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	<title>processo-civile &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
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	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "processo-civile"</description>
	<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:22:34 +0000</pubDate>

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<title><![CDATA[Una decisione su taluni diritti riservati al coniuge superstite]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/11/17/una-decisione-su-taluni-diritti-riservati-al-coniuge-superstite/</link>
<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 22:06:37 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
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<description><![CDATA[Il Tribunale di Nocera Inferiore, in una decisione del 4 ottobre 2000, si è espresso in relazione a ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Il Tribunale di Nocera Inferiore, in una decisione del 4 ottobre 2000, si è espresso in relazione a particolari diritti che il legislatore attribuisce al coniuge.</p>
<p>Come precisa la decisione in oggetto, i diritti di abitazione sulla casa destinata a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, che l’articolo 540 del codice civile riserva al coniuge superstite, richiedono l’appartenenza della casa e del mobilio all’ereditando, oppure che i beni suddetti siano in comunione di quest’ultimo e del coniuge.</p>
<p>In nessun caso, ha osservato il Tribunale di Nocera Inferiore, tali diritti possono gravare sulle quote di persone estranee all’eredità, nell’ipotesi in cui i beni in questione costituiscano oggetto di comunione tra il coniuge defunto e questi altri soggetti.</p>
<p>Ricordiamo che l’art. 540 del codice civile riserva a favore del coniuge i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, anche se il beneficiario concorre con altri chiamati e a condizione che tali beni fossero di proprietà del defunto o comuni. I diritti summenzionati sono a carico della porzione disponibile e, se quest’ultima non è sufficiente, essi gravano, per il residuo, sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente su quella dei figli.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[Il "gratta e vinci" è una lotteria autorizzata]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/11/15/il-gratta-e-vinci-e-una-lotteria-autorizzata/</link>
<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 21:04:00 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
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<description><![CDATA[Nella Cassazione n. 20958 del 27 settembre 2006, la Suprema Corte si è espressa in tema di “gratta e]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Nella Cassazione n. 20958 del 27 settembre 2006, la Suprema Corte si è espressa in tema di “gratta e vinci”, affermando che quest’ultimo non integra gli estremi di un contratto di gioco o scommessa, bensì di una lotteria autorizzata.</p>
<p>Ne consegue che il cosiddetto “gratta e vinci” fa sorgere un vero e proprio contratto, in grado di generare obbligazioni e di dare il diritto di agire in giudizio, ai sensi di quanto dispone l’articolo 1935 del codice civile, in antitesi all’art. 1933 dello stesso codice.</p>
<p>Pertanto, il gestore della lotteria è altresì tenuto ad allestire i mezzi tecnici necessari ai fini dell’espletamento della medesima. Inoltre, il vizio dei suddetti mezzi non ostacola la conclusione del contratto di lotteria e dà luogo ad un inadempimento contrattuale.</p>
<p>Si osservi che, ai sensi dell’art. 1935 c.c., le lotterie danno origine ad azione in giudizio qualora siano state autorizzate legalmente. Per contro, l’art. 1933 c.c. dispone, al primo comma, che non si ha diritto di azione per il pagamento di un debito di gioco o di scommessa, quand’anche questi ultimi non siano proibiti. Com’è agevole osservare dalla lettura delle due norme citate, la regola che esclude l’azione civile non si applica alle lotterie autorizzate, che danno diritto di agire in giudizio per la riscossione dei premi.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[A proposito dei danni causati dalla fauna selvatica]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/11/14/a-proposito-dei-danni-causati-dalla-fauna-selvatica/</link>
<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 20:17:39 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
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<description><![CDATA[Può accadere che la fauna selvatica, libera in natura, provochi dei danni. La Cassazione, nella rece]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Può accadere che la fauna selvatica, libera in natura, provochi dei danni. La Cassazione, nella recente pronuncia n. 24895 del 25-11-2005, si è espressa proprio in relazione alla responsabilità extracontrattuale inerente al pregiudizio cagionato da tale fauna.</p>
<p>In particolare, la Corte ha affermato che il danno in questione non può essere risarcito facendo riferimento alla presunzione di cui all’art. 2052 c.c., inapplicabile in virtù della stessa natura degli animali selvatici. Il risarcimento può avvenire soltanto sulla base dei principi generali, di cui all’art. 2043 c.c.; quanto detto vale anche in tema di onere della prova.</p>
<p>Pertanto, secondo quanto stabilito dalla Cassazione nella suddetta pronuncia, ai fini della risarcibilità occorre l’individuazione di un comportamento colposo concreto, addebitabile all’ente pubblico.</p>
<p>Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, tale condotta colposa è stata ravvisata nel fatto che la zona fosse densamente popolata da animali selvatici e non fosse stato collocato alcun avviso per segnalare il pericolo. In tal modo, gli utenti della strada non erano stati messi in condizioni di poter transitare con la prudenza necessaria e di prestare la massima attenzione.</p>
<p>Ricordiamo che l’articolo 2052 c.c. dispone che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l’ha in uso, risponde dei danni provocati dall’animale stesso, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, a meno che non provi il caso fortuito. Si tratterebbe di un caso di responsabilità oggettiva o aggravata, per la cui sussistenza l’ordinamento richiede soltanto un fatto materiale con il quale sia stato provocato un evento offensivo della sfera giuridica altrui.</p>
</div>]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Una pronuncia sulla fattispecie in cui uno dei coniugi stipuli un contratto preliminare di vendita senza il consenso dell'altro]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/11/13/una-pronuncia-sulla-fattispecie-in-cui-uno-dei-coniugi-stipuli-un-contratto-preliminare-di-vendita-senza-il-consenso-dellaltro/</link>
<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:09:44 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
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<description><![CDATA[Esaminiamo ora quanto affermato dalla Cassazione nella pronuncia n. 17952 del 24 agosto 2007, relati]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Esaminiamo ora quanto affermato dalla Cassazione nella pronuncia n. 17952 del 24 agosto 2007, relativamente all’ipotesi in cui uno dei coniugi concluda un contratto preliminare senza il necessario consenso dell’altro.</p>
