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	<title>ministero-delle-finanze &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
	<link>http://en.wordpress.com/tag/ministero-delle-finanze/</link>
	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "ministero-delle-finanze"</description>
	<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 04:01:49 +0000</pubDate>

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	<language>en</language>

<item>
<title><![CDATA[Frontalieri: un dubbio al giorno]]></title>
<link>http://ellieglialtri.wordpress.com/2009/11/22/frontalieri-un-dubbio-al-giorno/</link>
<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 13:31:45 +0000</pubDate>
<dc:creator>ellieglialtri</dc:creator>
<guid>http://ellieglialtri.wordpress.com/2009/11/22/frontalieri-un-dubbio-al-giorno/</guid>
<description><![CDATA[Chi “scuda” e chi no! E’ tutt’altro che chiarita la questione dei frontalieri relativamente allo scu]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong>Chi “scuda” e chi no! E’ tutt’altro che chiarita la questione dei frontalieri relativamente allo scudo fiscale. Malgrado la circolare 48/E dell’ Agenzia delle entrate di qualche giorno fa, ora emerge che chi abita oltre la fascia dei 20 chilometri dal confine svizzero è tenuto a fare la dichiarazione fiscale in Italia. Il dubbio è che chi non l’ha fatta, negli ultimi 5 anni, sia da considerare evasore a tutti gli effetti. Per questo, sarebbe tenuto obbligatoriamente a “scudare” i suoi averi in Svizzera.<!--more--><br />
</strong></p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>Lo scudo fiscale voluto dal ministro Giulio Tremonti e le precisazioni dell’Agenzia italiana delle entrate (arrivate con il contagocce e che fino all’ ultimo non ha considerato obblighi e diritti dei frontalieri) fanno emergere nuovi problemi in merito in merito a coloro che giornalmente vanno avanti e indietro dalla Svizzera per lavorare. Ai fini fiscali vi è una differenza fondamentale tra i frontalieri che risiedono nella fascia di confine (cioè nei Comuni situati entro i 20 km dalla frontiera) e quelli che non risiedono in questa fascia: i primi non devono fare la dichiarazione dei redditi in Italia, in quanto le imposte prelevate in Svizzera vengono in parte (40% del gettito) ristornate a Roma a beneficio dei Comuni di confine; i secondi dovrebbero invece fare la dichiarazione dei redditi in Italia, pagare le imposte su questi redditi con le aliquote italiane e farsi scontare, sotto forma di credito d’imposta, le imposte trattenute dalla Svizzera, per le quali non vi è ristorno all’Italia. In tal modo, il carico fiscale per questi ultimi è nettamente superiore. E’ quanto scrive il Corriere del Ticino nell’edizione di venerdì scorso.</p>
<p>Ma a questo punto la domanda è la seguente: se chi abita oltre i 20 chilometri non ha ottemperato a questi obblighi rischia di essere considerato un evasore? Proprio per questo sarebbe obbligato a “scudare” i suoi conti in Svizzera? Cercheremo di saperne di più nelle prossime ore. <strong>CdT/Ellieglialtri</strong></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Cittadini frontalieri, il Ministero delle Finanze ammorbidisce lo Scudo Fiscale. I punti cruciali della Circolare 48/E.]]></title>
<link>http://yespolitical.wordpress.com/2009/11/21/cittadini-frontalieri-il-ministero-delle-finanze-ammorbidisce-lo-scudo-fiscale-i-punti-cruciali-della-circolare-48e/</link>
<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 12:34:51 +0000</pubDate>
<dc:creator>cubicamente</dc:creator>
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<description><![CDATA[Scudo fiscale ammorbidito per i cittadini transfrontalieri, i quali, se nei termini, possono avvaler]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Scudo fiscale ammorbidito per i cittadini transfrontalieri, i quali, se nei termini, possono avvalersi del ravvedimento operoso e pagare un decimo della sanzione. Esenzione completa dall&#8217;obbligo del monitoraggio fiscale, invece, per i dipendenti pubblici all&#8217;estero.<br />
La normativa recentemente introdotta aveva creato qualche grattacapo ai comuni al confine con la Svizzera, dove risiedono molti frontalieri, i quali vedono già tassati i loro salari e risparmi ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, risorse che poi la Svizzera versa al governo italiano, il cosiddetto ristorno, che nell&#8217;ultimo anno era pari a 93 milioni di franchi.<br />
Il Ministero delle Entrate e delle Finanze ha emesso il 17 Novembre scorso una circolare che specifica i punti chiave della normativa dello scudo fiscale e come queste non si applichino ai trasfrontalieri.<br />
Deve essere precisato che la loro fattispecie non sfugge alla normativa del cosiddetto &#8220;monitoraggio fiscale&#8221;, ma l&#8217;intento e&#8217; quello di non penalizzare categorie che non mostrano volonta&#8217; di occultare disponibilita&#8217; finanziarie all&#8217;estero, ma al contrario detengono conti correnti e depositi per la sola ragione che lavorano all&#8217;estero e li&#8217; devono avere la disponibilita&#8217; di denaro che necessitano per vivere.<br />
In particolar modo, si evince dalla circolare 48/E emessa dal Ministero che:</p>
<ul class="diigo-linkroll">
<li>occorre ricordare che i destinatari delle disposizioni concernenti l’emersione delle attività detenute all’estero sono quelli interessati dalla normativa sul cosiddetto “monitoraggio fiscale”, ossia le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;</li>
<li>con riguardo alle persone fisiche, si deve fare riferimento alla nozione contenuta nell’articolo 2, comma 2, del TUIR, in base alla quale si considerano residenti “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile&#8221;;</li>
