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	<title>pignoramento &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
	<link>http://en.wordpress.com/tag/pignoramento/</link>
	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "pignoramento"</description>
	<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 05:31:20 +0000</pubDate>

	<generator>http://en.wordpress.com/tags/</generator>
	<language>en</language>

<item>
<title><![CDATA[Unicredit contro l'Italpetroli della famiglia Sensi]]></title>
<link>http://paoblog.wordpress.com/2009/11/04/unicredit-contro-litalpetroli-della-famiglia-sensi/</link>
<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 07:25:33 +0000</pubDate>
<dc:creator>paoblog</dc:creator>
<guid>http://paoblog.wordpress.com/2009/11/04/unicredit-contro-litalpetroli-della-famiglia-sensi/</guid>
<description><![CDATA[Nota di Pao: Due pesi e due misure, mi vien da dire. In questo caso di dissesto finanziario, l]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong>Nota di Pao: </strong>Due pesi e due misure, mi vien da dire. In questo caso di dissesto finanziario, l&#8217;Unicredit interviene dopo aver atteso a lungo, in altri casi ti affondano<em> a prescindere</em>&#8230;. come è raccontato in questo post: <a href="http://paoblog.wordpress.com/2009/09/15/sotto-la-banca-l%e2%80%99azienda-chiude/" target="_blank">http://paoblog.wordpress.com/2009/09/15/sotto-la-banca-l%e2%80%99azienda-chiude/</a></p>
<p>°°°</p>
<p><strong>La mano di UniCredit si allunga sugli hotel della famiglia Sensi.</strong> L&#8217;albergo «Filippo II all&#8217;Argentario e il Subay Park Hotel a Civitavecchia sono stati pignorati lo scorso 16 settembre con un duplice atto depositato presso i Tribunali di Grosseto e Civitavecchia. E l&#8217;avvocato Roberto Cappelli, rappresentante dell&#8217;Unicredit, si è dimesso</p>
<p>A promuovere l&#8217;azione è UniCredit corporate banking del gruppo Unicredit, impegnato in una complessa partita con la famiglia Sensi per l&#8217;indebitamento di Italpetroli, che controlla la A.s. Roma. Se non interverranno accordi tra la banca e la famiglia Sensi, la procedura prevede entro 6/8 mesi la nomina di un custode e, successivamente, una perizia sul valore degli immobili che potrebbero finire all&#8217;asta, anche se non in tempi brevissimi.</p>
<p>Secondo l&#8217;ultimo bilancio di Italpetroli, il Filippo II e il Sunbay hanno chiuso il 2008 con valore della produzione, rispettivamente, di 687mila e 1,48 milioni di euro. Vista la perdita registrata (143mila euro il «Filippo II» e 431mila il «Sunbay»), Italpetroli è stata costretta in ambedue i casi a ricapitalizzare a inizio 2009.</p>
<p>Sono previste in settimana le dimissioni dell&#8217;avvocato Roberto Cappelli, rappresentante di Unicredit, dal cda di Italpetroli, la holding della famiglia Sensi. È quanto riferiscono diverse fonti. Le dimissioni, concordate con Unicredit, sono in linea con la strategia dell&#8217;istituto che vanta un credito di circa 300 milioni di euro non onorato e che prosegue nel suo iter legale. Nelle prossime settimane quindi, notano le stesse fonti, la banca porterà avanti la sua linea nei confronti di Italpetroli.</p>
<p>In particolare Unicredit avrebbe in corso 7 richieste di decreti ingiuntivi per ottenere i pignoramenti su società immobiliari e petrolifere del gruppo dei Sensi mentre 6 sarebbero al momento fermi. L&#8217;autorità giudiziaria peraltro, si fa notare, non ha bloccato le procedure ma ha solo riconosciuto la sua incapacità in presenza di un arbitrato fra le parti. L&#8217;istituto di credito comunque, accanto alla volontà di andare avanti sulla sua strada, resta disposto ad un tavolo di trattative per la cessione delle attività evitando così la soluzione finale dell&#8217;asta del tribunale.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.corriere.it/">www.corriere.it</a></p>
<p><!-- google_ad_section_end --></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Detroit: una casa per un dollaro]]></title>
<link>http://curiositybox.wordpress.com/2009/07/01/detroit-una-casa-per-un-dollaro/</link>
<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 12:31:15 +0000</pubDate>
<dc:creator>curiositybox</dc:creator>
<guid>http://curiositybox.wordpress.com/2009/07/01/detroit-una-casa-per-un-dollaro/</guid>
<description><![CDATA[Pignorata e ridotta a uno &#8220;scheletro&#8221; Una soda da McDonald&#8217;s può costare quanto]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><div id="post_message_18255876"><strong><em>Pignorata e ridotta a uno &#8220;scheletro&#8221;<br />
</em></strong><br />
Una soda da McDonald&#8217;s può costare quanto&#8230; una casa a Detroit. Cioè: un dollaro. A dire il vero, l&#8217;abitazine in questione, pignorata la scorsa estate e non lontano dall&#8217;aeroporto della città, era stata venduta nel novembre del 2006 per 65mila dollari. Ma la famiglia vittima del pignoramento non era riuscita a mandare giù quello che riteneva un abuso.</p>
<p>E così, grazie alla complicità dei vicini, era riuscita a portarsi via, pezzo dopo pezzo, tutta quanta la casa che riteneva ancora di sua proprietà. Tanto che alla fine dell&#8217;abitazione era rimasto quasi soltanto lo scheletro. E pensare che stiamo parlando di quella che era l&#8217;abitazione più bella della 8111 Traverse Street.</p>
<p>Dell&#8217;abitazione è entrata in possesso una banca. Che ha deciso di metterla sul mercato lo scorso gennaio per mille dollari. Peccato che quello scheletro nessuno se lo volesse comprare, neanche per un prezzo così basso. E così quella banca, dopo una lunga attesa, visto che non riusciva a concludere l&#8217;affare, ha deciso di ridurre il prezzo a un dollaro. In effetti, gli eventuali acquirenti, oltre a comprarsi uno scheletro di casa, avrebbero dovuto farsi di carico di una salata bolletta dell&#8217;energia e delle tasse prima di entrare in possesso dell&#8217;immobile.</p>
<p>Insomma, alla fine quella casa in Traverse Street era stata messa in vendita a un prezzo davvero simbolico. &#8220;Non avevo mai visto una casa in vendita per un dollaro&#8221;, spiega Kent Colpaert, l&#8217;agente immobiliare che aveva l&#8217;abitazione in carico e che è riuscito a venderla a una signora del luogo. L&#8217;acquirente ha detto di aver concluso l&#8217;acquisto in vista di un investimento.</p>
<p>Un caso più unico che raro? Non esattamente. Un dollaro per un&#8217;abitazione a Detroit, una delle città più povere degli Stati Uniti, non è un caso isolato: il sito Internet Realtor.com ha quotato una casa familiare singola e un altra doppia nella capitale dell&#8217;auto degli Usa per un dollaro ciascuna.</p>
<p>fonte: TGCOM</p></div>
<p><!-- / message --></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Il pignoramento mobiliare]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/04/29/il-pignoramento-mobiliare/</link>
<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 17:09:15 +0000</pubDate>
<dc:creator>un agente esattoriale</dc:creator>
<guid>http://gestcredit.wordpress.com/2009/04/29/il-pignoramento-mobiliare/</guid>
<description><![CDATA[Cosa è il pignoramento mobiliare Pignoramento mobiliare significa il pignoramento di cose mobili in ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><h4>Cosa è il pignoramento mobiliare</h4>
<p>Pignoramento mobiliare significa il pignoramento di cose mobili in proprietà del debitore.</p>
<h4>Attenzione: quando si presenta a casa l’ufficiale giudiziario il debitore ha l’ultima possibilità di impedire il pignoramento, pagando a mani dell‘ufficiale giudiziario il debito e le spese dovute.</h4>
<p>Se ciò non avviene, l’ufficiale giudiziario inizia il pignoramento mobiliare. Munito del titolo esecutivo e del precetto compare di norma in modo del tutto inaspettato a casa del debitore o sul suo posto di lavoro (ad es. per pignorare l’automobile). Può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore, negli altri luoghi di appartenenza dello stesso o sulla persona del debitore osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.</p>
<p>Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario può richiedere anche l’assistenza della forza pubblica.</p>
<p>Nel caso in cui i beni pignorabili si trovino presso terzi (ad es. l‘auto del debitore è parcheggiata nel garage di un parente) l‘ufficiale giudiziario è munito dalla legge del potere di ispezionare anche locali altrui.</p>
<p>L’ufficiale giudiziario stima e valuta &#8211; anche con l’aiuto di esperti &#8211; i beni pignorabili. Contestualmente avverte il debitore che lo stesso deve astenersi da qualsiasi atto di disposizione dei beni sottoposti a pignoramento, in quanto destinati a soddisfare il credito indicato nell‘atto di pignoramento.</p>
<p style="text-align:center;"><!--more leggi l'articolo completo  --></p>
<h4>La eventuale richiesta di conversione del pignoramento avanzata dal debitore</h4>
<p>L’ufficiale giudiziario deve avvertire il debitore che ai sensi dell’art. 495 c.p.c. può chiedere la conversione del pignoramento in un pagamento rateale. Questa richiesta deve essere formulata prima della disposizione della vendita o dell‘assegnazione delle cose. Inoltre il debitore deve essere invitato ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione, con l’avvertimento che &#8211; in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto &#8211; le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. In quest’ultimo caso il debitore non riesce ad avere conoscenza dello stato del procedimento.</p>
<h4>Il pignoramento virtuale</h4>
<p>Il pignoramento mobiliare è stato modificato dalla riforma del 2006, la quale ha introdotto la possibilità di un „pignoramento virtuale”. Quando l’ufficiale giudiziario non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati appaiono insufficienti a soddisfare le pretese del creditore, deve invitare il debitore ad indicare altre cose pignorabili e il luogo in cui si trovano.</p>
<p>Se il debitore non rende immediatamente questa dichiarazione all‘ufficiale giudiziario ha tempo 15 giorni per effettuarla presso la sede degli ufficiali giudiziari. È responsabile penalmente il debitore che nasconda dei beni pignorabili o fornisca informazioni false su di essi. Se il debitore dichiara che esistono altre cose di valore (ad es. crediti bancari, crediti verso terzi), queste cose vengono automaticamente pignorate e il debitore non può più disporre di esse.</p>
<h4>L’anagrafe tributaria e l’individuazione dei beni del debitore</h4>
<p>Inoltre con la riforma del 2006 è stata introdotta un‘altra novità: la possibilità per l’ufficiale giudiziario di rivolgersi all’anagrafe tributaria o ad altre banche dati pubbliche per individuare dei beni pignorabili. A tal fine sono necessarie da un lato l’istanza del creditore e dall‘altro l’insufficienza delle cose pignorabili alla soddisfazione di tutti i creditori. Qualora il debitore sia un imprenditore, l’ufficiale giudiziario può esaminare anche le scritture contabili al fine di individuare le cose ed i crediti pignorabili.</p>
<p>L’ufficiale giudiziario redige processo verbale delle operazioni compiute nel quale descrive le cose pignorate, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l’assistenza, se ritenuta utile, di un esperto stimatore. Inoltre viene redatto processo verbale della relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate. L’ufficiale giudiziario nomina anche un custode: di solito lo stesso debitore.</p>
<p>Il processo verbale con il titolo esecutivo ed il precetto devono essere depositati in cancelleria entro ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Al momento del deposito è compito del cancelliere formare il fascicolo dell’esecuzione.</p>
<p>Se l’ufficiale giudiziario non trova cose pignorabili, redige un processo verbale negativo, nel quale dà atto che non sono stati trovati beni pignorabili. Ciò non esclude che l’ufficiale giudiziario possa recarsi dal debitore un‘altra volta per cercare dei beni pignorabili. Un processo verbale negativo però rappresenta un privilegio nei confronti dei creditori chirografari (creditori non privilegiati).</p>
<h4>Le cose mobili impignorabili</h4>
<p>Il legislatore nell‘art. 514 c.p.c. ha elencato le cose mobili impignorabili. Fra queste vi sono: l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli da cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi.</p>
<p>Tuttavia sono esclusi i mobili, tranne i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato.</p>
<p>Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore dopo l’entrata in vigore della riforma del processo civile sono pignorabili nel limite di un quinto.</p>
<h4>Spesso ci si chiede se il televisore, l‘impianto stereo, l’automobile o il computer siano pignorabili. Si può dire che il televisore e l‘impianto stereo sono pignorabili in ogni caso; l’automobile e il computer di norma sono pignorabili, tranne il caso in cui il giudice dell‘esecuzione dichiari la parziale impignorabilità dei beni a seguito di istanza del debitore, in quanto indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere di quest‘ultimo.</h4>
<p>Le restanti cose, trovate dall’ufficiale giudiziario nell‘appartamento del debitore o nel luogo dove il debitore svolge la propria attività, sono di principio pignorabili. Se vi siano cose di proprietà di terzi, ne deve essere data immediata comunicazione all’ufficiale giudiziario. Inoltre è opportuno presentare fatture o altri documenti per provare che non appartengono al debitore.</p>
<h4>L’ufficiale giudiziario può pignorare anche i beni di proprietà di terzi che si trovano nella casa del debitore</h4>
<p>L’ufficiale giudiziario lo annoterà nella relazione ma può &#8211; se non individua beni utilmente pignorabili oppure se le cose ed i crediti pignorati appaiono insufficienti a soddisfare le pretese del creditore e in caso di dubbio &#8211; pignorare anche le cose di proprietà di terzi.</p>
<p>Se vengono pignorate cose appartenenti a terzi, il debitore deve avvisare immediatamente il vero proprietario delle cose, altrimenti deve risarcigli i danni. Il proprietario della cosa deve chiedere il creditore procedente di sospendere l’esecuzione forzata; se il creditore procedente non sospende l’esecuzione, l’unico rimedio per il vero proprietario è l’azione giudiziale.</p>
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<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 19:46:46 +0000</pubDate>
<dc:creator>avv. Antonio Gaudiano</dc:creator>
