più facile e pronta convertibilità in denaro.</p>
<p>I creditori particolari del socio, invece, possono chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, ma solo se dimostrano che gli altri suoi beni sono insufficienti a soddisfare i loro crediti. Possono colpire, inoltre, gli utili spettanti al socio debitore tramite il pignoramento presso terzi e procedere al sequestro conservativo della quota dello stesso in sede di liquidazione.</p>
<p>La società semplice si scioglie in caso di:</p>
<ul>
<li>decorso del termine;</li>
<li>conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;</li>
<li>volontà di tutti i soci;</li>
<li>venir meno della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;</li>
<li>altre eventuali cause previste nel contratto sociale.</li>
</ul>
<p>Lo scioglimento del rapporto in capo ad un singolo socio può invece avvenire per morte, recesso o esclusione, di diritto o facoltativa (cioè per volontà degli altri soci).</p>
<h4>b) SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO</h4>
<p>Per costituire una società in nome collettivo occorre la stipula di un atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’inosservanza di tale adempimento comporta il divieto di iscrizione nel Registro delle Imprese (adempimento da eseguire entro 30 giorni dalla costituzione, a cura del notaio o degli amministratori): ciò significa che la società esiste, ma è considerata irregolare.</p>
<h4>La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale, costituita dal nome di uno o più soci con l&#8217;indicazione del rapporto sociale, e può esercitare sia attività commerciali che attività non commerciali; il reddito prodotto è comunque da considerarsi reddito d’impresa.</h4>
<p>L’amministrazione, in mancanza di diversa pattuizione, spetta disgiuntamente a tutti i soci. Coloro che hanno l’amministrazione della società devono essere espressamente indicati nell’atto costitutivo.</p>
<p>Anche gli amministratori che hanno la rappresentanza della società devono essere espressamente indicati nell’atto costitutivo: essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura.</p>
<p>Per quanto riguarda la responsabilità, tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. Nel caso in cui è stato stabilito un patto contrario, questo non ha effetto nei confronti dei terzi.</p>
<p>I creditori sociali possono far valere i loro diritti sui beni sociali. Il divieto dei creditori sociali di agire direttamente nei confronti dei soci cessa solo dopo la preventiva escussione del patrimonio sociale.</p>
<p>Invece, i creditori particolari del socio, finché dura la società, non possono chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.</p>
<p>Per la società in nome collettivo è previsto che, salvo deroga, nessun socio può svolgere, per proprio conto o altrui, un’attività concorrente con quella della società di cui fa parte, né può partecipare in qualità di socio illimitatamente responsabile ad un’altra società concorrente.</p>
<p>L’attività in concorrenza potrà essere svolta, quindi, solo se c’è il consenso degli altri soci.</p>
<p>Per quanto riguarda le cause di scioglimento, la società in nome collettivo si scioglie per:</p>
<ul>
<li>decorso del termine;</li>
<li>conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;</li>
<li>volontà di tutti i soci;</li>
<li>venir meno della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;</li>
<li>dichiarazione di fallimento (solo se ha per oggetto un’attività commerciale);</li>
<li>provvedimento dell’autorità governativa;</li>
<li>altre eventuali cause previste nel contratto sociale.</li>
</ul>
<p>Lo scioglimento del rapporto in capo ad un singolo socio può invece avvenire per morte, recesso o esclusione di diritto o facoltativa (cioè per volontà degli altri soci).</p>
<h4>c) SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE</h4>
<p>Anche la costituzione di una S.a.s. deve avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (l’inosservanza di tale adempimento comporta il divieto di iscrizione nel Registro delle imprese, con conseguente irregolarità della società).</p>
<p>Nella società in accomandita semplice convivono due categorie di soci (da indicare nell’atto costitutivo):</p>
<ul>
<li>accomandatari, responsabili solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali;</li>
<li>accomandanti, obbligati nel limite della quota di capitale sottoscritta.</li>
</ul>
