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	<title>processo-penale &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
	<link>http://en.wordpress.com/tag/processo-penale/</link>
	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "processo-penale"</description>
	<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 05:07:55 +0000</pubDate>

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	<language>en</language>

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<title><![CDATA[Da Milano una scossa democratica]]></title>
<link>http://marcocampione.wordpress.com/2009/11/17/da-milano-una-scossa-democratica/</link>
<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:14:58 +0000</pubDate>
<dc:creator>Champ</dc:creator>
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<description><![CDATA[Il limite della decenza è stato superato. Il disegno di legge sul &#8220;processo breve&#8221; è l]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:justify;">Il limite della decenza è stato superato. Il disegno di legge sul &#8220;processo breve&#8221; è l&#8217;ennesimo colpo alla democrazia inferto da un governo che non ha nessuna intenzione di risolvere, attraverso una vera riforma, il problema del funzionamento della giustizia, ma vuole solo occuparsi delle vicende giudiziarie di una sola persona, mettendo a repentaglio la vita democratica, il funzionamento delle istituzioni e lo Stato di diritto.</p>
<p><!--more--></p>
<p style="text-align:justify;">Gli italiani onesti non vogliono e non possono piu&#8217; assistere a questo scempio. Per questo invitiamo i cittadini di Milano a dare, da questa città, una grande scossa democratica che smuova il Paese.<strong> Sabato 21 novembre alle ore 15.30 saremo in piazza San Babila per manifestare la nostra indignazione e per dire NO ad un uso distorto e antidemocratico delle istituzioni</strong>.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Hanno già aderito: Marilena Adamo, Maurizio Baruffi, Teresa Cardona, Ezio Casati, Giuseppe Civati, Emilia De Biasi, Stefano Draghi, Andrea Fanzago, Emanuele Fiano, David Gentili, Francesco Laforgia, Pierfrancesco Majorino, Ettore Martinelli, Matteo Mauri, Gabriele Messina, Franco Mirabelli, Carlo Monguzzi, Barbara Pollastrini, Giorgio Roilo, Carmela Rozza, Fabrizio Spirolazzi, Francesca Zajczyk</em></p>
<p style="text-align:justify;">Per aderire all&#8217;appello e alla manifestazione potete mandare una mail a: <em>scossademocratica[at]gmail[dot]com</em></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[A proposito dell'installazione di telecamere nei locali di proprietà esclusiva del condomino]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/11/16/a-proposito-dellinstallazione-di-telecamere-nei-locali-di-proprieta-esclusiva-del-condomino/</link>
<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:22:40 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
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<description><![CDATA[Nella Cassazione, n. 5991 del 8 febbraio 2007, la Suprema Corte ha affermato che deve essere esclusa]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Nella Cassazione, n. 5991 del 8 febbraio 2007, la Suprema Corte ha affermato che deve essere esclusa la sussistenza del reato previsto dall’articolo 615 <em>bis</em> c.p. (interferenze illecite nella vita privata) nell’ipotesi in cui si assista all’installazione, all’interno dei locali di proprietà esclusiva del singolo condomino, di telecamere in grado di inquadrare le aree condominiali antistanti l’ingresso ai locali in questione.</p>
<p>Gli Ermellini si sono espressi in relazione alla fattispecie in cui tali telecamere vengano installate per accertare l’identità degli autori di molteplici episodi di danneggiamento ed imbrattamento, perpetrati sempre ai danni dello stesso condomino. L’affermazione di cui sopra è stata giustificata argomentando anche sulla base del fatto che le aree in questione erano destinate ad essere utilizzate in modo non continuativo da parte di un numero indifferenziato di persone.</p>
<p>Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto non fondata l’eccezione in virtù della quale era stata dedotta l’inutilizzabilità, a carico delle persone a cui erano stati addebitati i fatti suddetti, della prova documentale costituita dalle immagini riprese dalla telecamere collocate dalla persona offesa con le modalità sopra descritte.</p>
<p>Per completezza, ricordiamo che l’art. 615 <em>bis</em> c.p. punisce anzitutto chiunque, mediante l’impiego di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini inerenti alla vita privata altrui (delitto di indiscrezione). Inoltre, la norma sanziona altresì chiunque riveli o diffonda, tramite qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute in modo illecito (delitto di divulgazione).</p>
<p>Pertanto, come è agevole osservare, le indebite interferenze nella altrui vita privata possono realizzarsi attraverso varie modalità. Il succitato art. 615 <em>bis</em> prosegue, disponendo che i delitti sono punibili a querela della persona offesa, ma si procede d’ufficio e la pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, oppure da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato. La competenza per questo reato spetta al Tribunale monocratico.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Lo stalking e l'allontanamento dalla casa familiare]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/11/13/lo-stalking-e-lallontanamento-dalla-casa-familiare/</link>
<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 21:09:06 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