<guid>http://primapaginacasertana.wordpress.com/2009/04/28/equitalia-stop-alle-notifiche-delle-cartelle-per-somme-prescritte-l%e2%80%99on-zazzera-dell%e2%80%99idv-lancia-proposta-per-una-legge-che-ne-permetta-la-cancellazione-d%e2%80%99ufficio-automatica/</guid>
<description><![CDATA[E’ da tempo cosa nota che molti cittadini, si sono visti notificare cartelle di pagamento da parte d]]></description>
<content:encoded><![CDATA[E’ da tempo cosa nota che molti cittadini, si sono visti notificare cartelle di pagamento da parte d]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Legge n. 2 del 2009 ( Art. 32 Comma 7a) ]]></title>
<link>http://isilenti.wordpress.com/2009/03/20/legge-n-2-del-2009-art-32-comma-7a/</link>
<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 15:24:45 +0000</pubDate>
<dc:creator>3my78</dc:creator>
<guid>http://isilenti.wordpress.com/2009/03/20/legge-n-2-del-2009-art-32-comma-7a/</guid>
<description><![CDATA[PREMESSA: guardate il video, spiega molto chiaramente la situazione! Una volta ti dicevano che l]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><span style='text-align:center; display: block;'><object width='425' height='350'><param name='movie' value='http://www.youtube.com/v/DpKH5UPCdSs&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;hd=0' /><param name='allowfullscreen' value='true' /><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://www.youtube.com/v/DpKH5UPCdSs&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;hd=0' type='application/x-shockwave-flash' allowfullscreen='true' width='425' height='350' wmode='transparent'></embed></object></span></p>
<p><span style="font-weight:bold;"><span style="color:#003300;">PREMESSA:</span> </span><span style="color:#333333;font-weight:bold;">guardate il video, spiega molto chiaramente la situazione!</span></p>
<p><span style="color:#ff0000;">Una volta ti dicevano che l&#8217;investimento sul mattone (immobili) era uno dei più sicuri. Piano piano anche questo mito sta cadendo e ultimamente è proprio naufragato per merito del governo <span class="blsp-spelling-error">Berlusconi</span> che ha inserito un piccolo codicillo che potrebbe lasciare con le pezze al culo molta gente!</span></p>
<p><span style="color:#ff0000;">Se avete qualche pendenza con l&#8217;erario fate in modo di pagare velocemente altrimenti se l&#8217;ammontare dovesse superare i 5000€ potreste trovarvi casa all&#8217;asta&#8230;</span></p>
<p><span style="color:#ff0000;">Come sempre vanno a toccare i poteri deboli, cioè noi cittadini. Questa Legge non è stata commentata da nessun organo istituzionale e/o ufficiale. Per fortuna esiste la Rete che fa ciò che gli altri non fanno e cioè monitorare le schifezze di questo governo!</span></p>
<p><span style="color:#ff0000;">Saluti</span></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Anche i ricchi piangono - Michael Jackson mette all'asta i tesori di Neverland]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/03/03/anche-i-ricchi-piangono-michael-jackson-mette-allasta-i-tesori-di-neverland/</link>
<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 11:58:49 +0000</pubDate>
<dc:creator>il qualunquista</dc:creator>
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<description><![CDATA[Il guanto-icona, bianco e tempestato di cristalli Swarovski, la limousine personalizzata con decoraz]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Il guanto-icona, bianco e tempestato di cristalli Swarovski, la limousine personalizzata con decorazioni in oro massiccio, la testa “robotica” utilizzata per il film “Moonwalker” nel 1988 e altri 2000 oggetti personali, ricordi, pezzi da collezione: sarà una parte importante della vita &#8211; e del patrimonio &#8211; di Michael Jackson ad andare all’asta nell’aprile prossimo, con una vendita che la dice lunga sullo stato delle finanze dell’ex re del pop.</p>
<p>Gli oggetti, che saranno disponibili all’acquisto per cinque giorni, dal 22 al 25 aprile, all’hotel Beverly Hilton di Los Angeles, provengono da Neverland, il ranch di Santa Barbara, in California, in cui Jacko aveva tentato di costruire, dal 1988, il proprio mondo delle favole e che rischiava il pignoramento: la varietà degli oggetti che saranno battuti all’incanto parla della ricchezza del ranch, ma anche delle costose ossessioni del cantante.</p>
<p style="text-align:center;"><!--more leggi l'articolo completo  --></p>
<p>“Michael Jackson era un collezionista di qualsiasi cosa”, racconta Darren Julien, presidente di Julien’s Auctions, la casa d’aste che condurrà la vendita, “Non abbiamo mai visto una collezione così ampia ed eccentrica”: fra le curiosità, una serie di oggetti &#8211; armature e corone, un trono e un mantello di ermellino &#8211; in perfetta linea con l’amore di Jackson per quanto simboleggia ricchezza, potere e autocelebrazione di sè. Emblematico anche il ritratto del cantante nelle vesti di un re d’epoca elisabettiana, con tanto di costume in stile e corona appoggiata su un cuscino: si prevede che il quadro, contenuto in un’elaborata cornice dorata, sarà valutato fra i 4000 e i 6000 dollari.</p>
<p>Previsioni di vendita fra i 10mila e i 15mila dollari, invece, per il guanto bianco utilizzato nelle performance di “Billie Jean”, spesso considerata la canzone che ha proiettato Jacko in un successo planetario, ma è la Rolls-Royce Silver Seraph acquistata dal cantante nel 1999 a detenere il primato delle valutazioni: arricchita all’interno con arredamenti in pelle e radica pregiata e decorazioni simil-barocche in oro, l’auto potrebbe essere venduta per una cifra compresa fra i 140mila e i 160mila dollari.</p>
<p>In totale, si prevede che l’intera asta frutterà fra il milione e mezzo e i 3 milioni di dollari: una boccata d’aria per il 50enne cantante, che ha evitato per un soffio il pignoramento di Neverland, ma la cui fortuna si è erosa per le difficili vicende giudiziarie e con l’allontanarsi dei successi discografici. Julien sostiene, però, che l’asta non sia motivata da necessità economiche impellenti: “Abbiamo lavorato insieme a questo progetto per cinque mesi e vi assicuro che (jackson) ha la situazione sotto controllo”, assicura il direttore, “E’ qualcosa che Michael sta facendo di sua spontanea volontà: non è stato obbligato dalle circostanze a questa vendita”.</p>
<h2 style="text-align:center;">Articolo correlato</h2>
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</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Condomino moroso e decreto ingiuntivo]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/02/25/condomino-moroso-e-decreto-ingiuntivo/</link>
<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 08:24:40 +0000</pubDate>
<dc:creator>massimo respighi</dc:creator>
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<description><![CDATA[Nella quotidiana vita condominiale le quote di spesa sono un male necessario, ma fonte di discussion]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Nella quotidiana vita condominiale le quote di spesa sono un male necessario, ma fonte di discussione di ogni assemblea. Spesso, di fronte a situazioni condominiali mal gestite, alcuni inquilini credono di tutelarsi <strong>sospendendo il pagamento</strong> della propria quota. Una scelta sbagliata e inefficace, perché il condomino moroso rischia di vedersi notificare un <strong>decreto ingiuntivo</strong> per procedere al pignoramento.</p>
<p>Le spese condominiali hanno la funzione di far fronte alla <strong>manutenzione dell’abitazione</strong>. Dalla pulizia delle scale al riscaldamento. Dalla portineria all’illuminazione delle parti comuni. In linea di principio, eccetto che per diversa convenzione prevista da una deliberazione unanime o nel regolamento, ogni condomino vede determinata la propria quota di spesa in proporzione al <strong>valore della proprietà</strong> di ciascuno o dell&#8217;uso che ciascuno può fare del bene comune.</p>
<p>Il documento nel quale sono indicate le spese necessarie per la gestione del condominio si chiama <strong>rendiconto</strong>.</p>
<p style="text-align:center;"><!--more leggi l'articolo completo  --></p>
<p>L’amministratore ha l’obbligo di presentarlo ogni anno. Il rendiconto prende il nome di rendiconto <strong>preventivo</strong> o di rendiconto <strong>consuntivo</strong>, a seconda che riguardi le spese da sostenersi nell&#8217;anno successivo o quelle già sostenute nell&#8217;anno passato. La differenza tra quanto versato in base al preventivo e quanto richiesto con il consuntivo dà luogo al <strong>conguaglio spese</strong>.</p>
<p>Il rendiconto, nella doppia versione, va posto all’esame dell’<strong>assemblea condominiale</strong>, ogni anno, da parte dell’amministratore. Se non lo presenta per due anni consecutivi, l’amministratore è passibile di revoca, su ricorso anche di un solo condominio.</p>
<p>Se approvato il rendiconto diventa titolo idoneo per ottenere <strong>decreto ingiuntivo esecutivo</strong>. Cosa significa? Che se non si pagano le quote di spesa potrebbe scattare il pignoramento. Per questo ogni condomino, che si ritenga insoddisfatto dell&#8217;operato del proprio amministratore, non può non pagare le proprie quote in quanto, davanti ad un rendiconto regolarmente approvato e di fronte ad una situazione di morosità, qualunque giudice provvederà ad emettere un&#8217;ingiunzione di pagamento.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Ho ricevuto un atto di precetto che mi impone il pagamento di euro 35 mila. Se non pago, che cosa mi può succedere? ]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/02/18/ho-ricevuto-un-atto-di-precetto-che-mi-impone-il-pagamento-di-euro-35-mila-se-non-pago-che-cosa-mi-puo-succedere/</link>
<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 06:25:41 +0000</pubDate>
<dc:creator>un agente esattoriale</dc:creator>
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<description><![CDATA[Salve e buon lavoro. Sono stata citata in Tribunale da una società di recupero crediti. In seguito a]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><blockquote>
<p style="text-align:justify;">Salve e buon lavoro. Sono stata citata in Tribunale da una società di recupero crediti. In seguito all&#8217;esito della  causa, ho ricevuto un atto di precetto che mi impone il pagamento di euro 35 mila. Se non pago, che cosa mi può succedere? Non ho altri rediti diversi dal mio stipendio di impiegata. E&#8217; vero che la controparte può pignorare il mio stipendio? E in che misura? La ringrazio per la sua risposta. Distinti saluti.<br />
Pasqualina  Riccobono, Caserta</p>
<p style="text-align:center;">
</blockquote>
<p style="text-align:center;"><!--more leggi l'articolo completo  --></p>
<p style="text-align:justify;">Il <strong>PRECETTO</strong> è una fase del procedimento di esecuzione, attraverso il quale il legislatore mira alla realizzazione coattiva del soddisfacimento della pretesa del creditore, che si fonda su una sentenza o altro titolo esecutivo ( es. cambiali; titoli credito; atti ricevuti dal notaio, ecc.).</p>
<p style="text-align:justify;">Dopo la notifica del precetto il debitore, se non fa opposizione per comprovati motivi, deve pagare nel termine di dieci giorni l’importo indicato. In caso contrario l’ufficiale giudiziario procederà con il <strong>pignoramento</strong>, la cui funzione è quella di assicurare determinati beni del debitore dopo averli individuati.</p>
<p style="text-align:justify;">La legge prevede e disciplina i beni pignorabili e quelli non suscettibili di espropriazione. Sono sicuramente pignorabili gli stipendi, i salari o altre indennità dovute da privati per rapporti di lavoro, nella misura fissata dal Presidente del Tribunale; tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto sia per i tributi dovuti allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni sia per ogni altro credito (art. 543 ssgg. Codice procedura civile)</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[USA, culla di civiltà o di barbarie? Ecco come avviene un pignoramento per insolvenza fra gli yankee]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/02/14/usa-culla-di-civilta-o-di-barbarie-ecco-come-avviene-un-pignoramento-per-insolvenza-fra-gli-yankee/</link>
<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 03:20:53 +0000</pubDate>
<dc:creator>un agente esattoriale</dc:creator>
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<description><![CDATA[pignoramento negli USA Il fotografo statunitense Anthony Suau ha vinto l&#8217;edizione 2009 del Wor]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:justify;">
<div id="attachment_21482" class="wp-caption alignleft" style="width: 320px"><img class="size-full wp-image-21482" title="pignoramento" src="http://gestcredit.wordpress.com/files/2009/02/pignoramento.jpg" alt="pignoramento negli USA" width="310" height="231" /><p class="wp-caption-text">pignoramento negli USA</p></div>
<p style="text-align:justify;">Il fotografo statunitense Anthony Suau ha vinto l&#8217;edizione 2009 del World Press Photo con uno scatto che ritrae un poliziotto che tra le macerie di una casa sgomberata nell&#8217;Ohio verifica, pistola alla mano, che non ci siano persone o armi tra le macerie dell&#8217;abitazione.</p>
<p style="text-align:justify;">Lo sgombero è avvenuto per insolvenza del mutuo.</p>
<p style="text-align:justify;">Il fotografo di Time Magazine ha scattato l&#8217;immagine premiata il 26 marzo 2008 a Cleveland e MaryAnne Golon, responsabile del WPP, spiega che &#8220;la forza dell&#8217;immagine è negli opposti. Ora la guerra nel senso classico è entrata nelle case di persone che non riescono più a pagare il mutuo&#8221;.</p>
<div class="ynw-article-body mod" style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Un altro membro della giuria, Akinbode Akinbiyi, ha commentato: &#8220;In tutto il mondo la gente penserà: questo è quel che sta succedendo anche a noi&#8221;.</p>
</div>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Per un debito di 5000 euro rischi di perdere casa]]></title>
<link>http://sovraindebitamento.wordpress.com/2009/02/12/per-un-debito-di-5000-euro-rischi-di-perdere-casa/</link>
<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 18:29:59 +0000</pubDate>
<dc:creator>un sovraindebitato</dc:creator>
<guid>http://sovraindebitamento.wordpress.com/2009/02/12/per-un-debito-di-5000-euro-rischi-di-perdere-casa/</guid>