<li>il presupposto della residenza ricorre in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:<br />
1.     iscrizione nelle anagrafi comunali dei residenti per la maggior parte del periodo d’imposta e, cioè, per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili);<br />
2.     domicilio nel territorio dello Stato, per il medesimo periodo, inteso come sede principale di affari ed interessi;<br />
3.     residenza nel territorio dello Stato, intesa come dimora abituale.</li>
<li>il primo dei requisiti non è posseduto da coloro che, per la maggior parte del periodo d’imposta, siano iscritti all’albo dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE). In quest’ultima ipotesi, occorre tuttavia valutare se permane la qualità di “residente” nel nostro Paese in relazione agli altri predetti<br />
requisiti (qualora, ad esempio, la famiglia non abbia seguito il lavoratore all’estero e questi abbia mantenuto in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, la sede principale dei propri affari e interessi);</li>
<li>si ricorda che, fino all’emanazione del citato decreto, si considerano residenti i cittadini emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. 4 maggio 1999 (cosiddetta “black list”);</li>
<li>Al riguardo, si ricorda che il decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante la disciplina del cosiddetto “monitoraggio fiscale”, impone alcuni obblighi a carico delle persone fisiche residenti in Italia in relazione ad operazioni transfrontaliere e ad investimenti detenuti all’estero. Gli adempimenti più ricorrenti possono essere cosi sintetizzati:<br />
1.      <em>indicazione nell’apposito modulo RW (Sez. II), contenuto nella dichiarazione annuale dei redditi, degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria, detenuti al termine del periodo d’imposta per un ammontare superiore a euro 10.000,00, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia;</em><br />
2. indicazione nel medesimo modulo RW (Sez. III) dei trasferimenti da, verso e sull’estero che hanno interessato tali investimenti ed attività finanziarie;</li>
<li>In base alla suddetta normativa ed ai chiarimenti costantemente confermati nel tempo dall’Amministrazione finanziaria, <strong>tra le attività estere di natura finanziaria di cui al primo punto rientrano sicuramente i depositi ed i conti correnti detenuti presso le banche estere, indipendentemente dalla fonte di produzione delle disponibilità finanziarie confluite in detti depositi e conti correnti</strong>;</li>
<li>alla stregua di tali consolidati principi, <strong>anche i depositi e i conti esteri nei quali vengono accreditati o comunque detenuti emolumenti erogati da Amministrazioni pubbliche o private italiane per il lavoro svolto all’estero, nonché retribuzioni corrisposte da soggetti non residenti per attività svolte all’estero sono, in linea di principio, soggetti alla normativa sul cosiddetto “monitoraggio fiscale” e dovrebbero, quindi, sempre essere indicati nel modulo RW</strong>, pena l’applicazione di specifiche sanzioni, che il comma 7 dell’articolo 13-bis del decreto ha ulteriormente inasprito in un’ottica di rafforzamento dell’attività di contrasto all’evasione fiscale;</li>
<li>In tale consolidato contesto normativo e di prassi applicativa, <strong>si ravvisa, tuttavia, la necessità di non penalizzare determinate fattispecie – quali quelle dei lavoratori dipendenti in esame – che si caratterizzano per la carenza della volontà di porre in essere comportamenti illeciti finalizzati all’occultamento di disponibilità finanziarie all’estero</strong>.</li>
<li>occorre operare un’opportuna distinzione <strong>tra i lavoratori la cui residenza fiscale in Italia è determinata ex lege, in forza di una presunzione assoluta che prescinde dalla ricorrenza o meno dei menzionati requisiti richiesti dall’articolo 2 del TUIR, e i lavoratori per i quali non opera tale presunzione</strong>;</li>
<li>E’ il caso, ad esempio, dei dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all’estero per motivi di lavoro;</li>
<li>si ritiene che <strong>tali soggetti siano esonerati dagli obblighi inerenti il monitoraggio fiscale</strong> limitatamente alle disponibilità detenute all’estero mediante l’accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti da tali attività lavorative;</li>
<li>Per i lavoratori all’estero, <strong>per i quali non sussiste una specifica disposizione normativa che determini la residenza fiscale in Italia per presunzione assoluta, sono invece tenuti agli obblighi del monitoraggio fiscale ricorrendone i presupposti</strong>;</li>
<li>è sintomatica, al riguardo, la circostanza che si tratta di disponibilità detenute all’estero derivanti<br />
da redditi di lavoro dipendente ed assimilato generalmente assoggettati a tassazione alla fonte a cura del datore di lavoro;</li>
<li>tali soggetti, qualora inadempienti, possono regolarizzare la propria posizione fiscale con riferimento agli anni pregressi, presentando la dichiarazione dei redditi integrativa relativamente al periodo<br />
d’imposta 2008 ed indicando nel modulo RW, Sezione II, la consistenza del deposito e/o conto corrente al termine del medesimo anno;</li>
<li>Per gli inadempienti, si ritiene applicabile la sola sanzione in misura fissa di cui all’articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (da euro 258 ad euro 2.065), che punisce, tra l’altro, la mancata indicazione in dichiarazione di qualsiasi “elemento prescritto per il compimento dei controlli” (cfr. risoluzione 17 gennaio 2006, n. 12);</li>
<li>qualora la dichiarazione integrativa venga presentata nei termini di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 – e non siano ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, o non sia ancora stato notificato il questionario relativo alle disponibilità costituite all’estero – <strong>il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, pagando la<br />
