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	<title>legge-regionale &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
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	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "legge-regionale"</description>
	<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:42:20 +0000</pubDate>

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<title><![CDATA[Testo approvato in V Commissione 11 nov 2009]]></title>
<link>http://federazionespeleologicapugliese.wordpress.com/2009/11/30/testo-approvato-in-v-commissione-11-nov-2009/</link>
<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 14:05:10 +0000</pubDate>
<dc:creator>federazionespeleologicapugliese</dc:creator>
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<description><![CDATA[Pubblichiamo di seguito il testo di legge approvato in V Commissione, in attesa di quello definitivo]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><div>
<p style="text-align:left;">Pubblichiamo di seguito il testo di legge approvato in V Commissione, in attesa di quello definitivo</p>
<p style="text-align:center;">***</p>
<p style="text-align:center;">DISEGNO DI LEGGE</p>
<p style="text-align:center;">
<p style="text-align:center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align:center;"><strong> Nuovo titolo</strong></p>
<p style="text-align:center;">
<p style="text-align:center;">“TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GEOLOGICO E SPELEOLOGICO“</p>
<p style="text-align:center;">Esaminato dalla Commissione nella seduta dell’11 novembre 2009. Parere favorevole.</p>
<p>Relatore: Il Presidente Pietro MITA.</p>
<p>——————————————–</p>
<p>Relazione.</p>
<p>Decisione V Commissione n. 105/VIII.</p>
<p>Testo d.d.l. proposto dalla Commissione.</p>
<p>Novembre, 2009.</p>
<p style="text-align:center;">Disegno di legge</p>
<p style="text-align:center;">
<p style="text-align:center;">“Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico <strong>speleologico</strong>“</p>
<p>INDICE<br />
Articolo 1 – Obiettivi</p>
<p>Articolo 2 – Definizioni<br />
Articolo 3 – Catasto regionale dei geositi<br />
Articolo 4 – Catasto regionale del patrimonio ipogeo<br />
Articolo 5 – Sezioni Speciali e Monumenti naturali<br />
Articolo 6 – Gestione, tutela e pianificazione<br />
Articolo 7 – Interventi regionali<br />
Articolo 8 – Sanzioni<br />
Articolo 9 – Funzioni di controllo e sorveglianza<br />
Articolo 10 – Norma finanziaria</p>
<p>Articolo 11 – Abrogazioni</p>
<p>Disegno di legge</p>
<p>“Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e <strong>speleologico</strong>“</p>
<p>(N.B. – Le parti di testo evidenziate in <strong>grassetto</strong> rappresentano emendamento sostitutivo. Le parti di testo in <strong>grassetto e sottolineate</strong> emendamento aggiuntivo. Le parti barrate emendamento soppressivo).</p>
<p>Art. 1</p>
<p>(Obiettivi)</p>
<p>1.      La Regione Puglia, di seguito denominata Regione, nell’ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che perseguono l’obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, in virtù dei principi già espressi con la legge regionale n. 32 del 3 ottobre 1986 (Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico – Norme per lo sviluppo della speleologia) e nel rispetto della Raccomandazione Rec (2004) 3 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 5 maggio 2004 sulla conservazione del patrimonio geologico e delle aree di speciale interesse geologico, della legge 27 maggio 2005, n. 104 (Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei  (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e sue modifiche ed integrazioni, nonché della l.r. del 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia):</p>
<p>a)   riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della geodiversità regionale e del patrimonio geologico ad essa collegato <strong>con particolare attenzione al fenomeno carsico</strong>, in quanto depositari di valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi;</p>
<p>b)   promuove la conoscenza, la fruizione pubblica <strong>compatibile con la</strong> conservazione del bene, e l’utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico <strong>e speleologico</strong> e dei paesaggi geologici e carsici;</p>
<p>c)   garantisce la conservazione e la valorizzazione del sottosuolo, del patrimonio ambientale delle zone carsiche, delle cavità naturali <strong>e degli ipogei artificiali di particolare valore culturale e della biodiversità ipogea, anche attraverso l’emanazione di provvedimenti conservativi specifici diretti ad impedire il degrado, la distruzione, l’ostruzione, il danneggiamento, il deturpamento e l’inquinamento, nonché per consentirne una corretta fruizione.</strong></p>
<p>2.      La Regione promuove, anche mediante l’adozione di appositi provvedimenti e l’approvazione di programmi, azioni, interventi e progetti:</p>
<p>a)   il miglioramento della conoscenza e la conservazione del patrimonio geologico e <strong>speleologico regionale e della biodiversità ipogea</strong>;</p>
<p>b)   l’accertamento dello stato dei geositi e dell’ambiente carsico;</p>
<p><strong>c) </strong><strong>la conservazione e l’aggiornamento del catasto regionale delle grotte e delle cavità artificiali e l’istituzione del catasto regionale dei geositi;</strong></p>
<p><strong>d) la fruizione pubblica compatibile con la conservazione del bene e l’utilizzo didattico del patrimonio geologico e speleologico.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>3.      La Regione promuove e sostiene:</p>
<p>a)    l’organizzazione delle attività di studio, ricerca, tutela e conservazione dei geositi, <strong>di significative manifestazioni superficiali e sotterranee del fenomeno carsico, di cavità artificiali di particolare valore culturale e della biodiversità ipogea</strong>;</p>
<p>b)    formazione tecnica e culturale degli speleologi <strong>e delle guide speleologiche</strong> nell’ambito dei gruppi associati alla Federazione Speleologica Pugliese<strong>,</strong> <strong>di seguito denominata più brevemente FSP, o riconosciuti nell’ambito speleologico nazionale (Società Speleologica Italiana e Club Alpino Italiano);</strong></p>
<p>c)   le attività di valorizzazione sostenibile del patrimonio <strong>speleologico;</strong></p>
<p><strong>d) </strong><strong>la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle attività connesse alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, scientifico, ricreativo e culturale degli ambienti ipogei, riconoscendo quale soggetto di riferimento per tali attività il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.).</strong></p>
<p>Art. 2</p>
<p>(Definizioni)</p>
<p>1.      Nella presente legge si intende per:</p>
<p>a)  “geodiversità”, la varietà o la diversità del substrato roccioso, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico e <strong>pedologico</strong>;</p>
<p>b)  “patrimonio geologico” della Regione l’insieme dei luoghi e delle singolarità ove sono conservate importanti testimonianze della storia e dell’evoluzione geologica, geomorfologica, idrogeologica e pedologica del territorio regionale;</p>
<p>c)  “patrimonio <strong>speleologico</strong>”, l’insieme degli ambienti sotterranei, <strong>originati da processi carsici in ambiente terrestre e marino </strong>o creati da attività antropiche in contesti naturali o urbani;</p>
<p><strong>d) </strong><strong>“speleologia”, il complesso delle attività di studio e di esplorazione delle cavità naturali e artificiali e dei fenomeni naturali e culturali in esse osservabili; </strong></p>
<p><strong>e) </strong><strong>“biodiversità ipogea”, varietà di organismi viventi che abitano gli ecosistemi ipogei, suddivisi tra (troglobi) strettamente legati agli ambienti ipogei e (troglofili) che utilizzano saltuariamente.</strong></p>
<p>2.      Il patrimonio geologico è costituito dai seguenti elementi:</p>
<p>a)  “geositi”, ovvero qualsiasi località, area o territorio in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico per la conservazione;</p>
<p>b)  “aree carsiche”, ovvero zone formate da rocce carsificabili, solubili, nelle quali l’idrografia di superficie è limitata mentre il sottosuolo è caratterizzato dallo sviluppo di grotte e cavità. Le aree carsiche sono altresì caratterizzate in superficie da depressioni chiuse, doline, valli cieche, inghiottitoi e risorgenti.</p>
<p>3.      Il patrimonio <strong>speleologico </strong>è composto dai seguenti elementi:</p>
<p><strong>a) </strong><strong>“sistemi carsici”, ovvero complessi di forme carsiche ipogee epigee organicamente e funzionalmente collegate tra loro;</strong></p>
<p>b)  “grotte naturali”, ovvero forme vuote sotterranee di origine naturale, <strong>di sviluppo superiore ai 5 metri lineari, oltre a cavità di entità inferiore ma di rilevante interesse geologico, archeologico, biologico, mineralogico, naturalistico e idrogeologico;</strong></p>