<description><![CDATA[Un debito di 5mila euro e la casa pignorata: non sarebbe un’ipotesi, ma un rischio reale secondo qua]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:justify;">Un debito di 5mila euro e la casa pignorata: non sarebbe un’ipotesi, ma un rischio reale secondo quanto denuncia il Codacons. In base al decreto anti-crisi, chi è indebitato per questa cifra correrebbe il pericolo di vedersi pignorare la casa e di esserne espropriato, senza una preventiva iscrizione di ipoteca. In pratica la “misura” massima del debito viene raggiunta quando il credito arriva al 5% del valore dell’immobile.</p>
<p style="text-align:justify;">Insomma, si rischierebbe di vedersi pignorare la casa con debiti di 5mila euro o poco più, anche quando il credito da riscuotere non supera il 5% del valore dell’immobile da vendere all’asta. Sarebbe questo il pericolo dei cittadini alle prese con il fisco dopo le novità introdotte dal decreto anticrisi  <a href="http://gestcredit.wordpress.com/2009/02/03/decreto-anticrisi-articolo-32-adesso-la-casa-va-allasta-anche-per-un-debito-di-5000-euro/" target="_blank">continua</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[E adesso cartella esattoriale e riscossione coattiva anche per chi viaggia in treno senza biglietto]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/02/12/e-adesso-cartella-esattoriale-e-riscossione-coattiva-anche-per-chi-viaggia-in-treno-senza-biglietto/</link>
<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 11:08:42 +0000</pubDate>
<dc:creator>il qualunquista</dc:creator>
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<description><![CDATA[Ai &#8220;portoghesi&#8221; scoperti a viaggiare in treno senza biglietto, conviene pagare la multa ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:justify;">Ai &#8220;portoghesi&#8221; scoperti a viaggiare in treno senza biglietto, conviene pagare la multa senza tergiversare troppo. Chi persevera a fare il furbo rischia di vedersi bloccare l&#8217;auto in tempi piuttosto rapidi.</p>
<p style="text-align:justify;">Il ministro dell&#8217;Economia, Giulio Tremonti, ha infatti riconosciuto a Trenitalia Spa il potere di ricorrere alla «riscossione coattiva mediante ruolo, dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio a bordo dei propri treni». Il decreto di autorizzazione firmato lo scorso 16 gennaio è stato pubblicato ieri nella «Gazzetta Ufficiale» n. 34 ed è, quindi, pienamente operativo.</p>
<p style="text-align:center;"><!--more leggi l'articolo completo  --></p>
<p style="text-align:justify;">Da oggi, perciò, le Ferrovie dello Stato potranno riscuotere le sanzioni irrogate a chi viaggia sprovvisto del biglietto, saltando le ordinarie (e più complesse) procedure di accertamento dei crediti, e avvalendosi invece del più spedito iter della riscossione coattiva mediante ruolo. Trenitalia potrà, per esempio, ricorrere a strumenti di esecuzione generalmente molto efficaci come il pignoramento presso terzi oppure il fermo amministrativo dell&#8217;auto (le temute ganasce fiscali).</p>
<p style="text-align:justify;">La chance era stata richiesta dal Gruppo Fs lo scorso 5 settembre sulla base di una previsione contenuta della Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 151 della legge 244/07 che ha modificato il comma 3-bis dell&#8217;articolo 17 del decreto legislativo 46/1999). Con l&#8217;ultima manovra di bilancio del Governo Prodi è stata data al titolare di Via XX Settembre la facoltà di autorizzare, appunto, Spa a partecipazione pubblica – e dunque non un ente pubblico tout court – a riscuotere mediante iscrizione a ruolo «specifiche tipologie di crediti», a patto che gli stessi abbiano «rilevanza pubblica».</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Aste giudiziarie: vendita della "roba", dei ricordi e dei sogni infranti]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/02/12/aste-giudiziarie-vendita-della-roba-dei-ricordi-e-dei-sogni-infranti/</link>
<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 07:27:52 +0000</pubDate>
<dc:creator>un agente esattoriale</dc:creator>
<guid>http://gestcredit.wordpress.com/2009/02/12/aste-giudiziarie-vendita-della-roba-dei-ricordi-e-dei-sogni-infranti/</guid>
<description><![CDATA[«Signora, fate trasloco?». «No, cambio l’arredamento». Non è venuta in mente bugia meno pietosa alla]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:justify;">«Signora, fate trasloco?». «No, cambio l’arredamento». Non è venuta in mente bugia meno pietosa alla domanda indiscreta di un vicino ad Angela, 48 anni, due figli alle elementari («venite quando sono a scuola, per carità»), vedova da poco, quando l’ufficiale giudiziario si è presentato a casa sua per il pignoramento. Tremila e cinquecento euro di debiti «saldati» con la tv del salotto, lo scooter del marito deceduto e il pc regalato a Natale e mai finito di pagare.</p>
<p style="text-align:justify;">Sono le otto e mezza di una mattina qualunque di una grande città, e il lavoro per gli uffici di fallimenti e pignoramenti è appena iniziato. Fosse una ditta, andrebbe a gonfie vele. La crisi svuota le case e riempie il capannone delle vendite giudiziarie. La fa da padrone negli uffici del giudice di pace, alla sezione fallimenti o in quello delle esecuzioni immobiliari. Qui si vende di tutto. Dai grandi ai piccoli fallimenti, da quelli societari a quelli privati.</p>
<p style="text-align:center;"><!--more leggi l'articolo completo  --></p>
<p style="text-align:justify;">«Il numero delle aste giudiziarie è aumentato del 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno», racconta il  presidente della società che si occupa delle aste giudiziarie. Aumentato e cambiato. «Ormai per un debito di 500 o mille euro, i creditori lasciano perdere &#8211; spiega -. Un po’ perché quello che si recupera è inferiore a ciò che si spende in avvocati e quant’altro, un po’ perché la gente ha debiti di ben altra mole».</p>
<p style="text-align:justify;">Sul banco del battitore passano tappeti, quadri, arredi, televisori, ma anche caschi per capelli professionali e ieri c’erano anche quattro quintali di caffè. E per la verità le vendite giudiziarie di questa crisi non conoscono neppure l’ombra. La gente che ha acquistato all’incanto, negli ultimi 12 mesi, è letteralmente raddoppiata. E non si tratta solo di professionisti del settore o speculatori.</p>
<p style="text-align:justify;">«C’è anche tanta gente normale che in questo modo riesce ad acquistare beni pagandoli il 20-30 per cento in meno». È l’altra medaglia della crisi. Perché per uno che non paga c’è qualcun altro che non ha preso i soldi in un effetto domino.</p>
<p style="text-align:justify;">Basta spulciare nella mole dei ricorsi per decreti ingiuntivi smistati tra i vari giudici di pace per toccare con mano piccoli-grandi sogni infranti magari alla scadenza della decima rata.</p>
<p style="text-align:justify;">«In questa mole ci sono le rate inevase per il Folletto, quelle per la seconda auto o per la vacanza &#8211; racconta il presidente dell’ufficio dei giudici di pace -. La gente ha acquistato troppo a rate e in molti casi non è riuscita a tener fede alle scadenze.</p>
<p style="text-align:justify;">I creditori sono assicurazioni, finanziarie o banche che agiscono in automatico. Per questo io do un consiglio: se c’è la certezza di non poter evadere una rata mandate una raccomandata al creditore chiedendo di esonerarvi dal pagamento per qualche mese oppure di riformularvi le modalità di rientro. L’importante è avvertire subito e chiedere di tener conto delle difficoltà attuali. Nella maggior parte dei casi un comportamento di questo genere evita il ricorso per decreto ingiuntivo».</p>
<p style="text-align:justify;">Più difficile quando a non essere pagate sono le rate del mutuo. Gli sfratti nel  2008 sono aumentati e sempre più numerose risultano le persone  che, ogni giorno, perdono la propria abitazione.</p>
<p style="text-align:justify;">Lo scorso anno, secondo i dati dell’ufficio giudiziario, c’è stato un notevole incremento ddi abitazioni messe all’asta «un segnale di sofferenza delle famiglie nei mutui bancari &#8211; si legge nella relazione del Tribunale &#8211; ma anche del sempre maggior ricorso dell&#8217;ingiunzione degli amministratori di condominio per oneri non soddisfatti».</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Perchè le società di recupero crediti chiedono la firma di cambiali a fronte di un accordo su un piano di rientro a saldo e stralcio?]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/02/11/perche-le-societa-di-recupero-crediti-chiedono-la-firma-di-cambiali-a-fronte-di-un-accordo-su-un-piano-di-rientro-a-saldo-e-stralcio/</link>
<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 12:59:10 +0000</pubDate>
<dc:creator>un agente esattoriale</dc:creator>
<guid>http://gestcredit.wordpress.com/2009/02/11/perche-le-societa-di-recupero-crediti-chiedono-la-firma-di-cambiali-a-fronte-di-un-accordo-su-un-piano-di-rientro-a-saldo-e-stralcio/</guid>
<description><![CDATA[Gentili signori, vi scrivo perchè ho bisogno di un consiglio. Sono in trattativa con una società di ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><blockquote>
<p style="text-align:justify;">Gentili signori, vi scrivo perchè ho bisogno di un consiglio. Sono in trattativa con una società di recupero crediti per un piano di rientro a saldo e stralcio relativo a vecchie pendenze con alcune finanziarie. Avevo concordato  rimborsi  di importo pari ad 800 euro per 36 mensilità, e sembrava che l&#8217;accordo fosse andato in porto con reciproca soddisfazione. Senonchè l&#8217;altro ieri mi contatta un agente esattoriale diverso da quello che aveva condotto la trattativa comunicandomi che la sua società avrebbe sottoscritto il piano di rientro solo dopo che avessi firmato cambiali per un importo equivalente a quello previsto dal piano. Ora, mi chiedo, perchè questo cambio di rotta? Prima di cambiali non si era mai parlato &#8230; e comunque loro sono in possesso delle rate insolute relative ai  finanziamenti che ho stipulato.</p>
<p style="text-align:justify;">Grazie per l&#8217;attenzione Massimiliano</p>
<p style="text-align:center;">
</blockquote>
<p style="text-align:center;"><!--more leggi l'articolo completo  --></p>
<p style="text-align:justify;">Per comprendere lo spiccato tropismo delle società di recupero crediti verso la cambiale, definiamo innanzitutto cosa è una cambiale:  si tratta un titolo di credito che contiene la promessa o l’ordine di pagare una certa somma, ad una determinata scadenza, in un certo luogo, a favore di chi risulta legittimamente possessore del titolo.</p>
<p style="text-align:justify;">A parte la definizione, però, l&#8217;aspetto che maggiormente  interessa la società di recupero crediti è un&#8217;altro: la cambiale è un titolo esecutivo. Cosa vuol dire?</p>
<p style="text-align:justify;">Vuol dire che nel caso in cui, per una qualsiasi motivazione, tu, Massimiliano, non sei più in grado di pagare le rate dell&#8217;accordo a saldo e stralcio (cioè le cambiali) la società di recupero crediti non deve necessariamente chiedere  al giudice un decreto ingiuntivo, ma può procedere al pignoramento dei tuoi beni mobili ed immobili con  un semplice precetto.</p>
<p style="text-align:justify;">Per illustrare la differenza fra le due diverse procedure giudiziali (decreto ingiuntivo+precetto e precetto) esaminiamo l&#8217;immagine seguente:</p>
<p style="text-align:center;"><a rel="nofollow" href="http://gestcredit.wordpress.com/files/2008/07/precetto-e-pignoramento.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-35838" title="precetto-e-pignoramento" src="http://gestcredit.wordpress.com/files/2008/07/precetto-e-pignoramento.png" alt="precetto-e-pignoramento" width="600" height="705" /></a></p>
<p style="text-align:left;">
<p style="text-align:justify;">Tenendo in conto che per ottenere un decreto ingiuntivo sono necessari  tempi mediamente lunghi e comunque  non certi (oltre a spese legali non trascurabili) si capisce perchè le società di recupero crediti propongano la cambializzazione del debito.</p>
<p style="text-align:justify;">Una motivazione ampiamente sufficiente, a nostro modesto parere,   acchè i debitori non firmino mai cambiali a  beneficio delle società di recupero crediti.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
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<title><![CDATA[Dal pignoramento all'ordinanza di vendita della casa - Schema del processo esecutivo immobiliare]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/02/09/dal-pignoramento-allordinanza-di-vendita-della-casa-schema-del-processo-esecutivo-immobiliare/</link>
<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 04:24:52 +0000</pubDate>
<dc:creator>un agente esattoriale</dc:creator>
<guid>http://gestcredit.wordpress.com/2009/02/09/dal-pignoramento-allordinanza-di-vendita-della-casa-schema-del-processo-esecutivo-immobiliare/</guid>
<description><![CDATA[1) Pignoramento Pignoramento anche in base a scrittura privata autenticata. Il pignoramento deve con]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><h4 style="text-align:left;">1) Pignoramento</h4>
<p style="text-align:justify;">Pignoramento anche in base a scrittura privata autenticata. Il pignoramento deve contenere invito ad eleggere domicilio in comune compreso nel circondario del tribunale, con avvertenza che altrimenti le successive notifiche e comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria (art. 492 c. 2)</p>
<h4 style="text-align:left;">2) Istanza di vendita</h4>
<p style="text-align:justify;">deposito dell’istanza di vendita entro 90 giorni (art. 497)</p>
<h4 style="text-align:left;">3) Deposito certificazione ipocatastale</h4>
<p>entro 120 giorni, prorogabili per giusti motivi fino ad altri 120 giorni, deposito dell’estratto tavolare e del certificato catastale. In caso di documentazione incompleta termine per integrazione. Se il pignoramento comprende più immobili e la documentazione è incompleta solo per alcuni, il giudice dichiara l’inefficacia parziale ma la procedura prosegue. (art. 567)</p>
<h4 style="text-align:left;">4) Nomina del perito</h4>
<p>entro 30 giorni il giudice nomina il perito e fissa a non più di 120 giorni l’udienza per la pronuncia dell’ordinanza di vendita o la delega al professionista (art. 569 c. 1)</p>
<p style="text-align:center;"><!--more leggi l'articolo completo  --></p>
<h4 style="text-align:left;">5) Giuramento del perito</h4>
<p style="text-align:justify;">nei giorni immediatamente successivi il perito compare direttamente davanti al giudice per il giuramento (art. 569 c. 1)</p>
<h4 style="text-align:left;">6) Comunicazione della perizia</h4>
