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	<title>giurisprudenza &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
	<link>http://en.wordpress.com/tag/giurisprudenza/</link>
	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "giurisprudenza"</description>
	<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 07:18:10 +0000</pubDate>

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	<language>en</language>

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<title><![CDATA[Per la morte del nipote sul lavoro danno morale anche agli zii]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/11/30/per-la-morte-del-nipote-sul-lavoro-danno-morale-anche-agli-zii/</link>
<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:38:21 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[Corte di cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza 19 novembre 2009 n. 24435. Anche gli]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/11/images1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4608" title="images" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/11/images1.jpg" alt="" width="124" height="93" /></a></strong></p>
<p><strong>Corte di cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza 19 novembre 2009 n. 24435.</strong></p>
<p>Anche gli zii della persona deceduta per incidente sul lavoro possono ottenere il risarcimento del danno morale se legati alla vittima da un legame affettivo di particolare intensità.</p>
<p>Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 24435/2009 che ha respinto il ricorso di un datore di lavoro condannato a risarcire il danno morale non solo ai genitori e ai fratelli della vittima ma anche ai suoi zii non conviventi.</p>
<p>I giudici di legittimità hanno affermato che il riconoscimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa, può avvenire anche in favore dei parenti prossimi della vittima in virtù del legame affettivo e che la mancanza di convivenza del soggetto danneggiato con il congiunto deceduto può rappresentare solo un idoneo elemento indiziario da cui desumere un danno morale più contenuto rispetto a quello riconosciuto a genitori e fratelli&#8230;<a href="http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/Professionisti24/Diritto/2009/11/25_11_danno_morale_zii.shtml?uuid=a0fbbcde-d9ae-11de-a8b5-39ada1513d27&#38;DocRulesView=Libero" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Il Sole 24 Ore</strong>   <a href="http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/Professionisti24/Diritto/2009/11/25_11_danno_morale_zii.shtml?uuid=a0fbbcde-d9ae-11de-a8b5-39ada1513d27&#38;DocRulesView=Libero" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Meglio un giorno da Gedeone...]]></title>
<link>http://davidissimo.wordpress.com/2009/11/23/699/</link>
<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:37:09 +0000</pubDate>
<dc:creator>davidissimo</dc:creator>
<guid>http://davidissimo.wordpress.com/2009/11/23/699/</guid>
<description><![CDATA[il classico nuovo testamento dei Gideons, blu e tascabile. Questa mattina ho partecipato ad una dist]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><div id="attachment_700" class="wp-caption alignleft" style="width: 177px"><a href="http://davidissimo.wordpress.com/files/2009/11/gideon-bible31.jpg"><img class="size-full wp-image-700" title="gideon-bible31" src="http://davidissimo.wordpress.com/files/2009/11/gideon-bible31.jpg" alt="" width="167" height="167" /></a><p class="wp-caption-text">il classico nuovo testamento dei Gideons, blu e tascabile.</p></div>
<p>Questa mattina ho partecipato ad una distribuzione di <strong>nuovi testamenti</strong> davanti alle varie facoltà dell&#8217;università di <strong>Tor Vergata</strong> (io ero davanti a giurisprudenza) insieme all&#8217;associazione dei <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Gedeoni">Gideons international, detta all&#8217;italiana i GEDEONI</a>! Questa missione o associazione, qual dir si voglia, è <strong>nata, manco a dirlo, negli USA nel 1898</strong> ed ha come unico scopo e proposito quello di diffondere al massimo il messaggio del vangelo, in un modo semplicissimo&#8230; il più semplice: l<strong>asciare che il vangelo parli da solo</strong>. I Gedeoni infatti stampano in 82 lingue diverse il nuovo testamento e poi gratuitamente lo distribuiscono, senza predicazioni, senza sermoni, volantini o parole extra&#8230; il loro crede è chiaro: <strong>il vangelo parla da solo ed è potente abbastanza per cambiare la vita di una persona&#8230; senza aiutini.</strong></p>
<p>Così questa mattina mentre a ripetizione chiedevo <strong>&#8220;posso?&#8221;, &#8220;ciao, questo è un regalo per te&#8221; &#8220;posso? è un regalo&#8221; </strong>ai vari studenti, e non, che transitavano per l&#8217;ingresso della facoltà, ho avuto modo di osservare varie situazioni facendo delle considerazioni personali.</p>
<p><strong>La prima cosa che ho notato in assoluto</strong> è che siamo, come società, come ragazzi di questa società, assolutamente e completamente <strong>disabituati al &#8220;dono&#8221;</strong>, al regalo disinteressato, al ricevere senza dover dare nulla in cambio. Per carità&#8230; <strong>cosa più che logica</strong> e quasi inevitabile oggi giorno! Tra promoter, agenti e venditori ambulanti si fa molto, molto presto a dover rimpiangere di essersi fermati pochi secondi per ricevere un &#8220;regalo&#8221; alla modica cifra di&#8230; una situazione logica, come dicevo, ma veramente triste. Triste perché ci fa capire di come intorno a noi siamo abituati a prendere <strong>&#8220;sòle&#8221; e &#8220;bidoni&#8221;</strong> in continuazione. Comunque alla fine, dovendolo proporre anche fino a 6 volte a qualcuno <strong>(ragazzi, scusate ma dopo un po&#8217; sembrate tutti uguali!)</strong> siamo riusciti a far accettare il regalo. Non a tutti, ma alla maggior parte.</p>
<p>La seconda cosa che ho notato è il fastidioso, ma pure questo quasi inevitabile, <strong>binomio cattolicesimo-bibbia oppure testimoni di Geova-bibbia</strong>. Che in Italia la religione sia quasi un<strong> monopolio del vaticano</strong> lo dico sempre però spero sempre di intenderlo solo a livello delle istituzioni e non delle persone per strada. Se un politico è servile con la chiesa cattolica ormai ci sono abituato, ma che un ragazzo della mia età pensi che il nuovo testamento sia solo roba da cattolici, beh mi sento un po&#8217; offeso! Non tanto per i cattolici, ma per il fatto che<strong> il vangelo non è proprietà di nessuno</strong>, tanto meno dei testimoni di Geova! (lo dico perché molti ci prendevano per testimoni di Geova) ma <strong>non è nemmeno proprietà dei protestanti, degli ortodossi o chicchessia, la Bibbia è tua</strong>! Se qualcuno dice il contrario&#8230; diffida! <strong>La Bibbia è il messaggio di Dio per te!</strong> Così mi sono anche un po&#8217; divertito a vedere la faccia dubbiosa di ragazzi che mi dicevano &#8220;no, ma io non sono cattolico&#8221; e si sentivano rispondere &#8220;beh, neanche io!&#8221; e così incuriositi accettavano il piccolo libretto blu, che in realtà molti, moltissimi, hanno scambiato per un&#8217;agendina&#8230;</p>