<p>c)  “cavità artificiali”, sono l’insieme delle strutture ipogee realizzate dall’azione dell’uomo di particolare <strong>valore storico, archeologico, naturalistico e geominerario;</strong></p>
<p>d)  “geositi ipogei”, comprendono tutti quegli ambienti sotterranei che per le loro caratteristiche morfologiche intrinseche, per la natura delle rocce nelle quali sono scavate, per quello che contengono o per l’uso che ne è stato fatto dall’uomo nel tempo, presentano caratteri di eccezionalità in senso lato;</p>
<p>e)  “grotte e cavità turistiche”, comprendono le grotte naturali e le cavità artificiali per le quali è riconosciuta una valenza turistica o rispetto alle quali sono in atto attività di fruizione turistica già organizzate e/o disciplinate.</p>
<p>Art. 3</p>
<p>(Catasto regionale dei geositi)</p>
<p>1.      Al fine <strong>di assicurare la conoscenza e la conservazione del </strong>patrimonio geologico, è istituito presso la Regione il “Catasto dei geositi” costituito dagli elenchi dei geositi da approvarsi a norma del comma 7.</p>
<p>2.      Il catasto di cui al comma 1 contiene l’individuazione cartografica, catastale (foglio e particella), le aree di rispetto di cui al comma 4 dell’articolo 6, lettera a), la descrizione e ogni altra notizia utile alla definizione dei geositi, comprensivi dei geositi ipogei.</p>
<p>3.      Le informazioni di cui al comma 2 dovranno essere raccolte in maniera sistematica, facendo uso di apposite schede realizzate <strong>sulla base dei formulari adottati in iniziative di censimento dei geositi a carattere nazionale.</strong></p>
<p>4.      Il catasto è elemento costitutivo del sistema conoscitivo ed informativo regionale.</p>
<p>5.      La ricognizione, la perimetrazione dei geositi e l’aggiornamento del relativo catasto vengono effettuati dall’Assessorato regionale all’ecologia sulla base di indagini e studi tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paleontologiche, <strong>pedologiche e carsiche.</strong></p>
<p>6.      Le attività di cui al  comma 5 possono essere realizzate anche mediante convenzioni con Università, Enti di ricerca e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale.</p>
<ol>
<li>7.            Gli elenchi ed i rispettivi aggiornamenti sono approvati, su conforme proposta dell’Assessorato regionale all’ecologia, con delibera di Giunta regionale da notificarsi ai proprietari dei fondi su cui insistono i beni. La medesima delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e notificata ai Comuni interessati, che provvederanno a darne pubblicità con l’affissione all’albo pretorio e con ogni mezzo che riterranno utile.</li>
</ol>
<p>Art. 4</p>
<p>(Catasto regionale del patrimonio <strong>speleologico</strong>)</p>
<p>1.      Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione del patrimonio <strong>speleologico è istituito, presso la Regione il “Catasto delle grotte e delle cavità artificiali”. La conservazione e l’aggiornamento del catasto sono affidati, mediante apposita convenzione, alla Federazione Speleologica Pugliese (FSP) quale</strong> referente riconosciuta per le attività speleologiche in Puglia.</p>
<p>2.      Il catasto di cui al comma 1 è costituito da:</p>
<p>a)  l’elenco delle grotte naturali;</p>
<p>b)  l’elenco delle cavità artificiali;</p>
<p>c)  l’elenco delle grotte  e cavità turistiche.</p>
<p>3.      Nel catasto di cui al comma 1 sono indicati per ciascuna grotta, i dati identificativi catastali (foglio e particella) e topografici, le aree di rispetto di cui al comma 4 dell’articolo 6, lettera b), nonché informazioni di tipo geologico, speleologico, morfologico, faunistico, vegetazionale e del microclima in cavità, secondo le indicazioni da fornirsi in apposita scheda di censimento e raccolta dati.</p>
<p>4.      Il catasto è elemento costitutivo del sistema conoscitivo ed informativo regionale.</p>
<p>5.      Gli elenchi ed i rispettivi aggiornamenti sono approvati, su conforme proposta dell’Assessorato regionale all’ecologia, con delibera di Giunta regionale da notificarsi ai proprietari dei fondi su cui insistono i beni di cui al comma 2. La medesima delibera sarà pubblicata sul BURP e notificata ai Comuni interessati, che provvederanno a darne pubblicità con l’Affissione all’albo pretorio e con ogni mezzo che riterranno utile.</p>
<p>6.      Le associazioni che operano nel campo della speleologia, le Università e gli altri enti di ricerca, pubbliche amministrazioni, nonchè privati cittadini, possono fare richiesta di iscrizione di una nuova grotta o cavità corredando la domanda dei dati necessari alla compilazione della scheda di raccolta dati, censimento e verifica che avverrà secondo quanto definito dalla citata convenzione con la FSP.</p>
<p>7.      Una cavità naturale e/o artificiale potrà essere iscritta nella sezione di cui alla lettera c) del comma 2, qualora il soggetto richiedente ne dimostri la valenza turistico-didattica mediante appropriata documentazione da presentarsi all’Assessorato regionale all’ecologia, che ne potrà deliberare successivamente l’iscrizione secondo quanto previsto al  <strong>comma 5</strong>.</p>
<p>8.      Al fine di poter ridurre l’impatto dovuto al loro accesso, i siti iscritti nell’elenco di cui alla lettera c) del comma 2, dovranno essere dotati di sistema di monitoraggio microclimatico, di sistemi di sicurezza dei percorsi, di impianti di illuminazioni compatibili con l’ecosistema ipogeo.</p>
<p>Art. 5</p>
<p>(Sezioni Speciali e Monumenti naturali)</p>
<p>1.      Al fine di assicurare la conservazione <strong>di cavità artificiali e di geositi, anche ipogei, di particolare valore </strong>culturale, archeologico, storico, artistico, biologico, geologico, geomorfologico o paleontologico sono istituite sezioni speciali dei rispettivi catasti nelle quali sono iscritte le grotte naturali, le cavità artificiali ed i geositi che posseggono specificità per la rilevanza e la rarità del valore espresso.</p>
<p>2.      Per assicurare una specifica tutela e valorizzazione, nonché una utilizzazione non pregiudizievole all’interesse protetto ai sensi della presente legge, <strong>le cavità naturali e artificiali </strong>ed i geositi iscritti nelle sezioni speciali del catasto sono soggette ad apposite norme di tutela e uso che costituiranno, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, nel rispetto delle procedure e modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia.</p>
<p>3.      Nei casi di cui al comma 1, la Regione potrà procedere all’istituzione di “Monumenti naturali” a norma del comma 1 dell’articolo 2, lettera d), della l.r. 19/1997 secondo il seguente procedimento:</p>
<p>a)   la Giunta regionale formula la proposta di istituzione del monumento naturale;</p>
<p>b)  la proposta di istituzione è notificata al proprietario del fondo o del bene interessato a norma dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e sue modifiche ed integrazioni;</p>
<p>c)   la Regione procede alla convocazione della Conferenza di servizi di cui all’articolo 6 della l.r. 19/1997, cui saranno invitati oltre ai soggetti ivi indicati, anche i proprietari dei fondi e/o dei beni interessati osservando il procedimento di cui alla l.r. 19/1997 in quanto applicabile;</p>
<p>d)   la legge istitutiva, sarà pubblicata sul BURP e notificata ai Comuni interessati, che provvederanno a darne pubblicità con l’affissione all’albo pretorio e con ogni mezzo che riterranno utile.</p>
<p>Art. 6</p>
<p>(Gestione, tutela e pianificazione)</p>
<p>1.      I Catasti di cui agli articoli 3 e 4 sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.</p>
<p>2.         L’accesso ai geositi, alle grotte naturali e alle cavità artificiali è da intendersi libero fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti, i quali potranno per quelli iscritti nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 4, lettera c), prevedere specifica regolamentazione dell’accesso anche ai fini della fruizione turistica. Sono fatte salve norme territoriali specifiche più restrittive o particolari condizioni di sicurezza dei luoghi.</p>
<p>3.      Nei luoghi individuati dai catasti di cui agli articoli 3 e 4  <strong>ivi compresi gli elenchi speciali e i monumenti naturali di cui all’articolo 5 </strong>è fatto divieto di:</p>
<p>a)      abbandonare rifiuti;</p>
<p>b)      alterare il regime idrico con<strong> l’effettuazione di scavi, sbancamenti e colmamenti</strong>;</p>
<p>c)      alterare la morfologia del terreno o lo stato dei luoghi;</p>
<p>d)      accedere, se non per giustificate attività di esplorazione e ricerca, alle cavità ipogee ed ai geositi iscritti alle sezioni speciali dei catasti di cui al comma 1 dell’articolo 5 e ai Monumenti naturali per questi ultimi salvo diversa specifica regolamentazione eventualmente prevista nella legge istitutiva;</p>
<p>e)      asportare o danneggiare affioramenti rocciosi, concrezioni, la <strong>elementi della biodiversità </strong>ipogea o resti di essa, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paletnologici.</p>