<p style="text-align:justify;">almeno 45 giorni prima dell’udienza il perito invia per posta o posta elettronica, a tutti i creditori e al debitore, la perizia redatta secondo il contenuto stabilito nell’art. 173 bis disp. att. (ad es.: indicazione data di registrazione del contratto di locazione, indicazione vincoli e oneri destinati a rimanere a carico dell’acquirente, informazioni sulla regolarità edilizia e urbanistica e sull’esistenza della dichiarazione di agibilità) (art. 173 bis disp.att.)</p>
<h4 style="text-align:left;">7) Osservazioni sulla perizia</h4>
<p style="text-align:justify;">se le parti vogliono formulare osservazioni in udienza devono comunicarle al perito almeno 15 giorni prima e in tal caso il perito deve comparire in udienza (art. 173 bis disp. att.)</p>
<h4 style="text-align:left;"> <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> Conversione del pignoramento</h4>
<p style="text-align:justify;">l’istanza di conversione del pignoramento deve essere presentata prima della pronuncia dell’ordinanza di vendita o della delega al professionista e può essere chiesta la rateazione per un massimo di 18 mensilità (art. 495)</p>
<h4 style="text-align:left;">9) Intervento dei creditori senza titol<strong>o</strong></h4>
<p style="text-align:justify;">Possono intervenire senza titolo, con ricorso da depositarsi entro l’udienza in cui è disposta la vendita, solo i creditori che al momento del pignoramento: 1) hanno eseguito sequestro; 2) hanno diritto di pegno o prelazione risultante dai pubblici registri; 3) sono titolari di credito risultante da scritture contabili. Il creditore senza titolo deve notificare entro 10 giorni l’atto d’intervento e, nell’ipotesi 3), l’estratto autentico delle scritture contabili. Con l’ordinanza con cui è disposta la vendita il giudice fissa entro 60 giorni l’udienza per la comparizione del debitore e dei creditori senza titolo ai fini del riconoscimento o disconoscimento del credito. La mancata comparizione del debitore equivale a riconoscimento. Se il credito è riconosciuto il creditore partecipa alla distribuzione. Altrimenti ha diritto all’accantonamento a condizione che entro trenta giorni promuova il giudizio.</p>
<h4 style="text-align:left;">10) Pronuncia dell’ordinanza di vendita o delega</h4>
<p style="text-align:justify;">all’udienza ex art. 569, se non vi sono opposizioni, il giudice: a) pronuncia l’ordinanza di vendita(contemporaneamente senza incanto e con incanto) oppure b) delega le operazioni di vendita (senza incanto e con incanto) ad un professionista stabilendo il termine per il loro completamento, le modalità della pubblicità ecc. (art. 591 bis)</p>
<h4 style="text-align:left;">11) Giudizio di divisione</h4>
<p style="text-align:justify;">se è pignorata una quota indivisa, il giudice di regola fissa il termine per l’instaurazione del giudizio di divisione, salvo che ritenga probabile la vendita della quota a un prezzo pari o superiore al valore di stima. Il giudizio di divisione si svolge in ogni caso davanti al giudice dell’esecuzione che, su tutti gli interessati non sono presenti, concede termine di 60 giorni per l’integrazione del contraddittorio mediante notifica dell’ordinanza (artt. 600 e 181 disp. att.)</p>
<h4 style="text-align:left;">12) Nomina del custode giudiziario</h4>
<p style="text-align:justify;">se non l’ha già fatto prima, all’udienza ex art. 569 il giudice, con ordinanza non impugnabile, sostituisce in ogni caso (salvo quando ritiene che non sia di alcuna utilità) il debitore nella custodia (nominando custode il professionista delegato o l’I.V.G. o altro soggetto). Il custode provvede all’amministrazione dell’immobile pignorato e tra i suoi compiti rientra anche quello di far visitare l’immobile agli interessati prima della gara. Il custode esercita le azioni occorrenti per conseguire la disponibilità dell’immobile (ad esempio, nel caso d’immobile occupato da terzo, intima la licenza o lo sfratto per finita locazione o per morosità e, ottenuto il titolo, agisce per il rilascio ex art.605 e seg. c.p.c.; nel caso d’immobile occupato da debitore a cui il giudice ha revocato l’autorizzazione ad abitare agisce per il rilascio) (artt. 559-560)</p>
<h4 style="text-align:left;">13) Liberazione dell’immobile</h4>
<p style="text-align:justify;">il giudice può in qualunque momento revocare al debitore l’autorizzazione ad abitare l’immobile pignorato e in ogni caso non oltre il momento dell’aggiudicazione. Il provvedimento, che costituisce titolo esecutivo, è eseguito a cura del custode. Se al momento del decreto di trasferimento la liberazione non è ancora eseguita il custode prosegue nell’attività nell’interesse dell’acquirente.</p>
<h4 style="text-align:center;">DALL’ORDINANZA DI VENDITA ALL’AGGIUDICAZIONE O ASSEGNAZIONE</h4>
<h4 style="text-align:left;">14) Ordinanza di vendita</h4>
<p style="text-align:justify;">con la stessa ordinanza il giudice (o il professionista nel caso di delega): A) stabilisce il prezzo base; B) fissa tra i 90 e i 120 giorni il termine per il deposito delle offerte della vendita senza incanto e l’udienza per la gara al giorno successivo; C) stabilisce la data dell’incanto per il caso di esito negativo della vendita senza incanto determinando la cauzione (non è più previsto invece il deposito delle spese presunte)(art. 569)</p>
<h4 style="text-align:left;">15) Pubblicità</h4>
<p style="text-align:justify;">almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per le offerte si procede alla pubblicazione dell’avviso di vendita, con il nome e il recapito telefonico del custode, sui quotidiani e alla pubblicazione integrale dell’ordinanza di vendita e della perizia su il sito internet (art. 490)</p>
<h4 style="text-align:left;">16) Istanza di sospensione</h4>
<p style="text-align:justify;">fino a 20 giorni prima del termine per il deposito delle offerte i creditori con titolo possono chiede la sospensione della procedura fino ad un massimo di 24 mesi. (art. 624)</p>
<h4 style="text-align:left;">17) Deposito delle offerte</h4>
<p style="text-align:justify;">entro il termine fissato vanno depositate le offerte irrevocabili in busta chiusa con cauzione (non più l’importo delle spese presumibili) (art. 585)</p>
<h4 style="text-align:left;">18) Esame delle offerte e gara tra offerenti</h4>
<p style="text-align:justify;">il giorno successivo si tiene l’udienza per l’esame delle offerte: 1) se l’offerta è unica, si aggiudica [se l’offerta non supera di 1/5 il prezzo base il creditore procedente o il giudice potrebbero optare per la vendita con incanto con restituzione dell’offerta]; 2) se vi sono più offerte si procede alla gara; l’aggiudicazione è definitiva, senza quindi possibilità di aumenti successivi (artt. 572 e 573)</p>
<h4 style="text-align:left;">19) Passaggio all’incanto</h4>
<p style="text-align:justify;">se non pervengono offerte, si procede automaticamente all’incanto alla data già stabilita (artt. 569 e 581)</p>
<h4 style="text-align:left;">20) Istanza di assegnazione</h4>
<p style="text-align:justify;">se un creditore ha intenzione di chiedere l’assegnazione per il caso d’incanto deserto, deve depositare la relativa istanza entro il termine finale di dieci giorni prima dell’incanto (art. 588)</p>
<h4 style="text-align:left;">21) Incanto e restituzione delle cauzioni</h4>
<p style="text-align:justify;">al termine dell’incanto si restituiscono le cauzioni ai partecipanti non aggiudicatari. Se qualcuno non ha partecipato all’incanto si trattiene 1/10 di cauzione a titolo di penalità (art. 580)</p>
<h4 style="text-align:left;">22) Offerte in aumento</h4>
<p style="text-align:justify;">entro il termine di 10 giorni dall’aggiudicazione, chiunque può formulare offerta di acquisto ma essa deve superare di 1/5 il prezzo di aggiudicazione. L’offerta deve essere accompagnata da cauzione pari al doppio della cauzione originaria. Il giudice, disponendo la pubblicazione dell’avviso su quotidiano e internet, fissa quindi un termine perentorio entro cui possono essere formulate ulteriori offerte in aumento e fissa, inoltre, la data della gara.</p>
<h4 style="text-align:left;">23) Nuova vendita senza incanto e con incanto</h4>
<p style="text-align:justify;">se l’incanto ha esito negativo, e non risulta depositata istanza di assegnazione nel termine di dieci giorni prima (nel qual caso provvede su di essa), il giudice ha le seguenti possibilità: a) disporre l’amministrazione giudiziaria; b) fissare direttamente un nuovo incanto allo stesso prezzo (senza passare per la vendita senza incanto); c) ridurre il prezzo di 1/4 e in tal caso procedere ai sensi dell’art. 569 fissando per il deposito di offerte un termine tra i 60 e i 90 giorni; d) mantenere il prezzo inalterato e procedere ai sensi dell’art. 569 modificando però, sotto altri profili (ad esempio termine di pagamento), le condizioni originariamente previste per la vendita senza incanto (art. 591)</p>
<h4 style="text-align:center;">DALL’AGGIUDICAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE</h4>
<h4 style="text-align:left;">24) Pagamento del prezzo</h4>
<p style="text-align:justify;">il pagamento del prezzo deve essere versato nel termine. Se il pagamento del prezzo avviene mediante finanziamento bancario garantito da ipoteca, nel decreto di trasferimento la circostanza deve essere precisata e, conseguentemente, è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione del decreto di trasferimento senza contestuale iscrizione dell’ipoteca (art. 585)</p>
<h4 style="text-align:left;">25) Decreto di trasferimento</h4>
<p style="text-align:justify;">con il decreto di trasferimento deve essere ordinata anche la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento e delle iscrizioni ipotecarie (già ora inefficaci) successive alla trascrizione del pignoramento in base al quale è stata effettuata la vendita (art. 586)</p>
<h4 style="text-align:left;">26) Progetto di distribuzione: accantonamenti per creditori intervenuti senza titolo</h4>
<p style="text-align:justify;">nel progetto di distribuzione deve essere previsto l’accantonamento, fino ad un massimo di tre anni, a favore de creditori intervenuti senza titolo per la parte contestata e a condizione che abbiano promosso entro trenta giorni dall’udienza fissata per il riconoscimento (art. 510)</p>
<h4 style="text-align:left;">27) Controversie in sede di distribuzione</h4>
<p style="text-align:justify;">Se sorge una controversia il giudice, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza contro cui può essere proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. Il giudice può (e quindi non necessariamente) sospendere in tutto o in parte la distribuzione. Il provvedimento che decide sulla sospensione è reclamabile.</p>
<p style="text-align:center;"><!-- closing #main div --></p>
<p style="text-align:left;">da © <a href="http://segnalo.virgilio.it/f.php?us=137e32b44a0ffeb87ec2e6eb02dc2533" target="_blank">Studio legale Tedioli, via P. Frattini, 7 &#8211; Mantova</a></p>
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<p><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<h3><span style="color:#ff0000;">Per fare una domanda sul pignoramento e la vendita all&#8217;asta della casa, sulle procedure giudiziali ed extragiudiziali di recupero crediti, sul recupero crediti in generale e su tutti gli argomenti correlati clicca</span><strong><span style="color:#ff0000;"> <a href="http://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-debiti/#comment" target="_blank">qui.</a></span></strong></h3>
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<title><![CDATA[Bonus su auto ed elettrodomestici, malus sulle tette rifatte]]></title>
<link>http://amatoblog.wordpress.com/2009/02/05/bonus-su-auto-ed-elettrodomestici-malus-su-tette-rifatte/</link>
<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 14:38:28 +0000</pubDate>
<dc:creator>Beppe Amato</dc:creator>
<guid>http://amatoblog.wordpress.com/2009/02/05/bonus-su-auto-ed-elettrodomestici-malus-su-tette-rifatte/</guid>
<description><![CDATA[Il bonus su auto ed elettrodomestici, le nuove norme sul pignoramento, la chirurgia plastica per le ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:justify;">Il bonus su auto ed elettrodomestici, le nuove norme sul pignoramento, la chirurgia plastica per le minorenni e le scommesse via web, sono le notizie che ho commentato stamattina per voi su Radio Antenna dello Stretto nel corso di &#8220;Non le mando a dire&#8230; le dico su Antenna&#8221;.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Clicca sul tasto play per riascoltarle.</strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration:underline;"><img class="alignleft size-full wp-image-1043" title="incentivi_auto" src="http://amatoblog.wordpress.com/files/2009/02/incentivi_auto.jpg" alt="incentivi_auto" width="300" height="114" />Bonus anticrisi su auto ed elettrodomestici</span></strong><br />
Incentivi fino a 2000 euro per le auto. Bonus da 1000 euro e niente bollo per tre anni per la rottamazione. Sconti pure per l&#8217;acquisto di elettrodomestici.</p>
<p style="text-align:justify;"><span style='text-align:left;display:block;'><p><object type='application/x-shockwave-flash' data='http://s3.wordpress.com/wp-content/plugins/audio-player/player.swf' width='290' height='24' id='audioplayer1'><param name='movie' value='http://s3.wordpress.com/wp-content/plugins/audio-player/player.swf' /><param name='FlashVars' value='&amp;bg=0xf8f8f8&amp;leftbg=0xeeeeee&amp;lefticon=0x666666&amp;rightbg=0xcccccc&amp;rightbghover=0x999999&amp;righticon=0x666666&amp;righticonhover=0xffffff&amp;text=0x666666&amp;slider=0x666666&amp;track=0xFFFFFF&amp;border=0x666666&amp;loader=0x9FFFB8&amp;soundFile=http%3A%2F%2Fwww.fileden.com%2Ffiles%2F2008%2F12%2F15%2F2225268%2FNon%2520le%2520mando%2520a%2520dire%2F5_2_2009%2Fpacchetto%2520anticrisi%2520bonus%2520su%2520auto%2520casa%2520e%2520elettromestici%25281%2529.mp3' /><param name='quality' value='high' /><param name='menu' value='false' /><param name='bgcolor' value='#FFFFFF' /></object></p></span></p>
<p><strong><span style="text-decoration:underline;"><img class="alignleft size-full wp-image-1040" title="pignoramento" src="http://amatoblog.wordpress.com/files/2009/02/pignoramento.jpg" alt="pignoramento" width="300" height="114" />Pignoramento, si abbassa la soglia del debito<br />
</span></strong>Scende da 8 a 5 mila la soglia di debito oltre la quale può scattare il pignoramento della casa. Il ritocco è stato introdotto dall&#8217;articolo 32 del dl anticrisi.</p>