<p>Ho notato in molti invece una straordinaria apertura a quella che considero la parola di Dio. Qualcuno tornando indietro ne ha chiesti altri per i propri amici, molti chiedevano di che traduzione si trattasse per poter capire bene la credibilità del testo. <strong>E così tra nichilisti e atei</strong> sono passate buone 3 ore di distribuzione&#8230;</p>
<p>Alla fine di queste tre ore ho osservato un&#8217;altra, e ultima cosa, che in effetti noto da molto tempo non solo tra i miei coetanei. Ve la propongo facendovi un esempio pratico: <strong>scrivereste mai una recensione per un film che non avete mai visto  o per un libro che non avete mai letto?</strong> O magari raccomandereste mai ad un vostro amico il lavoro di una persona che non avete mai conosciuto? Penso che in tutti i casi la risposta sia no. <strong>Eppure noto una grande ostinazione a scrivere questa &#8220;recensione&#8221; negativa nei confronti della fede cristiana senza averla mai &#8220;vista&#8221; o &#8220;letta&#8221; o &#8220;conosciuta&#8221;</strong> per attenerci agli esempi fatti. Capita spesso sentire persone attaccare il cristianesimo bollandolo come &#8220;fesserie&#8221; &#8220;spazzatura&#8221; &#8220;roba non adatta a me&#8221; senza però aver mai visto &#8220;il film&#8221;, senza quindi aver preso in mano un vangelo e leggerlo, per i fatti proprio senza preti, pastori o consulenti di mezzo. Semplicemente per farsi un&#8217;idea di quello che c&#8217;è scritto, ma personale! Non interpretata da un altro. <strong>Se non hai mai letto il vangelo ti consiglio di farlo al più presto</strong>, perché sono sicuro ti sarà utile e se pur non iniziassi un percorso di fede ne avrai un guadagno culturale non indifferente, <strong>visto che Gesù, che ci crediate o no, ha condizionato e stravolto gli ultimi 2000 anni della nostra storia&#8230;</strong></p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://oknotizie.virgilio.it/Davidissimo/news"><span style="color:#ff0000;"><strong>VOTAMI SU OK NOTIZIE</strong></span><br />
<img title="oknotizie" src="http://davidissimo.files.wordpress.com/2009/10/oknotizie.gif?w=40&#038;h=40" alt="oknotizie" width="40" height="40" /></a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA["Mi hai danneggiato... ed ora mi paghi!" ovvero: La Responsabilità Civile]]></title>
<link>http://liberapluriversita.wordpress.com/2009/11/21/mi-hai-danneggiato-ed-ora-mi-paghi-ovvero-la-responsabilita-civile/</link>
<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 13:29:53 +0000</pubDate>
<dc:creator>pluriversita</dc:creator>
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<description><![CDATA[“Mi hai danneggiato&#8230; ed ora mi paghi!” ovvero: La Responsabilità Civile Un seminario per accre]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:center;"><strong><span style="font-size:small;">“Mi hai danneggiato&#8230; ed ora mi paghi!”</span></strong></p>
<p style="text-align:center;"><em><span style="font-size:small;">ovvero: La Responsabilità Civile</span></em></p>
<p style="text-align:center;"><span style="font-size:small;"> </span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="font-size:small;">Un seminario per accrescere la consapevolezza dei propri diritti, e degli strumenti per farli valere.</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="font-size:small;"> </span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="font-size:small;">Molto spesso a causa dell&#8217;altrui incompetenza, superficialità o malcostume, la qualità della nostra vita viene ingiustamente intaccata: da un lieve incidente fino al danno più grave e irreparabile. “Ferite” che lasciano il segno e che per questo vanno “ricucite”, ovvero “</span><em><span style="font-size:small;">risarcite</span></em><span style="font-size:small;">”, ogni volta che toccano quei </span><em><span style="font-size:small;">diritti</span></em><span style="font-size:small;"> protetti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.</span></p>
<p><span style="font-size:small;"> </span></p>
<p><span style="font-size:small;">Ma quali sono questi diritti e come ottenere il risarcimento?</span></p>
<p><span style="font-size:small;"> </span></p>
<ol type="1">
<li><span style="font-size:small;">Danno e risarcimento: nozione e fondamento della responsabilità nel diritto civile;</span></li>
<li><span style="font-size:small;">Tipologie di responsabilità: contrattuale ed extra-contrattuale;</span></li>
<li><span style="font-size:small;">Le norme in gioco: art. 1218 cc e art. 2043 cc;</span></li>
<li><span style="font-size:small;">Come farsi risarcire: disciplina e differenze in ordine al regime probatorio ed alla prescrizione;</span></li>
<li><span style="font-size:small;">Casi particolari di esempio: la responsabilità extra-contrattuale</span>
<ul>
<li>buca non visibile sulla strada;</li>
<li>passaggio improvviso di un animale sulla carreggiata;</li>
<li>buccia di banana al supermercato / piccolo incidente a teatro;</li>
<li>caduta di cornicioni o intonaci;</li>
<li>lesioni riportate a seguito di attività pericolose (sci, equitazione, ecc.);</li>
</ul>
</li>
</ol>
<blockquote>
<p style="text-align:left;"><span style="color:#333333;"> </span></p>
</blockquote>
<p><span style="color:#333333;"><span style="font-size:small;"> </span></span></p>
<p style="text-align:center;">
<p style="text-align:center;">l&#8217;incontro sarà coordinato da<span style="font-size:small;">lla professoressa preferenziale, nonché avvocato, </span><a href="http://www.studiolegalegiaffreda.it/chi-siamo.html"><span style="font-size:small;">Maria Cristina Giaffreda.</span></a></p>
<p style="text-align:center;">pluriversita &#60;at&#62; studiolegalegiaffreda.it<strong> </strong>(sostituisci &#60;at&#62; con @)</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[IMMUNITA']]></title>
<link>http://sinistragenova6.wordpress.com/2009/11/19/immunita/</link>
<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:40:09 +0000</pubDate>
<dc:creator>circolo6dicembre</dc:creator>
<guid>http://sinistragenova6.wordpress.com/2009/11/19/immunita/</guid>