<p>Come si è precisato nella pronuncia summenzionata, nel caso in cui si assista alla stipulazione di una promessa di compravendita di un bene che rientri nella comunione legale dei coniugi ed al perfezionamento del negozio abbia partecipato uno soltanto di essi, la volontà contrattuale di una delle parti del contratto preliminare non può considerarsi validamente formata, in presenza di un consenso mancato o viziato del coniuge pretermesso.</p>
<p>La Suprema Corte si è soffermata sull&#8217;unicità e l&#8217;inscindibilità del bene in comunione; inoltre, nell’atto dispositivo dello stesso, i coniugi formano un’unica parte complessa.</p>
<p>Pertanto, per il promissario acquirente è impossibile conseguire l’adempimento in forma specifica del contratto preliminare rimasto inadempiuto, agendo per ottenere una sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c., qualora non sia stato convenuto, oltre al coniuge stipulante, anche quello rimasto estraneo, essendo quest’ultimo litisconsorte necessario nel giudizio in oggetto, nullo per mancata integrazione del contraddittorio.</p>
<p>Ricordiamo che, secondo quanto dispone l’articolo 2932 c.c., se colui che è obbligato a stipulare un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte può ottenere una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto rimasto non concluso, se ciò sia possibile e non sia escluso dal titolo. Quando si tratta di contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, ovvero la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l’ha proposta non esegue la sua prestazione o non la offre nei modi previsti dalla legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile. La norma prevede l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Una pronuncia della Cassazione sulla prova della riconciliazione]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/11/11/una-cassazione-sulla-prova-della-riconciliazione/</link>
<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 20:31:13 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
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<description><![CDATA[Nella Cassazione n. 12427 del 7 luglio 2004, la Suprema Corte si è espressa con riferimento alla ric]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Nella Cassazione n. 12427 del 7 luglio 2004, la Suprema Corte si è espressa con riferimento alla riconciliazione tra coniugi separati.</p>
<p>Secondo la Corte, per dimostrare la sopravvenuta riconciliazione, non è sufficiente che gli sposi abbiano ripristinato la loro abituale convivenza in via esclusivamente sperimentale. Perché si possa ritenere che i coniugi si sono riconciliati, è necessario che siano stati ristabiliti quei rapporti materiali e spirituali che contraddistinguono la vita coniugale.</p>
<p>Com’è possibile osservare, la verifica può essere fatta tenendo soprattutto in considerazione quanto disposto dal codice civile al riguardo.</p>
<p>Ricordiamo che, se si verifica la riconciliazione tra i coniugi, da essa deriva l’abbandono della domanda di separazione personale eventualmente proposta (art. 154 c.c.). Gli effetti della sentenza di separazione possono essere estinti dai coniugi di comune accordo, senza che occorra l’intervento del giudice: è sufficiente una dichiarazione espressa o un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione; quest’ultima può essere pronunciata nuovamente soltanto per fatti e comportamenti successivi alla riconciliazione (art. 157 c.c.).</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[<b>A CALTANISSETTA 138 DENUNCE CONTRO IL RACKET IN 18 MESI</b>]]></title>
<link>http://avvenimentiibleimagazine.wordpress.com/2009/11/09/a-caltanissetta-138-denunce-contro-il-racket-in-18-mesi/</link>
<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:21:09 +0000</pubDate>
<dc:creator>avvenimentiibleimagazine</dc:creator>
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<description><![CDATA[Sollecitata da Confindustria la riforma della Giustizia: completare presto l’iter della riforma del ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><b><i>Sollecitata da Confindustria la riforma della Giustizia: completare presto l’iter della riforma del processo civile</i></b></p>
<p>Palermo, 9 novembre 2009 – In 18 mesi gli imprenditori nisseni hanno presentato 138 denunce contro il racket, di cui 108 a Gela e 30 a Caltanissetta. E’ il bilancio presentato oggi a Caltanissetta al ministro della Giustizia, Angelino Alfano, da Antonello Montante, delegato nazionale di Confindustria alla Legalità e presidente di Confindustria Caltanissetta.<br />
<!--more--><br />
Alfano ha incontrato prima il direttivo di Confindustria Caltanissetta e, a seguire, in seduta congiunta, anche la Giunta della Camera di commercio presieduta da Marco Venturi.<br />
“Questo bilancio – ha detto Montante ad Alfano – conferma che il movimento antimafia di Confindustria, in tandem con le associazioni antiracket del Fai, è valido ed è supportato da tanti imprenditori che hanno compreso un fatto importante: denunciare e scegliere di stare con lo Stato conviene”.<br />
La visita del Guardasigilli è stata l’ulteriore testimonianza dell’attenzione dello Stato verso l’impegno di Confindustria contro ogni forma di illegalità, cominciato proprio a Caltanissetta nel 2005, proseguito dal presidente di Confindustria Sicilia Ivan Lo Bello (che nel settembre del 2007 riunì sempre a Caltanissetta il direttivo regionale che adottò l’integrazione al Codice etico), e quindi ripreso da tutta Confindustria.<br />
Impegno che oggi, grazie anche all’ulteriore impulso dato dal presidente nazionale Emma Marcegaglia, porta in dote brillanti risultati da parte delle istituzioni: le iniziative del governo nazionale per l’inasprimento e la certezza delle pene, la norma sull’obbligo di denuncia, il sostegno all’azione delle forze dell’ordine e della magistratura per il controllo del territorio, il supporto agli imprenditori che decidono di liberarsi dalla schiavitù del racket.<br />
“Il ministro Alfano – ha riferito Montante al termine dell’incontro – ha voluto portare al direttivo della Confindustria nissena il ringraziamento proprio e del governo per il lavoro che abbiamo svolto sul territorio. Attraverso noi, Alfano ha voluto ringraziare tutta Confindustria per i risultati contro la mafia resi possibili anche grazie al nostro movimento di invito al riscatto economico e sociale. Tant’è che si è detto assai orgoglioso, da siciliano e da ministro della Giustizia, di come si parla a Roma della Confindustria nissena e siciliana”.<br />
“Abbiamo sollecitato il ministro – ha concluso Montante – affinché il governo acceleri il completamento dell’iter della riforma del processo civile, come ulteriore elemento di semplificazione e di competitività che aiuti le aziende a superare la crisi in atto”.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Dell'alloggio nella casa coniugale oggetto di comproprietà]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/11/07/dellalloggio-nella-casa-coniugale-oggetto-di-comproprieta/</link>
<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 21:15:45 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
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<description><![CDATA[Può accadere che la casa in cui i coniugi convivono costituisca oggetto di comunione o comproprietà,]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Può accadere che la casa in cui i coniugi convivono costituisca oggetto di comunione o comproprietà, il che può dare luogo a particolari problematiche giuridiche, delle quali si è variamente occupata la giurisprudenza. Inoltre, la questione dell’assegnazione della casa familiare e dell’utilizzo della stessa da parte di uno degli sposi a seguito della separazione costituisce una delle tematiche più delicate e discusse del diritto di famiglia.</p>