<p style="text-align:justify;"><span style='text-align:left;display:block;'><p><object type='application/x-shockwave-flash' data='http://s3.wordpress.com/wp-content/plugins/audio-player/player.swf' width='290' height='24' id='audioplayer1'><param name='movie' value='http://s3.wordpress.com/wp-content/plugins/audio-player/player.swf' /><param name='FlashVars' value='&amp;bg=0xf8f8f8&amp;leftbg=0xeeeeee&amp;lefticon=0x666666&amp;rightbg=0xcccccc&amp;rightbghover=0x999999&amp;righticon=0x666666&amp;righticonhover=0xffffff&amp;text=0x666666&amp;slider=0x666666&amp;track=0xFFFFFF&amp;border=0x666666&amp;loader=0x9FFFB8&amp;soundFile=http%3A%2F%2Fwww.fileden.com%2Ffiles%2F2008%2F12%2F15%2F2225268%2FNon%2520le%2520mando%2520a%2520dire%2F5_2_2009%2Fart32%2520del%2520decreto%2520anticrisi%2520abbasser%25C3%25A0%2520il%2520limite%2520del%2520pignoramento%2520degli%2520immobili%25282%2529.mp3' /><param name='quality' value='high' /><param name='menu' value='false' /><param name='bgcolor' value='#FFFFFF' /></object></p></span></p>
<p><span style="text-decoration:underline;"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1041" title="seno_rifatto" src="http://amatoblog.wordpress.com/files/2009/02/seno_rifatto.jpg" alt="seno_rifatto" width="300" height="114" />Stop al seno rifatto per le minorenni<br />
</strong></span>Il sottosegretario alla Salute annuncia il giro di vite contro la chiurugia plastica per le under 18. Arriverà un Registro nazionale delle protesi al seno.</p>
<p style="text-align:justify;"><span style='text-align:left;display:block;'><p><object type='application/x-shockwave-flash' data='http://s3.wordpress.com/wp-content/plugins/audio-player/player.swf' width='290' height='24' id='audioplayer1'><param name='movie' value='http://s3.wordpress.com/wp-content/plugins/audio-player/player.swf' /><param name='FlashVars' value='&amp;bg=0xf8f8f8&amp;leftbg=0xeeeeee&amp;lefticon=0x666666&amp;rightbg=0xcccccc&amp;rightbghover=0x999999&amp;righticon=0x666666&amp;righticonhover=0xffffff&amp;text=0x666666&amp;slider=0x666666&amp;track=0xFFFFFF&amp;border=0x666666&amp;loader=0x9FFFB8&amp;soundFile=http%3A%2F%2Fwww.fileden.com%2Ffiles%2F2008%2F12%2F15%2F2225268%2FNon%2520le%2520mando%2520a%2520dire%2F5_2_2009%2Fvia%2520i%2520manifesti%2520della%2520relish%2520e%2520stop%2520al%2520seno%2520rifatto%2520per%2520le%2520minorenni%25283%2529.mp3' /><param name='quality' value='high' /><param name='menu' value='false' /><param name='bgcolor' value='#FFFFFF' /></object></p></span></p>
<p><strong><span style="text-decoration:underline;"><img class="alignleft size-full wp-image-1042" title="poker" src="http://amatoblog.wordpress.com/files/2009/02/poker.jpg" alt="poker" width="300" height="114" />Carcere per il poker sui siti irregolari<br />
</span></strong>Stretta su scommesse e giochi via web. E il Fisco potrebbe incassare quasi 30 milioni. Sanzioni anche per i giocatori che frequentano le bische online non a norma.</p>
<p style="text-align:justify;"><span style='text-align:left;display:block;'><p><object type='application/x-shockwave-flash' data='http://s3.wordpress.com/wp-content/plugins/audio-player/player.swf' width='290' height='24' id='audioplayer1'><param name='movie' value='http://s3.wordpress.com/wp-content/plugins/audio-player/player.swf' /><param name='FlashVars' value='&amp;bg=0xf8f8f8&amp;leftbg=0xeeeeee&amp;lefticon=0x666666&amp;rightbg=0xcccccc&amp;rightbghover=0x999999&amp;righticon=0x666666&amp;righticonhover=0xffffff&amp;text=0x666666&amp;slider=0x666666&amp;track=0xFFFFFF&amp;border=0x666666&amp;loader=0x9FFFB8&amp;soundFile=http%3A%2F%2Fwww.fileden.com%2Ffiles%2F2008%2F12%2F15%2F2225268%2FNon%2520le%2520mando%2520a%2520dire%2F5_2_2009%2Fcarcere%2520per%2520il%2520poker%2520sui%2520siti%2520irregolari%25284%2529.mp3' /><param name='quality' value='high' /><param name='menu' value='false' /><param name='bgcolor' value='#FFFFFF' /></object></p></span></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Debiti condominiali, il fenomeno si aggrava con la crisi]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/01/29/debiti-condominiali-il-fenomeno-si-aggrava-con-la-crisi/</link>
<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 12:38:23 +0000</pubDate>
<dc:creator>massimo respighi</dc:creator>
<guid>http://gestcredit.wordpress.com/2009/01/29/debiti-condominiali-il-fenomeno-si-aggrava-con-la-crisi/</guid>
<description><![CDATA[La crisi si fa sentire anche in condominio. Il 20% di coloro che sono titolari di un appartamento (o]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:justify;">La crisi si fa sentire anche in condominio. Il 20% di coloro che sono titolari di un appartamento (o lo affittano) non paga le quote periodiche, rischiando il pignoramento, e preferisce dare la priorita’ ad altre spese domestiche, come il mutuo e le bollette, considerate piu’ urgenti. Lo rileva l’Anammi, l’Associazione Nazional-Europea degli Amministratori d’Immobili. “</p>
<p style="text-align:justify;">In tempi normali &#8211; spiega Giuseppe Bica, presidente dell’Anammi &#8211; la percentuale di morosi e’ pari al 10% dei condomini. Questo anche perche’, da sempre, si ha la tendenza a sottostimare tale pagamento. Ora, pero’, la quota si e’ raddoppiata e lo sanno bene i nostri 13mila soci che, sempre piu’ spesso, si trovano ad affrontare i problemi finanziari dei loro amministrati”.</p>
<p style="text-align:center;"><!--more leggi l'articolo completo  --></p>
<p style="text-align:justify;">La questione, infatti, colpisce anche chi paga: le spese condominiali servono alla normale manutenzione dell’edificio che, di conseguenza, non puo’ essere ottemperata in tutte le sue componenti. “E’ per questo che, pur cercando di capire le ragioni della morosita’, non e’ possibile consentire grandi dilazioni”, avverte il presidente Bica ricordando che “il condomino sa in anticipo quanto pagare per il condominio perche’, ogni anno, l’amministratore presenta il bilancio preventivo in assemblea”.</p>
<p style="text-align:justify;">Di fronte alla morosita’, la norma e’ chiara: prima la messa in mora, poi il decreto ingiuntivo e, se non si ottiene nulla, l’atto di precetto. In ultimo istanza, il pignoramento, mobiliare e immobiliare. “Ma se si tratta di difficolta’ economiche contingenti, e’ inutile infierire &#8211; osserva Bica &#8211; al tempo stesso, e’ inopportuno portare troppo in la’ il pagamento.</p>
<p style="text-align:justify;">Per due motivi: il moroso accumula debiti su debiti, mentre l’amministratore e’ costretto, letteralmente, a non fare il suo lavoro. Se non ha soldi, infatti, non potra’ pagare le spese condominali, come imposto dal Codice Civile, vale a dire i fornitori, la ditta di pulizia e, se c’e&#8217;, il portinaio”. L’Anammi propone dunque alcuni accorgimenti. Innanzitutto, occhio al bilancio preventivo, per evitare sorprese.</p>
<p style="text-align:justify;">A chi ha problemi economici consiglia di parlare chiaro all’amministratore, l’unico che puo’ evitare la gogna condominiale e che puo’ dargli una mano concedendogli una minima dilazione, ma senza esagerare.</p>
<p style="text-align:justify;">Inoltre chi fa bene il nostro lavoro cerca di creare occasioni di risparmio. Per quanto riguarda la determinazione delle spese, e’ controproducente risparmiare sulla manutenzione ordinaria, spiega l’associazione, perche’ si finisce con il pagare di piu’ in caso di guasto o, peggio, si rischia l’incidente. “Si puo’ rimandare il rifacimento dell’androne &#8211; precisa il presidente Bica &#8211; ma non si puo’ eliminare, per motivi di sicurezza, la verifica sulla caldaia”. In tal senso, l’Associazione invita a sensibilizzare i condomini sul corretto utilizzo degli spazi comuni: “Se nessuno imbratta i corridoi o sporca i pavimenti, sara’ piu’ facile evitare spese aggiuntive per il decoro”.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Le procedure per il recupero dei crediti societari]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/01/29/le-procedure-per-il-recupero-dei-crediti-societari/</link>
<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 07:52:21 +0000</pubDate>
<dc:creator>un agente esattoriale</dc:creator>
<guid>http://gestcredit.wordpress.com/2009/01/29/le-procedure-per-il-recupero-dei-crediti-societari/</guid>
<description><![CDATA[Nel flusso dei rapporti economici societari è possibile, anzi congenita, la presenza di insoluti di ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:justify;">Nel flusso dei rapporti economici societari è possibile, anzi congenita, la presenza di insoluti di pagamento.</p>
<p style="text-align:justify;">Il recupero &#8220;forzoso&#8221; di questi richiede tempi più o meno lunghi a seconda delle cautele adottate dall&#8217;imprenditore al momento dell&#8217;assunzione del credito.</p>
<p style="text-align:justify;">Assolutamente errato è infatti pensare che il riscatto dei crediti societari sia demandato alla sola fortuna. Il buon esito degli stessi è infatti in gran parte demandato all&#8217;avvedutezza dell&#8217;imprenditore medesimo.</p>
<p style="text-align:justify;">Seppur gli insoluti non siano eliminabili in toto possono essere certamente limitati grazie agli strumenti contemplati nel nostro ordinamento giuridico.</p>
<p style="text-align:justify;">Inizieremo ad analizzare le &#8220;soluzioni&#8221; più efficaci e/o veloci del recupero del credito arrivando ad esaminare, infine, la triste possibilità di trovarsi di fronte ad un debitore dichiarato fallito.</p>
<p style="text-align:center;"><!--more leggi l'articolo completo  --></p>
<h4>Titoli di credito</h4>
<p style="text-align:justify;">I titoli di credito più utilizzati in ambito commerciale sono certamente la &#8220;cambiale&#8221; e &#8220;l&#8217;assegno&#8221;. Molto diversa è la funzione dell&#8217;una e dell&#8217;altro.</p>
<p style="text-align:justify;">La cambiale può essere emessa come pagabile, oltre che a vista, ad una prestabilita scadenza e vale, essenzialmente, come strumento di credito.</p>
<p style="text-align:justify;">L&#8217;assegno è, invece, sempre pagabile a vista e, perciò, vale come semplice mezzo di pagamento (Galgano 176.1 i Titoli Cambiari).</p>
<p style="text-align:justify;">L&#8217;importanza di avere degli assegni o delle cambiali a garanzia di un proprio credito si ritrova nella lettura dell&#8217;articolo 474 c.p.c. il quale statuisce che &#8220;l&#8217;esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.<br />
Sono titoli esecutivi:</p>
<ol style="text-align:justify;">
<li>le sentenze;</li>
<li>le cambiali nonché gli altri titoli di credito&#8221;.</li>
</ol>
<p style="text-align:justify;">Il creditore può quindi, una volta elevato il protesto, redigere immediatamente l&#8217;atto di precetto ed intimare il pagamento &#8220;entro&#8221; dieci giorni dalla notifica dell&#8217;atto.</p>
<p style="text-align:justify;">Trascorsi tale termine potrà iniziarsi, senz&#8217;altro avviso, l&#8217;esecuzione forzata. Per comprendersi al meglio i termini e le modalità &#8220;dell&#8217;esecuzione forzata&#8221;  &#8211; o meglio espropriazione forzata &#8211; deve richiamarsi integralmente il Tito lo II° del Libro III° del codice di procedura civile.</p>
<p style="text-align:justify;">Dalla lettura di questo, ed omettendo l&#8217;analisi dei complessi tecnicismi procedurali ivi previsti, le forme di espropriazioni previste nel nostro ordinamento sono sostanzialmente di tre tipi:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li> Espropriazione mobiliare;</li>
<li> Espropriazione immobiliare;</li>
<li> Espropriazione presso terzi.</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;">Tra questi il mezzo di esproprio meno conosciuto è sicuramente il terzo.</p>
<p style="text-align:justify;">Per espropriazione &#8220;presso terzi&#8221; deve intendersi il pignoramento &#8220;di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi&#8221;. Tra queste basti ricordare il pignoramento di somme depositate presso istituti bancari ed il pignoramento del quinto dello stipendio o salario.</p>
<h4 style="text-align:justify;">Ingiunzione di pagamento</h4>
<p style="text-align:justify;">La seconda &#8220;strada&#8221; percorribile per il creditore è quella di chiedere al Tribunale territorialmente competente l&#8217;emissione di ingiunzione di pagamento.</p>
<p style="text-align:justify;">Le condizioni di ammissibilità per tale procedura sono:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li> Che il credito sia una somma &#8220;liquida&#8221; di denaro, di una &#8220;determinata&#8221; quantità di &#8220;cose fungibili&#8221; o la consegna di una &#8220;cosa mobile&#8221; determinata;</li>
<li> Che sia data la prova &#8220;scritta&#8221; dell&#8217;esistenza del credito.</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;">La peculiarità di tale procedimento speciale si ravvisarsi nell&#8217;obbligo per il creditore di fornire al Giudice &#8211; già al momento del deposito del ricorso presso la Cancelleria del Tribunale &#8211; la prova scritta dell&#8217;esistenza del diritto preteso.</p>
<p style="text-align:justify;">Per comprendere al meglio cosa intenda la legge per &#8220;prova scritta&#8221; appare sufficientemente chiaro il disposto dell&#8217;articolo 634 c.p.c. ove asserisce &#8211; al primo capoverso &#8211; che &#8220;per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un&#8217;attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti c.c. purché bollate e vidimate nelle forme di legge … &#8220;.</p>
<p style="text-align:justify;">L&#8217;imprenditore potrà quindi sentirsi legittimato a richiedere un&#8217;ingiunzione di pagamento quando avrà a sostegno del credito delle fatture commerciali, delle scritture private in cui emerga l&#8217;esistenza del diritto, telegrammi, estratti autentici delle scritture contabili o altra documentazione.</p>
<p style="text-align:justify;">Depositato il ricorso con annessi i documenti comprovanti la &#8220;prova scritta del credito&#8221; il Giudice &#8220;ingiungerà all&#8217;altra parte, con decreto motivato, di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste … con l&#8217;espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata&#8221; (articolo 641 codice di procedura civile).</p>
<p style="text-align:justify;">L&#8217;imprenditore potrà quindi vedersi riconosciuto il proprio diritto e conseguentemente iniziare l&#8217;esecuzione forzata dopo soli quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (nella realtà i termini sono tuttavia sensibilmente più dilatati a causa delle oramai abituali lungaggini burocratiche).</p>