<p><strong>f) </strong><strong>realizzare nuove cave e discariche.</strong></p>
<p>4.      I divieti di cui al comma 3 si <strong>estendono</strong>:</p>
<p><strong>a) </strong><strong>ad eventuali aree di rispetto contermini ai geositi inseriti nel catasto di cui all’articolo 3, individuate ai fini della tutela degli stessi e riportate nelle schede di censimento;</strong></p>
<p><strong>b) ad eventuali aree di rispetto estese tra le cavità iscritte al catasto di cui all’articolo 4 ed il piano campagna sovrastante, per una superficie riportata nelle schede di censimento.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>5.      Il Sindaco del Comune interessato può vietare l’accesso ai siti oggetto di tutela da parte della presente legge qualora vi sia pericolo per la pubblica incolumità, salvo consentirlo per motivi di ricerca scientifica e speleologica.</p>
<p>6.      Parimenti, il divieto di accesso <strong>ai fini della tutela </strong>può essere disposto dal Sindaco in casi di necessità, indifferibilità ed urgenza, alle grotte in cui siano presenti reperti paletnologici o paleontologici o situazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche di particolare fragilità ed interesse, ivi comprese particolari esigenze della fauna e delle sue esigenze riproduttive.</p>
<p>7.      Fatto salvo quanto disposto <strong>dalla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio ambientale e culturale, la Giunta regionale può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui al presente articolo per documentati e imperativi motivi di interesse pubblico </strong>di sicurezza e per fini scientifici, di ricerca ed esplorativi.</p>
<p>8.      Fatto salvo quanto indicato al comma 3, qualora i siti compresi nei catasti di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge ricadano in Aree protette regionali o nazionali, così definite rispettivamente ai sensi della legge regionale n. 19/1997 e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette – Ecologia), nonché nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000 ai sensi e per gli effetti delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, vige la speciale normativa di riferimento, ove più restrittiva.</p>
<p>9.      La Regione, tramite l’Assessorato all’ecologia, provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio geologico anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con università, istituti di ricerca e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale.</p>
<p><strong>10.    La Regione, tramite l’Assessorato all’ecologia, provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio speleologico anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con la Federazione Speleologica Pugliese o con associazioni speleologiche riconosciute nell’ambito speleologico nazionale (Società Speleologica Italiana e Club Alpino italiano). </strong></p>
<p>Art. 7</p>
<p>(Interventi regionali <strong>e relazioni con gli Enti locali</strong>)</p>
<p>1.      La Regione promuove specifici progetti, redatti nel rispetto e per il perseguimento delle finalità della presente legge, a cura di <strong>Comuni singoli e associati, Province, Comunità Montane ed Enti parco nei quali ricadono i siti compresi nei catasti di cui agli articoli 3 e 4, di Università, Enti di ricerca, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico -  C.N.S.A.S.  (articolo 11 legge 225/1992) FSP o gruppi speleologici afferenti alla stessa o riconosciuti nell’ambito speleologico nazionale (Società Speleologica Italiana e Club Alpino Italiano) </strong>e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale.</p>
<p>2.      I progetti di cui al comma 1 devono essere destinati a sostenere:</p>
<p>a)   le iniziative di carattere scientifico divulgativo ed educativo dirette alla diffusione della tutela naturalistica e della conoscenza del patrimonio geologico e <strong>speleologico</strong> regionale;</p>
<p>b)   gli studi e le pubblicazioni inerenti alle ricerche geologiche e speleologiche aventi per tema la valorizzazione e la tutela dei geositi, <strong>degli ipogei naturali e artificiali e delle aree carsiche</strong> di cui all’articolo 2;</p>
<p>c)   l’organizzazione di corsi propedeutici, di formazione e di aggiornamento alla attività speleologica ed alla conoscenza degli ambienti carsici, le esplorazioni e le ricerche negli ambienti ipogei del territorio regionale;</p>
<p>d)   l’attuazione di programmi di iniziativa pubblica e privata per la sistemazione, tutela e fruizione, nonché per la delimitazione in sito mediante apposita segnalazione, dei geositi, delle grotte e delle aree di cui all’articolo 2;</p>
<p>e)   l’individuazione di itinerari e la redazione di guide, carte e pubblicazioni al fine di valorizzare e mettere in rete <strong>gli elementi del patrimonio geologico e speleologico</strong> di cui all’articolo 2, anche a fini educativi e turistici nell’ambito dei circuiti nazionali ed internazionali;</p>
<p>f)     il recupero e il ripristino dei siti degradati di particolare pregio ed interesse.</p>
<p><strong>3. I progetti di cui al comma 1 devono prevedere:</strong></p>
<p><strong>a) </strong><strong>la localizzazione e le caratteristiche degli interventi previsti;</strong></p>
<p><strong>b) </strong><strong>i tempi di realizzazione prevedibili e le priorità degli interventi;</strong></p>
<p><strong>c) </strong><strong>l’impatto ambientale e la ricaduta pubblica prevista:</strong></p>
<p><strong>d) </strong><strong>le forme di finanziamento.</strong></p>
<p>4.      La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predispone con scadenza <strong>annuale</strong>, il programma di attività per il perseguimento degli obiettivi individuati dalla presente legge con previsione del relativo stanziamento.</p>
<p>Art. 8</p>
<p>(Sanzioni)</p>
<p><strong>1.      Oltre alle sanzioni previste dalle norme penali e all’applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione statale per il risarcimento del danno ambientale, l’inosservanza delle norme di tutela contenute nella presente legge comporta la riduzione in ripristino, l’immediata cessazione dell’attività vietata e l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:</strong></p>
<p>a)   violazione dei divieti di cui al comma 3 dell’articolo 6, lettere b) e c) sanzione amministrativa  da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro 10.330,00;</p>
<p>b)   violazione dei divieti di cui al comma 3 dell’articolo 6, lettere a) e d) sanzione amministrativa da un minimo di euro 26,00 a un massimo di euro <strong>259,00</strong>. La medesima sanzione si applica in caso di contravvenzione ai divieti di accesso di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 6;</p>
<p>c)   violazione del divieto di cui al comma 3 dell’articolo 6, lettera e) sanzione amministrativa da un minimo di 103,00 a un massimo di euro <strong>1.029,00</strong>.</p>
<p>d)   all’applicazione delle sanzioni di cui ai punti precedenti consegue, ove tecnicamente possibile, l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del contravventore.</p>
<ol>
<li>2.            Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 25 novembre 1981, n. 689. Gli importi provenienti da dette sanzioni affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 “Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali” e devono essere utilizzate per gli scopi di tutela e valorizzazione previste dalla presente legge.</li>
</ol>
<p>Art. 9</p>
<p>(Funzioni di controllo e sorveglianza)</p>
<p>1.      Ai fini dello svolgimento dell’attività di controllo e di sorveglianza e del rispetto dei divieti di cui alla presente legge, il Comune territorialmente competente provvederà ad apporre apposita segnaletica che richiami gli estremi del provvedimento di inserimento del sito nel catasto e, brevemente, il relativo regime.</p>
<p>2.      Le funzioni di controllo e sorveglianza sulle violazioni alla presente legge sono demandate al Corpo forestale dello Stato. Attività di controllo può altresì essere svolta dalle Polizie provinciali e municipali, dalle Guardie di caccia e pesca  e dalle Guardie ecologiche volontarie (l.r. 10/2003) <strong>avvalendosi ove necessario della collaborazione e supporto della Federazione Speleologica Pugliese, di gruppi speleologici riconosciuti nell’ambito speleologico nazionale (Società Speleologica Italiana e Club Alpino Italiano) e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.</strong>. Verifiche e controlli sul rispetto delle deroghe e autorizzazioni concesse potranno essere effettuati anche dal personale appositamente delegato degli Uffici provinciali per l’agricoltura e dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste.</p>
<p><strong>Art. 10 </strong></p>