<p>In una decisione della Corte di Appello di Roma del 16 luglio 2004, ci si è soffermati sull’ipotesi in cui la casa coniugale costituisca oggetto di comproprietà dei coniugi e nessun figlio non autosufficiente economicamente, non importa se minorenne o maggiorenne, abiti con uno di loro.</p>
<p>In tali circostanze, la casa coniugale non può formare oggetto di assegnazione ad uno dei coniugi comproprietari. Quanto detto si giustifica in relazione al fine stesso dell’assegnazione della casa coniugale, che si può facilmente desumere dalla lettura della relativa disciplina. </p>
<p>In queste ipotesi, secondo quanto affermato dalla Corte di Appello di Roma, il giudice della separazione deve respingere le domande di assegnazione della casa in godimento esclusivo proposte da ambedue le parti.</p>
<p>La regolamentazione di tale godimento va rimessa alle eventuali intese tra i comproprietari. Se questi ultimi non riescono a conseguire una equilibrata disciplina dei propri rapporti, avranno la possibilità di domandare la divisione dell’immobile, successivamente allo scioglimento della comunione familiare a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Se danneggiata è l'immagine di una pubblica amministrazione]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/11/05/se-danneggiata-e-limmagine-di-una-pubblica-amministrazione/</link>
<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:52:20 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
<guid>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/11/05/se-danneggiata-e-limmagine-di-una-pubblica-amministrazione/</guid>
<description><![CDATA[Nella pronuncia della Corte dei Conti del 23-4-2003, n. 10 è stata affrontata la tematica del danno ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Nella pronuncia della Corte dei Conti del 23-4-2003, n. 10 è stata affrontata la tematica del danno arrecato all’immagine di una pubblica amministrazione. Quest’ultimo viene concepito come una lesione dell’interesse alla propria identità, credibilità e reputazione, che è caratteristico della persona giuridica pubblica ed è indubbiamente riconosciuto e tutelato dall’ordinamento, in virtù dei principi contenuti nei commi primo e secondo dell’art. 97 della Costituzione.</p>
<p>Secondo la pronuncia in oggetto, il sopra descritto danno all’immagine di una pubblica amministrazione è giuridicamente classificabile come un danno esistenziale, rientrante nella previsione dell’articolo 2043 c.c.; non si tratta di un danno morale, che sarebbe riconducibile all’articolo 2059 c.c.</p>
<p>Pertanto, trattandosi di un danno esistenziale, esso va considerato come un danno non patrimoniale e quindi un <em>danno evento, </em>vale a dire una lesione a situazioni soggettive che dà luogo alla perdita di beni, anche non patrimoniali, costituzionalmente tutelati, indipendentemente da ulteriori effetti patrimoniali derivanti dell’illecito, che configurano il cosiddetto «danno conseguenza» e costituiscono presupposto del danno patrimoniale riflesso e non del danno all’immagine. </p>
<p>La giurisprudenza in questione ci consente di porre l&#8217;accento su come, al pari delle ulteriori e molteplici prerogative della pubblica amministrazione, la buona immagine di quest’ultima venga espressamente tutelata dal nostro sistema normativo, anche e soprattutto nei confronti dei privati cittadini.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Riforma del processo civile]]></title>
<link>http://fidest.wordpress.com/2009/11/05/riforma-del-processo-civile/</link>
<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 07:53:32 +0000</pubDate>
<dc:creator>fidest</dc:creator>
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<description><![CDATA[La mediazione delle controversie civili e commerciali è il nuovo istituto giuridico proposto dal min]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:justify;font-family:arial;font-size:15px;">La mediazione delle controversie civili e commerciali è il nuovo istituto giuridico proposto dal ministro della giustizia, Angelino Alfano, in attuazione di una delle deleghe date al governo per la riforma del processo civile. La mediazione mira a indurre le parti al ripristino in funzione dei loro interessi, cioè a mediare tra le parti che possono ancora avere degli interessi in comune. In alcune materie particolarmente conflittuali la mediazione sarà obbligatoria prima di avviare un giudizio civile in tribunale (p. e., liti in materia di condominio e locazione, contratti bancari, finanziari e assicurativi). In tutte le altre materie, la mediazione sarà esperibile o su volontaria scelta delle parti, o su invito del giudice che, nel corso di un processo, ritiene possibile trovare, entro 120 giorni, una conciliazione tra le parti con l&#8217;aiuto di un mediatore. Qualora l&#8217;accordo non venga raggiunto, il mediatore farà una proposta finale di risoluzione della controversia: spetterà alle parti accettare o no. È da tener presente che, se la sentenza del giudice che interviene in mancanza di un accordo tra le parti corrisponde alla proposta finale del mediatore, le spese del processo saranno sopportate dalla parte che ha rifiutato la soluzione conciliativa. L&#8217;organismo dove il mediatore presterà la sua opera sarà vigilato dal Ministero della Giustizia. Il decreto legislativo sulla mediazione civile passa ora all&#8217;esame delle Commissioni parlamentari competenti per poi tornare in Consiglio dei Ministri per il via libera definitivo.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[L'età avanzata non giustifica l'amministrazione di sostegno]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/11/04/leta-avanzata-non-giustifica-lamministrazione-di-sostegno/</link>
<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 18:22:08 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
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<description><![CDATA[Consideriamo ora un provvedimento del Tribunale di Modena del 24 febbraio 2005, inerente ai rapporti]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Consideriamo ora un provvedimento del Tribunale di Modena del 24 febbraio 2005, inerente ai rapporti tra la possibilità di nomina di un amministratore di sostegno ed il fatto che l’ipotetico beneficiario si trovi avanti negli anni. La pronuncia che ci accingiamo ad esaminare si innesta nell’ambito del commento all’articolo 404 del codice civile, norma che, come si ricorderà, legittima la richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno solo in presenza di determinate condizioni e quando la persona si trovi nell’impossibilità, sia pure parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.</p>
<p>Per il Tribunale di Modena, il fatto che un soggetto abbia raggiunto un’età avanzata non costituisce un elemento che, di per se stesso, possa ritenersi presupposto in grado di fondare la richiesta di nomina di un provvedimento di amministrazione di sostegno.</p>
<p>Ad ogni modo, l’istituto in oggetto può essere utilizzato qualora la senescenza possa dare luogo ad una considerevole riduzione della capacità di far fronte ai bisogni della propria vita quotidiana.</p>