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<description><![CDATA[La questione dello stalking, in particolare di quello inerente alle relazioni tra i coniugi, è tra l]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>La questione dello <em>stalking</em>, in particolare di quello inerente alle relazioni tra i coniugi, è tra le più rilevanti del mondo d’oggi, oltre ad essere di scottante attualità. È noto come i rapporti tra gli sposi possano essere non di rado minati da liti, oltre che da vicissitudini poco edificanti ed ancor meno piacevoli da raccontare.</p>
<p>Nella Cassazione n. 16658 del 17-4-2009, la Suprema Corte ha considerato legittima la misura dell’allontanamento definitivo dalla casa familiare, disposta, a norma dell’articolo 282 <em>bis</em> c.p.p., nei confronti di chi perseveri nel sottoporre a molestie la propria moglie, dopo avere ufficialmente abbandonato la casa familiare.</p>
<p>Infatti, secondo la Corte, la misura cautelare dell’allontanamento non è incompatibile con uno stato di fatto rappresentato da un precedente abbandono della casa da parte del coniuge indagato.</p>
<p>Come ha osservato la Cassazione, la <em>ratio</em> giustificatrice del provvedimento cautelare si manifesta a seguito di una valutazione di ampia natura, che comprende i rapporti e le relazioni interpersonali del soggetto passivo. Tale valutazione oltrepassa la semplice quotidianità di vita e di abitudini nel modesto spazio costituito dalle sole mura domestiche dell’abitazione familiare.</p>
<p>Lo <em>stalking</em> può essere commesso non soltanto negli ambienti domestici, ma anche in altri contesti, come ad esempio sul luogo di lavoro e con molteplici mezzi, come il telefono.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[La Cassazione e i pettegolezzi sui vip]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/11/12/la-cassazione-e-i-pettegolezzi-sui-vip/</link>
<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:48:56 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
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<description><![CDATA[A questioni e discussioni particolari danno luogo i cosiddetti pettegolezzi sui matrimoni dei vip. S]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>A questioni e discussioni particolari danno luogo i cosiddetti pettegolezzi sui matrimoni dei vip.</p>
<p>Sull’argomento si è espressa, tra l’altro, la Cassazione, nella decisione n. 42067 del 14 novembre 2007.</p>
<p>Per la Corte, il diritto di cronaca, di per se stesso, non esime dal dovere di rispetto della reputazione e della riservatezza altrui. Esso rende lecite le intromissioni nella vita privata dei cittadini soltanto se tali pratiche possano concorrere alla formazione dell’opinione pubblica su avvenimenti oggettivamente importanti per la collettività.</p>
<p>I fatti privati di persone impegnate nella vita politica o sociale possono essere di interesse pubblico qualora sia possibile desumerne degli elementi di valutazione della personalità o della moralità di chi debba essere investito della fiducia dei cittadini. La divulgazione di notizie inerenti alla altrui vita privata non è però giustificata dalla semplice curiosità del pubblico, in quanto a tal fine occorre che le notizie in parola siano oggettivamente interessanti per la collettività.</p>
<p>Per citare le parole della Cassazione, «il diritto di cronaca non può essere inteso come diritto a sollecitare la curiosità lubrica: il pettegolezzo sul presunto retroscena di un matrimonio vip non ha alcuna rilevanza. Non sono, pertanto, ammissibili per irrilevanza manifesta le prove sulla dedotta veridicità del presunto retroscena, perché ne sarebbe comunque illecita la divulgazione, anche se corrispondente alla realtà».</p>
<p>Come è possibile osservare, il diritto di cronaca spesso si scontra con la tutela della riservatezza e della reputazione altrui, oltre che dei diritti della persona; esso è giustificato soltanto se viene esercitato entro determinati limiti. Non di rado le riviste e i quotidiani offrono informazioni inerenti alla vita privata dei vip, nonché al loro ruolo nella società contemporanea; la diffusione di determinate immagini e notizie deve sempre avvenire nel pieno rispetto della legge e dei diritti altrui, affinché non vengano commessi dei reati (si pensi, a titolo esemplificativo, alla diffamazione, prevista dall’art. 595 c.p., o alle interferenze illecite nella vita privata, di cui all’art. 615 <em>bis</em> c.p.) e non ci si veda sommergere da domande risarcitorie sul piano civilistico.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[I rapporti tra vicini e il reato di minaccia]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/11/10/i-rapporti-tra-vicini-e-il-reato-di-minaccia/</link>
<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 20:37:35 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
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<description><![CDATA[Nella pronuncia n. 3492 del 26-1-2009, la Cassazione ha avuto modo di esprimersi con riferimento all]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Nella pronuncia n. 3492 del 26-1-2009, la Cassazione ha avuto modo di esprimersi con riferimento alla fattispecie in cui taluno gridi ai propri vicini l’espressione «ve la farò pagare».</p>
<p>In questa ipotesi, secondo la Suprema Corte, non può ritenersi integrato il reato di minaccia.</p>
<p>Più specificamente, nel caso in cui si assista alla prospettazione del semplice esercizio di una facoltà legittima, non estranea agli scopi ai quali deve essere rivolta per legge, non si può considerare tale comportamento idoneo e sufficiente a costituire un male ingiusto e ad ispirare timore ai soggetti passivi di tale condotta. In tal modo, infatti, non viene assolutamente compressa la sfera di libertà morale altrui.</p>