<p><strong>(Norma finanziaria)</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>1.      Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede per l’esercizio finanziario 2009 mediante stanziamento di € 50.000,00 sul capitolo 611067 “Spese per investimenti in attuazione del d.lgs. 112/1998 in materia di tutela ambientale”.  A decorrere dall’esercizio finanziario 2010, si provvede mediante stanziamenti di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa finanziati con le risorse provenienti dalla UE e dallo Stato e delle correlate quote di cofinanziamento regionale. </strong></p>
<p><strong>2.      Le quote di finanziamento poste a carico del bilancio regionale verranno determinate con le leggi di bilancio.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>3.      Gli importi provenienti dalle sanzioni di cui all’articolo 8 affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 “Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali” e devono essere utilizzate per gli scopi di tutela e valorizzazione previste dalla presente legge. </strong></p>
<p>Art. 11</p>
<p>(Abrogazioni)</p>
<p>1.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale  n. 32/1986 (Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico – Norme per lo sviluppo della speleologia) è abrogata.</p>
</div>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Acqua pubblica, pronto ddl popolare. All'Ars sit in di centinaia di amministratori comunali di tutta la Sicilia contro la privatizzazione]]></title>
<link>http://menficambia.wordpress.com/2009/11/27/acqua-pubblica-pronto-ddl-popolare-allars-sit-in-di-centinaia-di-amministratori-comunali-di-tutta-la-sicilia-contro-la-privatizzazione/</link>
<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 19:10:10 +0000</pubDate>
<dc:creator>menficambia</dc:creator>
<guid>http://menficambia.wordpress.com/2009/11/27/acqua-pubblica-pronto-ddl-popolare-allars-sit-in-di-centinaia-di-amministratori-comunali-di-tutta-la-sicilia-contro-la-privatizzazione/</guid>
<description><![CDATA[PALERMO &#8211; Sindaci, assessori e consiglieri comunali in rappresentanza di circa 100 comuni sici]]></description>
<content:encoded><![CDATA[PALERMO &#8211; Sindaci, assessori e consiglieri comunali in rappresentanza di circa 100 comuni sici]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Legge regionale: Sì del Consiglio regionale ]]></title>
<link>http://federazionespeleologicapugliese.wordpress.com/2009/11/26/legge-regionale-si-del-consiglio-regionale/</link>
<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 00:16:39 +0000</pubDate>
<dc:creator>federazionespeleologicapugliese</dc:creator>
<guid>http://federazionespeleologicapugliese.wordpress.com/2009/11/26/legge-regionale-si-del-consiglio-regionale/</guid>
<description><![CDATA[Non potevamo inaugurare meglio il nostro nuovo blog! Agenzia nr. 3424 del 25/11/2009 » Sedute Consig]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Non potevamo inaugurare meglio il nostro nuovo blog!</p>
<p>Agenzia nr. 3424 del 25/11/2009<br />
» Sedute Consiglio Regionale</p>
<p>Consiglio: sì unanime alla tutela del patrimonio geologico e speleologico</p>
<p>Approvato all’unanimità il disegno di legge “Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico”, con la finalità di effettuare un censimento dei siti geologici che costituiscono il patrimonio geologico pugliese e di riconoscere il ruolo e la valorizzazione delle cavità naturali e artificiali nello sviluppo turistico del territorio. Per queste, sarà infatti previsto un regime giuridico parzialmente differenziato. Particolare attenzione verrà prestata inoltre allo studio, alla ricerca, alla tutela e conservazione dei geositi, di grotte, sistemi carsici e fauna ipogea, nonché alla formazione tecnica e culturale degli speleologi.<br />
La tutela, con la legge appena approvata, sarà estesa insomma ai numerosi beni geologici, emersi sul territorio o sotterranei, promuovendo l’interesse per la speleologia e per le risorse naturali e culturali della Puglia. Si valorizza così la storia geologica e geomorfologica della Regione come elemento fondamentale del paesaggio e come espressione della straordinaria diversificazione geologica, “geodiversità” che caratterizza il territorio pugliese.</p>
<p>***</p>
<p>Il mondo speleologico pugliese ottiene così un prezioso riconoscimento e un importante strumento per la tutela e la salvaguardia del sottosuolo.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Milano - 9 Novembre 2009. PRIMO: IL LAVORO]]></title>
<link>http://prcmuggio.wordpress.com/2009/11/07/milano-9-novembre-2009-primo-il-lavoro/</link>
<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:02:02 +0000</pubDate>
<dc:creator>PRC Muggiò</dc:creator>
<guid>http://prcmuggio.wordpress.com/2009/11/07/milano-9-novembre-2009-primo-il-lavoro/</guid>
<description><![CDATA[09/11/2009 Milano Auditorium del Consiglio Regionale &#8211; via Filzi n.29 ore 17.30 Dibattito sull]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong>09/11/2009<br />
Milano<br />
Auditorium del Consiglio Regionale &#8211; via Filzi n.29<br />
ore 17.30</strong></p>
<p>Dibattito sulle due petizioni popolari per chiedere l&#8217;approvazione di provvedimenti a tutela del lavoro salariato e a sostegno dei disoccupati e dei precari.</p>
<li><a href="http://www.prclombardia.it/html/materiali/petizionepopolarelavoro1.pdf">Petizione popolare per l&#8217;approvazione di una legge regionale a difesa dell&#8217;occupazione nella piccola e media impresa, contro le delocalizzazioni.</a>
<p>&#160;</p>
</li>
<li><a href="http://www.prclombardia.it/html/materiali/petizionepopolarelavoro2.pdf">Petizione popolare per l&#8217;approvazione di leggi regionali che prevedano il blocco dei licenziamenti, l&#8217;estensione dell&#8217;indennità di disoccupazione e il riconoscimento di un reddito sociale.</a>
<p>Per aderire a queste petizioni potete inviare una mail a <a href="http://www.prclombardia.it/html/modules.php?name=Scrivici&#38;email=petizionilavoro@prclombardia.it">petizionilavoro@prclombardia.it</a> indicando nome, cognome, indirizzo.
<p>&#160;</p>
</li>
<div id="attachment_1168" class="wp-caption aligncenter" style="width: 476px"><img class="size-full wp-image-1168" title="Primo: il lavoro" src="http://prcmuggio.wordpress.com/files/2009/11/regione-9-11.jpg" alt="Primo: il lavoro" width="466" height="659" /><p class="wp-caption-text">Dibattito sulle petizioni a sostegno delle leggi regionali proposte dal PRC</p></div>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Una tre giorni dedicata ai funghi dal 6 all'8 novembre]]></title>
<link>http://termoli.wordpress.com/2009/11/06/una-tre-giorni-dedicata-ai-funghi-dal-6-all8-novembre/</link>
<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:12:37 +0000</pubDate>
<dc:creator>Achab</dc:creator>
<guid>http://termoli.wordpress.com/2009/11/06/una-tre-giorni-dedicata-ai-funghi-dal-6-all8-novembre/</guid>
<description><![CDATA[Ad annunciarla sono i soci del Gruppo Ecologico Micologico Molisano. In occasione del decennale del ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Ad annunciarla sono i soci del Gruppo Ecologico Micologico Molisano. In occasione del decennale del ]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[RACCOLTA FIRME CONTRO LA LEGGE REGIONALE PRO-CLANDESTINI]]></title>
<link>http://lucabiagioni.wordpress.com/2009/09/22/raccolta-firme-contro-la-legge-regionale-pro-clandestini/</link>
<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 18:33:32 +0000</pubDate>
<dc:creator>lucabiagioni</dc:creator>
<guid>http://lucabiagioni.wordpress.com/2009/09/22/raccolta-firme-contro-la-legge-regionale-pro-clandestini/</guid>
<description><![CDATA[Il Popolo della Libertà avvia in Garfagnana la raccolta di firme necessarie per indire un referendum]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Il Popolo della Libertà avvia in Garfagnana la raccolta di firme necessarie per indire un referendum abrogativo della legge regionale n. 29/2009, meglio conosciuta come la legge sull’immigrazione. La legge regionale equipara la posizione giuridica dei cittadini italiani, degli stranieri regolarmente presenti sul nostro territorio e degli stranieri irregolari e/o clandestini. I profili di incostituzionalità appaiono evidenti. La Toscana legittima infatti nel suo ordinamento la posizione dello straniero clandestino mentre la legge nazionale riconosce tale posizione come reato.   I cittadini potranno firmare, muniti di documento di riconoscimento, presso il  gazebo che sarà allestito Giovedì 24 settembre dalle ore 9 alle 12 in Piazza Umberto I a Castelnuovo di Garfagnana.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[TAVOLI PER LA CULTURA: un intervento di Gabriella Riccio]]></title>
<link>http://caosmos2000.wordpress.com/2009/04/28/tavoli-per-la-cultura-un-intervento-di-gabriella-riccio/</link>
<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 21:04:48 +0000</pubDate>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<guid>http://caosmos2000.wordpress.com/2009/04/28/tavoli-per-la-cultura-un-intervento-di-gabriella-riccio/</guid>