<p>Un orientamento sostanzialmente analogo è quello seguito dallo stesso organo giudiziario in una pronuncia datata 14 giugno 2006, nella quale si è affermato che il semplice indebolimento fisiologico dovuto all’età avanzata non si inquadra, di per sé, nella logica di tutela propria dell’istituto dell’amministrazione di sostegno.</p>
<p>Se è vero che i destinatari del beneficio in oggetto sembrano essere soprattutto gli anziani, non per questo si può dire che una persona possa o debba essere affiancata da un amministratore di sostegno per il solo fatto di trovarsi in età avanzata e di non avere più l’efficienza psico-fisica propria del periodo giovanile.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Il trust e l'amministrazione di sostegno]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/11/03/il-trust-e-lamministrazione-di-sostegno/</link>
<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:42:20 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
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<description><![CDATA[Il Tribunale di Genova, con decisione del 14 marzo 2006, si è espresso con riferimento ad una partic]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Il Tribunale di Genova, con decisione del 14 marzo 2006, si è espresso con riferimento ad una particolare tematica, rilevante in materia di amministrazione di sostegno.</p>
<p>Più specificamente, nella pronuncia sopra menzionata si è affermato che l’amministratore di sostegno può ricevere un’apposita autorizzazione da parte del giudice tutelare, ai fini della costituzione di un <em>trust</em> nell’interesse del beneficiario di tale amministrazione, nonché di suo figlio, disabile al pari del primo.</p>
<p>Pertanto, è agevole desumere la crescente importanza dell’istituto cui accenneremo in seguito, anche e soprattutto a tutela di coloro che non sono pienamente in grado di provvedere ai propri bisogni e necessitano di specifica assistenza. La suddetta decisione del Tribunale di Genova ha solennemente riconosciuto l’applicabilità della figura negoziale in questione al campo dell’amministrazione di sostegno.</p>
<p>In particolare, il <em>trust </em>costituisce un istituto di <em>common law,</em> vigente negli ordinamenti anglosassoni, ma che ha iniziato a diffondersi anche negli ordinamenti giuridici di stampo continentale. Nel <em>trust </em>accade generalmente che il disponente trasferisca la proprietà di un bene al <em>trustee,</em> il quale è tenuto ad utilizzarlo in conformità alle istruzioni ricevute ed a favore del beneficiario. Si osservi che in letteratura esistono più definizioni dell’istituto.</p>
<p>Come è agevole osservare, la figura in oggetto può essere variamente utilizzata, in quanto è in grado di rispondere a molteplici esigenze e si presta a soddisfare diversi interessi economici.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Una pronuncia in tema di materiali per l'edilizia]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/10/20/una-pronuncia-in-tema-di-materiali-per-ledilizia/</link>
<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 18:14:29 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
<guid>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/10/20/una-pronuncia-in-tema-di-materiali-per-ledilizia/</guid>
<description><![CDATA[Nella pronuncia n. 15504 del 2005, la Cassazione si è espressa in relazione alla figura del fornitor]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Nella pronuncia n. 15504 del 2005, la Cassazione si è espressa in relazione alla figura del fornitore di laterizi inidonei e della sua responsabilità extracontrattuale, dovuta ai danni per lo sfondellamento dell’immobile edificato con tali materiali da costruzione difettosi.</p>
<p>Nella fattispecie affrontata dalla Corte, si trattava di un edificio destinato ad essere adibito ad istituto scolastico.</p>
<p>Secondo quanto precisato dalla decisione in parola, il fatto che il materiale in oggetto non si possa ritenere difettoso secondo le cognizioni tecnico-scientifiche del periodo non esclude la colpa del fornitore. Questi, infatti, è comunque responsabile quando non si sia fatto carico dei rischi che una specifica configurazione geometrica del laterizio, aggiunta alle sue caratteristiche fisiche, avrebbe potuto comportare al momento della messa in opera del calcestruzzo e non abbia dichiarato alla clientela la possibilità di sfondellamento, successivamente avvenuto in mancanza dei necessari accorgimenti nella fase di esecuzione.</p>
<p>Per laterizi si intendono i vari materiali da costruzione, impiegati in edilizia e realizzati, generalmente, mediante la cottura di argilla impastata con acqua. Può trattarsi, ad esempio, di mattoni, tegole, coppi <em>etc.</em></p>
<p>Lo sfondellamento è un fenomeno che riguarda gli edifici e le costruzioni e consiste nella caduta degli intonaci e dei laterizi.</p>
<p>La pronuncia succitata s’inquadra nell’ambito della tematica relativa alla violazione del principio del <em>neminem laedere,</em> di cui all’art. 2043 c.c.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Dell'apertura improvvisa di sportelli]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/10/16/dellapertura-improvvisa-di-sportelli/</link>
<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 19:50:41 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
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<description><![CDATA[Nella Cassazione n. 9366 del 1981, la Suprema Corte ha affermato che il conducente di un veicolo che]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Nella Cassazione n. 9366 del 1981, la Suprema Corte ha affermato che il conducente di un veicolo che si accinge ad eseguire il sorpasso non è obbligato a prevedere l’apertura di uno sportello da parte degli altri utenti della strada.</p>
<p>Più in particolare, secondo la Corte, l’apertura dello sportello di un autoveicolo dal lato che guarda verso il centro della strada costituisce una manovra idonea ad arrecare pericolo e intralcio per tutta la circolazione stradale. Pertanto, chiunque intenda compiere una tale operazione è tenuto ad usare la massima accortezza e soprattutto deve evitare di costringere gli altri utenti della strada ad effettuare delle manovre di emergenza.</p>
<p>Si osservi come non di rado, durante la circolazione stradale, ci si trova di fronte a delle situazioni di pericolo dovute all’apertura improvvisa ed inaspettata di sportelli; simili vicende possono talvolta tradursi in dei veri e propri incidenti, con danni a cose e/o a persone.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[La madre separata che non permette gli incontri tra padre e figli commette reato]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/09/30/la-madre-separata-che-non-permette-gli-incontri-tra-padre-e-figli-commette-reato/</link>
<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:00:23 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[Cass. Sez. pen. Sentenza n. 34838/09 La Cassazione ha di recente affermato che commettono un reato l]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/09/images6.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4590" title="images" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/09/images6.jpg" alt="images" width="95" height="142" /></a></strong></p>
<p><strong>Cass. Sez. pen. Sentenza n. 34838/09</strong></p>
<p>La Cassazione ha di recente affermato che commettono un reato le madri separate che non favoriscono gli incontri con l&#8217;altro genitore.</p>