<description><![CDATA[La vicenda politica italiana sta nuovamente attraversando una fase di forte fibrillazione per le ten]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">La vicenda politica italiana sta nuovamente attraversando una fase di forte fibrillazione per le tensioni ingeneratesi tra una parte della maggioranza (quella più vicina al Presidente del Consiglio) e la Magistratura, dopo la bocciatura da parte della Corte Costituzionale del cosiddetto &#8220;Lodo Alfano&#8221;, e la proposta di presentazione di un ddl riguardante una altrettanto cosiddetta &#8220;prescrizione  breve&#8221;.</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">In questo quadro è riapparso il fantasma del pieno ripristino dell&#8217;immunità parlamentare, ridotta nella sua estensione per via referendaria nel momento culminante della &#8220;transizione italiana&#8221; dei primi anni&#8217;90, caratterizzata dall&#8217;implosione del sistema dei partiti &#8220;storici&#8221;.</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">In gioco è la prevalenza tra i due poteri contendenti: il primato della giustizia o il primato della investitura popolare (non a caso si parla già di &#8220;Costituzione materiale&#8221;, nel senso dell&#8217;elezione diretta del Premier poiché, sciaguratamente, è stato concesso di scrivere sulla scheda elettorale il nome del &#8220;presunto&#8221; capo della coalizione, nonostante che i meccanismi di designazione da parte del Presidente della Repubblica e della fiducia da erogarsi da parte di entrambi i rami del Parlamento siano rimasti inalterati).</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">Il tema è, come in tante altre occasioni della nostra vita pubblica, quello della corruzione, nel nostro caso un tipo particolare di corruzione non direttamente &#8220;politica&#8221; ma derivante (come nel caso del processo Mills) da quel &#8220;conflitto di interessi&#8221;, che sovrasta come un macigno la realtà della politica  italiana.</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">Il Presidente del Consiglio rivendica il fatto che, stante la sua investitura diretta, si sia creato nel tempo un consenso di massa attorno all&#8217;inviolabilità della sua figura, almeno nella fase pro-tempore dell&#8217;espletamento della carica.</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">Si tratta di un fatto relativamente nuovo perché collegato -appunto &#8211; alla copertura di un presunto reato di corruzione.</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">I reati di corruzione, infatti, hanno sempre rappresentato il tallone d&#8217;Achille dell&#8217;istituto dell&#8217;immunità.</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;"><!--more-->L&#8217;immunità, vale la pena ricostruire un poco di storia, fa parte del patrimonio giuridico europeo &#8211; costituzionale fin dalla costituzione francese del 1791: e l&#8217;idea di un abuso proprio nella direzione dell&#8217;eccesso di immunità è sempre stato legato, contrariamente a quanto sta accadendo oggi in Italia, al deturpamento delle funzioni pubbliche attraverso l&#8217;esercizio della simonia.</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">Nel periodo risorgimentale la preoccupazione delle forze che sostenevano l&#8217;ancor fragile regime rappresentativo era di assicurare una posizione di intangibilità al gruppo politico al potere, ancora assediato dalle forze ostili.</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">Senza infingimenti Pasquale Stanislao Mancini dichiarò che il contrasto tra i sostenitori  e detrattori delle immunità nascondeva il contrasto tra i sostenitori del regime rappresentativo e gli &#8220;esagerati fautori della preponderanza del potere esecutivo confidato al monarca ed ai suoi ministri&#8221;.</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">Successivamente, però, a causa della giurisprudenza della Camera &#8220;che la più stretta immunità dell&#8217;ufficio ha tradotto  spesse volte nella più ampia immunità della persona&#8221;, l&#8217;immunità venne ad intrecciarsi così strettamente con la protezione del malaffare, che fu considerata &#8220;ripugnante&#8221; dai giuristi della &#8220;scuola democratica&#8221;.</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">Sul volgere del secolo lo scontro sociale surrogò l&#8217;esaurirsi della spinta risorgimentale e le immunità trovarono una nuova legittimazione quando vennero applicate ai comportamenti tipici dell&#8217;attività politica di &#8220;massa&#8221;, ma considerati reati: lo svolgimento di pubblici comizi in assenza di avviso all&#8217;autorità di PS, la induzione (mediante pubblico comizio) alla partecipazione di scioperi, qualificata come attentato alla libertà del lavoro; la promozione di pubbliche riunioni provocando &#8220;torbidi e disordini&#8221;; vilipendio alle istituzioni costituzionali dello Stato; incitamento alla disobbedienza alla legge, incitamento alla rivoluzione, ecc,ecc.</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">La protezione offerta all&#8217;opposizione antifascista cessò di avere ogni rilevanza dopo il 9 Novembre 1926, quando furono dichiarati decaduti i deputati che avevano partecipato alla secessione dell&#8217;Aventino.</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">In forza di questo ricordo, le immunità statutarie furono riprese nella Costituzione Repubblicana, senza particolari discussioni.</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">In seguito si sviluppò una giurisprudenza parlamentare che tendeva sistematicamente a negare l&#8217;autorizzazione a procedere, sulla base del carattere politico dei comportamenti incriminati e, quindi, per ciò solo, della loro riconducibilità alla garanzia costituzionale.</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">Questa giurisprudenza fu sostenuta da un numero di costituzionalisti assolutamente minoritario, che sottolineò che i comportamenti assistiti dalle immunità dovevano essere non tanto quelli strettamente connessi al lavoro delle Camere, ma innanzi tutto quelli con i quali i parlamentari esercitavano la leadership, compresa quella che si esprimeva nell&#8217;organizzazione dell&#8217;attività politica di massa.</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">Istituto cardine delle immunità veniva così ad essere l&#8217;autorizzazione a procedere, perché era questa la garanzia specificatamente &#8220;dedicata&#8221; all&#8217;attività extra-parlamentare e orientata ad impedire &#8220;che di una tale attività venisse data da parte di organi esterni al Parlamento una valutazione che si sarebbe tradotta in una invasione di potere nella sfera parlamentare&#8221; (Manzella).</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">A fronte di questo orientamento si sviluppò una linea contraria alle immunità in nome dell&#8217;eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">Linea che si rafforzò nel tempo, quanto più diminuivano i reati di schietta impronta politica e quanto più aumentavano i reati di &#8220;simonia&#8221;.</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">Il momento iniziale della svolta va trovato nel corso della III legislatura (1958-1963), nello scandalo INGIC: scandalo che destò profonda impressione per il numero degli imputati e dei partiti coinvolti e per le motivazioni con le quali la Camera negò l&#8217;autorizzazione, considerando non perseguibile, e dunque legittimando, la corruzione se volta non ad arricchire personalmente il parlamentare, ma a finanziare l&#8217;attività del partito.</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">Un sintomo particolarmente evidente degli effetti che ebbe tale pronuncia può essere colto nella reazione di Costantino Mortati, che era stato relatore all&#8217;Assemblea Costituente nella discussione sull&#8217;articolo 68 e che ne aveva sostenuto la formulazione estensiva, che definì nel suo manuale &#8220;scandaloso e mostruoso&#8221; tale diniego, e si pronunciò per l&#8217;abolizione dell&#8217;inviolabilità.