predetta sanzione ridotta ad un decimo</strong>.</li>
<li>
<p class="diigo-link"><a rel="nofollow" href="http://ellieglialtri.wordpress.com/2009/11/18/scudo-fiscale-frontalieri-salvi">Scudo fiscale: frontalieri salvi « Ellieglialtri</a></p>
<ul class="diigo-highlights">
<li>
<div class="diigoContent">
<div class="diigoContentInner">I frontalieri non saranno sottoposti allo scudo fiscale. L’unico obbligo è il pagamento di 26 Euro di multa, una sorta di mini sanatoria</div>
<p>&#160;</p>
</div>
</li>
<li>
<div class="diigoContent">
<div class="diigoContentInner">restano fuori dallo scudo i depositi e i conti correnti aperti presso banche estere per l’accredito degli stipendi da parte dei dipendenti di ruolo pubblici in servizio all’estero: questi lavoratori, secondo l’Agenzia, non hanno l’obbligo di rispettare il monitoraggio fiscale (cioé di compilare il modulo RW della dichiarazione dei redditi), la cui violazione è una delle condizioni per aderire allo scudo</div>
<p>&#160;</p>
</div>
</li>
<li>
<div class="diigoContent">
<div class="diigoContentInner">non saranno toccati dal provvedimento i lavoratori dipendenti transfrontalieri e i dipendenti di imprese multinazionali che lavorano all’estero</div>
<p>&#160;</p>
</div>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p class="diigo-link"><a rel="nofollow" href="http://italiadallestero.info/archives/8264">Le regioni montane italiane temono sanzioni della Svizzera. Al governo a Roma è scattato l’allarme &#124; Italia Dall&#8217;Estero</a></p>
<ul class="diigo-highlights">
<li>
<div class="diigoContent">
<div class="diigoContentInner">Le regioni montane italiane temono ritorsioni da parte della Svizzera. Se la Svizzera chiudesse i rubinetti del denaro, molti comuni non potrebbero più finanziare le loro scuole o strutture sociali. Perciò hanno fatto scattare l’allarme presso il governo a Roma.</div>
<p>&#160;</p>
</div>
</li>
<li>
<div class="diigoContent">
<div class="diigoContentInner">«Non possiamo permetterci che le tensioni tra Svizzera e Italia compromettano servizi fondamentali», ha detto lunedì Enrico Borghi, presidente dell’Unione delle Comunità Montane (Uncem)</div>
<p>&#160;</p>
</div>
</li>
<li>
<div class="diigoContent">
<div class="diigoContentInner">comuni della regione Lombardia, Piemonte e Val d’Aosta, che confinano tutti con la Svizzera. Essi ricevono annualmente circa 36 milioni di euro dell’imposta sul reddito sui frontalieri, che la Svizzera versa all’Italia</div>
<p>&#160;</p>
</div>
</li>
<li>
<div class="diigoContent">
<div class="diigoContentInner">Poichè la Svizzera nel 2006 ha stipulato un accordo con l’Austria, in base al quale questo vicino riceve solo il 12,5 per cento dei proventi, il CVP, l’SVP (Partito Popolare Svizzero, N. d. T.) e la Lega pensano che sia ora di nuovi negoziati con Roma</div>
<p>&#160;</p>
</div>
</li>
<li>
<div class="diigoContent">
<div class="diigoContentInner">Con tali misure questi partiti vorrebbero controbattere all’attacco del ministro delle finanze italiano Tremonti alla piazza finanziaria svizzera il cui obiettivo dichiarato è chiudere l’oasi bancaria di Lugano</div>
<p>&#160;</p>
</div>
</li>
<li>
<div class="diigoContent">
<div class="diigoContentInner">Se la Svizzera chiudesse di fatto il rubinetto del denaro si creerebbe una grossa falla nell’amministrazione di molti comuni italiani. Questi ultimi chiedono, pertanto, che il loro governo a Roma garantisca contributi anche in futuro e, come ha detto Borghi, indipendentemente dall’esito dei negoziati con la Svizzera</div>
<p>&#160;</p>
</div>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
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</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Assegnati i fondi 2007 del 5 per Mille]]></title>
<link>http://linformazionefacciamocelanoi.wordpress.com/2009/11/02/assegnati-i-fondi-2007-del-5-per-mille/</link>
<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 00:01:09 +0000</pubDate>
<dc:creator>Simone D'Angelo</dc:creator>
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<description><![CDATA[Dona Sicuro 5 per Mille Il Ministero delle Finanze ha finalmente sbloccato i fondi 2007 del 5 per Mi]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Dona Sicuro 5 per Mille Il Ministero delle Finanze ha finalmente sbloccato i fondi 2007 del 5 per Mi]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[<b>LICENZIAMENTI ALLA NORTEL</b>  ]]></title>
<link>http://avvenimentiibleimagazine.wordpress.com/2009/07/16/licenziamenti-alla-nortel/</link>
<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 01:38:06 +0000</pubDate>
<dc:creator>avvenimentiibleimagazine</dc:creator>
<guid>http://avvenimentiibleimagazine.wordpress.com/2009/07/16/licenziamenti-alla-nortel/</guid>
<description><![CDATA[Roma 15 Luglio 2009 &#8211; Proprio nei giorni dell’anniversario della Rivoluzione Francese, a Parig]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Roma 15 Luglio 2009 &#8211; Proprio nei giorni dell’anniversario della Rivoluzione Francese, a Parigi è in atto un altro tipo di rivolta: quella dei lavoratori della Nortel, che oggi hanno occupato la sede dell’azienda con bombole di gas, minacciando di far saltare lo stabilimento se non si raggiungerà un accordo per i 480 lavoratori in licenziamento.<br />
<!--more--><br />
Anche in Italia la situazione rischia di precipitare. La società che amministra la multinazionale canadese, la Ernst&#38;Young, ha messo in atto, da gennaio, un piano di licenziamenti anche per le sedi di Roma e Milano.</p>