<p style="text-align:justify;">Nel caso di &#8220;opposizione entro quaranta giorni&#8221; del debitore avrà invece inizio un procedimento di cognizione ordinario avanti al Giudice che ha emesso il decreto. In tal caso le parti dovranno fornire le prove a sostegno dei propri diritti (il creditore ovviamente dovrà provare la propria pretesa economica ed il debitore l&#8217;infondatezza della stessa).</p>
<p style="text-align:justify;">Anche in caso di opposizione al decreto ingiuntivo il debitore non andrà esente ad esecuzione forzata se a sostegno dell&#8217;opposizione non fornirà una &#8220;prova scritta o di pronta soluzione&#8221; (art. 648 c.p.c.).  La norma de qua scoraggia chiaramente le &#8220;opposizioni&#8221; infondate e pretestuose e tutela, peraltro, il creditore che ha invece già fornito la &#8220;prova scritta&#8221; a sostegno delle proprie pretese.<br />
<strong> </strong></p>
<h4 style="text-align:justify;">Giudizio di cognizione ordinario</h4>
<p style="text-align:justify;">Gli usi commerciali o la fiducia verso i terzi traggono spesso in errore (almeno da un punto di vista legale) l&#8217;imprenditore.</p>
<p style="text-align:justify;">Questi, infatti, si trova ad avere un credito senza essere in grado di provare, allo stato della documentazione, il proprio diritto (non si hanno assegni, cambiali, fatture, contratti, scritture private ecc..). Si dovrà quindi convenire in Tribunale il debitore e provare il credito per mezzo di testimoni, parziale documentazione o consulenze tecniche d&#8217;ufficio.</p>
<p style="text-align:justify;">Tutto ciò, tuttavia, richiederà tempi molto lunghi e, talvolta, incertezze anche nel risultato. E&#8217; notoria &#8211; e periodicamente evidenziata anche sulla stampa nazionale &#8211; l&#8217;inefficienza (per mille motivi) della giustizia italiana.</p>
<h4 style="text-align:justify;">Fallimento del debitore</h4>
<p style="text-align:justify;">Oggigiorno capita sempre con maggior frequenza che il proprio debitore venga dichiarato fallito o assoggettato ad una procedura concorsuale. In tal caso pochi sono i rimedi concessi al creditore.</p>
<p style="text-align:justify;">Questi si insinuerà nel passivo del fallimento ed attenderà dal curatore fallimentare il riparto dell&#8217;attivo. Spesso, tuttavia, viene corrisposta una percentuale del credito al limite del ridicolo o, in alcuni casi, nulla viene addirittura ripartito.</p>
<h4 style="text-align:justify;">Deducibilità fiscale delle perdite su crediti</h4>
<p style="text-align:justify;">Nel caso in cui siano falliti tutti i tentativi per recuperare il credito (esecuzioni forzate con esito negativo, difficoltà nel rintracciare lo stesso debitore ecc.) o addirittura nell&#8217;evenienza in cui il proprio debitore venga dichiarato fallito o assoggettato ad una procedura concorsuale, è possibile &#8220;limitare i danni&#8221; deducendo fiscalmente le cosiddette &#8220;perdite su crediti&#8221;.</p>
<p style="text-align:justify;">Il DPR n° 917 del 22/12/1986 (TUIR) all&#8217;articolo 66 comma 3° stabilisce che &#8220;… le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali&#8221;.</p>
<p style="text-align:justify;">La norma è chiara. Permette all&#8217;imprenditore di dedurre alla voce &#8220;perdite su crediti&#8221; solo quando sia diseconomico proseguire le azioni legali precedentemente avviate o quando le medesime avranno certamente esiti negativi o, ancora, quando sia stato dichiarato il fallimento del debitore.</p>
<p style="text-align:justify;">Non è quindi sufficiente il semplice esito negativo di una raccomandata di sollecito per avvalersi del &#8220;rimedio fiscale&#8221;. E&#8217; necessario, in ogni caso, dimostrare di aver esperito tutte le strade possibili per il recupero del credito o perlomeno essere giunti alla conclusione che il credito sia &#8220;oggettivamente&#8221; irrecuperabile.</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
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<title><![CDATA[Perdite su crediti: deducibilità solo con elementi certi e precisi]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/01/28/perdite-su-crediti-deducibilita-solo-con-elementi-certi-e-precisi/</link>
<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 03:58:56 +0000</pubDate>
<dc:creator>un agente esattoriale</dc:creator>
<guid>http://gestcredit.wordpress.com/2009/01/28/perdite-su-crediti-deducibilita-solo-con-elementi-certi-e-precisi/</guid>
<description><![CDATA[L&#8217;art. 101, co. 5, del TUIR prevede che &#8220;le perdite su crediti sono deducibili se risult]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:justify;">L&#8217;art. 101, co. 5, del TUIR prevede che &#8220;le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali&#8221;.</p>
<p style="text-align:justify;">La richiamata norma fiscale subordina, quindi, la deducibilità delle perdite su crediti a rigide prescrizioni, prevedendo che le stesse rilevino fiscalmente solo se risultano da &#8220;elementi certi e precisi&#8221;,  fatta eccezione per i casi di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, all&#8217;avvio delle quali le condizioni di deducibilità devono intendersi &#8220;automaticamente&#8221; riconosciute.</p>
<p style="text-align:justify;">L&#8217;Agenzia delle Entrate, con risoluzione 23/01/2009, n. 16/E, precisa che una situazione di temporanea illiquidità &#8211; ancorché seguita da un pignoramento infruttuoso &#8211; non possa essere ritenuta sufficiente a legittimare la deduzione del credito non incassato in tutto o in parte, richiedendosi, a tal fine, una più complessa e articolata valutazione della situazione giuridica della specifica partita creditoria e del singolo debitore cui quest&#8217;ultima è riferita.</p>
<p style="text-align:justify;">Di seguito il testo della citata risoluzione.</p>
<p style="text-align:center;"><!--more leggi l'articolo completo  --></p>
<h4 style="text-align:justify;">Oggetto: Interpello &#8211; Deducibilità perdite su crediti &#8211; Articolo 101 del TUIR</h4>
<p style="text-align:justify;">La società ALFA S.r.l. ha formulato un&#8217;istanza di interpello ai sensi dell&#8217;articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa alla deducibilità delle perdite su crediti.</p>
<p style="text-align:justify;">Quesito  La società ALFA S.r.l. (di seguito, in breve, &#8220;Società&#8221;) vanta un credito di circa euro 1.000.000 nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) di X (facenti capo alla Regione Y).  Le predette ASL &#8211; a causa delle &#8220;note difficoltà economiche&#8221; in cui versano &#8211; non sono in condizioni di &#8220;onorare il loro debito e la loro natura di enti pubblici economici le mette al riparo da eventuali richieste di fallimento&#8221;.</p>
<p style="text-align:justify;">Inoltre, la Regione Y, al fine di salvaguardarne il patrimonio :</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>ha creato &#8220;una comunione di beni immobili fra tutte le ASL di X spogliandole della proprietà diretta ed assegnando a ciascuna una quota di partecipazione&#8221;;</li>
<li>ha fatto &#8220;confluire tutti i beni immobili in un Fondo comune di investimento di tipo chiuso…rendendo tali beni non ipotecabili ed impignorabili ed escludendo di fatto ai creditori ogni forma di soddisfazione coattiva&#8221;.</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;">A tal proposito, la Società evidenzia che nei confronti del proprio &#8220;debitore più importante&#8221; il competente tribunale ha emesso un decreto ingiuntivo cui ha fatto seguito un atto di precetto ed il conseguente pignoramento presso terzi, effettuato presso la banca facente funzioni di tesoriere del predetto debitore: tale pignoramento è, tuttavia, rimasto infruttuoso.</p>
<p style="text-align:justify;">Tanto premesso, la Società chiede di valutare la possibilità di considerare deducibile ai fini della determinazione del reddito d&#8217;impresa la perdita del credito vantato nei confronti del menzionato debitore.</p>
<p style="text-align:justify;">Soluzione prospettata dal contribuente  La Società ritiene di poter dedurre la perdita su crediti dal reddito d&#8217;impresa alla luce dell&#8217;infruttuoso esito del pignoramento presso terzi ed in considerazione della &#8220;oggettiva impossibilità di agire sui beni immobili del creditore (debitore, ndr.) in quanto costituiti in un Fondo comune di investimento chiuso e quindi impignorabili ex-lege&#8221;, tenuto altresì conto della &#8220;non fallibilità del creditore (debitore, ndr) in quanto ente pubblico economico&#8221;.</p>
<h4 style="text-align:justify;">Parere dell&#8217;Agenzia delle Entrate</h4>
<p style="text-align:justify;">L&#8217;articolo 101, comma 5, del TUIR prevede che &#8220;le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali&#8221;.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">La richiamata norma fiscale subordina, a ben vedere, la deducibilità delle perdite su crediti a rigide prescrizioni, prevedendo che le stesse rilevino fiscalmente solo se risultano (comprovate) da &#8220;elementi certi e precisi&#8221;, fatta eccezione per i casi di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali,  all&#8217;avvio delle quali le condizioni di deducibilità devono intendersi &#8220;automaticamente&#8221; riconosciute.</p>
<p style="text-align:justify;">Con specifico riferimento alla particolare fattispecie oggetto del presente interpello, si ritiene che una situazione di (temporanea) illiquidità &#8211; ancorché seguita da un pignoramento infruttuoso &#8211; non possa essere ritenuta sufficiente a legittimare la deduzione del credito non incassato (in tutto o in parte), richiedendosi, a tal fine, una più complessa e articolata valutazione della situazione giuridica della specifica partita creditoria e del singolo debitore cui quest&#8217;ultima è riferita.</p>
<p style="text-align:justify;">Come precedentemente rammentato è, infatti, solo l&#8217;ipotesi di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali che qualifica ex lege il mero stato di insolvenza come condizione sufficiente a considerare definitive (e come tali fiscalmente deducibili) le perdite relative al mancato incasso da parte del creditore. Ciò nel presupposto che l&#8217;accertamento giudiziale (o da parte di un&#8217;autorità amministrativa) dello stato di insolvenza del debitore costituisca evidenza oggettiva della situazione di illiquidità di quest&#8217;ultimo. In presenza di procedure concorsuali, in altri termini, l&#8217;accertamento della situazione di sofferenza della partita creditoria è ufficialmente conclamata ad opera di un soggetto terzo indipendente (autorità giurisdizionale o amministrativa) e non è rimessa alla mera valutazione soggettiva del creditore.</p>
<p style="text-align:justify;">Tanto premesso, si ritiene che la situazione descritta nell&#8217;istanza &#8211; pur sintomatica di peculiari difficoltà di esazione da parte del creditore &#8211; non possa ritenersi di per sé rivelatrice dell&#8217;esistenza di una definitiva perdita sui crediti in possesso dei requisiti di certezza e precisione imposti &#8211; ai fini della relativa deducibilità &#8211; dalla norma fiscale, non potendosi escludere l&#8217;eventualità che, anche nel breve termine, il debitore riesca, in tutto o in parte, ad assolvere le proprie obbligazioni.</p>
<p style="text-align:justify;">Inoltre, non assume rilevanza ai fini tributari la circostanza che, come si legge nell&#8217;istanza, i beni immobili confluiti nel fondo comune siano &#8220;non ipotecabili ed impignorabili&#8221;, considerato che, anche laddove (diversamente da quanto avviene nel caso in esame) fosse possibile procedervi, l&#8217;infruttuoso pignoramento non vale ex se a configurare la sussistenza degli &#8220;elementi certi e precisi&#8221; richiesti dall&#8217;articolo 101, comma 5, del TUIR in ordine alla deduzione fiscale delle perdite su crediti.</p>
<p style="text-align:justify;">Parimenti, si ritiene che nessun rilievo possano assumere ai fini della deducibilità del componente negativo in esame le osservazioni evidenziate dal contribuente nell&#8217;istanza in merito alla natura di enti pubblici economici delle ASL debitrici che, secondo la medesima Società, porrebbe queste ultime al riparo da eventuali richieste di fallimento. Non sfugge, peraltro, che proprio siffatta natura può fondatamente costituire elemento di positiva valutazione circa la probabilità di recuperare il credito non esatto.</p>
<p style="text-align:justify;">Per quanto sopra la soluzione interpretativa prospettata nell&#8217;istanza non può essere condivisa.</p>
<p style="text-align:justify;">Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
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<title><![CDATA[Riscossione coattiva - Il movimento per la difesa del cittadino contro l'utilizzo indiscriminato di ipoteche e "ganasce" ]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/01/27/cartella-esattoriale-il-movimento-per-la-difesa-del-cittadino-contro-lutilizzo-indiscriminato-di-ipoteche-e-ganasce-nella-riscossione-coattiva/</link>
<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 11:46:37 +0000</pubDate>
<dc:creator>un agente esattoriale</dc:creator>
<guid>http://gestcredit.wordpress.com/2009/01/27/cartella-esattoriale-il-movimento-per-la-difesa-del-cittadino-contro-lutilizzo-indiscriminato-di-ipoteche-e-ganasce-nella-riscossione-coattiva/</guid>
<description><![CDATA[Il coordinamento regionale campano del  Movimento per la difesa del Cittadino (MDC) e il Dipartiment]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:justify;">Il coordinamento regionale campano del  <a href="http://www.mdc.it/it/campania.html" target="_blank">Movimento per la difesa del Cittadino</a> (MDC) e il Dipartimento  Nazionale Pubblica Amministrazione dell&#8217;associazione lanciano  la campagna contro le &#8221;Iscrizioni di Ipoteche ed i Fermi  Amministrativi&#8221; effettuati da Equitalia per la esazione dei  tributi nei confronti degli immobili e delle autovetture e  dei motocicli degli utenti. Lo rende noto un comunicato.</p>
<p style="text-align:justify;">Il Dipartimento MDC ha infatti avviato numerose cause presso  gli uffici giudiziari della Campania contro la procedura di  ipoteca e di fermo amministrativo a garanzia dei crediti  iscritti a ruolo tramite il concessionario per la esazione  dei tributi. In pratica, secondo l&#8217;associaizone dei  consumatori, &#8221;l&#8217;utente non puo&#8217; soggiacere a tempo  indeterminato all&#8217;azione di riscossione del concessionario.</p>