</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">Non è qui possibile tracciare la storia degli abusi parlamentari e delle successive tappe della corruzione politica in Italia ( accennando soltanto, sotto questo aspetto, al collegamento con il finanziamento pubblico dei partiti, adottato nel 1974, proprio per fronteggiare questo stato di cose, in presenza di uno scandalo particolarmente esteso come quello dei &#8220;petroli&#8221;) e l&#8217;intreccio con le posizioni di quel costituzionalismo che, a lungo, si sforzò di sostenere l&#8217;utilità residuale dell&#8217;istituto; né seguire le vicende che portarono alla scomparsa dell&#8217;inviolabilità stessa.</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">Vale la pena ricordare, ancora, come le immunità svolgano una funzione protettiva,c eh è strumentale a garantire quella che potremmo chiamare una funzione &#8220;universalistica&#8221; della rappresentanza.</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">Le immunità valgono, cioè, ad assicurare la totale libertà del parlamento nella scelta dei comportamenti che realizzano la funzione rappresentativa: comportamenti che comprendono tutti quegli atti che, anche &#8211; o proprio perché &#8211; illeciti, sono giudicati dal parlamento stesso come carichi di un significato simbolico relativi agli sviluppi possibili dell&#8217;ordinamento, e che proprio in quanto tali sono &#8220;rappresentativi&#8221;.</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">E&#8217; da questo punto di vista che il controllo del giudice diventa inammissibile.</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">Ci troviamo così al cuore delle vicende odierne.</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">Il Presidente del Consiglio ha sin qui presentato la sua posizione di imputato &#8220;ribelle&#8221; come una posizione propriamente rappresentativa.</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">Come una posizione che moltissimi cittadini comprendono e condividono, in cui si riconoscono e si vedono rappresentati (anche per via della lunghezza eccessiva nell&#8217;esercizio della giustizia penale e civile, che caratterizza la realtà italiana).</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">Ci troviamo, dunque, di fronte a una attività rappresentativa di nuova concezione della legalità, di un modo di intendere le funzioni politiche ed imprenditoriali diverso da quello codificato dall&#8217;attuale ordinamento.</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">Una concezione supportata da una forte maggioranza che richiede, proprio in quanto rappresentativa di un nuovo ordine, di essere tutelata nell&#8217;inviolabilità per potersi consolidare contro i residui del passato: l&#8217;intreccio con la proposta di presidenzialismo, di investitura diretta dal popolo, è fin troppo evidente.</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">Ci troviamo,quindi, al centro dello scontro sull&#8217;identità storica della Repubblica.</span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:small;">Savona, li 19 Novembre 2009</span></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Una decisione su taluni diritti riservati al coniuge superstite]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/11/17/una-decisione-su-taluni-diritti-riservati-al-coniuge-superstite/</link>
<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 22:06:37 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
<guid>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/11/17/una-decisione-su-taluni-diritti-riservati-al-coniuge-superstite/</guid>
<description><![CDATA[Il Tribunale di Nocera Inferiore, in una decisione del 4 ottobre 2000, si è espresso in relazione a ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Il Tribunale di Nocera Inferiore, in una decisione del 4 ottobre 2000, si è espresso in relazione a particolari diritti che il legislatore attribuisce al coniuge.</p>
<p>Come precisa la decisione in oggetto, i diritti di abitazione sulla casa destinata a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, che l’articolo 540 del codice civile riserva al coniuge superstite, richiedono l’appartenenza della casa e del mobilio all’ereditando, oppure che i beni suddetti siano in comunione di quest’ultimo e del coniuge.</p>
<p>In nessun caso, ha osservato il Tribunale di Nocera Inferiore, tali diritti possono gravare sulle quote di persone estranee all’eredità, nell’ipotesi in cui i beni in questione costituiscano oggetto di comunione tra il coniuge defunto e questi altri soggetti.</p>
<p>Ricordiamo che l’art. 540 del codice civile riserva a favore del coniuge i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, anche se il beneficiario concorre con altri chiamati e a condizione che tali beni fossero di proprietà del defunto o comuni. I diritti summenzionati sono a carico della porzione disponibile e, se quest’ultima non è sufficiente, essi gravano, per il residuo, sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente su quella dei figli.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Incredibile!]]></title>
<link>http://ltantalo.wordpress.com/2009/11/12/incredibile/</link>
<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:47:38 +0000</pubDate>
<dc:creator>ltantalo</dc:creator>
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<description><![CDATA[Non solo il Giudice di Pace ha accolto le nostre richieste, annullando la nota cartella esattoriale ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Non solo il Giudice di Pace ha accolto le nostre richieste, annullando la nota cartella esattoriale e condannando l&#8217;Equitalia Gerit e la Prefettura di Viterbo al rimborso delle spese ed al risarcimento del danno, ma la stessa Gerit ha pagato spontaneamente dopo pochi giorni dalla notifica della sentenza! Che stia cambiando qualcosa? O forse sono troppo bravo io, modestamente?</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Danni alla salute subiti durante l'attività lavorativa]]></title>
<link>http://fidest.wordpress.com/2009/11/08/danni-alla-salute-subiti-durante-lattivita-lavorativa/</link>
<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 23:14:38 +0000</pubDate>
<dc:creator>fidest</dc:creator>
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<description><![CDATA[La giurisprudenza  ha affermato che non può configurarsi un ipotesi di responsabilità oggettiva a ca]]></description>
<content:encoded><![CDATA[La giurisprudenza  ha affermato che non può configurarsi un ipotesi di responsabilità oggettiva a ca]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Una pronuncia sulla diffamazione a mezzo internet]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/11/06/una-pronuncia-sulla-diffamazione-a-mezzo-internet/</link>
<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 21:18:49 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