<description><![CDATA[&gt; scarica e leggi l&#8217;intervento formato .pdf Intervento di GABRIELLA RICCIO, Direttore Artis]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><a href="http://caosmos2000.wordpress.com/files/2008/07/intervento_riccio_tavoliperlacultura092.pdf">&#62; scarica e leggi l&#8217;intervento formato .pdf</a></p>
<p><span style="color:#000000;"><span style="color:#000000;">Intervento di</span><br />
<span style="color:#ff0000;">GABRIELLA RICCIO,</span> <span style="color:#000000;">Direttore Artistico di <strong>caosmos / cia gabriellariccio</strong></span></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;">per i </span> <a href="http://www.coordinamentospettacolocampania.it/?p=205#more-205" target="_blank"><span style="color:#ff0000;">TAVOLI PER LA CULTURA</span></a> <span style="color:#000000;">una iniziativa promossa dal Coordinamento dei produttori e promotori di cultura e spettacolo della Regione Campania</span><br />
<span style="color:#000000;"><br />
<span style="color:#ff0000;">Mercoledì 29 aprile 2009</span><br />
dalle 11 alle 16 non stop<br />
<span style="color:#ff0000;">Antisala de Baroni – Castel Nuovo – Napoli </span></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;"><strong>Modalità di accesso alla produzione, ed in generale di accesso alla L.R. nr 6 del 15 giugno 2007 ex articolo 6 comma 1 lettera  A &#8211; una testimonianza &#62; il caso di caosmos / cia gabriellariccio</strong></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;">Premetto che parlerò a titolo meramente esemplificativo della esperienza di caosmos / cia gabriellariccio di cui sono presidente e direttore artistico, in quanto rappresentativa  di una situazione condivisa da numerose altre associazioni e giovani compagnie che operano sul territorio della Regione Campania e che si trovano nella condizione di presentare per la prima volta domanda di contributo sotto il regime di quella che è forse ancora legittimo chiamare la “nuova Legge Regionale”, che quest’anno conclude la prima triennalità.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;">Caosmos si occupa  dal 2001 di arti performative contemporanee e dal 2003 sostiene le attività e la produzione  della compagnia di danza da me diretta, che ha prodotto in 7 anni 8 lavori di qualità, in collaborazione con artisti di fama mondiale, lavori che hanno avuto, seppure nella nicchia rappresentata dal settore della danza di ricerca e sperimentazione, un importante riconoscimento di critica e di pubblico. Questi lavori sono regolarmente invitati e ospitati in rassegne e spazi dedicati alla contemporaneità in città quali l’Ente Nazionale di Promozione Movimento Danza, il Nuovo Teatro Nuovo con la rassegna Di Seconda Mano, il PAN con il Festival Il Coreografo elettronico e la Giornata Mondiale della Danza e anche sul territorio nazionale, da Bari a Roma, Milano, Torino fino ad arrivare all’estero, alla Germania e a Berlino. I lavori sono stati prodotti sino ad oggi con risorse in massima parte indipendenti e private e talvolta con il contributo di prestigiosi istituti stranieri di cultura quali il Goethe Insitut che per ben 3 anni ha sostenuto e promosso la nostra attività. Siamo stati destinatari inoltre nel 2002 di un contributo regionale in partenariato di allora ca 400.000.000 delle vecchie lire.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;">Caosmos può quindi essere a pieno titolo definita (secondo la lettera dell’articolo 6 comma 2 lettera A) una “realtà produttiva che realizza progetti che hanno comprovata storicità, qualificazione professionale e forte valore di innovazione”.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;">Tuttavia, presentando per la prima volta domanda di contributo quest’anno, abbiamo riscontrato una difficoltà di accesso al settore della produzione, settore che sembra accessibile solo ad organismi che sono già stati destinatari di consolidati interventi da parte dello Stato o della Regione, condizione difficilmente compatibile con lo status di compagnia giovane o nuova compagnia. Mentre viene dato accesso al settore della promozione.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;">Questo non è di secondaria importanza in quanto il settore della promozione prevede una copertura dei costi di allestimento nella misura del 40% e dei costi di comunicazione e spese generali nella misura del 20%. Mentre per il settore della produzione è prevista la copertura del 100% degli oneri e dei contributi, del 70% dei costi di allestimento e produzione e del  20% dei costi di comunicazione e spese di gestione.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;">Per una compagnia di danza che effettivamente sostiene costi di produzione &#8211; è un importante handicapp non avere accesso al contributo previsto per la produzione, se non dopo avere trascorso due anni nel settore della promozione, proprio nella fase di start up dove maggiore è l’investimento a fronte delle entrate potenziali, soprattutto per compagnie che operano nel settore della ricerca e della sperimentazione, quindi fuori da canali più commerciali.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;">Inoltre se si considera che per accedere all’iscrizione all’albo sono necessari 2 anni minimo di comprovata attività e dovendo poi per 2 anni avere accesso al solo settore della promozione le compagnie neo-costituite o le giovani compagnie devono attendere un totale di 4 anni per avere accesso al settore della produzione. Dovendo in questi anni sostenere i pesanti oneri contributivi &#8211; la scelta alternativa solo quella di fare attività fuori dai canali ufficiali (nero).  Si determina inoltre una perdita di competitività del nostro prodotto culturale regionale rispetto alle condizioni in cui possono operare compagnie giovani in altre regioni.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;">Più in generale:</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;">La Legge Regionale nel suo impianto e da quanto discusso in fase di lavori preparatori è concepita su una ripartizione tra:<br />
articolo 9, che regola l’attività di organismi stabili ad iniziativa pubblica;<br />
articolo 8, che regola l’attività di imprese private di produzione distribuzione e promozione;<br />
articolo 6, concepito per dare sostegno ad attività svolte con caratteristiche e requisiti diversi da quelli dell’articolo 8;</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;">in fase di lavori preparatori si considerava questo articolo come quello che avrebbe potuto dare accesso alle giovani compagnie neo-costituite o alle nuove realtà propositive e produttive di qualità già presenti sul territorio che però non rientravano per tipologia, dimensione capacità di investimento, tra le imprese e organismi che avevano accesso all’articolo 8.<br />
In fase di attuazione l’articolo 6 si è uniformato all’articolo 8. Vengono si stabiliti dei parametri quantitativi inferiori, ma i requisiti per accedere al contributo &#8211; la comprovata storicità, o l’essere già destinatari di consolidati interventi da parte dello Stato o della Regione &#8211; sono ritenuti necessari anche per l’accesso al settore della produzione in base all’articolo 6.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;">Quindi in fase di attuazione ci si trova davanti ad una contraddizione con l’intento della legge, in quanto l’articolo che doveva garantire un sostegno alle giovani compagnie è accessibile solo da organismi di comprovata storicità e già destinatari di consolidati interventi da parte dello Stato o della Regione.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;">La richiesta è quindi quella di intervenire sulla Legge per consentirne un reale e corretto funzionamento che possa permettere l’accesso a nuove realtà di qualità e rappresentative della produzione della nostra Regione. Svolgendo così effettivamente le funzioni (come previste dalla lettera dell’articolo 3 comma 2) di “sostenere la produzione di spettacoli finalizzati alla ricerca di nuove forme di comunicazione artistica ed alla valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee &#8230;. favorire l’eccellenza artistica e il costante rinnovamento della scena&#8230;promuovere nella produzione la qualità, l’innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche e di nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale &#8230;”</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;">Al fine di non avere per il settore della produzione una inutile duplicazione nel meccanismo della legge &#8211; e cioè al fine di non equiparare l’articolo 6 all’articolo 8 &#8211; limitando (come oggi avviene) l’accesso alla produzione ai soggetti che già hanno accesso all’articolo 8 &#8211; una strada possibile sarebbe quella di un emendamento dell’articolo 6 comma 1 lettera A che includa espressamente come destinatari i soggetti di cui all’articolo 2 comma 1 lettera L cioè le associazioni di danza,soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attivtà tersicoree” . Tali attività possono essere sia di promozione che di produzione o di distribuzione ed è questa oggi la veste giuridica e lo status di molte compagnie di ricerca e sperimentazione.