<p style="text-align:center;"><!--more leggi l'articolo completo  --></p>
<p style="text-align:justify;">In questi casi, dovranno essere restituite tutte le somme e  gli interessi &#8211; continua il comunicato &#8211;  che spesso  illegittimamente il concessionario ha richiesto e riscosso e  a cui non sia seguito il relativo e consequenziale  pignoramento.</p>
<p style="text-align:justify;">&#8221;L&#8217;iniziativa interessa centinaia di migliaia di utenti che  sono stati raggiunti dal provvedimento iscritto sui loro beni  immobiliari, senza che sia seguito nel termine indicato dalla  legge la procedura di espropriazione &#8211; ha dichiarato Eugenio  Diffidenti, Coordinatore Regionale di MDC. I contribuenti  &#8221;potranno instaurare il giudizio per ottenerne l&#8217;ordine di  cancellazione. L&#8217;iniziativa riguarda anche tutti i  procedimenti di Fermo Amministrativo che non possono gravare  su autovetture e motocicli del cittadino a tempo  indeterminato, ma devono seguire, nei tempi previsti dalla  normativa le successive fasi per ottenere la soddisfazione  del credito&#8221;.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Recupero crediti: fase stragiudiziale, messa in mora, fase giudiziale. Qual è il significato di questi termini?]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/01/18/recupero-crediti-fase-stragiudiziale-messa-in-mora-fase-giudiziale-qual-e-il-significato-di-questi-termini/</link>
<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 15:44:40 +0000</pubDate>
<dc:creator>un agente esattoriale</dc:creator>
<guid>http://gestcredit.wordpress.com/2009/01/18/recupero-crediti-fase-stragiudiziale-messa-in-mora-fase-giudiziale-qual-e-il-significato-di-questi-termini/</guid>
<description><![CDATA[Ciao. Mi chiamo Aristide e da un pò di tempo ho qualche problema con società di recupero per debiti ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><blockquote>
<p style="text-align:justify;">Ciao. Mi chiamo Aristide e da un pò di tempo ho qualche problema con società di recupero per debiti che non ho potuto onorare.</p>
<p style="text-align:justify;">Mi giungono a casa letttere in cui mi si invita a un componimento transattivo della situazione debitoria tramite un accordo stragiudiziale.</p>
<p style="text-align:justify;">In mancanza mi si minaccia di invio di messa in mora ed azioni giudiziali.</p>
<p style="text-align:justify;">Potreste darmi un chiarimento sulle procedure di recupero crediti e quindi sui termini che in tali procedure vengono adottati?</p>
<p style="text-align:justify;">Ringrazio in anticipo e auguro buon lavoro.</p>
</blockquote>
<p style="text-align:center;">
<p style="text-align:justify;">Prima di intraprendere la via giudiziaria, banche e finanziarie che concedono prestiti, tentano di ottenere un pagamento anche parziale del credito. Il secondo passo è intentare una causa contro il debitore ed attendere che le vie legali facciano il proprio corso per arrivare all’ingiunzione del pagamento delle rate del prestito.</p>
<p style="text-align:justify;">La fase di recupero crediti è chiamata anche fase stragiudiziale e, pur abbreviando i tempi di recupero, prevede l’assenso del debitore. Si prova prima con lettere e telefonate a capire il perché del mancato o rifiutato pagamento.</p>
<p style="text-align:center;"><!--more leggi l'articolo completo  --></p>
<p style="text-align:justify;">Poi la banca vende il suo credito ad una società incaricata del recupero delle somme non pagate. E questa cercherà di mettersi d’accordo con il debitore per il pagamento del debito prima in forma epistolare e poi con solleciti telefonici per tentare di capire e risolvere eventuali contestazioni.</p>
<p style="text-align:justify;">Se non andasse a buon fine si passa all’invio dei propri agenti di recupero crediti direttamente a casa del debitore, sia per cercare di chiarire gli eventuali malintesi, sia per capire quali effettivamente siano i motivi per cui non si paga il proprio debito.</p>
<p style="text-align:justify;">Se questa serie di tentativi risulta infruttuosa c’è la cosiddetta “messa in mora”: mediante una lettera raccomandata con avviso di ritorno si invita il debitore a saldare il debito contratto attraverso il prestito, avvisando che il mancato pagamento entro un certo lasso di tempo provocherà il possibile avviamento di un’azione legale con l’ulteriore addebito delle spese legali.</p>
<p style="text-align:justify;">A questo punto il debitore potrà decidere se pagare oppure no. Se la fase stragiudiziale non avrà i suoi frutti la società di recupero crediti avvierà una serie di controlli per valutare la possibilità di avviare o meno un’azione legale nei confronti del debitore.</p>
<p style="text-align:justify;">La fase della valutazione è perciò un momento cruciale per la società di credito perché si può rifare sui beni pignorabili, tra cui la casa di proprietà. Se l’azione viene intrapresa inizia la fase giudiziale con cui la società di recupero crediti cercherà di ottenere un titolo esecutivo per avviare l’esecuzione forzata sui beni del debitore (pignoramento di beni).</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Guida pratica alla cartella esattoriale]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/01/18/guida-pratica-alla-cartella-esattoriale/</link>
<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 14:26:33 +0000</pubDate>
<dc:creator>un agente esattoriale</dc:creator>
<guid>http://gestcredit.wordpress.com/2009/01/18/guida-pratica-alla-cartella-esattoriale/</guid>
<description><![CDATA[Cosa c&#8217;è scritto nella cartella di pagamento (indicata anche come cartella esattoriale)? Nella]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><h4><strong><strong>Cosa c&#8217;è scritto nella cartella di pagamento (indicata anche come cartella esattoriale)? </strong></strong></h4>
<p><strong></strong></p>
<p style="text-align:justify;">Nella cartella di pagamento si trova la descrizione di quanto si deve pagare e del perché; dove, come ed entro quale scadenza effettuare il versamento; i soggetti a cui rivolgersi per presentare un eventuale ricorso; come e a chi chiedere la rateazione delle cartelle .</p>
<h4 style="text-align:justify;"><em>E&#8217; molto importante leggere attentamente la cartella:  dalla data di notifica, infatti, il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagare senza costi aggiuntivi.</em></h4>
<p style="text-align:justify;">Superato il termine, all&#8217;importo dovuto saranno aggiunti gli interessi di mora (maturati giornalmente dalla data di notifica),  i costi del servizio di riscossione (la remunerazione delle attività di riscossione svolte dall&#8217;Agente della riscossione) e, qualora si giunga ad azioni di recupero forzato, tutte le ulteriori spese che ne derivano (iscrizione e cancellazione  dell&#8217;ipoteca, pignoramento, ecc).</p>
<p style="text-align:center;"><!--more continua--></p>
<p style="text-align:justify;"><strong></strong></p>
<h4><strong><strong>Cosa succede se non si paga la cartella esattoriale  entro i 60 giorni? è vero che si rischia la vendita all&#8217;asta della propria casa?</strong></strong></h4>
<p><strong></strong><strong></strong></p>
<p style="text-align:justify;">La vendita di una casa o di un altro bene immobile non è mai immediata.</p>
<h4 style="text-align:justify;"><em>Per gli importi inferiori a lOmila euro, costituisce la misura estrema da mettere in atto ed è, sempre, preceduta da solleciti e altre procedure di riscossione.</em></h4>
<p style="text-align:justify;">L&#8217;Agente della riscossione (Adr), potendo scegliere, nell&#8217;ambito della legge, le strategie di riscossione che reputa più opportune, ricorre ad azioni di recupeto &#8220;aggressive&#8221; solo per importi che superino una certa entità, in modo da limitare l&#8217;impatto sui cittadini per debiti di importo estremamente ridotto.</p>
<p style="text-align:justify;">Inoltre, le procedure di riscossione operano con gradualità. per cui si ricorre al pignoramento immobiliare solo se il debito non viene pagato, nonostante l&#8217;iscrizione di ipoteche.</p>
<h4><strong><strong>Ma se un cittadino non paga quanto indicato nella cartella esattoriale, cosa deve aspettarsi dall&#8217;agente della riscossione?</strong></strong></h4>
<p><strong></strong></p>
<p style="text-align:justify;">Se la pretesa contenuta nella cartella di pagamento è esatta, è giusto che il cittadino paghi. E&#8217; una questione di onestà, anche verso chi le tasse le paga spontaneamente. Nel caso in cui i termini, previsti dalla legge, scadano senza che l&#8217;Agente della riscossione abbia ricevuto dall&#8217;ente impositore un provvedimento di annullamento (sgravio) o di sospensione del debito, e anche nel caso di mancata concessione della rateazione del debito,  Equitalia ha l&#8217;obbligo,  per legge, di iniziare le procedure di riscossione sui beni, con l&#8217;aggravio delle ulteriori spese.</p>
<h4 style="text-align:justify;"><em>A seconda dei beni rilevati presso l&#8217;anagrafe tributaria, si può procedere con: fermo amministrativo di autoveicoli e motoveicoli, ipoteca, pignoramento immobiliare, pignoramento mobiliare, pignoramento dei crediti verso terzi. Le azioni di recupero sono attivate in funzione dell&#8217;entità del credito e della situazione patrimoniale e reddituale del debitore. Tutte le azioni sono precedute da un sollecito di pagamento.</em></h4>
<h4><strong><strong>Come si può fare, allora, per pagare la cartella esattoriale notificata dall&#8217;agente della riscossione?</strong></strong></h4>
<p><strong></strong></p>
<p style="text-align:justify;">Esistono diverse modalità di pagamento. Si può scegliere di saldare il proprio debito presso lo sportello deIl&#8217;Agente della riscossione più vicino oppure presse gli Uffici postali e bancari utilizzando il bollettino RAV allegato alla cartella di pagamento.</p>
<p style="text-align:justify;">Inoltre, presso gli sportelli postali è possibile pagare con il modello F35.  Un&#8217;altra alternativa è servirsi  degli sportelli bancomat nelle banche abilitate, indicando il modello RAV riportato sui bollettini.</p>
<h4><strong><strong>A chi bisogna rivolgersi per chiedere la rateazione delle cartelle esattoriali?</strong></strong></h4>
<p><strong></strong></p>
<p style="text-align:justify;">I contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e, quindi, sono  nell&#8217;impossibilità di pagare in un&#8217;unica soluzione il debito iscritto a ruolo, devono rivolgersi (da marzo 2008) agli sportelli dell&#8217;Agente della riscossione per ottenere la rateazione del debito.</p>
<h4 style="text-align:justify;"><em>Va presentata domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione. La dilazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). L&#8217;importo minimo della rata,  salvo eccezioni, è di 100 euro. Per la reteazione di somme superiori a 5O mila euro non è più necessario presentare garanzie (fideiussione bancaria, polizza fideiussoria, ecc.).</em></h4>
<p style="text-align:justify;">Per quanto riguarda, invece, i debiti dell&#8217;Inps il contribuente può ancora presentare domanda di rateazione delle cartelle di pagamento presso lo stesso Istituto.</p>
<h4><strong><strong>Come si deve fare, invece, nel caso in cui ci si renda conto che l&#8217;importo indicato nella cartella esattoriale in realtà non sarebbe da pagare, cioè che si è in presenza di una cartella esattoriale che si ritiene sbagliata?</strong></strong></h4>
<p><strong></strong></p>
<p style="text-align:justify;">Se il cittadino ritiene che la somma richiesta non sia dovuta, per contestare il debito deve rivolgersi direttamente all&#8217;ente impositore che è indicato nella cartella di pagamento, e non all&#8217;Agente della riscossione.</p>
<h4><strong><strong>In che modo ci si può rivolgere all&#8217;ente impositore per contestare il debito contenuto nella cartella esattoriale?</strong></strong></h4>
<p><strong></strong></p>
<p style="text-align:justify;">Si può contestare il debito all&#8217;ente impositore presentando una richiesta di &#8220;Autotutela &#8221; (cioè una richiesta di annullamento), alla quale è opportuno allegare idonea documentazione.</p>
<h4 style="text-align:justify;"><em>L&#8217;ufficio, dopo le verifiche del caso, può annullare l&#8217;atto e adottare un provvedimento di annnullamento o sgravio che toglie efficacia alla cartella di pagamento e interrompe le procedure di riscossione.</em></h4>
<p style="text-align:justify;">In questo caso, l&#8217;ente impositore deve comunicare l&#8217;annullamento all&#8217;Agente della riscossione.</p>
<h4>Se l&#8217;ente impositore non riconosce l&#8217;errore nella cartella esattoriale, ci si può ancora difendere?</h4>
<h4 style="text-align:justify;"><em>Sì. Esiste un&#8217;ulteriore via da seguire: presentare ricorso al giudice tributario o al giudice ordinario, seguendo le istruzioni contenute nella cartella di pagamento.</em></h4>
<p style="text-align:justify;">Attenzione! Il ricorso contro una cartella non sospende l&#8217;attività dell&#8217;Agente della riscossione Pertanto sarà bene presentare al giudice, insieme al ricorso, anche la domanda di sospensione. L&#8217;ente impositore deve comunicare gli eventuali provvedimenti di annullamento e sospensione all&#8217;Agente della riscossione.</p>
<h4><strong><strong>A chi ci si può rivolgere per ottenere ulteriori informazioni e chiarimenti sulla cartella esattoriale?</strong></strong></h4>
<p><strong></strong></p>
<h4 style="text-align:justify;"><em>Se le informazioni e i chiarimenti riguardano la natura del debito da pagare, l&#8217;eventuale  domanda di sospensione o l&#8217;annullamento del debito, bisogna rivolgersi all&#8217;ente impositore (l&#8217;Ufficio competente,  indicato nella cartella di pagamento).</em></h4>
<p style="text-align:justify;">L&#8217;Agente della riscossione è, invece, a disposizione del cittadino per fornire informazioni sulle modalità di riscossione,  sulla situazione dei pagamenti, sulle procedure di riscossione (cautelari o esecutive) avviate.</p>
<h4 style="text-align:center;"><strong>GLOSSARIO</strong></h4>
<h4 style="text-align:justify;"><strong><span class="titolo">Agente della riscossione (Adr)</span></strong></h4>
<p style="text-align:justify;"><strong></strong>E&#8217;  incaricato di riscuotere i tributi per conto dell&#8217;ente impositore.</p>
<h4 style="text-align:justify;"><strong><span class="titolo">Ente impositore</span></strong></h4>