<p>Proprio mentre il sottosegretario Paolo Romani annuncia di voler investire da subito 800 milioni di euro per le nuove reti Board Band e quelle di nuova generazione NGN2, e il ministro Brunetta lancia il suo piano per l’e-government a Roma, per 600 milioni di euro in cinque anni, per portare la connessione a 100 mega per tutti i cittadini, la E&#38;Y ha deciso di licenziare più del 50% del personale, circa 50 persone tre Roma e Milano.</p>
<p>Continua , dunque, l’emoraggia di posti di lavoro di personale altamente specializzato, ingegneri, progettisti e tecnici specializzati che hanno sviluppato e che seguono alcune delle reti di comunicazione fissa e mobile più avanzate tecnologicamente e critiche per il settore privato e pubblico (Ministero delle Finanze, degli Esteri, dell’Interno, della Pubblica Istruzione, Banca d’Italia e Istat).</p>
<p>Domani ci sarà un primo incontro per la procedura di licenziamento collettivo alla presenza delle OOSS.<br />
La rappresentante sindacale della FIOM, Roberta Turi, ha dichiarato : « Se non ci sarà un cambiamento di rotta da parte della Nortel anche le lavoratrici e i lavoratori italiani passeranno alle iniziative di mobilitazione ». ( R.S. )</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Castel Volturno(Ce)- Morlando(IdV): Su dichiarazioni stato di bancarotta del sindaco Nuzzo ]]></title>
<link>http://altocasertano.wordpress.com/2009/02/01/castel-volturnoce-morlandoidv-su-dichiarazioni-stato-di-bancarotta-del-sindaco-nuzzo/</link>
<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 18:20:16 +0000</pubDate>
<dc:creator>ufficistampa</dc:creator>
<guid>http://altocasertano.wordpress.com/2009/02/01/castel-volturnoce-morlandoidv-su-dichiarazioni-stato-di-bancarotta-del-sindaco-nuzzo/</guid>
<description><![CDATA[Il dirigente settore:  Criminalità organizzata  Trasparenza pub. Amministrazione Castel Volturno, 27]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Il dirigente settore:  Criminalità organizzata  Trasparenza pub. Amministrazione Castel Volturno, 27]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Che cosa è e come si richiede il bonus famiglia]]></title>
<link>http://barcentrale.wordpress.com/2008/12/03/294/</link>
<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 15:47:49 +0000</pubDate>
<dc:creator>marcorouge</dc:creator>
<guid>http://barcentrale.wordpress.com/2008/12/03/294/</guid>
<description><![CDATA[Che cos’è il bonus famiglia Una somma variabile da 200 a 1.000 euro a seconda della condizione di ch]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><h3><em><strong><span class="mybold">Che cos’è il bonus famiglia</span></strong></em></h3>
<p>Una somma variabile da 200 a 1.000 euro a seconda della condizione di chi lo richiede. Il<br />
Bonus non costituisce reddito né ai fini fiscali né previdenziali e nemmeno ai fini del reddito-soglia per beneficiare della social card.</p>
<h3><span class="mybold"><em><strong>Chi può chiederlo</strong></em><br />
</span></h3>
<p>I residenti che facciano parte di una famiglia qualificata come «a basso reddito».Il bonus viene<br />
Erogato solo a uno dei componenti del nucleo familiare.</p>
<h3><span class="mybold"><em><strong>Quale reddito bisogna avere per ottenere il bonus</strong></em><br />
</span></h3>
<p>Fino a 35 mila euro di reddito complessivo familiare annuo:il reddito-soglia varia in funzione<br />
del numero di componenti del nucleo familiare e della loro condizione(pensionato,portatore<br />
di handicap e così via)come indicato nella grafica qui sopra</p>
<h3><span class="mybold"><em><strong>Quando bisogna aver conseguito il reddito</strong></em><br />
</span></h3>
<p>Il decreto offre un’alternativa:si può fare riferimento al reddito ottenuto nel 2007 o a quello del<br />
2008. In base alla scelta, cambiano i termini di presentazione della domanda e di erogazione del bonus</p>
<h3><span class="mybold"><em><strong>Chi viene considerato componente del «nucleo familiare»</strong></em><br />
</span></h3>
<p>Ai fini del calcolo del reddito,si considerano componenti del nucleo familiare:chi richiede il<br />
bonus, il coniuge(che può anche non essere a carico del richiedente, ma non deve essere<br />
legalmente ed effettivamente separato), i figli e gli altri familiari a carico, così come indicati<br />
all’articolo12 del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986)</p>
<h3><em><strong><span class="mybold">Come si calcola il reddito familiare</span></strong></em></h3>
<p>Il reddito complessivo familiare si calcola sommando i redditi complessivi ottenuti dai<br />
componenti del nucleo familiare, calcolati secondo quanto previsto dall’articolo 8 del Testo unico<br />
delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986)</p>
<h3><em><strong><span class="mybold">Quali categorie di reddito vanno sommate</span></strong></em></h3>
<p>Per poter accedere al bonus occorre che al reddito familiare contribuiscano soltanto redditi<br />
delle seguenti tipologie:</p>
<ul>
<li>i redditi da lavoro dipendente;</li>
<li>le pensioni di ogni tipo e gli assegni equiparati;</li>
<li>i compensi percepiti,entro i limiti dei salari correnti maggioratidel20%,dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro,delle cooperative di servizi, agricole e di prima trasformazione e delle cooperative della piccola pesca;</li>
<li>le somme,a qualunque titolo percepite,anche sotto forma di erogazioni liberali,quale compenso per gli incarichi di amministratore,sindaco o revisore di società,associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, per la collaborazione con giornali e simili,per la partecipazione a collegi e commissioni;</li>