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;">Con la modifica della lettera dell’articolo si arriverà dunque ad una maggiore aderenza con quello che è lo scopo dichiarato dell’articolo che dispone misure  di sostegno a favore  delle attività svolte con caratteristiche e requisiti diversi da quelli di cui all’articolo 8. “Caratteristiche e requisiti” recita l’articolo, ci sembra con  l’intento di fare riferimento ad una differenza con l’articolo 8 che non riguarda i soli paramentri quantitativi.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;">Si ritiene inoltre che &#8211; se durante i lavori preparatori l’intento era con l’articolo 6 di disporre misure di sostegno in favore anche di realtà neocostituite &#8211; i parametri di “comprovata storicità, qualificazione professionale e forte valore di innovazione” debbano essere intesi nella loro singolarità e non come somma imprescindibile.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;">Altra richiesta è quella di interpretare con misure attuative coerenti la lettera e lo spirito dell’articolo 6.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;">L’articolo 6 dispone il sostegno con requisiti diversi dall’articolo 8 in favore delle attività di produzione, distribuzione e promozione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza” (articolo 2 comma 1)</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;">L’articolo 6 pur rimanda espressamente al solo comma 1 dell’articolo 2 e quindi allo spettacolo come genericamente “attività” di produzione, distribuzione e promozione.  Si parla di attività  quindi, e di tutte e tre le attività, e non  di  imprese e organismi di produzione (quelli cui fa riferimento l’articolo 8). Ricordiamo che tali attività sono egregiamente svolte su scala ridotta anche dalle giovani e neocostituite compagnie. In nessun articolo la legge specifica che le associazioni di danza svolgono solo ed esclusivamente attività di promozione. Nè è tantomeno pensabile che l’attività di produzione, seppur regolarmente certificate e documentata non possa essere a pieno titolo cosiderata tale e valida per l’accesso al contributo alla produzione per ben 2 anni se portata avanti da compagnie che non siano già state destinatarie di consolidati interventi da parte dello Stato o della Regione.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;">Nelle misure attuative dell’articolo 6 viene tuttavia recepita (?) la definizione della articolo 2 lettera m (le imprese e gli organismi di produzione) restringendo l’accesso alla produzione in base all’articolo 6 agli stessi soggetti che hanno già accesso all’articolo 8.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;">Concludo questo intervento con l’auspicio che si possa trovare un modo per permettere l’accesso alla legge e al settore della produzione alle realtà nuove giovani e meritevoli che rappresentano un tessuto fertile di creatività e di produttività e che rappresentano sia sul territorio regionale che sul territorio nazionale e all’estero il nuovo prodotto culturale e le nuove realtà culturali della nostra Regione.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;">Ringrazio tutti i presenti per l’attenzione.<br />
Gabriella Riccio</span></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Alla Regione Campania riparte la corsa ai privilegi di casta]]></title>
<link>http://simoneaversano.wordpress.com/2009/03/28/alla-regione-campania-riparte-la-corsa-ai-privilegi-di-casta/</link>
<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 13:25:51 +0000</pubDate>
<dc:creator>Simone Aversano</dc:creator>
<guid>http://simoneaversano.wordpress.com/2009/03/28/alla-regione-campania-riparte-la-corsa-ai-privilegi-di-casta/</guid>
<description><![CDATA[(da Il Mattino) Auto blu per tutti e 600 euro al mese per i rimborsi chilometrici. Alla faccia dei t]]></description>
<content:encoded><![CDATA[(da Il Mattino) Auto blu per tutti e 600 euro al mese per i rimborsi chilometrici. Alla faccia dei t]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[RIFORME - Approvata la nuova legge lettorale per la Regione Campania: addio listino]]></title>
<link>http://loravesuviana.wordpress.com/2009/02/05/riforme-approvata-la-nuova-legge-lettorale-per-la-regione-campania-addio-listino/</link>
<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 10:47:37 +0000</pubDate>
<dc:creator>Paolo Perrotta</dc:creator>
<guid>http://loravesuviana.wordpress.com/2009/02/05/riforme-approvata-la-nuova-legge-lettorale-per-la-regione-campania-addio-listino/</guid>
<description><![CDATA[La commissione speciale Statuto ha approvato a maggioranza (con l&#8217;astensione di Rifondazione c]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p class="MsoNormal" style="margin:0;"><span style="font-size:10pt;font-family:Verdana;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4287" title="sandra-lonardo-mastella" src="http://loravesuviana.wordpress.com/files/2009/02/sandra-lonardo-mastella.jpg" alt="sandra-lonardo-mastella" width="448" height="278" /></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0;"><span style="font-size:10pt;font-family:Verdana;">La commissione speciale Statuto ha approvato a maggioranza (con l&#8217;astensione di Rifondazione comunista e dello Sdi, il voto contrario di Forza Italia e con i voti favorevoli di Alleanza Nazionale, Partito Democratico, Italia dei Valori, Popolari-Udeur e Movimento per l&#8217;Autonomia) il progetto di legge elettorale per la Regione Campania. <!--more-->Le modifiche apportate alla legge elettorale vigente riguardano l&#8217;abrogazione del listino; la garanzia di rappresentanza di tutte le province; la presenza obbligatoria di almeno 1/3 dei candidati di ogni genere; il premio di maggioranza spalmato sulle liste con non oltre il 65% da parte della coalizione vincente. Viva soddisfazione è stata espressa dal presidente della commissione Salvatore Gagliano: «Dopo lo Statuto approvato in prima lettura, è stato conseguito un altro grande risultato: quello di aver approvato, seppur a maggioranza, il progetto di legge elettorale. Sebbene Rifondazione Comunista e Sdi si siano astenuti &#8211; ha proseguito Gagliano &#8211; hanno comunque apprezzato tutti gli sforzi fatti dalla commissione per proporre un progetto di legge che l&#8217;aula si appresta a votare la prossima settimana. Con questa approvazione abbiamo garantito la presenza di entrambi i generi, la rappresentanza di ogni singola provincia e soprattutto, in un momento in cui a livello nazionale impongono un sistema elettorale che mortifica la democrazia, noi abbiamo dimostrato di voler dare rispetto ai cittadini della nostra Regione, consentendo loro di scegliere, oltre che il partito a cui assegnare la preferenza, anche il candidato a cui far confluire il proprio gradimento per tutti i 60 consiglieri». La proposta di legge elettorale, insieme allo Statuto, saranno all&#8217;esame del Consiglio la prossima settimana.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0;"><span style="font-size:10pt;font-family:Verdana;"><strong>l&#8217;Ora Vesuviana on-line</strong></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0;"><span style="font-size:10pt;font-family:Verdana;"><a href="mailto:redazione@edizionidelvesuvio.com"><strong>redazione@edizionidelvesuvio.com</strong></a></span></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[La buona politica]]></title>
<link>http://lacasadeigiochi.wordpress.com/2008/12/17/la-buona-politica/</link>
<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 13:45:34 +0000</pubDate>
<dc:creator>corrado</dc:creator>
<guid>http://lacasadeigiochi.wordpress.com/2008/12/17/la-buona-politica/</guid>
<description><![CDATA[La norma che obbliga l&#8217;ILVA ad abbattere le sue emissioni inquinanti di diossine e nitrofurani]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>La norma che obbliga l&#8217;ILVA ad abbattere le sue emissioni inquinanti di diossine e nitrofurani ora <a href="http://bari.repubblica.it/dettaglio/Approvata-la-legge-regionale-contro-le-diossine/1562972">è legge</a>.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Liguria: rinviata l'approvazione della proposta di Modifica alla legge sull'immigrazione e al “no ai Cpt”]]></title>
<link>http://effepi70.wordpress.com/2008/12/03/liguria-rinviata-l-approvazione-della-proposta-di-modifica-alla-legge-sullimmigrazione-e-al-no-ai-cpt/</link>
<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 13:17:48 +0000</pubDate>
<dc:creator>Fabrizio Pinna</dc:creator>
<guid>http://effepi70.wordpress.com/2008/12/03/liguria-rinviata-l-approvazione-della-proposta-di-modifica-alla-legge-sullimmigrazione-e-al-no-ai-cpt/</guid>