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<description><![CDATA[La diffamazione è un reato previsto dall’articolo 595 del codice penale e può essere realizzata in v]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>La diffamazione è un reato previsto dall’articolo 595 del codice penale e può essere realizzata in vari modi.</p>
<p>Al giorno d’oggi, il web rappresenta uno strumento mediante il quale è possibile un proficuo scambio di informazioni, ma attraverso di esso possono anche essere commessi dei reati e, in particolare, è possibile, comunicando con altri, offendere l’onore e il decoro di persone non presenti, specialmente attraverso le diffusione di determinate notizie e mediante un esercizio non giuridicamente corretto del diritto di cronaca.</p>
<p>Nella Cassazione n. 31392 del 25-7-2008, la Suprema Corte si è espressa in relazione alla valutazione del giusto esercizio del diritto di cronaca e di critica, in presenza della diffusione di notizie tramite internet.</p>
<p>In questi casi, il giudice deve controllare l’effettiva osservanza dei parametri già individuati dalla giurisprudenza in tale ambito.</p>
<p>In particolare, è necessario chiedersi se l’argomento sia di importanza sociale, se l’informazione divulgata tramite la rete sia davvero conforme alla verità obiettiva e se le espressioni utilizzate siano corrette.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Quando le espressioni rivolte al dipendente integrano il reato di ingiuria]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/11/05/quando-le-espressioni-rivolte-al-dipendente-integrano-il-reato-di-ingiuria/</link>
<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:04:57 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
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<description><![CDATA[Nella Cassazione del 17-2-2009, n. 6758, la Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi ancora una vol]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Nella Cassazione del 17-2-2009, n. 6758, la Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi ancora una volta in relazione al reato di ingiuria, contribuendo così a definire ancor più nitidamente questa fattispecie criminosa, nonché l’ambito applicativo dell’articolo 594 c.p., che la prevede.</p>
<p>Più specificamente, secondo la pronuncia sopra riportata, deve ritenersi integrato il reato di ingiuria qualora al dipendente vengano rivolte delle espressioni del seguente tenore: «penoso», «mezza manica» e «fregare il proprio datore di lavoro».</p>
<p>Invero, secondo quanto osservato dalla stessa Cassazione, le suddette espressioni si contraddistinguono per la loro intrinseca valenza mortificatrice della persona umana e sono dirette, più che verso la condotta criticata, alla figura morale del dipendente. In tal modo, le parole in oggetto non fanno altro che tramutarsi in un attacco personale sul piano individuale, il che deve ritenersi inammissibile, in quanto oltrepassa qualsiasi facoltà di critica consentita dall’ordinamento.</p>
<p>Si osservi che l’impiego di espressioni simili a quelle oggetto della giurisprudenza sopra citata non sono rare negli ambienti di lavoro e, in particolare, nei rapporti tra datori e dipendenti, spesso tesi e contraddistinti da stati d’animo poco edificanti. Tali vicende vanno lette anche in relazione al fenomeno del cosiddetto <em>mobbing,</em> la cui gravità ed importanza sono fuori discussione.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Anziani: Adriana si laurea a 93 anni e già pensa al futuro]]></title>
<link>http://nutrimente2.wordpress.com/2009/11/05/anziani-adriana-si-laurea-a-93-anni-e-gia-pensa-al-futuro/</link>
<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 04:56:54 +0000</pubDate>
<dc:creator>nutrimente2</dc:creator>
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<description><![CDATA[Conquista un altro successo universitario, la sua terza laurea, a 93 anni, con il massimo dei voti. ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Conquista un altro successo universitario, la sua terza laurea, a 93 anni, con il massimo dei voti. ]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Quando l'amministratore di sostegno deve essere un estraneo]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/11/04/quando-lamministratore-di-sostegno-deve-essere-un-estraneo/</link>
<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:30:27 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
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<description><![CDATA[Talvolta, può accadere che i congiunti e lo stesso coniuge del beneficiario dell’amministrazione di ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Talvolta, può accadere che i congiunti e lo stesso coniuge del beneficiario dell’amministrazione di sostegno si rivelino come persone poco idonee ad assisterlo e ad amministrarne il patrimonio. Questo può accadere per varie ragioni e, in ogni caso, non deve essere mai trascurato l’interesse di chi è comunque destinato ad essere l’effettivo fruitore del beneficio, almeno nell’originaria intenzione del legislatore.</p>
<p>Lo spirito dell’amministrazione di sostegno, infatti, dovrebbe essere quello di fornire un valido ausilio a chi si trovi in stato di bisogno e non di sottrargli risorse o immettere nella gestione dei suoi beni persone poco idonee a tale fine. È abbastanza difficile dire se, nella prassi, l’istituto in oggetto<em> </em>abbia veramente raggiunto il suo scopo. </p>
<p>Ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 408 c.c., nella scelta dell’amministratore di sostegno il giudice tutelare deve preferire, se ciò è possibile, il coniuge non legalmente separato, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, un parente entro il quarto grado oppure il soggetto indicato dal genitore superstite mediante un testamento, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata.</p>
<p>Il Tribunale di Bari, in una pronuncia del 15 giugno 2004, ha affermato che nelle ipotesi in cui sia riscontrabile una notevole conflittualità tra i parenti e vi sia la prova che le cure prestate spontaneamente dalle persone più prossime al beneficiario dell’amministrazione di sostegno non siano adeguate, l’amministratore in questione deve essere scelto fra persone non facenti parte dell’ambiente familiare e delle conoscenze della persona che si trova nell’impossibilità di provvedere direttamente alla tutela dei propri interessi.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Premio di laurea «LecceDonna 2009»]]></title>
<link>http://centrostudikairos.wordpress.com/2009/11/04/premio-di-laurea-%c2%ableccedonna-2009%c2%bb/</link>
<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:52:47 +0000</pubDate>
<dc:creator>centrostudikairos</dc:creator>
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<description><![CDATA[LECCE &#8211; Al via la terza edizione del Premio di laurea «LecceDonna», destinato a studentesse de]]></description>
<content:encoded><![CDATA[LECCE &#8211; Al via la terza edizione del Premio di laurea «LecceDonna», destinato a studentesse de]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Il trust e l'amministrazione di sostegno]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/11/03/il-trust-e-lamministrazione-di-sostegno/</link>