<p>Pertanto, in ipotesi analoghe a quella sopra descritta, deve essere esclusa la sussistenza del reato di minaccia, previsto dall’articolo 612 del codice penale. Ricordiamo che per il delitto in oggetto è competente il Giudice di Pace ove sussista l’ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 612 c.p., il Tribunale monocratico per i casi di cui al secondo comma. Si procede a querela qualora ricorra il primo comma, d’ufficio nelle ipotesi previste dal secondo comma. </p>
<p>Ad ogni modo, non è raro che nelle liti, così frequenti nei rapporti di vicinato, taluno sconfini nella realizzazione di reati della stessa specie di quello in oggetto e di altre figure criminose quali l’ingiuria, la rissa o l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[L'esibizione di un certificato assicurativo falso e il reato di truffa]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/11/08/lesibizione-di-un-certificato-assicurativo-falso-e-il-reato-di-truffa/</link>
<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 20:21:17 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
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<description><![CDATA[Nella Cassazione n. 34179 del 12-10-2006, la Suprema Corte si è pronunciata in relazione al reato di]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Nella Cassazione n. 34179 del 12-10-2006, la Suprema Corte si è pronunciata in relazione al reato di truffa.</p>
<p>Come è agevole osservare, non sempre è agevole riuscire a dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto contro il patrimonio previsto dall’art. 640 c.p., in virtù della natura stessa dell’illecito in oggetto, degli elementi richiesti dalla legge, nonché delle modalità concrete necessarie ai fini della sua realizzazione.</p>
<p>Secondo la Corte, il fatto di avere apposto sul parabrezza di un automezzo un certificato assicurativo falso non integra il tentativo di truffa, a causa della mancanza dell’elemento costituito dal danno patrimoniale.</p>
<p>Infatti, il comportamento sopra descritto è diretto ad escludere l’accertamento di infrazioni amministrative e non è ipotizzabile un danno erariale, a causa del difetto del requisito consistente in uno spostamento di risorse economiche a vantaggio del suo autore.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Una pronuncia sulla diffamazione a mezzo internet]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/11/06/una-pronuncia-sulla-diffamazione-a-mezzo-internet/</link>
<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 21:18:49 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
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<description><![CDATA[La diffamazione è un reato previsto dall’articolo 595 del codice penale e può essere realizzata in v]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>La diffamazione è un reato previsto dall’articolo 595 del codice penale e può essere realizzata in vari modi.</p>
<p>Al giorno d’oggi, il web rappresenta uno strumento mediante il quale è possibile un proficuo scambio di informazioni, ma attraverso di esso possono anche essere commessi dei reati e, in particolare, è possibile, comunicando con altri, offendere l’onore e il decoro di persone non presenti, specialmente attraverso le diffusione di determinate notizie e mediante un esercizio non giuridicamente corretto del diritto di cronaca.</p>
<p>Nella Cassazione n. 31392 del 25-7-2008, la Suprema Corte si è espressa in relazione alla valutazione del giusto esercizio del diritto di cronaca e di critica, in presenza della diffusione di notizie tramite internet.</p>
<p>In questi casi, il giudice deve controllare l’effettiva osservanza dei parametri già individuati dalla giurisprudenza in tale ambito.</p>
<p>In particolare, è necessario chiedersi se l’argomento sia di importanza sociale, se l’informazione divulgata tramite la rete sia davvero conforme alla verità obiettiva e se le espressioni utilizzate siano corrette.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Violenza in coppia stabile è maltrattamento in famiglia]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/11/02/violenza-in-coppia-stabile-e-maltrattamento-in-famiglia/</link>
<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:28:08 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[Le vessazioni tra persone che hanno un rapporto consolidato equivalgono a quelle tra sposati. Cassaz]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/11/images.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4605" title="images" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/11/images.jpg" alt="images" width="143" height="93" /></a></strong></p>
<p><strong>Le vessazioni tra persone che hanno un rapporto consolidato equivalgono a quelle tra sposati.</strong></p>
<p><strong>Cassazione 40727/2009.</strong></p>
<p>di Roberto Codini<br />
Le vessazioni e le violenze sul partner sono sempre da considerarsi maltrattamenti in famiglia tutelati dalla legge penale purché si tratti di coppie stabili anche se non sposate o conviventi.<br />
Lo ha stabilito la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando una sentenza della Corte di Appello di Cagliari che aveva condannato un signore per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna.</p>
<p>La Suprema Corte, respingendo il ricorso dell’imputato contro la sentenza di appello, ha affermato che “ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, non assume alcun rilievo la circostanza che l’azione delittuosa sia commessa ai danni di una persona convivente “more uxorio”, atteso che il richiamo contenuto nell’art.572 del codice penale. alla “famiglia” deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo”.</p>