<p>Un comportamento del genere, infatti, spiega la Corte, lungi dal &#8220;tutelare l&#8217;effettivo interesse&#8221; del minore, denota &#8220;il proposito di vulnerare l&#8217;interesse del marito a frequentare il figlio in costanza di separazione coniugale&#8221;.</p>
<p>Da <strong>Saranno Avvocati  </strong><a href="http://www.sarannoavvocati.it/aggiornamento/comm_cass_34838_09.htm" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Se l'attività d'impresa è esercitata in concessione amministrativa]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/09/27/se-lattivita-dimpresa-e-esercitata-con-concessione-amministrativa/</link>
<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:20:31 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
<guid>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/09/27/se-lattivita-dimpresa-e-esercitata-con-concessione-amministrativa/</guid>
<description><![CDATA[L’articolo 2555 del codice civile definisce l’azienda come il complesso di beni organizzati dall’imp]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>L’articolo 2555 del codice civile definisce l’azienda come il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.</p>
<p>Certa dottrina ha definito la figura in oggetto come un apparato strumentale, del quale l’imprenditore si serve per svolgere la propria attività.</p>
<p>È doveroso riscontrare un collegamento funzionale che unisce i beni che costituiscono l’azienda; tra essi, particolare rilievo assume l’avviamento, che assume un valore economico, può anche mancare nel caso concreto ed è stato definito dalla giurisprudenza come l’attitudine dell’azienda a produrre beni o servizi (vedi Cass., n. 3754/78).</p>
<p>Nella sentenza della Cassazione, numero 7250 del 2006, la Corte si è espressa con riferimento alla tematica della cessione di azienda, affermando come debba escludersi un trasferimento di quest’ultima ogni volta che più soggetti si succedano nello svolgimento di un’attività che viene esercitata in virtù di un’apposita concessione amministrativa. In questo caso, osserva la Corte, la concessione deve considerarsi rilasciata a titolo originario a favore del cessionario.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Va risarcito anche il marito quando la moglie dopo l'operazione non può più avere rapporti sessuali con il coniuge]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/09/09/va-risarcito-anche-il-marito-quando-la-moglie-dopo-loperazione-non-puo-piu-avere-rapporti-sessuali-con-il-coniuge/</link>
<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:46:54 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[Responsabilità medica: quando la moglie in seguito a un intervento chirurgico è costretta a rinuncia]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/09/aa8dhl2cauvbqr4ca0xkpu4cakpeemlcaw593mhcab0yzn7cateh6nlcaqrnctxcaszedgdca8j86plcaxn0cbjcauywaklcalsjb5fcaxy06k4cad6fbufcas8us7pcarrzj40ca7ikmj3cax54fe3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4576" title="AA8DHL2CAUVBQR4CA0XKPU4CAKPEEMLCAW593MHCAB0YZN7CATEH6NLCAQRNCTXCASZEDGDCA8J86PLCAXN0CBJCAUYWAKLCALSJB5FCAXY06K4CAD6FBUFCAS8US7PCARRZJ40CA7IKMJ3CAX54FE3" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/09/aa8dhl2cauvbqr4ca0xkpu4cakpeemlcaw593mhcab0yzn7cateh6nlcaqrnctxcaszedgdca8j86plcaxn0cbjcauywaklcalsjb5fcaxy06k4cad6fbufcas8us7pcarrzj40ca7ikmj3cax54fe3.jpg" alt="AA8DHL2CAUVBQR4CA0XKPU4CAKPEEMLCAW593MHCAB0YZN7CATEH6NLCAQRNCTXCASZEDGDCA8J86PLCAXN0CBJCAUYWAKLCALSJB5FCAXY06K4CAD6FBUFCAS8US7PCARRZJ40CA7IKMJ3CAX54FE3" width="150" height="66" /></a></strong></p>
<p><strong>Responsabilità medica: quando la moglie in seguito a un intervento chirurgico è costretta a rinunciare all’intimità con il proprio marito, anche l’uomo ha diritto al risarcimento dei danni. È quanto emerge dalla sentenza 19092/09 della Cassazione. </strong></p>
<p>E&#8217; stato confermato il verdetto di merito con il quale era stato stabilito un ristoro di novanta milioni di vecchie lire a favore di una donna e di ventisei milioni di lire per suo marito da parte della Regione e del ginecologo. La paziente, infatti, era stata operata una prima volta nel 1986 in ospedale, e successivamente aveva subito un altro intervento chirurgico su una fistola post-operatoria a seguito di isterectomia, eseguito dallo stesso medico, in una casa di cura.</p>
<p>Ma da quell’operazione la moglie non aveva tratto alcun effetto benefico su una sopravvenuta incontinenza urinaria, che aveva costretto i coniugi a non avere più rapporti sessuali.</p>
<p>La Corte d’appello – spiega la Cassazione – ha ampiamente motivato sulla responsabilità del medico e, in particolare, sul nesso causale tra l’intervento chirurgico eseguito dallo stesso ginecologo e l’insorgenza della fistola post-operatoria che ha compromesso l’integrità psicofisica della donna.</p>
<p>I giudici di merito hanno poi escluso che la situazione clinica della paziente al momento dell’operazione fosse tale da costituire una concausa in relazione ai danni subiti dalla donna.</p>
<p>Da <strong>La Stampa</strong>   <a href="http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/canalecittadino/grubrica.asp?ID_blog=266&#38;ID_articolo=36&#38;ID_sezione=&#38;sezione=">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Obbligo di cura reciproca anche per chi convive ]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/09/09/obbligo-di-cura-reciproca-anche-per-chi-convive/</link>
<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:32:51 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[La Corte d’Appello di Milano: stessi doveri degli sposati. MILANO — Non soltanto il matrimonio tra m]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/09/images1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4572" title="images" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/09/images1.jpg" alt="images" width="130" height="60" /></a></strong></p>
<p><strong>La Corte d’Appello di Milano: stessi doveri degli sposati.</strong></p>
<p><strong>MILANO</strong> — Non soltanto il matrimonio tra marito e mo­glie, ma anche il rapporto di convivenza, se intenso e pro­tratto nel tempo, possono fare scaturire lo stesso «dovere di cura», gli stessi «reciproci obbli­ghi di assistenza morale e mate­riale » che la legge pone a carico dei soli coniugi e presidia con pene da 1 a 8 anni in caso di «abbandono di persona incapa­ce »: è l’innovativo principio prospettato dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano nel proces­so a un uomo imputato di aver per due mesi abbandonato nel degrado e da sola sul letto di ca­sa la convivente, incapace di provvedere a se stessa a causa di una grave malattia, immobi­­lizzata da una frattura al femore ignorata, e infine morta prima di quanto sarebbe accaduto se fosse stata curata per tempo.</p>