<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:42:20 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
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<description><![CDATA[Il Tribunale di Genova, con decisione del 14 marzo 2006, si è espresso con riferimento ad una partic]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Il Tribunale di Genova, con decisione del 14 marzo 2006, si è espresso con riferimento ad una particolare tematica, rilevante in materia di amministrazione di sostegno.</p>
<p>Più specificamente, nella pronuncia sopra menzionata si è affermato che l’amministratore di sostegno può ricevere un’apposita autorizzazione da parte del giudice tutelare, ai fini della costituzione di un <em>trust</em> nell’interesse del beneficiario di tale amministrazione, nonché di suo figlio, disabile al pari del primo.</p>
<p>Pertanto, è agevole desumere la crescente importanza dell’istituto cui accenneremo in seguito, anche e soprattutto a tutela di coloro che non sono pienamente in grado di provvedere ai propri bisogni e necessitano di specifica assistenza. La suddetta decisione del Tribunale di Genova ha solennemente riconosciuto l’applicabilità della figura negoziale in questione al campo dell’amministrazione di sostegno.</p>
<p>In particolare, il <em>trust </em>costituisce un istituto di <em>common law,</em> vigente negli ordinamenti anglosassoni, ma che ha iniziato a diffondersi anche negli ordinamenti giuridici di stampo continentale. Nel <em>trust </em>accade generalmente che il disponente trasferisca la proprietà di un bene al <em>trustee,</em> il quale è tenuto ad utilizzarlo in conformità alle istruzioni ricevute ed a favore del beneficiario. Si osservi che in letteratura esistono più definizioni dell’istituto.</p>
<p>Come è agevole osservare, la figura in oggetto può essere variamente utilizzata, in quanto è in grado di rispondere a molteplici esigenze e si presta a soddisfare diversi interessi economici.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Sentenza Cassazione n° 22608: l’assicurazione non copre i danni morali subiti dai dipendenti?]]></title>
<link>http://delpup.wordpress.com/2009/11/03/l%e2%80%99assicurazione-non-copre-i-danni-morali-subiti-dai-dipendenti/</link>
<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:52:43 +0000</pubDate>
<dc:creator>Mauro A. Del Pup</dc:creator>
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<description><![CDATA[Dalla consultazione della rassegna info-legal.it apprendo che la Corte di Cassazione con la sentenza]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:center;"><a href="http://delpup.wordpress.com/files/2007/12/giustizia.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-54" title="Sentenza" src="http://delpup.wordpress.com/files/2007/12/giustizia.jpg" alt="Sentenza" width="243" height="193" /></a></p>
<p style="text-align:justify;">Dalla consultazione della rassegna <a href="http://www.info-legal.it/?id=1201">info-legal.it</a> apprendo che la Corte di Cassazione con la <strong>sentenza n. 22608 del 26 ottobre 2009</strong> avrebbe stabilito che l’assicurazione stipulata dall’azienda per restare indenne rispetto agli infortuni sul lavoro <span style="text-decoration:underline;">non copre il danno morale subito dal dipendente</span>.</p>
<p style="text-align:justify;">Una ricerca in rete per “scovare“ la sentenza mi ha portato <a href="http://baronemarco.blogspot.com/2009/10/lassicurazione-non-copre-i-danni-morali.html">qui</a> dove si legge che, non solo l’assicurazione stipulata dall’azienda per restare indenne rispetto agli infortuni sul lavoro <strong>non copre il danno morale subito dal dipendente,</strong> ma anche che, prima della riforma del 2000, l’assicurazione non copriva, e resta valido per tutto il contenzioso ancora in corso, <strong>neppure il danno biologico</strong>.</p>
<p style="text-align:justify;">Lo ha sancito la Suprema corte che, con la sentenza citata, ha respinto il ricorso di un imprenditore che <strong>chiedeva di essere tenuto indenne dalla sua assicurazione dai danni biologici e morali subiti in un incidente da un suo dipendente</strong>. La terza sezione civile ha affermato che “la copertura assicurativa prevista dall’attuale sistema di assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur non avendo ad oggetto il danno patrimoniale in senso stretto, non è, peraltro, riferibile né al danno biologico né a quello morale, essendo le indennità previste dal d.p.r. 1124 del 1965 collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull’attitudine al lavoro dell’assicurato non assumendo alcun rilievo gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione stessa comporta con riferimento agli altri ambiti ed alle altre modalità di espressione della personalità del danneggiato nella vita di relazione, tra cui la stessa capacità di lavoro generico”.</p>
<p style="text-align:justify;">Mi pare una sentenza incredibile per la portata che potrebbe avere sulle coperture assicurative e dunque sui piani di gestione dei rischi perciò, in attesa di trovare la sentenza, ti chiedo se tu ne sai qualcosa.</p>
<p style="text-align:left;"><strong>Aggiornamento</strong>: ho trovato la sentenza, eccola: <a href="http://delpup.wordpress.com/files/2009/11/sentenza-3a-sezione-cassazione-n-22608_2009.pdf">Sentenza 3a sezione Cassazione n. 22608_2009</a></p>
<p style="text-align:left;">Chi vuole commentarla?</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Violenza in coppia stabile è maltrattamento in famiglia]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/11/02/violenza-in-coppia-stabile-e-maltrattamento-in-famiglia/</link>
<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:28:08 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[Le vessazioni tra persone che hanno un rapporto consolidato equivalgono a quelle tra sposati. Cassaz]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/11/images.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4605" title="images" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/11/images.jpg" alt="images" width="143" height="93" /></a></strong></p>
<p><strong>Le vessazioni tra persone che hanno un rapporto consolidato equivalgono a quelle tra sposati.</strong></p>
<p><strong>Cassazione 40727/2009.</strong></p>
<p>di Roberto Codini<br />
Le vessazioni e le violenze sul partner sono sempre da considerarsi maltrattamenti in famiglia tutelati dalla legge penale purché si tratti di coppie stabili anche se non sposate o conviventi.<br />
Lo ha stabilito la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando una sentenza della Corte di Appello di Cagliari che aveva condannato un signore per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna.</p>