<p>La sentenza costituisce un ulteriore passo in avanti in materia di tutela della c.d. “famiglia di fatto”, cioè delle unioni tra soggetti non uniti dal vincolo del matrimonio. È utile ripercorrerne brevemente le tappe&#8230;<a href="http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=88291&#38;idCat=75" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Cittadino Lex</strong>   <a href="http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=88291&#38;idCat=75" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[A proposito dell'ammissibilità del procedimento per decreto penale di condanna]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/10/21/a-proposito-dellammissibilita-del-procedimento-per-decreto-penale-di-condanna/</link>
<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 20:40:26 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
<guid>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/10/21/a-proposito-dellammissibilita-del-procedimento-per-decreto-penale-di-condanna/</guid>
<description><![CDATA[L’articolo 459 del codice di procedura penale disciplina i casi in cui si attua il procedimento per ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>L’articolo 459 del codice di procedura penale disciplina i casi in cui si attua il procedimento per decreto.</p>
<p>Si tratta di un procedimento speciale, che consente di evitare sia l’udienza preliminare, che il dibattimento.</p>
<p>Più specificamente, il pubblico ministero può presentare al giudice per le indagini preliminari, previa trasmissione del relativo fascicolo, una richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando l’entità della pena, quando si tratti di procedimenti per reati perseguibili d’ufficio o perseguibili a querela (se quest’ultima è stata validamente proposta e fatta salva l’opposizione del querelante). Occorre che l’organo dell’accusa ritenga sia applicabile soltanto una pena pecuniaria, anche se disposta in sostituzione di una pena detentiva. La richiesta deve essere presentata entro sei mesi dalla data di iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona alla quale il reato è attribuito.</p>
<p>L’art. 459 c.p.p. prosegue, disponendo che nel procedimento per decreto il p.m. può chiedere l’applicazione di una pena ridotta fino alla metà rispetto al minimo edittale.</p>
<p>Quando il giudice non accoglie la richiesta restituisce gli atti al pubblico ministero, a meno che non debba emettere sentenza di proscioglimento, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p.</p>
<p>Il querelante deve ricevere un’apposita comunicazione del decreto penale. Il procedimento speciale in oggetto non può attuarsi se è necessaria l’applicazione di una misura di sicurezza personale.</p>
<p>Si tratta di un tipico esempio di come possa essere derogata la serie di fasi di cui normalmente consta il rito ordinario; ciò è possibile attraverso i vari procedimenti speciali attualmente ammessi dall’ordinamento.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Dell'apertura improvvisa di sportelli]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/10/16/dellapertura-improvvisa-di-sportelli/</link>
<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 19:50:41 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
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<description><![CDATA[Nella Cassazione n. 9366 del 1981, la Suprema Corte ha affermato che il conducente di un veicolo che]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Nella Cassazione n. 9366 del 1981, la Suprema Corte ha affermato che il conducente di un veicolo che si accinge ad eseguire il sorpasso non è obbligato a prevedere l’apertura di uno sportello da parte degli altri utenti della strada.</p>
<p>Più in particolare, secondo la Corte, l’apertura dello sportello di un autoveicolo dal lato che guarda verso il centro della strada costituisce una manovra idonea ad arrecare pericolo e intralcio per tutta la circolazione stradale. Pertanto, chiunque intenda compiere una tale operazione è tenuto ad usare la massima accortezza e soprattutto deve evitare di costringere gli altri utenti della strada ad effettuare delle manovre di emergenza.</p>
<p>Si osservi come non di rado, durante la circolazione stradale, ci si trova di fronte a delle situazioni di pericolo dovute all’apertura improvvisa ed inaspettata di sportelli; simili vicende possono talvolta tradursi in dei veri e propri incidenti, con danni a cose e/o a persone.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Caratteri generali del reato di frode nell'esercizio del commercio]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/10/03/caratteri-generali-del-reato-di-frode-nellesercizio-del-commercio/</link>
<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 19:24:30 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
<guid>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/10/03/caratteri-generali-del-reato-di-frode-nellesercizio-del-commercio/</guid>
<description><![CDATA[L’articolo 515 del codice penale punisce il delitto di frode nell’esercizio del commercio. In partic]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>L’articolo 515 del codice penale punisce il delitto di frode nell’esercizio del commercio. In particolare, la norma sanziona con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile in luogo di un’altra, oppure una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.</p>
<p>La pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro se si tratta di oggetti preziosi.</p>
<p>La fattispecie di reato in esame è prevista a tutela sia dei consumatori che degli ulteriori protagonisti del mercato. La consumazione si verifica nel momento in cui la merce viene consegnata all’acquirente. Il delitto di truffa si distingue da quello di cui all’art. 515 c.p. per la presenza degli artifici o dei raggiri, che mancano nella frode nell’esercizio del commercio.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Una pronuncia sul curatore speciale per l'esercizio del diritto di querela]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/09/25/una-pronuncia-sul-curatore-speciale-per-lesercizio-del-diritto-di-querela/</link>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 20:39:25 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