<p>La 56enne ricoverata al Poli­clinico nel maggio 2002, trova­ta dai lettighieri «in condizioni d’igiene scadentissime» nella casa dove viveva con un uomo da 15 anni, appariva devastata dal progredire di un tumore non diagnosticato, bloccata a letto da una frattura al femore non trattata, immersa nelle pro­prie feci tra dolori atroci. Il gior­no seguente era morta. Ed era emerso uno spaccato domesti­co di sofferenza ai limiti del di­sagio mentale anche per il con­vivente («mi diceva che avreb­be chiamato lei il medico&#8230;»)&#8230;<a href="http://www.corriere.it/cronache/09_settembre_09/Obbligo_di_cura_reciproca_anche_per_chi_convive_Luigi_Ferrarella_cd4bb67a-9d06-11de-9e0f-00144f02aabc.shtml" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Il Corriere della Sera</strong>    <a href="http://www.corriere.it/cronache/09_settembre_09/Obbligo_di_cura_reciproca_anche_per_chi_convive_Luigi_Ferrarella_cd4bb67a-9d06-11de-9e0f-00144f02aabc.shtml" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[L’assegno di mantenimento non può essere sostituito dalla “paghetta”]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/07/24/l%e2%80%99assegno-di-mantenimento-non-puo-essere-sostituito-dalla-%e2%80%9cpaghetta%e2%80%9d/</link>
<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 07:29:37 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[Cass. VI sez. pen. sentenza n. 29459/09 La Cassazione ha confermato la multa nei confronti di un pad]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/aeobpnfcavlhf4vcaj2u3chcam6gywwcavmiimgcazfzpgdca0920o1caxxr2ffcadcipjzca7y9m3acam8g09vcabtuyesca6dfu0acaxd5lqfca4s1skscafddkcbcas8anhzcae9o4opcanidw0w.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4549" title="AEOBPNFCAVLHF4VCAJ2U3CHCAM6GYWWCAVMIIMGCAZFZPGDCA0920O1CAXXR2FFCADCIPJZCA7Y9M3ACAM8G09VCABTUYESCA6DFU0ACAXD5LQFCA4S1SKSCAFDDKCBCAS8ANHZCAE9O4OPCANIDW0W" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/aeobpnfcavlhf4vcaj2u3chcam6gywwcavmiimgcazfzpgdca0920o1caxxr2ffcadcipjzca7y9m3acam8g09vcabtuyesca6dfu0acaxd5lqfca4s1skscafddkcbcas8anhzcae9o4opcanidw0w.jpg" alt="AEOBPNFCAVLHF4VCAJ2U3CHCAM6GYWWCAVMIIMGCAZFZPGDCA0920O1CAXXR2FFCADCIPJZCA7Y9M3ACAM8G09VCABTUYESCA6DFU0ACAXD5LQFCA4S1SKSCAFDDKCBCAS8ANHZCAE9O4OPCANIDW0W" width="126" height="101" /></a></strong></p>
<p><strong>Cass. VI sez. pen. sentenza n. 29459/09</strong></p>
<p>La Cassazione ha confermato la multa nei confronti di un padre separato che di sua iniziativa aveva &#8220;sostituito il mantenimento&#8221; con la paghetta settimanale e con il pagamento diretto di altre spese per l&#8217;acquisto di un motorino e di altri beni voluttuari.</p>
<p>La Corte ha sottolineato che il padre &#8221;non ha adempiuto all&#8217;obbligo di mantenimento della figlia e sicuramente non lo ha assolto con la corresponsione di mezzi per spese voluttuarie o per spese straordinarie (mediche e per studi), considerato lo stato di bisogno della figlia minorenne, priva di reddito proprio, e considerato l&#8217;obbligo del genitore di provvedere a ovviare a tale stato non viene meno se al sostentamento del minore provvedano altri&#8221;.</p>
<p>Da <strong>Saranno Avvocati</strong>   <a href="http://www.sarannoavvocati.it/aggiornamento/comm_cass_29459_09.htm" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Spiare la ex in automobile non è interferenza illecita]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/07/21/spiare-la-ex-in-automobile-non-e-interferenza-illecita/</link>
<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 07:39:35 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/07/21/spiare-la-ex-in-automobile-non-e-interferenza-illecita/</guid>
<description><![CDATA[Cassazione 28251/2009. I reati di intromissione nella vita altrui valgono solo per i luoghi di priva]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/imageskkkkkkkkk.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4534" title="imageskkkkkkkkk" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/imageskkkkkkkkk.jpg" alt="imageskkkkkkkkk" width="118" height="89" /></a></strong></p>
<p><strong>Cassazione 28251/2009.</strong></p>
<p><strong>I reati di intromissione nella vita altrui valgono solo per i luoghi di privata dimora.</strong></p>
<p>di Roberto Codini<br />
L’automobile non è equiparabile ad un luogo di privata dimora e pertanto non costituisce reato installare nell’auto della propria ex ragazza un apparecchio che consenta la ripresa sonora di quanto avviene al suo interno.Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando una sentenza del Tribunale della Libertà di Potenza.</p>
<p>Il caso riguarda un ragazzo, la cui fidanzata aveva interrotto la loro relazione sentimentale, che aveva installato nell’auto della ragazza, più precisamente nel vano della luce di cortesia, un telefono cellulare con suoneria disattivata sul quale era impostata la funzione di risposta automatica in modo da consentire la ripresa sonora di quanto avveniva all’interno dell’automobile.</p>
<p>Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza aveva chiesto la misura della custodia cautelare in cercere nei confronti del ragazzo, ma il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza aveva escluso che fossero ravvisabili i reati di interferenze illecite nella vita privata e di installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni previsti e puniti dal codice penale.</p>
<p>Per tale motivo il Procuratore della Repubblica di Potenza aveva proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che l’automobile dovesse essere considerata come un luogo di privata dimora&#8230;<a href="http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=88725&#38;idCat=75" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Cittadino Lex</strong>  <a href="http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=88725&#38;idCat=75" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[E’ reato negare il figlio all’ex marito per le vacanze]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/07/21/e%e2%80%99-reato-negare-il-figlio-all%e2%80%99ex-marito-per-le-vacanze/</link>
<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 07:32:38 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/07/21/e%e2%80%99-reato-negare-il-figlio-all%e2%80%99ex-marito-per-le-vacanze/</guid>
<description><![CDATA[Cass. VI sez. pen. sentenza n. 27995/09. La Corte di Cassazione ha affermato che: “l’elusione dell’e]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/images2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4530" title="images" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/images2.jpg" alt="images" width="121" height="81" /></a></strong></p>
<p><strong>Cass. VI sez. pen. sentenza n. 27995/09.</strong></p>
<p><strong>La Corte di Cassazione ha affermato che: “l’elusione dell’esecuzione del provvedimento giurisdizionale adottato in sede di separazione dei coniugi si realizza anche attraverso la mancata ottemperanza al provvedimento medesimo.</strong></p>
<p>‘Eludere’, infatti, significa frustrare, rendere vane le legittime pretese altrui e ciò anche attraverso una mera omissione, che, nella specie, è consistita nel rifiuto della (…) alla quale era affidato il bambino, di far si che lo stesso trascorresse col padre il periodo di vacanza prestabilito.</p>
<p>L’asserito esercizio del diritto-dovere di avere agito esclusivamente nell’interesse del minire, che avrebbe manifestato indisponibilità ad allontanarsi, sia pure temporaneamente, dal suo ambiente abituale, è rimasto indimostrato. Non va, peraltro, sottaciuto che rientra nei doveri del genitore affidatario quello di favorire, a meno che sussistano contrarie indicazioni di particolare gravità, il rapporto del figlio con l’altro genitore, e ciò proprio perché entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore”.</p>
<p>“L’ostacolare gli incontri tra padre e figlio – precisa la Corte -, fino a recidere ogni legame tra gli stessi, può avere effetti deleteri sull’equilibrio psicologico e sulla formazione della personalità del secondo”.</p>