<p>La Suprema Corte, respingendo il ricorso dell’imputato contro la sentenza di appello, ha affermato che “ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, non assume alcun rilievo la circostanza che l’azione delittuosa sia commessa ai danni di una persona convivente “more uxorio”, atteso che il richiamo contenuto nell’art.572 del codice penale. alla “famiglia” deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo”.</p>
<p>La sentenza costituisce un ulteriore passo in avanti in materia di tutela della c.d. “famiglia di fatto”, cioè delle unioni tra soggetti non uniti dal vincolo del matrimonio. È utile ripercorrerne brevemente le tappe&#8230;<a href="http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=88291&#38;idCat=75" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Cittadino Lex</strong>   <a href="http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=88291&#38;idCat=75" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Aspetti della cessione di quote di una società a responsabilità limitata]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/11/01/aspetti-della-cessione-di-quote-di-una-societa-a-responsabilita-limitata/</link>
<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 19:56:36 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
<guid>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/11/01/aspetti-della-cessione-di-quote-di-una-societa-a-responsabilita-limitata/</guid>
<description><![CDATA[Illustriamo a questo punto ciò che è stato affermato in una decisione del Tribunale di Milano del 15]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Illustriamo a questo punto ciò che è stato affermato in una decisione del Tribunale di Milano del 15 febbraio 2006.</p>
<p>Secondo la succitata pronuncia, nelle ipotesi in cui non sia stata prestata un’apposita garanzia in ordine alla consistenza del patrimonio sociale, il contratto mediante il quale si conviene la cessione di quote di una società a responsabilità limitata non può essere impugnato per vizio della volontà, né risolto per difetto di qualità.</p>
<p>È appena il caso di ricordare che, nelle società a responsabilità limitata, le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni, né formare oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (art. 2468, primo comma, c.c.). Le partecipazioni possono essere liberamente trasferite mediante atto <em>inter vivos</em> e per successione <em>mortis causa,</em> salva una contraria disposizione dell’atto costitutivo (art. 2469 c.c.). Il trasferimento delle partecipazioni ha efficacia nei confronti della società dal momento del deposito dell’atto di trasferimento presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione si trova la sede sociale (art. 2470 c.c.).</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[«Di Pietro, la vera storia» di Filippo Facci - Mondadori]]></title>
<link>http://termoli.wordpress.com/2009/10/21/%c2%abdi-pietro-la-vera-storia%c2%bb-di-filippo-facci-mondadori/</link>
<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 06:46:42 +0000</pubDate>
<dc:creator>Achab</dc:creator>
<guid>http://termoli.wordpress.com/2009/10/21/%c2%abdi-pietro-la-vera-storia%c2%bb-di-filippo-facci-mondadori/</guid>
<description><![CDATA[di Filippo Facci Il 13 ottobre sarà nelle librerie «Di Pietro, la Storia vera» di Filippo Facci (Mon]]></description>
<content:encoded><![CDATA[di Filippo Facci Il 13 ottobre sarà nelle librerie «Di Pietro, la Storia vera» di Filippo Facci (Mon]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[QUELLA FARSA DELL'ESAME DI STATO]]></title>
<link>http://movinaround.wordpress.com/2009/10/19/quella-farsa-dellesame-di-stato/</link>
<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:00:09 +0000</pubDate>
<dc:creator>digitalcomedynonsense</dc:creator>
<guid>http://movinaround.wordpress.com/2009/10/19/quella-farsa-dellesame-di-stato/</guid>
<description><![CDATA[Non ho studiato giurisprudenza. Non sono neanche minimamente interessata all&#8217;argomento &#8220;]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Non ho studiato giurisprudenza. Non sono neanche minimamente interessata all&#8217;argomento &#8220;legge&#8221; perchè non è il mio campo di interesse, non è la mia passione e non rientra nei miei canoni di &#8220;lavoro&#8221;.</p>
<p>Eppure.</p>
<p>Eppure sono andata a vedere l&#8217;esame orale di una mia amica. Laureata all&#8217;università di Torino, anni passati a fare quello che nel campo si chiama &#8220;praticantato&#8221; ossia &#8220;sfruttamento da parte di magnaccia-avvocati&#8221;.<br />
Ha risposto da Dio, ha fatto un&#8217;interrogazione brillante, ha dimostrato che gli anni passati a farsi le ossa per le tasche altrui sono stati un buon campo d&#8217;apprendimento. Alla fine dell&#8217;orale una professoressa universitaria di economia si è alzata e le ha fatto i complimenti.<br />
Non un tentennamento, non un&#8217;esitazione, neanche una domanda andata a vuoto.</p>
<p>Morale: BOCCIATA.</p>
<p>Allora è vero. Allora è tutto una stramaledetta farsa! L&#8217;esame di stato per diventare avvocati qui in Italia non esiste.<br />
L&#8217;esame per diventare dottori in chirurgia e medicina (gente alla quale affidiamo la nostra vita e quella dei nostri cari) è una &#8220;formalità&#8221;.<br />
L&#8217;esame per diventare avvocati è una &#8220;burla&#8221;, una &#8220;celia&#8221;, uno &#8220;scherzo&#8221;.</p>
<p>Cosa aspettano? che qualche giovane si suicidi dopo una delusione simile prima di prendere provvedimenti?<br />
Si aspettano che tutti stiano zitti e subiscano l&#8217;egoismo puro di vecchi ed incartapecoriti avvocati del diavolo la cui unica intenzione è non lasciar spazio ai giovani per papparsi tutto il mercato esattamente come MAFIA comanda?</p>
<p>E IO DICO NO.</p>
<p>E io voglio, adesso e subito, che tutti quelli che si trovano d&#8217;accordo con me alzino la mano, formino petizioni, scrivano e mi contattino per formare una coalizione compatta contro questo schifo.<br />
Cambiamo la politica di dittatura e lasciamo che i meriti vengano riconosciuti!<br />
Altrimenti sarei capace di far giustizia da sola e anche se non sono Chuck Norris, potrete leggere delle mie imprese sul prossimo quotidiano: &#8220;Quella Scema che ha cercato di fermare il naturale andazzo dei tempi&#8221;<br />
Se questo è il naturale andazzo dei tempi, allora<br />
VAFFANCULO.<br />
Mi sento estremamente INCAZZATA. </p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Il medico risponde anche per colpa lieve]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/10/19/il-medico-risponde-anche-per-colpa-lieve/</link>
<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:21:01 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/10/19/il-medico-risponde-anche-per-colpa-lieve/</guid>
<description><![CDATA[Cass. III sez. civ. sentenza n. 20790/09 La Corte di Cassazione ha stabilito che il medico non può e]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/10/imageslllllll.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4602" title="imageslllllll" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/10/imageslllllll.jpg" alt="imageslllllll" width="114" height="113" /></a></strong></p>
<p><strong>Cass. III sez. civ. sentenza n. 20790/09</strong></p>