<p style="text-align:justify;"><strong></strong>Ll’ente che ha chiesto all’Agente della riscossione di notificare la cartella di pagamento, al fine di ottenere dal contribuente, persona fisica o giuridica, il pagamento di una o più somme a esso dovute.</p>
<h4 style="text-align:justify;"><strong><span class="titolo">Equitalia</span></strong></h4>
<p style="text-align:justify;">E&#8217; la società pubblica di riscossione, i cui soci sono l&#8217;Agenzia delle entrate (51%) e l’Inps (49%), che opera sul territorio con gli Agenti della riscossione.</p>
<h4 style="text-align:justify;"><strong><span class="titolo">Fermo amministrativo o ganasce fiscali<br />
</span></strong></h4>
<p style="text-align:justify;"><strong> </strong>Consiste in una misura cautelare attivata, l’Agente della riscossione (Adr) attraverso la trascrizione del fermo del bene mobile registrato, per esempio, un’automobile nel Pubblico registro automobilistico, non consentendole di circolare. Se, dopo il fermo, il debito continua a non essere pagato, l&#8217;Adr può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all’asta.</p>
<h4 style="text-align:justify;"><strong><span class="titolo">Iscrizione di ipoteca</span></strong></h4>
<p style="text-align:justify;">Si tratta di una procedura cautelare. L’ipoteca garantisce il creditore (in questo caso l’Agente della riscossione) attribuendogli il diritto di essere soddisfatto con preferenza nel caso di espropriazione. L&#8217;ipoteca può avere per oggetto beni del debitore (cittadino-contribuente) o di un terzo, e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. Se l’importo è inferiore a 10mila euro viene inviato preventivamente un invito al pagamento.</p>
<h4 style="text-align:justify;"><strong><span class="titolo">Lettera di preavviso</span></strong></h4>
<p style="text-align:justify;">La lettera con la quale l’Agente della riscossione avverte che, qualora non si paghi il debito entro un certo termine, si procederà alle procedure di riscossione (comprese quelle cautelari come il fermo).</p>
<h4><strong><span class="titolo">Notifica della cartella di pagamento</span></strong></h4>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Atto con cui l’Agente della riscossione consegna al contribuente la cartella di pagamento. La cartella è notificata dal personale dell’Agente della riscossione o da altri soggetti abilitati dallo stesso Agente. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.</p>
<h4 style="text-align:justify;"><strong><span class="titolo">Pignoramento immobiliare</span></strong></h4>
<p style="text-align:justify;"><strong></strong> Successivamente all&#8217;ipoteca, nel caso in cui il contribuente continui a non pagare il debito, l&#8217;Agente della riscossione dovrà procedere al pignoramento immobiliare, ossia l&#8217;atto esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all&#8217;asta dell&#8217;immobile. Il pignoramento immobiliare è effettuato nel caso di debiti superiori a 8 mila euro.</p>
<h4 style="text-align:justify;"><strong><span class="titolo">Pignoramento mobiliare</span></strong></h4>
<p style="text-align:justify;"><strong></strong>Ll&#8217;Agente della riscossione può pignorare beni mobili di proprietà, disponibili presso l&#8217;abitazione o nei locali dove il debitore svolge l&#8217;attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili, in caso di mancato pagamento, sono in seguito messi all&#8217;asta.</p>
<h4 style="text-align:justify;"><strong><span class="titolo">Pignoramento presso terzi di crediti</span></strong></h4>
<p style="text-align:justify;"><strong></strong> L’Agente della riscossione può richiedere al terzo di pagare le somme di cui il contribuente è debitore entro i limiti dell’importo dovuto. Nel caso dello stipendio, il pignoramento non può superare un quinto dello stipendio.</p>
<h4 style="text-align:justify;"><strong><span class="titolo">Provvedimento di annullamento del debito (“sgravio”)</span></strong></h4>
<p style="text-align:justify;"><strong></strong>Provvedimento con il quale l’ente impositore annulla, su istanza fondata del contribuente, l’iscrizione a ruolo del debito indicato nella cartella di pagamento. Il provvedimento di annullamento comporta l’inefficacia della cartella. L&#8217;ente impositore comunica il provvedimento a Equitalia, che interrompe le procedure di riscossione.</p>
<h4><strong><span class="titolo">Provvedimento di sospensione del debito</span></strong></h4>
<p style="text-align:justify;">Provvedimento con il quale l&#8217;ente impositore sospende l’iscrizione a ruolo del debito, su istanza del contribuente che presenta la domanda di sospensione, contestualmente alla presentazione del ricorso. Il provvedimento di sospensione sospende le procedure di riscossione e ha effetto fino alla loro scadenza. Può essere revocato.</p>
<h4 style="text-align:justify;"><strong><span class="titolo">Rateazione delle somme iscritte a ruolo</span></strong></h4>
<p style="text-align:justify;">I contribuenti che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, cioè che si trovano nell&#8217;impossibilità di pagare in un&#8217;unica soluzione il debito iscritto a ruolo indicato nella cartella di pagamento, devono (da marzo 2008) rivolgersi agli Agenti della riscossione per ottenere la rateazione del debito. Va presentata domanda in carta libera, unitamente a idonea documentazione che attesti la temporanea situazione di difficoltà. La dilazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). L&#8217;importo minimo della rata, salvo eccezioni, è di 100 euro. Per quanto riguarda, invece, i debiti dell&#8217;Inps il contribuente può ancora presentare domanda di rateazione delle cartelle di pagamento presso lo stesso Istituto.</p>
<h4><strong><span class="titolo">Riscossione</span></strong></h4>
<p style="text-align:justify;">Consiste nel pagamento del tributo. Il pagamento può avvenire mediante versamento spontaneo del contribuente o a seguito di iscrizione a ruolo da parte dell&#8217;ente impositore, nel caso in cui il contribuente sia inadempiente.</p>
<h1 style="text-align:justify;"><strong><span class="titolo">Ruolo</span></strong></h1>
<p style="text-align:justify;">Elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dagli uffici ai fini della riscossione a mezzo dell’agente della riscossione.</p>
<p style="text-align:justify;"><a href="http://gestcredit.wordpress.com/files/2009/04/cartella_di_pagamento.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-37608" title="cartella_di_pagamento_pagina_1" src="http://gestcredit.wordpress.com/files/2009/01/cartella_di_pagamento_pagina_1.jpg" alt="cartella_di_pagamento_pagina_1" width="660" height="933" /></a><a href="http://gestcredit.wordpress.com/files/2009/04/cartella_di_pagamento.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-37609" title="cartella_di_pagamento_pagina_2" src="http://gestcredit.wordpress.com/files/2009/01/cartella_di_pagamento_pagina_2.jpg" alt="cartella_di_pagamento_pagina_2" width="660" height="933" /></a><a href="http://gestcredit.wordpress.com/files/2009/04/cartella_di_pagamento.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-37610" title="cartella_di_pagamento_pagina_3" src="http://gestcredit.wordpress.com/files/2009/01/cartella_di_pagamento_pagina_3.jpg" alt="cartella_di_pagamento_pagina_3" width="660" height="933" /></a><a href="http://gestcredit.wordpress.com/files/2009/04/cartella_di_pagamento.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-37611" title="cartella_di_pagamento_pagina_4" src="http://gestcredit.wordpress.com/files/2009/01/cartella_di_pagamento_pagina_4.jpg" alt="cartella_di_pagamento_pagina_4" width="660" height="933" /></a></p>
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<title><![CDATA[Vorrei un mutuo che preveda la possibilità di sospensione del pagamento delle rate ...]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/01/13/17437/</link>
<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 11:03:17 +0000</pubDate>
<dc:creator>il promotore mutui</dc:creator>
<guid>http://gestcredit.wordpress.com/2009/01/13/17437/</guid>
<description><![CDATA[Buongiorno a tutti. Ho intenzione di sottoscrivere un mutuo prima casa, ma vorrei individuare un pro]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><blockquote><p style="padding-left:30px;">Buongiorno a tutti. Ho intenzione di sottoscrivere un mutuo prima casa, ma vorrei individuare un prodotto che mi tutelasse nell&#8217;evenienza in cui mi trovassi nell&#8217;impossibilità temporanea di  pagare le rate del mutuo.<br />
La crisi si fa sentire ogni giorno di più ma  potrebbe capitare a tutti una temporanea insolvenza, anche tenendo conto che nel corso degli anni ci si potrebbe ammalare, perdere il lavoro o morire.</p>
<p style="padding-left:30px;">Per questo vorrei chiedere se  sono attualmente disponibili, sul mercato, soluzioni che consentano di far fronte a tutte le eventualità per evitare che circostanze sfavorevoli o impreviste producano pericolosi effetti a catena (pignoramento e perdita dell&#8217;abitazione comprata con i sacrifici di una vita di lavoro).</p>
<p style="padding-left:30px;">Nell&#8217;attesa di una gentile risposta, porgo saluti cordiali,</p>
<p style="padding-left:30px;">Massimiliano Ristis, Palinuro</p>
</blockquote>
<p>Quando si chiede un mutuo, oltre al tasso e al piano di ammortamento, è bene domandare anche se è prevista una polizza assicurativa vita. Meglio se inclusa nel pacchetto mutuo, in modo da risparmiare su spese d’istruttoria e anche sul tasso applicato per pagare il premio. La famiglia sarà così tutelata in caso di premorte del capofamiglia o di un incidente che lo invalidasse mettendolo in condizioni di non fare più fronte al debito.</p>
<p style="text-align:center;"><!--more leggi l'articolo completo  --></p>
<p>Va anche ricordato che nel caso di richiesta oltre l’80% del valore dell’immobile dato in garanzia, quasi sempre la banca o la finanziaria calcolano nell’indice sintetico di costo (Isc) anche le spese di una polizza fidejussoria o di una polizza vita. Il premio unico, tuttavia, se la polizza firmata è di tipo pluriennale non viene mai restituito, nemmeno se si restituisce anticipatamente il debito. Al momento della richiesta è quindi bene anche informarsi se si tratta di una polizza con durata annuale o pluriennale e poliennale.</p>
<p>E per quanti volessero dormire sogni ancora più tranquilli? Facendo salire il premio di poche centinaia di euro sul premio unico, per una maggiore sicurezza è possibile anche valutare il caso di sottoscrivere una polizza multirischi: morte, malattia grave e invalidità, perdita del posto di lavoro. Da sottolineare che per i mutui dedicati ai giovani atipici quest’ultimo tipo di garanzia è quasi sempre obbligatoria.</p>
<div>Le somme corrisposte all’assicurazione sono esenti da Irpef e inoltre le somme date in garanzia vita non sono pignorabili, né sequestrabili.</p>
<p>Intanto una boccata d’ossigeno alle famiglie che, colpite dalla crisi economica, hanno difficoltà a pagare le rate arriva da Unicredit e Mps che in contemporanea hanno lanciato due nuove iniziative: una nuova, e totalmente gratuita, opzione di sospensione della rata del mutuo per un periodo massimo di un anno, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.</p>
<p>Il gruppo Montepaschi (Mps, Banca Toscana e Antonveneta) prevede che a partire dagli inizi del nuovo anno, sarà possibile sospendere il pagamento delle rate in scadenza nel 2009, senza costi notarili o amministrativi addizionali, in aggiunta a quanto previsto dal decreto anti-crisi del governo. Questa facoltà sarà offerta indistintamente alle famiglie che hanno un mutuo per acquisto e ristrutturazione con una delle banche del gruppo senese e che hanno difficoltà a pagare le rate. In alternativa, si potrà optare per una soluzione che prevede il pagamento della sola parte degli interessi per le rate in scadenza nel 2009.</p>
<p>Anche i clienti di Unicredit in temporanea difficoltà economica (perdita del posto di lavoro per dipendenti a tempo indeterminato e per tutte le categorie di lavoratori atipici, Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria, separazione o divorzio, per famiglie con figli a carico e decesso di uno degli intestatari) potranno sospendere il pagamento della rata del mutuo, gratuitamente, per un periodo massimo di 12 mesi. L’iniziativa riguarda le famiglie con reddito fino a 25mila euro lordi al momento della sottoscrizione del mutuo. Le rate sospese saranno posticipate alla scadenza del mutuo senza oneri aggiuntivi per il cliente e verranno pagate al termine del piano di ammortamento, per il numero di mensilità corrispondenti alle rate sospese.</p>
</div>
</div>]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[Pignoramento presso terzi costituzionalmente legittimo anche senza l’intervento del giudice]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/01/12/pignoramento-presso-terzi-costituzionalmente-legittimo-anche-senza-l%e2%80%99intervento-del-giudice/</link>
<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 15:10:11 +0000</pubDate>
<dc:creator>un agente esattoriale</dc:creator>
<guid>http://gestcredit.wordpress.com/2009/01/12/pignoramento-presso-terzi-costituzionalmente-legittimo-anche-senza-l%e2%80%99intervento-del-giudice/</guid>
<description><![CDATA[E’ costituzionalmente legittimo l’operato dell’agente della riscossione quando procede al pignoramen]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>E’ costituzionalmente legittimo l’operato dell’agente della riscossione quando procede al pignoramento presso terzi secondo la procedura semplificativa che consente il recupero coatto dei crediti senza passare dal giudice dell’esecuzione.</p>
<p>E’ quanto stabilisce la Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 393, depositata il 28/11/2008, esprimendosi sulla questione di legittimità dell’art. 72 bis del dpr 29 settembre 1973, n. 602, che consente all’agente della riscossione di pignorare direttamente, con l’ordine al terzo, i crediti del debitore presso altri soggetti, fino al raggiungimento della somma dovuta.</p>
<p>La Consulta, oltre a dichiarare la questione inammissibile, ha sancito dei principi idonei a fugare ogni residuo dubbio circa la legittimità del pignoramento esattoriale. Infatti, secondo la Corte, la facoltà di scelta dell’agente della riscossione tra due modalità di esecuzione forzata presso terzi non crea né una lesione del diritto di difesa dell&#8217;opponente né una rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>

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