<guid>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/09/25/una-pronuncia-sul-curatore-speciale-per-lesercizio-del-diritto-di-querela/</guid>
<description><![CDATA[Nella recente pronuncia n. 32873/07, la Cassazione si è espressa in merito al caso in cui venga nomi]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Nella recente pronuncia n. 32873/07, la Cassazione si è espressa in merito al caso in cui venga nominato un curatore speciale al fine dell’esercizio del diritto di querela, spettante alla persona offesa che versi in infermità di mente o sia minore degli anni quattordici. Tale curatore – ha affermato la Corte &#8211; non può sporgere querela a seguito dell’estinzione del diritto di proporla per morte del titolare.</p>
<p>È appena il caso di accennare che la querela costituisce una condizione di procedibilità e si propone con le formalità e nei termini di legge.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Si offende la moglie se si insulta la suocera]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/09/21/si-offende-la-moglie-se-si-insulta-la-suocera/</link>
<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 07:26:57 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/09/21/si-offende-la-moglie-se-si-insulta-la-suocera/</guid>
<description><![CDATA[L&#8217;uomo è stato condannato a risarcire la consorte. Cassazione 35874/2009. Si può essere condan]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/09/images3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4582" title="images" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/09/images3.jpg" alt="images" width="130" height="118" /></a></strong></p>
<p><strong>L&#8217;uomo è stato condannato a risarcire la consorte.</strong></p>
<p><strong>Cassazione 35874/2009.</strong></p>
<p>Si può essere condannati al risarcimento dei danni anche se si offende la suocera (assente) durante un litigio con la propria moglie. Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza 35874 depositata ieri.</p>
<p><strong>I giudici della Suprema corte hanno respinto la richiesta del marito-genero, imputato di ingiuria e lesioni (aveva anche colpito la moglie alla bocca con una testata), di non considerare valida la querela presentata dalla donna perché ad essere ingiuriata era stata la madre e non lei</strong>.</p>
<p>La sentenza osserva che, anche se gli epiteti volgari erano rivolti a un altro soggetto, e per di più assente, “non vi è dubbio che ne sia derivata una lesione del decoro della stessa interlocutrice”&#8230;<a href="http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=88828&#38;idCat=75" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Cittadino Lex</strong>  <a href="http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=88828&#38;idCat=75" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Incarcerazioni facili, un problema italiano]]></title>
<link>http://insorgenze.wordpress.com/2009/08/14/incarcerazioni-facili-un-problema-italiano/</link>
<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 11:16:17 +0000</pubDate>
<dc:creator>insorgenze</dc:creator>
<guid>http://insorgenze.wordpress.com/2009/08/14/incarcerazioni-facili-un-problema-italiano/</guid>
<description><![CDATA[Dal &#8216;45 a oggi 4 milioni e mezzo vittime di errori giudiziari. Meno della metà dei detenuti è ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><h2>Dal &#8216;45 a oggi 4 milioni e mezzo vittime di errori giudiziari. Meno della metà dei detenuti è in carcere per una condanna definitiva. Un terzo è in attesa del processo di primo grado processo</h2>
<p>Paolo Persichetti<br />
<em>Liberazione </em>14 agosto 2009</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3363" title="carcere" src="http://insorgenze.wordpress.com/files/2009/08/carcere.jpg" alt="carcere" width="450" height="304" /><br />
Dal dopoguerra ad oggi sono circa quattro milioni e mezzo le persone vittime di “errori di giustizia”. All’interno di questa categoria piuttosto ampia rientrano (per una parcentuale molto bassa) gli errori giudiziari classici, quelli cioè che dopo una procedura di revisione del processo  danno luogo al riconoscimento dell’errore e dell&#8217;ingiusta condanna; i casi di ingiusta detenzione cautelare; ci sono poi i casi di prescrizione ma soprattutto chi ha visto concludersi con un proscioglimento il procedimento penale aperto nei suoi confronti.<br />
Il numero delle persone coinvolte in queste <em>defaillances</em> della giustizia è pari alla popolazione di un’intera regione. Solo dal 1980 al 1994 quasi un imputato su due è stato prosciolto, oltre un milione e mezzo di cittadini sui tre e mezzo passati davanti ad un giudice. E tra questi ben 313 mila sono finiti prosciolti con formula piena.<br />
Si tratta di una cifra immensa che solleva quello che, a questo punto, è il vero “allarme sicurezza”: il cattivo funzionamento della Giustizia, dell’inchiesta e del processo penale.<br />
Un vero paradosso, se è vero questi dati dimostrano come una delle maggiori fonti di rischio per la libertà viene proprio da quella magistratura che secondo la Costituzione dovrebbe, al contrario, tutelare e garantire la persona.<br />
La casistica degli errori è immmensa, include casi di omonimia, distrazioni, perizie errate, errori di calcolo, ma sarebbe fuorviante restare a quelli che appaiono solo motivi di superficie. Le cause hanno ragioni sistemiche ben più profonde, legate alla funzione svolta dal corpo giudiziario in Italia, al peso delle ripetute emergenze, alla supplenza sistematica assunta dalla magistratura. Modificazioni di natura politica e sistemica a cui si aggiungono anche la tradizionali discriminazioni di natura classista.<br />