<p>La Corte di Cassazione ha stabilito che il medico non può esimersi da responsabilità per colpa lieve per il solo fatto che l&#8217;intervento abbia comportato la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.</p>
<p>La Corte richiamando il disposto di cui all&#8217;articolo 2236 ha precisato che in ambito medico, a prescindere dalla difficoltà dell&#8217;intervento, il sanitario ha l&#8217;obbligo di seguire il paziente anche in relazione a possibili eventi che possono verificarsi dopo l&#8217;operazione.</p>
<p>Da <strong>Saranno Avvocati</strong>   <a href="http://www.sarannoavvocati.it/aggiornamento/comm_cass_20790_09.htm" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[Dell'apertura improvvisa di sportelli]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/10/16/dellapertura-improvvisa-di-sportelli/</link>
<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 19:50:41 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
<guid>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/10/16/dellapertura-improvvisa-di-sportelli/</guid>
<description><![CDATA[Nella Cassazione n. 9366 del 1981, la Suprema Corte ha affermato che il conducente di un veicolo che]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Nella Cassazione n. 9366 del 1981, la Suprema Corte ha affermato che il conducente di un veicolo che si accinge ad eseguire il sorpasso non è obbligato a prevedere l’apertura di uno sportello da parte degli altri utenti della strada.</p>
<p>Più in particolare, secondo la Corte, l’apertura dello sportello di un autoveicolo dal lato che guarda verso il centro della strada costituisce una manovra idonea ad arrecare pericolo e intralcio per tutta la circolazione stradale. Pertanto, chiunque intenda compiere una tale operazione è tenuto ad usare la massima accortezza e soprattutto deve evitare di costringere gli altri utenti della strada ad effettuare delle manovre di emergenza.</p>
<p>Si osservi come non di rado, durante la circolazione stradale, ci si trova di fronte a delle situazioni di pericolo dovute all’apertura improvvisa ed inaspettata di sportelli; simili vicende possono talvolta tradursi in dei veri e propri incidenti, con danni a cose e/o a persone.</p>
</div>]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Un ragazzo troppo cresciuto]]></title>
<link>http://digiblues.wordpress.com/2009/10/14/un-ragazzo-troppo-cresciuto/</link>
<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 05:28:42 +0000</pubDate>
<dc:creator>digiblues</dc:creator>
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<description><![CDATA[Carmelo aveva dodici anni quando vide per la prima volta Calogero, suo padre, consegnare mesto due b]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Carmelo aveva dodici anni quando vide per la prima volta Calogero, suo padre, consegnare mesto due b]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[4-14 ottobre, Palermo: V edizione della &quot;Giornata delle Creature&quot; dedicata al premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kuyi]]></title>
<link>http://stranieromavero.wordpress.com/2009/10/03/4-14-ottobre-palermo-v-edizione-della-giornata-delle-creature-dedicata-al-premio-nobel-per-la-pace-aung-san-suu-kuyi/</link>
<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 14:14:00 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tindara Ignazzitto</dc:creator>
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<description><![CDATA[Scarica la locandina]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Scarica la locandina]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Proprietario responsabile della sicurezza degli operai in casa]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/09/30/proprietario-responsabile-della-sicurezza-degli-operai-in-casa/</link>
<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:04:36 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[Chi si avvale non di una ditta ma di un singolo lavoratore deve adottare le norme antinfortunistiche]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/09/imageswwwwwwwww.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4593" title="imageswwwwwwwww" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/09/imageswwwwwwwww.jpg" alt="imageswwwwwwwww" width="124" height="113" /></a></strong></p>
<p><strong>Chi si avvale non di una ditta ma di un singolo lavoratore deve adottare le norme antinfortunistiche.</strong></p>
<p><strong>Cassazione 36581/2009.</strong></p>
<p>di Roberto Codini<br />
Chi utilizza per ristrutturare il proprio appartamento un operaio e non una impresa specializzata è tenuto al rispetto delle norme antinfortunistiche ed alla vigilanza sulla sicurezza del lavoratore, ed in caso di morte di quest’ultimo rischia una condanna per omicidio colposo.</p>
<p>Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione annullando con rinvio una sentenza della Corte di Appello di Bari che aveva assolto, “perché il fatto non sussiste”, il proprietario di un immobile che aveva commissionato i lavori di ristrutturazione del suo appartamento ad un operaio che era morto a causa di un infortunio sul lavoro.</p>
<p>Il proprietario dell’immobile non si era rivolto infatti al titolare di una ditta specializzata ma aveva incaricato dei lavori un operaio dipendente in mobilità di un’altra impresa&#8230;<a href="http://www.aziendalex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=88851&#38;idCat=394" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Azienda Lex</strong>  <a href="http://www.aziendalex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=88851&#38;idCat=394" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[La madre separata che non permette gli incontri tra padre e figli commette reato]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/09/30/la-madre-separata-che-non-permette-gli-incontri-tra-padre-e-figli-commette-reato/</link>
<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:00:23 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[Cass. Sez. pen. Sentenza n. 34838/09 La Cassazione ha di recente affermato che commettono un reato l]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/09/images6.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4590" title="images" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/09/images6.jpg" alt="images" width="95" height="142" /></a></strong></p>
<p><strong>Cass. Sez. pen. Sentenza n. 34838/09</strong></p>
<p>La Cassazione ha di recente affermato che commettono un reato le madri separate che non favoriscono gli incontri con l&#8217;altro genitore.</p>
<p>Un comportamento del genere, infatti, spiega la Corte, lungi dal &#8220;tutelare l&#8217;effettivo interesse&#8221; del minore, denota &#8220;il proposito di vulnerare l&#8217;interesse del marito a frequentare il figlio in costanza di separazione coniugale&#8221;.</p>
<p>Da <strong>Saranno Avvocati  </strong><a href="http://www.sarannoavvocati.it/aggiornamento/comm_cass_34838_09.htm" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>

</channel>
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