<description><![CDATA[Dopo un&#8217;animata discussione in aula, nel consiglio regionale di ieri si è giunti alla decision]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Dopo un&#8217;animata discussione in aula, nel consiglio regionale di ieri si è giunti alla decision]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Imperia, convegno “I Progetti Colore del Ponente Ligure” ]]></title>
<link>http://effepi70.wordpress.com/2008/10/14/imperia-convegno-i-progetti-colore-del-ponente-ligure/</link>
<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 18:00:48 +0000</pubDate>
<dc:creator>Fabrizio Pinna</dc:creator>
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<description><![CDATA[&#8220;Con la legge Regionale n° 26/2003 &#8220;Città a Colori&#8221;, molti comuni del ponente ligu]]></description>
<content:encoded><![CDATA[&#8220;Con la legge Regionale n° 26/2003 &#8220;Città a Colori&#8221;, molti comuni del ponente ligu]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[LOMBARDIA: CONTO ALLA ROVESCIA]]></title>
<link>http://6verde.wordpress.com/2008/05/08/lombardia-conto-alla-rovescia/</link>
<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:22:51 +0000</pubDate>
<dc:creator>pruiti</dc:creator>
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<description><![CDATA[In silenzio, di soppiatto, quasi clandestinamente… Dopo il fallito tentativo dell’ammazzaparchi riti]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p align="justify"><span style="font-size:small;color:#000000;font-family:Verdana;"><img src="http://www.rinopruiti.it/public/countdown.jpg" alt="" hspace="3" vspace="3" align="left" />In silenzio, di soppiatto, quasi clandestinamente… Dopo il fallito tentativo <a href="http://www.rinopruiti.it/dblog/articolo.asp?articolo=690" target="_blank"><strong>dell’ammazzaparchi</strong></a> ritirato in tutta fretta, Formigoni &#38; co. hanno fatto passare in commissione il PDL “<strong><em>Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale</em></strong>”, che tra le righe contiene una vera e propria bomba per il territorio, soprattutto alla luce di expo 2015.</span></p>
<p><!--more--><br />
Cosa dice, infatti, l’art. 10? Una cosa semplicissima: <strong>per tutte le infrastrutture autostradali, ed innanzitutto per le tre grandi opere (Pedemontana, Brebemi e Tangenziali Esterne Milanesi), le concessioni “possono riguardare anche interventi di carattere insediativo e territoriale, rivolti principalmente agli utenti delle infrastrutture medesime ovvero a servizio delle funzioni e delle attività presenti sul territorio”</strong>.</p>
<p>In buona sostanza, il concessionario per ottenere maggiori introiti potrà sfruttare economicamente le aree attigue ed esterne ai tracciati per ammortizzare più facilmente gli investimenti attraendo capitali privati.<br />
<strong><br />
Vogliono costruire le autostrade e se le pagano con il territorio</strong>.<br />
Il concessionario ha bisogno di soldi per fare lo svincolo o l’ultimo pezzo di autostrada ma ha finito il finanziamento?<br />
Non c’è problema. Un bel centro commerciale, un lunapark, un bel polo logistico o una bella speculazione immobiliare e… voilà! <strong>L’infrastuttura è servita</strong>.<br />
<strong><br />
Se poi siamo in un bel parco naturale o agricolo, meglio ancora. Più bella la zona, più belli gli insediamenti, più clienti, più entrate, più cemento.<br />
</strong>Si apre ufficialmente la stagione delle nuove e grandi operazioni immobiliari, già pronte ai nastri di partenze e benedette dal quasi unanime coro di esaltazione delirante per Expo 2015&#8230; in questo modo non contano più nulla nemmeno i Sindaci e gli Amministratori eletti nei territori!</p>
<p><span style="color:#808080;">Fonti: Verdi Lombardi &#8211; Domenico Finiguerra Sindaco di Cassinetta di Lugagnano</span></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[Un importante passo avanti per il sostegno ai disabili nelle scuole]]></title>
<link>http://giulianafontanella.wordpress.com/2007/12/19/un-importante-passo-avanti-per-il-sostegno-ai-disabili-nelle-scuole/</link>
<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:38:01 +0000</pubDate>
<dc:creator>untimoteo</dc:creator>
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<description><![CDATA[Nella giornata di ieri la Sesta Commissione Regionale per si è riunita per Attività culturali , Istr]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Nella giornata di ieri la Sesta Commissione Regionale per si è riunita per Attività culturali , Istr]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[Ma non si parlava di turismo?]]></title>
<link>http://marcoruggieronline.wordpress.com/2007/02/08/ma-non-si-parlava-di-turismo/</link>
<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 14:38:00 +0000</pubDate>
<dc:creator>Marco Ruggiero</dc:creator>
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<description><![CDATA[Il titolo di questo post vuole essere provocatorio. La causa scatenante della mia provocazione? Il n]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><a href="http://3.bp.blogspot.com/_HvwhATNehMo/RcyEJVufTRI/AAAAAAAAAAY/0U3BRMAJseE/s1600-h/untitled.bmp"><img height="91" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_HvwhATNehMo/RcyEJVufTRI/AAAAAAAAAAY/0U3BRMAJseE/s320/untitled.bmp" width="192" border="0" /></a></p>
<div align="justify">Il titolo di questo post vuole essere provocatorio. La causa scatenante della mia provocazione? Il nuovo <a href="http://www.bur.liguriainrete.it/ArchivioFile/B_000000078907011000.pdf">TU in materia di commercio della regione Liguria</a>. La l.r. 3 Gennaio 2007 n.1, infatti, approva questo testo e tra le finalità compaiono:</div>
<ul>
<li>
<div align="justify">(&#8230;)favorire l&#8217;efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo equilibrato della rete distributiva(&#8230;);</div>
</li>
<li>incentivare la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e, in particolare, nell’ambito dei centri storici;</li>
<li><em>concorrere al coordinamento delle attività lavorative rispetto agli orari delle attività commerciali in modo da favorire l&#8217;autodeterminazione del tempo e il rafforzamento delle pari opportunità tra uomini e donne al fine di un migliore equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle lavorative e una migliore ripartizione delle stesse all&#8217;interno della famiglia.</em>(&#8230;)</li>
</ul>
<p align="justify">Fini certamente meritevoli.. ma, come si sa, il fine non giustifica i mezzi. Ciò che desta le mie perplessità è l&#8217;art.115, che detta le disposizioni per l&#8217;orario di apertura degli esercizi di vendita commerciale al dettaglio. Queste attività, infatti, possono rimanere aperte dalle 7 alle 22, massimo 13 ore al giorno (18 per la somministrazione di bevande). Fin qui tutto pacifico, nulla di esageratamente anormale (escludendo forse una eccessiva regolamentazione del mercato, che può sfavorire l&#8217;ingresso di nuovi operatori, ma è presto per dirlo). Diversa, invece, la questione delle festività: <strong>queste attività devono osservare la chiusura domenicale, festiva e le mezza giornata infrasettimanale!! </strong>C&#8217;è una deroga esplicita che è data dalla possibilità di determinazioni diverse dei Comuni, in accordo con le rappresentanze di categoria, i sindacati, ecc.. Tutto questo nell&#8217;ottica di tutelare i diritti dei lavoratori. Inoltre vengono elencate le fastività in cui è possibile rimanere aperti e obbligati a rimanere chiusi se non sussiste una diversa determinazione dei comuni.</p>
<p align="justify">Certamente è un passo avanti nella tutela dei lavoratori: non si è più assogettati ai maniacali orari di alcuni titolari, ma mi riservo dei dubbi relativi alla eccessiva intromissione delle istituzioni all&#8217;interno del mercato, e soprattutto al fatto che, mentre si aspetta che i comuni decidano, gli esercizi devono rimanere chiusi la domenica.</p>
<p align="justify">A Savona spesso si sono sentite critiche per l&#8217;eccessiva chiusura domenicale degli esercizi nel centro storico, soprattutto nelle domeniche in cui ci sono migliaia di arrivi turistici grazie a <a href="http://www.costacrociere.it/B2C/I/Default.htm">Costa</a>. La dispersione di moneta che ne deriva è elevata. E molte sono state le spinte affinchè gli esercenti si mettessero daccordo per rimanere aperti nelle festività, soprattutto considerando la forte vocazione turistica della zona. Ma sembra che il rito di darsi la zappa sui piedi sia diventato consilidato: da una parte si spinge per aumentare l&#8217;offerta, dall&#8217;altra le restrizioni sono sempre maggiori. Alla faccia della politica organizzata e coerente.</p>