In una intervista rilasciata alcuni anni fa, l’allora magistrato istruttore Ferdinando Imposimato metteva l’indice contro il carattere pressoché indiziario che caratterizza gran parte dei procedimenti penali. Avendo lui stesso praticato per decenni questo metodo d’indagine, l’ex giudice riusciva a descriverne molto bene la logica perversa: «troppo spesso –  spiegava – le inchieste sono basate su fatti desunti dall’esistenza di altri fatti. In pratica il risultato di una deduzione logica. Terreno ideale per l’errore. Troppo spesso – aggiungeva – l’indizio altro non è che un sospetto tramutatosi troppo velocemente, e che a sua volta finisce ancora più rapidamente per trasformarsi in prova».<br />
Eppure il senso comune, quello che i media raccontano orientando l’opinione pubblica, dicono l’esatto contrario. L’insicurezza, intesa come mera percezione, sensazione sociale, stato d’animo, è in costante aumento; come la convinzione, rilanciata dalla cronaca di questi ultimi giorni, che vi sia in giro troppo lassismo della legge, un dilagare d’impunità garantita e scarcerazioni facili.<br />
Una dettagliata indagine dell’<strong>Eurispes</strong>, resa nota all’inizio dell’anno, racconta tuttavia una realtà ben diversa. Al 30 giugno 2008, dei <strong>55.057</strong> mila detenuti presenti nelle carceri italiane <strong>soltanto 23.243</strong> stavano scontando una sentenza definitiva. Poco più di <strong>un terzo</strong>. Tutti gli altri, ovvero la maggioranza, erano in attesa di giudizio. Tra questi la quota più alta riguarda coloro che sono ancora in <strong>attesa del processo di primo grado, ben 15.961</strong>. Il numero di quelli che hanno interposto appello sono, invece, 9.115. I ricorrenti in cassazione 3.451.<br />
Da allora la situazione non è mutata. Secondo gli ultimi rilievi del ministero della Giustizia, ad un anno di distanza, con una popolazione reclusa che è salita a <strong>63.460</strong> (20 mila olre la soglia di capienza), i candannati in via definitiva sono <strong>30.186</strong>, meno della metà. A questo dato va aggiunto un elemento ulteriore che mette in rilievo la condizione di discriminazione sociale vissuta dai detenuti stranieri, ormai 23.530.<br />
Il 58,75% di questi è in custodia cautelare, mentre gli italiani in carcerazione preventiva sono invece il 43,77% del totale dei connazionali detenuti, ossia circa il 15% in meno degli stranieri.<br />
Un altro aspetto da sottolineare è che statisticamente <strong>quasi la metà dei detenuti in attesa di primo grado finiranno prosciolti o in prescrizione</strong>. Ciò vuol dire che per un’altissima porzione di popolazione penitenziaria la custodia cautelare è un passaggio inutile, oltre che dannoso.<br />
Quest’ultimo dato ribalta completamente l’opinione diffusa di una giustizia dalle “scarcerazioni facili”. Siamo, in realtà, il paese delle incarcerazioni fin troppo facili, dovute ad un sistema penale che nonostante la riforma del codice di procedura del 1989 vede tuttora presente un forte squilibrio in favore della pubblica accusa. Non è un caso se le regioni dove più alta è la percentuale di errore, e maggiore è l’impiego della custodia cautelare, siano quelle meridionali. La legislazione penale speciale applicata contro le forme di criminalità organizzata facendo leva sul reato associativo amplifica il carattere pregiudiziale delle inchieste. Ne consegue che la definizione della responsabilità personale diventa più incerta, mentre il livello di tutela delle garanzie giuridiche si abbassa paurosamente.<br />
Una legge del 1988, contrastata duramente dalla magistratura, ha disciplinato la responsabilità civile dei giudici. Da allora è possibile avviare delle procedure di risarcimento per «ingiusta detenzione». Il legislatore ha affrontato, in modo tuttavia ancora molto insoddisfacente (il testo al momento esclude i ricorsi retroattivi), solo un aspetto del problema. Nel nostro ordinamento, infatti, non esiste una norma che indennizza “l’ingiusta imputazione”. Incorerre in un procedimento penale, anche quando non si somma all’ingiusta detenzione, risulta in ogni caso estremamente pregiudizievole e oneroso per la persona messa sotto accusa. Oltre al costo umano (morale, esistenziale e economico), gli errori giudiziari hanno un prezzo sociale e erariale importante per la stessa conunità.<br />
Nel corso degli ultimi 5 anni lo Stato ha pagato circa 213 milioni di euro di risarcimento, la quasi totalità per ingiusta detenzione cautelare, molto meno per gli errori giudiziari. I giudici no, non pagano mai. Nel proteggere la loro autonomia, l’ordinamento arriva a tutelare anche le responsabilità più gravi, fino a farne la categoria più impunità in assoluto. Quella che si erge a giudizio degli altri, forte del fatto che non sarà mai giudicata. La commissione disciplinare del Csm altro non è che una commissione di colleghi magistrati. La madre di tutte le caste tutela bene se stessa. A fronte di un numero travolgente di errori, custodie cautelari ingiuste e immotivate, procedimenti penali finiti nel ridicolo di proscioglimenti pieni, sono rarissimi i casi di azioni disciplinari terminate con sanzioni punitive.<br />
In genere la sanzione avviene attraverso una promozione di carriera con uno spostamento in altra sede. Le sanzioni sugli stipendi o i blocchi di carriera sono pressoché inesistenti.</p>
<p><strong>Link</strong><br />
<a href="http://insorgenze.wordpress.com/2009/08/12/carceri-facili-dopo-le-proteste-torna-in-carcere-aggirate-le-garanzie-processuali/">Dopo le proteste torna in carcere, aggirate le garanzie processuali</a><br />