<p>Da <strong>Saranno Avvocati</strong>   <a href="http://www.sarannoavvocati.it/aggiornamento/comm_cass_27995_09.htm" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[L'art. 1804 c.c., sulle obbligazioni del comodatario]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/07/18/lart-1804-c-c-sulle-obbligazioni-del-comodatario/</link>
<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 15:48:01 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
<guid>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/07/18/lart-1804-c-c-sulle-obbligazioni-del-comodatario/</guid>
<description><![CDATA[Il codice civile stabilisce, all’art. 1804, che il comodatario ha l’obbligo di custodire e di conser]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Il codice civile stabilisce, all’art. 1804, che il comodatario ha l’obbligo di custodire e di conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, non può servirsene se non per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa, non può concederne a un terzo il godimento senza il consenso del comodante. Inoltre, se il comodatario non rispetta i summenzionati doveri, il comodante può chiedere la restituzione immediata della cosa, nonché il risarcimento del danno.</p>
<p>Certa dottrina (Giampiccolo) ritiene che il comodatario risponda per la mancata conservazione del bene anche nell’ipotesi di subcomodato autorizzato. Gli obblighi di custodia e di manutenzione si traducono nella necessità che il comodatario provveda alla sorveglianza della cosa oggetto di comodato e ne conservi l’integrità, effettuando le relative manutenzioni e sostenendo le spese straordinarie (con rimborso). Si osservi come l’articolo citato faccia rinvio al concetto del <em>bonus pater familias,</em> onde sottolineare la diligenza che chi si serve della <em>res </em>deve avere nell’adempiere i propri doveri.</p>
<p>La Cassazione ha affermato che, in mancanza di un’apposita pattuizione al riguardo o se il fondo non si trovava in tali condizioni all’epoca della sua consegna al comodatario, quando oggetto di comodato è un fondo rustico sul comodatario non grava l’obbligo di restituirlo in condizioni ottimali, secondo le regole della buona tecnica agraria (Cass., n. 6636/97).</p>
<p> </p>
<p>LETTURE DI APPROFONDIMENTO</p>
<p> </p>
<p>Giampiccolo G., <em>Comodato e mutuo,</em> Milano, 1972.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[L'art. 844 c.c. e le immissioni]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/07/17/lart-844-c-c-e-le-immissioni/</link>
<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 15:34:53 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
<guid>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/07/17/lart-844-c-c-e-le-immissioni/</guid>
<description><![CDATA[L’art. 844 c.c. tratta della tematica delle immissioni, disponendo che il proprietario di un fondo n]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>L’art. 844 c.c. tratta della tematica delle immissioni, disponendo che il proprietario di un fondo non può opporsi a queste ultime, se non superano la normale tollerabilità, la quale deve essere valutata avendo riguardo anche alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma, l’autorità giudiziaria deve conciliare le ragioni del proprietario con quelle della produzione e può tenere presente la priorità di un dato uso (art. 844, secondo comma, c.c.).</p>
<p>L’articolo in esame prevede, tra l’altro, un’azione inibitoria. Uno dei limiti invalicabili alle immissioni è costituito dal diritto alla salute, sancito dallo stesso art. 32 della Costituzione. È appena il caso di ricordare che la giurisprudenza si è occupata in molte occasioni del problema in oggetto, risolvendo variamente le molteplici questioni che le venivano prospettate. Le immissioni intollerabili danno diritto ad ottenere il risarcimento del danno e la cessazione delle stesse; le immissioni intollerabili, ma consentite a causa delle esigenze della produzione, danno diritto a ricevere un equo indennizzo, al pari di quelle tollerabili, alle quali non ci si può opporre. Le immissioni possono avere varia natura: l’elencazione codicistica non è tassativa e può trattarsi di fumo, calore, esalazioni, rumori, scuotimenti, onde elettromagnetiche (sul punto, vedasi anche la Cass., n. 1391/07) <em>etc</em>. Il margine di tollerabilità sarà più alto per alcune zone, come ad esempio quelle industriali, e più basso per altre. La questione delle immissioni si colloca nell’ambito dei limiti al diritto di proprietà. Inutile dire che vasta è la letteratura sull’argomento.</p>
</div>]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Sul ritrovamento del tesoro]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/07/17/sul-ritrovamento-del-tesoro/</link>
<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 14:22:27 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
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<description><![CDATA[Per tesoro si intende una cosa mobile di pregio, sotterrata o nascosta, della quale nessuno possa di]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Per tesoro si intende una cosa mobile di pregio, sotterrata o nascosta, della quale nessuno possa dimostrare di essere proprietario. Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova; se viene rinvenuto in un fondo altrui, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore, a condizione che sia stato scoperto per il solo effetto del caso. La stessa norma si applica se il tesoro viene trovato in una cosa mobile altrui. Leggi speciali regolano il ritrovamento degli oggetti di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico (art. 932 c.c.).</p>
<p>Si tratta di una figura d’invenzione; ha osservato Bianca che la scoperta costituisce un mero fatto giuridico e non concerne eventuali costruzioni nel sottosuolo. Per la giurisprudenza, nell’azione di rivendica di beni archeologici esperita dall’amministrazione statale, il ritrovamento o la scoperta dei beni medesimi in un tempo precedente l’entrata in vigore della legge n. 364/1909 non integra un fatto costitutivo negativo del diritto azionato, ma un fatto impeditivo, che va provato da chi lo eccepisce (Cass., n. 10355/95).</p>
</div>]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Norme sull'amministrazione di sostegno]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/07/16/la-disciplina-dellamministrazione-di-sostegno/</link>
<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:39:50 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
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<description><![CDATA[La giurisprudenza della Cassazione ha precisato come il procedimento di nomina e di regolamentazione]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>La giurisprudenza della Cassazione ha precisato come il procedimento di nomina e di regolamentazione dell’amministrazione di sostegno, regolato dagli articoli 404-413 c.c. e dall’art. 720 <em>bis</em> c.p.c., si contraddistingua per una sua autonomia e peculiarità, che escludono l’applicabilità, mediante interpretazione estensiva, di norme diverse da quelle espressamente richiamate. Nella fattispecie, si è affermato che nel caso in cui l’amministratore abbia una residenza diversa da quella del beneficiario non è applicabile il secondo comma dell’art. 343 c.c., che permette il trasferimento della tutela del minore nel circondario in cui si trova il domicilio del tutore, perché tale norma non è espressamente richiamata dalle disposizioni sull’amministrazione di sostegno (Cass., ord. 23743 16-11-2007). Infatti, è doveroso osservare che, nel disciplinare l’istituto in oggetto, il legislatore ha richiamato soltanto le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388 del codice civile, nonché quelle degli articoli 596, 599 e 779 dello stesso codice (art. 411 c.c.).</p>