<p align="justify">Porto ora un esempio: a Viareggio, in estate, i negozi lungo la passeggiata sono aperti fino alle 23.30 (alcuni anche oltre), e fanno orario continuato la domenica, senza giorni di riposo infrasettimanale. Questo solo per tre mesi, ma anche in inverno la domenica sono aperti tutto il giorno (parlo di tre anni fa, nell&#8217;ultima mia estate viareggina, ma non penso le cose siano cambiate più di tanto). Potremmo pensare: poveri dipendenti! Invece no, perchè hanno turni abbastanza rigidi, e coprono l&#8217;orario di apertura con nuove assunzioni stagionali. Ecco infatti che il lavoro stagionale non riguarda solo ristoranti e alberghi, ma anche esercizi di commercio, con effetti positivi sull&#8217;economia locale. In liguria (e specialmente nella provincia di Savona) la stagionalità non è molto elevata, sia grazie alla costanza dei flussi turistici lungo l&#8217;arco dell&#8217;anno, ma anche, a causa questa volta, dell&#8217;offerta poco elastica, che può causare disservizi.</p>
<p align="justify">La speranza (che il turismo non rimanga una cosa di cui si parla e basta) è l&#8217;ultima a morire.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Oggi è Napulegno parte 2]]></title>
<link>http://rosariodelloiacovo.wordpress.com/2005/12/23/oggi-e-napulegno-2%c2%b0-puntata/</link>
<pubDate>Fri, 23 Dec 2005 13:34:23 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rosario Dello Iacovo</dc:creator>
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<description><![CDATA[«La Regione promuove e finanzia lo studio dei dialetti del Lazio nelle scuole, nelle università popo]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>«La Regione promuove e finanzia lo studio dei dialetti del Lazio nelle scuole, nelle università popolari e della terza età…». Inizia così l&#8217;articolo 13 della legge per la tutela e valorizzazione dei dialetti di Roma e del Lazio approvata dal Consiglio Regionale il 20 dicembre 2004, che stanzia una prima tranche di finanziamenti per complessivi 750.000 euro. È l&#8217;ultimo provvedimento legislativo in ordine di tempo approvato da un ente locale in Italia e affronta una questione spinosa, la cui complessità è direttamente proporzionale alla diffusione del dialetto come strumento di comunicazione fra i parlanti.</p>
<p>La Campania rientra certamente tra i casi più complessi, in virtù della grande vitalità degli idiomi locali e del loro uso maggioritario e, in certi casi, quasi esclusivo da parte dei ceti sociali meno abbienti. Per questo si pone con grande urgenza nella nostra Regione la necessità di un intervento legislativo sulla lingua e i dialetti. «Ho sempre pensato che non fosse corretto valutare le abitudini linguistiche dei bambini attraverso le categorie di giusto e sbagliato», dice Claudia Esposito, insegnante elementare precaria presso diversi istituti scolastici di Napoli e provincia e attualmente senza incarichi. «Bisogna tenere conto dell&#8217;ambiente nel quale si forma la competenza lessicale e grammaticale – riprende –. A uno studente che proviene da una famiglia dialettofona e dice &#8216;o puorto sarebbe più opportuno spiegare che questa forma appartiene al suo idioma locale, mentre in italiano va utilizzata la formula il porto, piuttosto che sanzionare come errore quello che è un uso linguistico abituale della sua famiglia».</p>
<p>Un&#8217;idea di scuola e di metodo didattico per l&#8217;insegnamento dell&#8217;italiano che partono «dal basso», dalle abitudini lingustiche reali degli studenti, invece che da un modello teorico che nega di fatto l&#8217;esistenza degli idiomi locali, presupponendo una diffusione universale dell&#8217;italiano e che in certi casi finisce per produrre fratture dolorose fra il mondo della scuola e quello degli affetti, percepiti come diversi e distanti. «Se la Campania approvasse una legge per l&#8217;insegnamento comparato di dialetti e italiano a scuola – conclude Claudia – sarebbe necessario assumere un gran numero di docenti. Un&#8217;ottima occasione per produrre lavoro e al contempo valorizzare adeguatamente la cultura locale, affrontando in maniera più realistica il gap linguistico e culturale dei bambini delle classi popolari; oltre che uno strumento più efficace per l&#8217;insegnamento della lingua nazionale».</p>
<p>Del resto solo il 12% delle famiglie napoletane parla esclusivamente in italiano. È uno dei dati emersi da una recente ricerca condotta, tra gli altri, da Nicola De Blasi, Rosanna Sornicola, Pietro Maturi Patricia Bianchi della Federico II, con un questionario somministrato ad alcune migliaia di parlanti. I primi risultati sono stati resi noti lo scorso 24 ottobre nell&#8217;ambito di una giornata di studi su «Lo spazio del dialetto nelle città e nella ricerca», organizzata a Napoli a conclusione dei lavori di un progetto di ricerca finanziato dal Ministero dell&#8217;Istruzione e della Ricerca (Cofin 2003).</p>
<p>Uno degli elementi nuovi della ricerca sta nello specifico di un primo accertamento quantitativo dell&#8217;uso del dialetto in città, considerato anche in relazione ad alcune variabili sociolinguistiche, e offre indicazioni su ciò che i parlanti percepiscono della situazione linguistica cittadina. Emerge una sostanziale valutazione positiva del dialetto, anche presso quelle famiglie che utilizzano esclusivamente la lingua nazionale, sia in abito pubblico che in quello privato e informale.</p>
<p>«Dialetto tendenziale», lo definisce Nicola De Blasi, docente di «Storia della lingua italiana» presso la facoltà di Lettere dell&#8217;Ateneo federiciano e condirettore con Rosanna Sornicola del «Bollettino linguistico campano». Si tratta di una competenza dialettale che non è e non aspira a diventare integrale, ma che comunque consentirà l&#8217;adozione di una varietà duttile, aperta alla ripresa di elementi dialettali e alla comprensione del dialetto. La ricerca mette in luce anche altri aspetti di quella che si può definire una ripresa complessiva dell&#8217;uso del dialetto e, soprattutto, del mutamento del suo status nell&#8217;immaginario dei napoletani, a partire dal target giovanile.</p>
<p>Massimo ha 20 anni e balla la break-dance, è uno delle decine di giovani che si riuniscono sulle scale delle Poste centrali a Piazza Matteotti per dare vita a entusiasmanti performance nelle quali riecheggiano formule ed espressioni culturali prodotte altrove e qui ricontestualizzate secondo una dialettica che potremmo definire glocal: da un input di carattere globale viene prodotta una sintesi che tiene conto delle specificità locali e delle sue capacità di rielaborazione. «La mia storia linguistica – dice Massimo – è molto simile a quelle che avete descritto nell&#8217;ultimo numero di Metrovie. Da bambino i miei genitori mi hanno insegnato a parlare in italiano, poi a scuola ho avuto i primi contatti col napoletano, perché lì chi non conosceva il dialetto era visto come un soggettone, un figlio di papà che non se la sapeva cavare in strada e la cultura della strada resta un&#8217;idea molto forte nella mitologia sociale dei giovani partenopei».</p>
<p>Le sue parole trovano conferma nei risultati della sopracitata ricerca, come sottolinea Patricia Bianchi docente di «Linguistica italiana» della Federico II, secondo la quale: «per i giovani napoletani in età scolare è usuale se non inevitabile che un contato assiduo con il dialetto si compia proprio nel corso dell&#8217;esperienza scolastica attraverso le interazioni tra coetanei». Non tuttavia un vernacolo costituito da relitti morenti, da espressioni lessicali sul viale del tramonto con un suono tipicamente arcaico, ma anzi uno strumento di grande vitalità in grado di rielaborare tanto termini stranieri, quanto parole del dialetto risemantizzate e ricollocate sul piano dei significati.</p>
<p>«Noi ci rifacciamo alla cultura della break-dance che è nata nei ghetti neri degli Stati Uniti e ha come lingua lo slang giovanile di derivazione anglo-americano. – chiarisce Massimo &#8211; Ma noi non parliamo certo in inglese, ci esprimiamo piuttosto in un napoletano nuovo, molto accentato, con parole cortissime, che accoglie alcune espressioni italiane e straniere creando un miscuglio linguistico che fa pariare e che costituisce una sorta di marchio d&#8217;identità del nostro gruppo di amici». Il verbo pariare è fortemente esemplificativo dei processi di trasformazione in atto, dall&#8217;originario significato di «digerire» del dialetto tradizionale, da qualche anno il termine ha assunto invece il significato di «divertirsi», diventando una delle parole più utilizzate dai giovani napoletani e, per imitazione, campani.</p>
<p>«È una fase completamente nuova per il dialetto – dice Gianfredo 34enne deus ex machina de E Capruun, gruppo metal napoletano -, per quelli della mia generazione la cultura napoletana era sinonimo di tradizione e arretratezza. Per questo molti di noi si trasferivano a Londra e cantavano in inglese. Oggi non disdegniamo il dialetto, che ci permette di affrontare con ironia temi legati alla nostra quotidianità senza scimmiottare stili e vicende che accadono altrove».</p>
<p>Metrovie del 23 dicembre 2005</p>
</div>]]></content:encoded>
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