<a href="../2009/08/11/nel-paese-del-carcere-facile-il-%E2%80%9Ccorriere-della-sera%E2%80%9D-sinventa-lennesima-polemica-sulle-scarcerazioni-facili/">Nel paese del carcere facile, il Corriere della Sera s’inventa l’ennesima polemica sulle scarcerazioni rapide</a><a href="../2009/08/06/2008/07/13/curare-e-punire/"><br />
Ho paura dunque esisto</a><br />
<a href="../2009/08/06/2008/10/21/giustizia-o-giustizialismo-dilemma-nella-sinistra/">Giustizia o giustizialismo, dilemma nella sinistra</a><br />
<a href="../2009/08/06/2009/07/02/2008/07/13/il-populismo-penale-una-malattia-democratica">Il populismo penale una malattia democratica</a><br />
<a href="../2009/08/06/2009/07/02/2008/07/13/il-governo-della-paura/">Il governo della paura </a><br />
<a href="../2009/08/06/2009/07/02/2008/07/13/genesi-del-populismo-penale-e-nuova-ideologia-vittimaria/">Genesi del populismo penale e nuova ideologia vittimaria</a><br />
<a href="../2009/08/06/2009/07/02/2008/07/13/populismo-penale-una-declinazione-del-neoliberismo/">Populismo penale, una declinazione del neoliberismo</a><br />
<a href="../2009/08/06/2009/07/19/lindulto-da-sicurezza-il-carcere-solo-insicurezza/">L’indulto da sicurezza, il carcere solo insicurezza</a><br />
<a href="../2009/08/06/2009/07/30/page/2009/04/23/Topi%20in%20gabbia">Come si vive e si muore nelle carceri italiane</a><br />
<a title="La banda del mattone mette le mani sulle carceri" href="../2009/08/06/2009/07/30/page/2009/04/23/2009/03/14/prigioni-i-nuovi-piani-di-privatizzazione-del-sistema-carcerario/">Prigioni i nuovi piani di privatizzazione del sistema carcerario</a><br />
<a title="Privatizzazione carceri: il modello americano" href="../2009/08/06/2009/07/30/page/2009/04/23/2009/03/14/carceri-private-il-modello-a-stelle-e-strisce-privatizzazioni-e-sfruttamento/">Carceri private il modello a stelle e strisce privatizzazioni e sfruttamento</a><br />
<a title="Intervista Francesco Margara" href="../2009/08/06/2009/07/30/page/2009/04/23/2009/01/04/carcere-%c2%able-misure-alterantive-al-carcere/">Le misure alterantive al carcere sono un diritto del detenuto</a><br />
<a title="Sprigionare società" href="../2009/08/06/2009/07/30/page/2009/04/23/2005/09/01/sprigionare-la-societa/">Sprigionare la società</a><br />
<a title="Desincarcerer la société" href="../2009/08/06/2009/07/30/page/2009/04/23/2005/09/01/desincarcerer-la-societe/">Desincarcerer la société</a><br />
<a title="Gli spettri del 41 bis" href="../2009/08/06/2009/07/30/page/2009/04/23/2002/10/28/carcere-gli-spettri-del-41-bis/"> Carcere, gli spettri del 41 bis</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Carceri facili: dopo le proteste torna in carcere. Aggirate le garanzie processuali]]></title>
<link>http://insorgenze.wordpress.com/2009/08/12/carceri-facili-dopo-le-proteste-torna-in-carcere-aggirate-le-garanzie-processuali/</link>
<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:57:36 +0000</pubDate>
<dc:creator>insorgenze</dc:creator>
<guid>http://insorgenze.wordpress.com/2009/08/12/carceri-facili-dopo-le-proteste-torna-in-carcere-aggirate-le-garanzie-processuali/</guid>
<description><![CDATA[Omicidio di Barbara Belloroforte, dopo la lettera del padre pubblicata dal Corriere della Sera, il r]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><h2>Omicidio di Barbara Belloroforte, dopo la <a href="http://insorgenze.wordpress.com/2009/08/11/nel-paese-del-carcere-facile-il-%E2%80%9Ccorriere-della-sera%E2%80%9D-sinventa-lennesima-polemica-sulle-scarcerazioni-facili/">lettera del padre</a> pubblicata dal <em>Corriere della Sera</em>, il responsabile torna in cella. La procura di Catanzaro per correggere i propri disfunzionamenti calpesta le garanzie processuali e s&#8217;inventa il pericolo di fuga dell&#8217;imputato, scarcerato un anno fa per scadenza dei termini di custodia cautelare</h2>
<p>Paolo Persichetti<br />
<em>Liberazione</em> 12 agosto 2009</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-295" title="slide11" src="http://insorgenze.wordpress.com/files/2008/09/slide11.jpg" alt="slide11" width="500" height="375" /><br />
Luigi Campise, l’omicida di Barbara Bellorofonte, uccisa per gelosia il 27 febbraio 2007, è tornato in carcere 24 ore dopo la pubblicazione della lettera del padre della ragazza che protestava per la sua scarcerazione. Contrariamente a quanto detto dai media, Campise era stato scarcerato alla fine di luglio per una vicenda diversa dall’omicidio. Un reato precedente di cui aveva finito di scontare la pena.<br />
Per l&#8217;uccisione della sua fidanzata la rimessa in libertà di Campise era intervenuta, in realtà, circa un anno fa, causa l&#8217;eccessiva lentezza delle indagini preliminari dovuta a ritardi nella consegna di alcune perizie richieste dal pm. In quella circostanza il gip ritenne di non dover concedere la proroga prevista dalla legge, né tantomeno considerò plausibile un rischio di fuga dell&#8217;imputato. La notizia del nuovo arresto è stata diffusa ieri dalla Procura della repubblica di Catanzaro. Nel testo si rivela un fatto fino ad oggi sconosciuto, ovvero che «Il ripristino della custodia cautelare in carcere era stato chiesto dal magistrato competente in concomitanza con la scarcerazione di Campise disposta nell’ambito di altro procedimento», per il quale nel 2008 il giovane era stato arrestato. Tuttavia ciò non spiega perché da allora siano passate tante settimane senza che vi sia stata una decisione. L&#8217;argomento, insomma, appare alquanto posticcio. Una toppa messa lì, tanto per trovare una giustificazione da presentare all&#8217;opinione pubblica alla faccia delle regole.<br />