<li>le somme percepite in relazione ad altri rapporti di collaborazione riguardanti la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempre che gli incarichi o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente o nell’oggetto dell’arte o professione esercitate dal contribuente, di cui all’articolo53, comma1,del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 22 dicembre 1986, n.917), ossia lavoro autonomo;</li>
<li>le remunerazioni dei sacerdoti, previste dalla legge 222 del 1985, e le congrue e i supplementi di congrua previsti dalla legge 26 luglio 343 del 1974;</li>
<li>i compensi percepiti dalle persone impegnate in lavori socialmente utili;</li>
<li>gli assegni periodici corrisposti al coniuge, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale ed effettiva,di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;</li>
<li>i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente e i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente o dal coniuge non a carico;</li>
<li>i redditi fondiari, ma solo a patto che siano stati percepiti insieme con i redditi delle categorie precedenti (in«coacervo», recita il decreto) e a patto che il loro ammontare non sia superiore a 2.500euro.</li>
</ul>
<h3><em><strong><span class="mybold">Come si ottiene il bonus</span></strong></em></h3>
<p>Il bonus non è automatico ma deve essere richiesto. Per farlo, bisogna presentare una domanda<br />
nella quale il richiedente &#8220;autocertifica&#8221; i seguenti elementi:</p>
<ul>
<li>il coniuge non a carico e il suo codice fiscale;</li>
<li>i figli, gli altri familiari a carico, la relazione di parentela e il loro codice fiscale;</li>
<li>il fatto che il reddito complessivo familiare rientra nei limiti richiesti dal decreto e il periodo d’imposta –2007 o 2008 – in cui è stato realizzato il reddito.</li>
</ul>
<p>A norma del Dpr 445/2000, richiamato nel decreto, l’autocertificazione può essere fatta allegando alla richiesta la fotocopia sottoscritta di un documento d’identità</p>
<h3><em><strong><span class="mybold">Il modulo per la domanda</span></strong></em></h3>
<p>Per presentare la richiesta del bonus bisognerà utilizzare il modello che sarà approvato<br />
dall’agenzia delle Entrate entro10 giorni dall’entrata in vigore del decreto:probabilmente entro la<br />
metà di dicembre.</p>
<h3><em><strong><span class="mybold">A chi va presentata la richiesta ed entro quale termine</span></strong></em></h3>
<p>Se si fa richiesta sulla base del reddito ottenuto nel 2007<br />
La domanda va presentata entro il 31gennaio 2009 ai sostituti d’imposta, cioè il datore di lavoro privato o pubblico del richiedente o l’ente previdenziale che gli versa la pensione. In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d’imposta, la richiesta può essere presentata all’agenzia delle Entrate in via telematica entro il 31 marzo 2009.</p>
<p>Se si fa richiesta sulla base del reddito ottenuto nel2008<br />
La domanda va presentata entro il 31marzo 2009 ai sostituti d’imposta o agli enti previdenziali.</p>
<p>In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d’imposta, la richiesta può essere presentata:</p>
<ul>
<li>in via telematica all’agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2009;</li>
<li>con la dichiarazione dei redditi 2008</li>
</ul>
<h3><em><strong><span class="mybold">Le modalità di invio della domanda</span></strong></em></h3>
<p>In tutti i casi la richiesta può essere presentata anche tramite dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e centri di assistenza fiscale, ai quali – precisa il decreto – non spetta alcun compenso.</p>
<h3><em><strong><span class="mybold">Da chi e quando viene erogato il bonus</span></strong></em></h3>
<p>Se la richiesta è stata presentata sulla base del reddito ottenuto nel 2007 Il bonus è versato ai lavoratori dal sostituto d’imposta cui è stata presentata la richiesta (cioè dal Datore di lavoro) entro il mese di febbraio 2009. Per i pensionati, invece, il bonus è versato dall’ente previdenziale entro marzo 2009.</p>
<p>Se la richiesta è stata presentata sulla base del reddito ottenuto nel 2008 Il bonus è versato ai lavoratori dal sostituto d’imposta cui è stata presentata la richiesta (cioè dal datore di lavoro) entro il mese di aprile 2009. Per i pensionati, invece, il bonus è versato dall’ente previdenziale entro maggio 2009.</p>
<p>In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d’imposta  La domanda viene inoltrata all’agenzia delle Entrate ed è il richiedente a indicare le modalità con cui desidera ricevere il bonus.</p>
<h3><em><strong><span class="mybold">Come si stabilisce chi ha diritto al bonus</span></strong></em></h3>
<p>Il sostituto d’imposta eroga il beneficio secondo l’ordine di  presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009 (per le domande relative ai redditi ottenuti nel 2007) o nel mese di aprile 2009 (per le domande relative ai redditi ottenuti nel 2008). I datori di lavoro pubblici e gli enti previdenziali, invece,fanno riferimento al monte delle ritenute disponibile.</p>
<table class="link_grey" border="0" cellspacing="4" cellpadding="0" width="383">
<tbody>
<tr valign="top">
<td class="testo_standard" width="383" height="10" valign="bottom"><strong>DEPUTATI LEGA, SOCIAL CARD SOLO PER CITTADINI ITALIANI </strong></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td height="1"></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td class="testo_standard">
<p align="justify">(ASCA) &#8211; Roma, 9 dic &#8211; &#8221;La legge parla chiaro, la Carta  Acquisti, la Social Card del Governo e&#8217; prevista solo ed  esclusivamente per i residenti di cittadinanza italiana e non  per gli extracomunitari&#8221;.</p>
<p>Cosi&#8217; i deputati della Lega Nord, Maurizio Fugatti,  Massimo Bitonci e Franco Gidoni, annunciano un&#8217;interrogazione  al ministro competente in merito alle segnalazioni che  giungono per le richieste della carta acquisti da parte dei  cittadini extracomunitari.</p>