<h4>La società in accomandita semplice, che deve essere iscritta nel Registro Imprese entro 30 giorni dalla costituzione a cura del notaio o degli amministratori, agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari; la presenza del nome di un socio accomandante nella denominazione comporta a questi la perdita della responsabilità limitata.</h4>
<p>L’amministrazione della società può essere conferita solamente ai soci accomandatari. I soci accomandanti non possono, pertanto, compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale e per singoli affari.</p>
<p>Il socio accomandante che contravviene a tale divieto, assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso dalla società.</p>
<p>La rappresentanza della società spetta ai soci amministratori.</p>
<p>Per la società in accomandita semplice, il divieto di concorrenza sussiste solo per i soci accomandatari.<br />
Le cause di scioglimento sono le stesse di quelle elencate per le società in nome collettivo.</p>
<p><a title="piccole-imprese-tipologie.jpg" href="http://gestcredit.wordpress.com/files/2007/12/piccole-imprese-tipologie.jpg"></a><img class="aligncenter size-full wp-image-37410" title="piccole-imprese-tipologie1" src="http://gestcredit.wordpress.com/files/2007/12/piccole-imprese-tipologie1.jpg" alt="piccole-imprese-tipologie1" width="660" height="496" /></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
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<p><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<h3 style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;">Per porre una domanda su costituzione di ditta individuale o società di persone, su avvio attività, fisco, tasse, dichiarazioni dei redditi, regimi fiscali agevolati, ed altri argomenti correlati clikka <a href="http://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-fiscale-2/#comment">qui.</a></span></span></strong></h3>
<h3 style="text-align:justify;">Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!</h3>
<p style="text-align:left;">
<p style="text-align:center;">
<p style="text-align:center;">
<p style="text-align:center;"><a href="http://oknotizie.alice.it/go.php?us=78b15239409369cc" target="_blank"><br />
</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Inizio della attività - le prime formalità fiscali]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2007/12/12/inizio-della-attivita-le-prime-formalita-fiscali/</link>
<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 14:45:09 +0000</pubDate>
<dc:creator>il consulente fiscale</dc:creator>
<guid>http://gestcredit.wordpress.com/2007/12/12/inizio-della-attivita-le-prime-formalita-fiscali/</guid>
<description><![CDATA[Dal punto di vista fiscale, il primo atto formale per chi intraprende un’attività economica, sia di ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Dal punto di vista fiscale, il primo atto formale per chi intraprende un’attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, è quello di segnalarlo all&#8217;Agenzia delle Entrate mediante la presentazione di apposita dichiarazione entro 30 giorni dall&#8217;inizio dell&#8217;attività o dalla costituzione della società.<br />
Sostanzialmente, gli adempimenti principali da assolvere sono:</p>
<ul>
<li>la richiesta di attribuzione del numero di partita Iva;</li>
<li>la scelta del regime contabile.</li>
</ul>
<p>Anche se si tratta di un adempimento di natura amministrativa, si ricorda che entro 30 giorni dall&#8217;inizio dell&#8217;attività quasi tutte le imprese (sia individuali che societarie) hanno l’obbligo di iscriversi nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo (REA), registri tenuti presso le Camere di Commercio.</p>
<p><!--more--><br />
<span style="text-decoration:underline;"><br />
L’ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA</span></p>
<p>La partita Iva è un codice formato da 11 caratteri numerici: i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i 3 successivi individuano il codice dell&#8217;Ufficio, mentre l&#8217;ultimo è un carattere di controllo. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che non fossero già in possesso di un codice fiscale al momento di iniziare l’attività, la partita Iva assume anche valore di codice fiscale.</p>
<p>Richiedere la partita Iva è abbastanza semplice e non ha alcun costo. I modelli che si utilizzano sono quelli predisposti per denunciare l’inizio attività (approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 12 novembre 2002) e sono di due tipi, secondo la veste giuridica del richiedente:</p>
<ul>
<li>Mod. AA9/7, per le ditte individuali, lavoratori autonomi;</li>