</div>]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Riforma del processo civile. Per i diritti di tutti]]></title>
<link>http://giovanipdl.wordpress.com/2009/07/07/riforma-del-processo-civile-per-i-diritti-di-tutti/</link>
<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 16:32:55 +0000</pubDate>
<dc:creator>marcorouge</dc:creator>
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<description><![CDATA[Lettera del ministro Angelino Alfano al &#8220;Corriere della sera&#8221;, 4 luglio 2009 «Caro diret]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><h3>Lettera del ministro Angelino Alfano al &#8220;Corriere della sera&#8221;, 4 luglio 2009</h3>
<p style="text-align:justify;"><a href="http://giovanipdl.wordpress.com/files/2009/07/alfano.jpg"><img class="size-medium wp-image-303 alignright" title="Il ministro Alfano" src="http://giovanipdl.wordpress.com/files/2009/07/alfano.jpg?w=172" alt="Il ministro Alfano" width="172" height="300" /></a>«Caro direttore, oggi entra in vigore la riforma del processo civile dal governo proposta e dal Parlamento approvata con l&#8217;intento di aggredire il principale nemico della nostra giustizia: <strong>la sua lentezza</strong>. Siamo consapevoli che il processo civile non evoca le suggestioni del processo e del diritto penale che, trattando le libertà personali, suscita passioni e polemiche anche aspre. E anche di questo ci stiamo occupando. Però abbiamo preferito cominciare dal processo civile che è lo scrigno dentro il quale vengono tutelate le libertà economiche di ogni cittadino quando queste vengono messe in discussione e sottoposte alla valutazione dei giudici in un processo che non dovrà più durare dieci anni.</p>
<p style="text-align:justify;">La scelta del presidente Berlusconi di intraprendere il difficile cammino delle riforme della giustizia partendo dal processo civile non è casuale: <strong>la paralisi imprigiona una enorme quantità di ricchezza</strong>, una risorsa occulta che è indispensabile restituire al circuito economico in un periodo di crisi. Ma non solo: alla giustizia civile i cittadini affidano i loro affari privati e personali, per dirimere le loro controversie e ristabilire il diritto nel quotidiano, lontano dai clamori e dall&#8217; umanità sofferente che affolla le aule penali, ma più vicino al vissuto quotidiano dell&#8217; uomo comune. Per questo è apparso naturale iniziare da questa riforma per dare attuazione al principio della ragionevole durata del processo, riconosciuto come diritto di ogni cittadino dalla Costituzione.</p>
<p style="text-align:justify;">La legge che oggi entra in vigore, oltre a contenere i tempi processuali, mira ad introdurre nel nostro sistema un differente approccio culturale alla risoluzione dei conflitti civili. Il nostro impegno è stato rivolto anzitutto a rendere più razionale il sistema processuale, eliminando sprechi di preziose energie. In quest&#8217; ottica si è puntato così sulla riduzione del numero dei riti: oggi quasi trenta, una giungla procedimentale ormai intollerabile.</p>
<p style="text-align:justify;">Il Parlamento ha concesso una delega di 2 anni ma, nonostante la delicata materia, faremo prima.</p>
<p style="text-align:justify;">Sono stati, poi, resi omogenei e più brevi molti termini processuali, è stato introdotto l&#8217; obbligo per il giudice di fissare il calendario del processo, con l&#8217; indicazione di tutte le scadenze e della durata complessiva del giudizio e sono stati ridotti i formalismi per garantire che la causa venga rapidamente decisa nel merito. Le parti sono state rese corresponsabili dei tempi del processo, grazie a una disciplina delle spese processuali che premia la conciliazione e sanziona i comportamenti in mala fede volti ad allungare la durata del processo. Ed inoltre una scelta di campo a favore del processo telematico: le notifiche via mail come forma ordinaria di comunicazione tra i protagonisti del processo.</p>
<p><a href="http://giovanipdl.wordpress.com/files/2009/07/magistrati.jpg"><img class="size-medium wp-image-302 alignleft" title="Magistrati in toga" src="http://giovanipdl.wordpress.com/files/2009/07/magistrati.jpg?w=300" alt="Magistrati in toga" width="300" height="201" /></a></p>
<p style="text-align:justify;">Nuovi ed importanti istituti giuridici sono stati previsti per ridurre la rigidità delle forme del processo (ma a parità di garanzie!), consentendo di modularlo a seconda della complessità della causa, come il procedimento sommario di cognizione, la testimonianza scritta e le nuove misure coercitive per assicurare l&#8217; esecuzione delle sentenze. Più chiarezza per i cittadini: la sentenza sarà semplificata e più comprensibile dovendo essere concisa e potendo limitarsi a richiamare precedenti conformi.</p>
<p style="text-align:justify;">Per la prima volta nella storia del nostro ordinamento è stato introdotto un filtro per i ricorsi in Cassazione, che consentirà alla suprema corte di acquistare maggiore autorevolezza, concentrando le proprie energie solo sulle questioni nuove e di maggiore rilievo, senza pregiudicare la possibilità per le parti di rivolgersi ad essa. È stata generalizzata, poi, la mediazione, uno strumento che consentirà ai cittadini di risolvere le loro liti in 4 mesi senza andare in tribunale, ma rivolgendosi ad un esperto che li aiuterà risolvere la controversia con logiche diverse dall&#8217; alternativa necessaria tra il torto e la ragione e cercando, invece, di consentire a tutti i litiganti di trarre il maggior utile possibile.</p>
<p style="text-align:justify;"><a href="http://giovanipdl.wordpress.com/files/2009/07/giustizia.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-304" title="Giustizia" src="http://giovanipdl.wordpress.com/files/2009/07/giustizia.jpg?w=254" alt="Giustizia" width="178" height="210" /></a>Siamo consapevoli che nessuna riforma è sufficiente, da sola, a sconfiggere il nemico rappresentato dalla eccessiva durata dei processi, che continuerà ad affliggere il nostro sistema fino a quando non verrà eliminato il pesante debito pubblico giudiziario, costituito dagli oltre <strong>5 milioni di cause pendenti</strong>. È questa la nostra prossima sfida: far correre la giustizia italiana togliendo dalle sue spalle lo zaino di piombo dell&#8217; arretrato. A tal fine è indispensabile la leale collaborazione dell&#8217; avvocatura italiana, chiamata ad affrontare una importante sfida riformatrice, e sono allo studio ulteriori importanti interventi straordinari, sia sul piano delle risorse che sul piano normativo.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">È un compito arduo che deve vederci uniti verso la meta, giacché, parafrasando Calamandrei, la lentezza della giustizia non è come quei veleni di cui certa medicina afferma che presi in grandi dosi uccidono, ma presi in piccole dosi risanano. La lentezza della giustizia, anche in dosi omeopatiche, avvelena le relazioni tra i cittadini ed il sistema economico.»</p>
<p style="text-align:right;"><em>Angelino Alfano</em></p>
</div>]]></content:encoded>
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