<p>&#8221;Su questo fronte -concludono i tre deputati in una  dichiarazione comune- ci sara&#8217; anche l&#8217;impegno della Lega  Nord a fare in modo che il bonus famiglia nel decreto  anti-crisi sia a favore dei soli cittadini italiani&#8221;.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2><em><strong><br />
</strong></em></h2>
<h2><em><strong>Da leggere: </strong></em></h2>
<ul>
<li>
<h2><a title="Link Permanente a Tremonti spiega la social card" rel="bookmark" href="../2008/11/27/tremonti-spiega-la-social-card/">Tremonti spiega la social card</a></h2>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<h2><a title="un’altra risposta del Governo alla crisi" rel="bookmark" href="../2008/11/25/piano-per-le-famiglie-la-prima-risposta-del-governo-alla-crisi/">Piano per le famiglie : un’altra risposta del Governo alla crisi</a></h2>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<h2><a title="Link Permanente a Piano per le imprese" rel="bookmark" href="../2008/11/26/piano-per-le-imprese/">Piano per le imprese</a></h2>
</li>
</ul>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Legge Antiusura,i tassi usurari per il trimestre Ottobre - Dicembre 2008]]></title>
<link>http://italianew.wordpress.com/2008/10/01/legge-antiusurai-tassi-usurari-per-il-trimestre-ottobre-dicembre-2008/</link>
<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 23:20:03 +0000</pubDate>
<dc:creator>italianew</dc:creator>
<guid>http://italianew.wordpress.com/2008/10/01/legge-antiusurai-tassi-usurari-per-il-trimestre-ottobre-dicembre-2008/</guid>
<description><![CDATA[Fissata la soglia dei tassi anti-usura per i mutui da applicare per il periodo dal 1° ottobre al 31 ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><div class="commento">
<p>Fissata la soglia dei tassi anti-usura per i mutui da applicare per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008.</p>
<p>Con il Decreto del 24 settembre 2008 il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze ha stabilito i tassi di interesse effettivi globali medi rilevati ai sensi della legge sull’usura (L. 108/1996).</p>
<p>Si ricorda che il tasso è considerato dalla legge usurario qualora superi il dato rilevato maggiorato della metà.</p>
<p>(Altalex, 1° ottobre 2008)</p></div>
<p><strong>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 24 settembre 2008</strong></p>
<p><strong>Rilevazione dei tassi effettivi globali medi, riferiti al periodo 1° aprile-30 giugno 2008.</strong></p>
<p>(<a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751">GU n. 228 del 29-9-2008</a>)</p>
<p align="center">IL CAPO DELLA DIREZIONE V<br />
del Dipartimento del tesoro</p>
<p>Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l&#8217;art. 2, comma 1, in base al quale il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d&#8217;Italia e l&#8217;Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall&#8217;Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d&#8217;Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura&#8221;;</p>
<p>Visto il proprio decreto del 18 settembre 2007, recante la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari&#8221;;</p>
<p>Visto da ultimo il proprio decreto del 23 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2008 e, in particolare, l&#8217;art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d&#8217;Italia il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2008-30 giugno 2008 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;</p>
<p>Avute presenti le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull&#8217;usura&#8221; emanate dalla Banca d&#8217;Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell&#8217;elenco speciale previsto dall&#8217;art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2006) e dall&#8217;Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell&#8217;elenco generale di cui all&#8217;art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006);</p>
<p>Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 2008-30 giugno 2008 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell&#8217;Eurosistema determinato dal Consiglio» direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d&#8217;Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;</p>
<p>Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l&#8217;indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d&#8217;Italia e dall&#8217;Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalita&#8217; indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;</p>
<p>Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l&#8217;attuazione del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell&#8217;ambito di responsabilita&#8217; del vertice politico e di quello amministrativo;</p>
<p>Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell&#8217;art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell&#8217;ambito di responsabilita&#8217; del vertice amministrativo;</p>
<p>Avuto presente l&#8217;art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto la soppressione dell&#8217;Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d&#8217;Italia;</p>
<p>Sentita la Banca d&#8217;Italia;</p>
<p align="center">Decreta:</p>
<p align="center"><strong>Art. 1.</strong></p>
<p>1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2008-30 giugno 2008, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).</p>
<p>2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento e&#8217; riportata separatamente in nota alla tabella.</p>
<p align="center"><strong>Art. 2.</strong></p>
<p>1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2008.</p>