<li>Mod. AA7/7, per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, ecc.).</li>
</ul>
<p>I predetti modelli, con le relative istruzioni di compilazione, si possono prelevare gratuitamente dal sito dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it) nella sezione “Modulistica &#8211; Altri modelli”.</p>
<p>Essi vanno presentati in uno dei seguenti modi:</p>
<ul>
<li>presentazione diretta (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad un qualsiasi ufficio locale dell&#8217;Agenzia delle Entrate, in duplice esemplare. L&#8217;ufficio assegnerà gratuitamente un numero di partita Iva che resterà invariato fino al momento della cessazione dell&#8217;attività, anche se dovesse variare il domicilio fiscale. Tale numero deve essere indicato nelle dichiarazioni fiscali, nella home-page dell&#8217;eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto;</li>
<li>invio per posta (mediante raccomandata), ad un qualsiasi ufficio locale dell&#8217;Agenzia, di un unico esemplare, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante. In questo caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui sono spedite;</li>
<li>invio telematico direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse telematicamente all&#8217;Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell’Agenzia, che attesta l’avvenuto ricevimento della dichiarazione.</li>
</ul>
<p>L&#8217;invio telematico richiede l&#8217;utilizzo di un prodotto che consenta di compilare le dichiarazioni in formato elettronico.<br />
L&#8217;Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i seguenti software:</p>
<ul>
<li>ATTVAPF141 (inizio attività imprese individuali e lavoratori autonomi);</li>
<li>ATTVAPNF131 (inizio attività soggetti diversi dalle persone fisiche);</li>
<li>VARVAPF131 (variazione dati imprese individuali e lavoratori autonomi);</li>
<li>VARVAPNF121 (variazione dati soggetti diversi dalle persone fisiche);</li>
<li>CESVA140 (cessazione attività).</li>
</ul>
<p>Per scaricare le applicazioni basta accedere alla sezione “Software” del sito dell’Agenzia (http://fisconline.agenziaentrate.gov.it/). L&#8217;invio diretto della dichiarazione va eseguito dal responsabile della stessa o, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, dal rappresentante del soggetto. Per ogni dichiarazione trasmessa è predisposta una comunicazione di avvenuta presentazione (ricevuta), resa disponibile sullo stesso sito entro 24 ore dall&#8217;invio.</p>
<p>Le dichiarazioni devono contenere i dati anagrafici del contribuente e le informazioni inerenti l’attività esercitata. Se varia uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività (ad esempio il domicilio fiscale) il contribuente deve presentare, entro 30 giorni, la dichiarazione di variazione (sugli stessi modelli AA9/7o AA7/7) ad un qualunque Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>In alternativa alle modalità sopra descritte, coloro che sono tenuti all&#8217;iscrizione nel Registro delle Imprese o alla denuncia al Repertorio Economico Amministrativo (REA), hanno la possibilità di aprire una posizione Iva o dichiarare la cessazione della loro attività (per le comunicazioni di variazione non è ancora possibile) direttamente presso la Camera di Commercio.</p>
<p>Per quanto riguarda le regole di presentazione, un recente decreto del Ministero delle Attività produttive, ha previsto:</p>
<ul>
<li>per le imprese individuali, la presentazione su supporto cartaceo, con utilizzo in duplice esemplare del Modello AA9/7, ovvero la presentazione telematica o su supporto informatico;</li>
<li>per i soggetti diversi dalle imprese individuali, solo la presentazione per via telematica o su supporto informatico (la trasmissione, in tal caso, deve essere corredata da firma digitale).</li>
</ul>
<p>All’ufficio del Registro delle Imprese spetta poi trasmettere i dati, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, rilasciando apposita certificazione dell’avvenuta operazione al contribuente interessato.</p>
<p style="text-align:center;"><img src="http://gestcredit.wordpress.com/files/2007/12/apertura-partita-iva.png" alt="apertura-partita-iva.png" /></p>
<p>Cliccando sull&#8217;icona seguente è possibile ottenere l&#8217;immagine ingrandita</p>
<p><a title="apertura-partita-iva.png" href="http://gestcredit.wordpress.com/files/2007/12/apertura-partita-iva.png"></a></p>