<p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all&#8217;art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della meta&#8217;.</p>
<p align="center"><strong>Art. 3.</strong></p>
<p>1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).</p>
<p>2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all&#8217;art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull&#8217;usura&#8221; emanate dalla Banca d&#8217;Italia e dall&#8217;Ufficio italiano dei cambi.</p>
<p>3. La Banca d&#8217;Italia procede per il trimestre 1° luglio 2008-30 settembre 2008 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell&#8217;apposito decreto del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze.</p>
<p>4. I tassi effettivi globali medi di cui all&#8217;art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.</p>
<p>L&#8217;indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d&#8217;Italia e dall&#8217;Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento e&#8217; mediamente pari a 2,1 punti percentuali.</p>
<p>Il presente decreto sara&#8217; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p>
<p>Roma, 24 settembre 2008 Il capo della direzione: Maresca</p>
<hr />
<p align="center"><strong>Allegato A</strong></p>
<p align="center"><strong>RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL&#8217;USURA<br />
</strong>MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL&#8217;EUROSISTEMA<br />
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° APRILE &#8211; 30 GIUGNO 2008<br />
APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2008</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><strong><em>CATEGORIE DI OPERAZIONI</em></strong></td>
<td valign="top"><strong><em>CLASSI DI IMPORTO </em></strong></p>
<p><strong><em>in unità di euro</em></strong></td>
<td valign="top"><strong><em>TASSI MEDI </em></strong></p>
<p><strong><em>(su base annua)</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" valign="top">APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE</td>
<td valign="top">fino a 5.000</td>
<td valign="top">13,27</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">oltre 5.000</td>
<td valign="top">10,09</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" valign="top">ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE</td>
<td valign="top">fino a 5.000</td>
<td valign="top">7,83</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">oltre 5.000</td>
<td valign="top">7,15</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">FACTORING</td>
<td valign="top">fino a 50.000</td>
<td valign="top">7,80</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">oltre 50.000</td>
<td valign="top">7,14</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE</td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">10,63</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" valign="top">ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI</td>
<td valign="top">fino a 5.000</td>
<td valign="top">16,16</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">oltre 5.000</td>
<td valign="top">12,10</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" valign="top">PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO</td>
<td valign="top">fino a 5.000</td>
<td valign="top">13,96</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">oltre 5.000</td>
<td valign="top">10,15</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4" valign="top">LEASING</td>
<td valign="top">fino a 5.000</td>
<td valign="top">13,30</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">oltre 5.000 fino a 25.000</td>
<td valign="top">9,79</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">oltre 25.000 fino a 50.000</td>
<td valign="top">8,62</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">oltre 50.000</td>
<td valign="top">7,48</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" valign="top">CREDITO FINALIZZATO ALL&#8217;ACQUISTO RATEALE E CREDITO <em>REVOLVING</em></td>
<td valign="top">fino a 1.500</td>
<td valign="top">16,32</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">oltre 1.500 fino a 5.000</td>
<td valign="top">17,18</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">oltre 5.000</td>
<td valign="top">10,89</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA:</td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">- A TASSO FISSO</td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">6,30</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">- A TASSO VARIABILE</td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">6,30</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>AVVERTENZA</strong>: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL&#8217;ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.</p>
<p><em>&#8230;omissis&#8230;</em></p>
<p><a href="http://www.horses.it/prestiti/"><img class="alignnone size-full wp-image-169" title="prestiti" src="http://italianew.wordpress.com/files/2008/10/prestiti.gif" alt="" width="184" height="65" /></a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Dati fiscali, cosa dice la legge?]]></title>
<link>http://marcobg.wordpress.com/2008/05/05/dati-fiscali-cosa-dice-la-legge/</link>
<pubDate>Sun, 04 May 2008 23:39:39 +0000</pubDate>
<dc:creator>Marco Moretti</dc:creator>
<guid>http://marcobg.wordpress.com/2008/05/05/dati-fiscali-cosa-dice-la-legge/</guid>
<description><![CDATA[Roma &#8211; Ponte o non ponte, la notizia ormai la conoscono tutti: l&#8217;Agenzia delle Entrate h]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:justify;">Roma &#8211; Ponte o non ponte, la notizia ormai la conoscono tutti: l&#8217;Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nostre dichiarazioni dei redditi, l&#8217;Autorità Garante in attesa di chiarimenti ha sospeso la pubblicazione dei dati, i dati ormai girano indisturbati grazie in particolare ai sistemi di condivisione dei file. Ennesima questione all&#8217;italiana. Lasciamo perdere le valutazioni politiche, quelle relative alla sicurezza o alle delazioni, soffermiamoci sulla sostanza, ovvero sulla normativa che disciplinerebbe tutta la vicenda. In Italia esiste ormai il collaudato Codice privacy (decreto legislativo n. 196/2003) il quale &#8211; riassumendo &#8211; stabilisce che il titolare del trattamento &#8211; leggasi Agenzia delle Entrate &#8211; deve trattare i dati secondo i principi di liceità, necessità e finalità. In pratica, i dati devono essere utilizzati secondo le previsioni di legge, quanto effettivamente ed oggettivamente necessario e limitatamente allo scopo per il quale sono stati raccolti. Ebbene, al momento non risulta che la raccolta dei dati finalizzati alla redazione della dichiarazione dei redditi possa annoverare tra i propri fini quelli di essere pubblicati, condivisi, annotati dagli italiani. Il fine della raccolta dei dati dell&#8217;Agenzia delle Entrate, oltre che essere supportato da motivo legislativo, ha fondamento in una ovvia organizzazione nazionale delle risorse e finanze interne. Taluni hanno richiamato la natura pubblica del dato relativo alla dichiarazione dei redditi, ma attualmente la normativa relativa alla pubblicazione di tali dati è quella prevista dall&#8217;art. 69 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale sancisce:<br />
&#8220;1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell&#8217;ambito dell&#8217;attività di programmazione svolta dagli uffici nell&#8217;anno precedente.<br />
2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.<br />
3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di £ e al 20% del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di £.<br />
4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell&#8217;anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma per ciascun Comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti:<br />
a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;<br />
b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.<br />
5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al c.4.6. Gli elenchi sono depositati per la durata di 1 anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i Comuni interessati.Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 648.7. Ai Comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici.&#8221; L&#8217;articolo ha poi subito delle modifiche a seguito dell&#8217;emanazione dell&#8217;art. 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 che tratta della raccolta e gestione dati, ma nulla modifica in merito alla pubblicazione.<br />
Si può pertanto valutare una insussistenza dell&#8217;obbligo o facoltà di pubblicazione da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate degli elenchi dei contribuenti in massa. Si consideri poi che se anche la normativa avesse consentito la pubblicazione mediante idonei mezzi di divulgalzione come spesso avviene per dati raccolti per legge da enti pubblici, le normative citate sono ormai ante 1992, ovvero di quando il mezzo internet non era ancora sviluppato come oggi, tempo in cui pertanto non era ancora stato affrontato il problema relativo alla permanenza dei dati in rete, alla loro reperibilità senza alcun contenimento. La conclusione è semplice e scontata: al momento non sembrano sussistere normative sufficienti per ritenere che il trattamento di pubblicazione dei dati effettuato dall&#8217;Agenzia delle Entrate sia legittimo. E se anche sussistesse una possibilità di pubblicazione dei dati, è ormai noto come il Garante &#8211; ma anche il Codice &#8211; bandiscano pubblicazioni che possano allargare eccessivamente la disponibilità e la reperibilità del dato, aspetto intrinseco della rete. In sostanza: pubblicare l&#8217;elenco dei contribuenti con i relativi redditi sul giornale locale, non può avere alcuna equivalenza con la pubblicazione in rete. Se si vuol dare equivalenza, si faccia una legge. Ma le leggi dovrebbero essere supportate da ratio specifiche, in tutto questo quindi si dovrebbe conoscere lo scopo della pubblicazione, salvo il caso di farsi i fatti altrui. La Procura di Roma ha avviato indagini penali per la violazione dell&#8217;art. 167 del Codice privacy per il reato di trattamento illecito del dato, difatti: &#8220;Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell&#8217;articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni&#8221;. Riassunto: la Procura sta indagando in merito alla condotta di pubblicazione dei dati in violazione di legge ravvisandosi un danno a terzi soggetti. Ipotesi: la questione va avanti, gli italiani si costituiscono parte civile&#8230; sbancata l&#8217;Agenzia delle Entrate?</p>
<p>Avv. Valentina Frediani<br />
consulentelegaleinformatico.it<br />
consulentelegaleprivacy.it</p>
<p style="text-align:justify;">Via <a href="http://punto-informatico.it/">punto-informatico.it </a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Contributo di 200 € per l'acquisto di un pc]]></title>
<link>http://iosmetto.wordpress.com/2008/02/22/contributo-di-200-e-per-lacquisto-di-un-pc/</link>
<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 13:37:15 +0000</pubDate>
<dc:creator>iosmetto</dc:creator>
<guid>http://iosmetto.wordpress.com/2008/02/22/contributo-di-200-e-per-lacquisto-di-un-pc/</guid>
<description><![CDATA[Questo articolo è quasi completamente OT, se non per il fatto che si riallaccia alla mia breve nota ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Questo articolo è quasi completamente OT, se non per il fatto che si riallaccia alla mia breve nota ]]></content:encoded>
</item>

</channel>
</rss>