<p style="text-align:center;"><a title="apertura-partita-iva.png" href="http://gestcredit.wordpress.com/files/2007/12/apertura-partita-iva.png"><img src="http://gestcredit.wordpress.com/files/2007/12/apertura-partita-iva.thumbnail.png" alt="apertura-partita-iva.png" /></a></p>
<p>I non residenti possono nominare, anche in presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, un rappresentante fiscale o, in alternativa, identificarsi direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972), al fine di assolvere gli obblighi o esercitare i diritti che derivano dall’effettuazione di operazioni rilevanti agli effetti dell’Iva in Italia non imputabili alla stabile organizzazione.</p>
<p align="justify">Pertanto, il soggetto non residente potrà assumere una duplice posizione Iva, da cui deriva l’attribuzione, da parte dell’Anagrafe tributaria, di due distinti numeri di partita Iva. Sia i non residenti che si avvalgono di una stabile organizzazione in Italia che i rappresentanti fiscali, dagli stessi nominati ai sensi dell’art. 17 (secondo comma) del D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’apertura di una posizione Iva utilizzando uno dei predetti modelli (AA7/7 o AA9/7) a seconda della forma giuridica.</p>
<p align="justify">Quelli che intendono identificarsi direttamente, invece, devono redigere la dichiarazione di inizio attività sul modello ANR/1 (disponibile anch’esso sul sito dell’Agenzia) e presentarla, direttamente o tramite servizio postale, esclusivamente all’Ufficio locale di Roma 6, competente a gestire i rapporti con tali contribuenti. Non è previsto, per questo tipo di dichiarazione, l’invio telematico, che è invece possibile per le dichiarazioni di variazioni dati o cessazione attività.</p>
<p align="justify"><span style="text-decoration:underline;">ATTENZIONE</span></p>
<p>Gli istituti della “rappresentanza fiscale” e della “identificazione diretta” sono alternativi. Pertanto, i soggetti non residenti che intendono adottare un istituto in luogo dell’altro, precedentemente adottato, devono prima cessare l’attività chiudendo la partita Iva in loro possesso e conservare il codice fiscale già attribuito in passato da utilizzare per la nuova attività scelta.</p>
<p><span style="text-decoration:underline;">OPZIONE PER IL REGIME CONTABILE</span></p>
<p>Nella richiesta del numero di partita Iva, il contribuente che inizia una nuova attività non ha l’obbligo di indicare anche l’opzione per il regime contabile scelto. Infatti, la validità dell&#8217;opzione è basata sul comportamento del contribuente.</p>
<p>Tuttavia, le opzioni vanno comunicate nella prima dichiarazione Iva annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Se il contribuente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, deve comunicare l&#8217;opzione o la revoca del regime contabile nel modello di dichiarazione dei redditi (Modello Unico), allegando allo stesso l&#8217;apposito quadro per le comunicazioni delle opzioni e revoche contenuto nella modulistica della dichiarazione annuale Iva.</p>
<p>In caso di mancata comunicazione, pur restando valida la scelta del contribuente, si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro. Per i principali regimi contabili si rinvia alle sezioni successive.</p>
<p><a title="primi-adempimenti-testatina.jpg" href="http://gestcredit.wordpress.com/files/2007/12/primi-adempimenti-testatina.jpg"></a></p>
<p style="text-align:center;"><a title="primi-adempimenti-testatina.jpg" href="http://gestcredit.wordpress.com/files/2007/12/primi-adempimenti-testatina.jpg"><img src="http://gestcredit.wordpress.com/files/2007/12/primi-adempimenti-testatina.jpg" alt="primi-adempimenti-testatina.jpg" /></a></p>
<p style="text-align:center;"><a title="primi-adempimenti-testatina.jpg" href="http://gestcredit.wordpress.com/files/2007/12/primi-adempimenti-testatina.jpg"></a></p>
<p style="text-align:center;"><img src="http://gestcredit.wordpress.com/files/2007/12/primi-adempimenti.png" alt="primi-adempimenti.png" /></p>
<p style="text-align:left;">Cliccando sull&#8217;icona seguente è possibile ottenere l&#8217;immagine ingrandita</p>
<p style="text-align:left;"><a title="primi-adempimenti.jpg" href="http://gestcredit.wordpress.com/files/2007/12/primi-adempimenti.jpg"></a></p>
<p style="text-align:center;"><a title="primi-adempimenti.jpg" href="http://gestcredit.wordpress.com/files/2007/12/primi-adempimenti.jpg"><img src="http://gestcredit.wordpress.com/files/2007/12/primi-adempimenti.thumbnail.jpg" alt="primi-adempimenti.jpg" /></a></p>
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