Il fatto che Campise sia ritornato in cella in questo modo non ci convince per niente. Intanto per come i media hanno trattato la vicenda. Nel Paese del carcere facile, è stata montata l’ennesima polemica sulle presunte scarcerazioni rapide. Sulla linea di mira sono finite ancora una volta le garanzie processuali poste a tutela dei cittadini, dimenticando che i limiti frapposti alla durata massima della custodia cautelare sono una garanzia costituzionale che tutela ogni persona dal rischio di finire sequestrato in carcere senza un processo. Sono i termini posti alla durata della custodia cautelare che impongono tempi ragionevoli alla durata del processo penale. La Giustizia non può trattenere una persona in cella oltre un determinato tempo se non è in grado di processarla.<br />
In secondo luogo, questo polverone ha distolto l’attenzione dalla vera natura del problema, ovvero il disfunzionamento dell’indagine preliminare. Pur avendo a disposizione un tempo sufficientemente lungo, con un solo imputato e un fatto-reato semplice nella sua drammaticità, il pm non ha concluso per tempo l’indagine. Circostanza che chiama in causa l’esercizio dell’azione penale, di fatto esercitata in modo discrezionale contro quanto recita la stessa costituzione.<br />
Ciò può accadere anche perché in determinate procure la magistratura preferisce imbastire inchieste e processi che offrono visibilità mediatica e politica a scapito di altri reati. Incardinare maxi processi sulla criminalità organizzata, o sui rapporti tra economia e politica, costruire teoremi per colpire le aree politiche radicali, gli studenti e i movimenti, è più pagante in termini di carriera dell’anonimo fatto di cronaca.<br />
Infine, per riarrestare Campise la procura ha evocato il “pericolo di fuga”. L’unica ragione ammessa in questo caso dalla legge. Il rischio di fuga, però, deve essere comprovato e non sembra il caso. L&#8217;imputato nonostante fosse libero da settimane non era fuggito. La stessa cosa era accaduta al momento della sua prima scarcerazione. Anche qui, la ragione indicata dalla procura appare fragile, inventata di sana pianta per placare i clamori mediatici. Insomma siamo di fronte al classico trionfo dell’ipocrisia, alla farsa giudiziaria che vede un errore iniziale corretto con un errore ancora più grande. Un grave <em>vulnus</em> alle garanzie processuali. Un pericoloso precedente quello di un apparato giudiziario che si lascia guidare dalla <em>vox populi</em>. Uno dei tanti va detto, il segno evidente del fallimento storico della logica penale.</p>
<p style="text-align:left;"><strong>Link</strong><a href="../2009/08/06/2008/07/13/curare-e-punire/"><br />
</a><a href="../2009/08/11/nel-paese-del-carcere-facile-il-%E2%80%9Ccorriere-della-sera%E2%80%9D-sinventa-lennesima-polemica-sulle-scarcerazioni-facili/">Nel paese del carcere facile, il Corriere della Sera s&#8217;inventa l&#8217;ennesima polemica sulle scarcerazioni rapide</a><a href="../2009/08/06/2008/07/13/curare-e-punire/"><br />
Ho paura dunque esisto</a><br />
<a href="../2009/08/06/2008/10/21/giustizia-o-giustizialismo-dilemma-nella-sinistra/">Giustizia o giustizialismo, dilemma nella sinistra</a><br />
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<a href="../2009/08/06/2009/07/02/2008/07/13/il-governo-della-paura/">Il governo della paura </a><br />
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<a href="../2009/08/06/2009/07/19/lindulto-da-sicurezza-il-carcere-solo-insicurezza/">L’indulto da sicurezza, il carcere solo insicurezza</a><br />
<a href="../2009/08/06/2009/07/30/page/2009/04/23/Topi%20in%20gabbia">Come si vive e si muore nelle carceri italiane</a><br />
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<a title="Gli spettri del 41 bis" href="../2009/08/06/2009/07/30/page/2009/04/23/2002/10/28/carcere-gli-spettri-del-41-bis/"> Carcere, gli spettri del 41 bis</a></p>
<p><a href="http://insorgenze.wordpress.com/2009/08/11/nel-paese-del-carcere-facile-il-%E2%80%9Ccorriere-della-sera%E2%80%9D-sinventa-lennesima-polemica-sulle-scarcerazioni-facili/"></a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Nel Paese del carcere facile, il “Corriere della sera” s'inventa l'ennesima polemica sulle scarcerazioni rapide]]></title>
<link>http://insorgenze.wordpress.com/2009/08/11/nel-paese-del-carcere-facile-il-%e2%80%9ccorriere-della-sera%e2%80%9d-sinventa-lennesima-polemica-sulle-scarcerazioni-facili/</link>
<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 09:42:51 +0000</pubDate>
<dc:creator>insorgenze</dc:creator>
<guid>http://insorgenze.wordpress.com/2009/08/11/nel-paese-del-carcere-facile-il-%e2%80%9ccorriere-della-sera%e2%80%9d-sinventa-lennesima-polemica-sulle-scarcerazioni-facili/</guid>
<description><![CDATA[Mentre le carceri traboccano di detenuti (ormai oltre 60 mila di cui un terzo in attesa di giudizio,]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><h2>Mentre le carceri traboccano di detenuti (ormai oltre 60 mila di cui un terzo in attesa di giudizio, cioè presunti innocenti) e il governo vara leggi liberticide che permettono di rastrellare stranieri per le strade e incarcerarli per il solo fatto di non avere un permesso di soggiorno, il <em>Corriere della sera</em> monta a tavolino una cortina fumogena per denunciare presunte scarcerazioni facili. Sulla linea di mira ancora una volta le garanzie processuali poste a tutela dei cittadini-imputati, mentre si omettono le responsabilità di una macchina giudiziaria pervenuta al suo fallimento storico e si dimentica che nell&#8217;esercitare, di fatto, in modo discrezionale l&#8217;azione penale, la magistratura preferisce imbastire inchieste e processi che offrono visibilità mediatica e politica a scapito di altri reati</h2>
<p>Paolo Persichetti<br />
<em>Liberazione</em> 11 agosto 2009</p>
<p><strong>Uccise la fidanzata, è libero. Garanzie giuste, magistratura lenta</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-295" title="slide11" src="http://insorgenze.wordpress.com/files/2008/09/slide11.jpg" alt="slide11" width="500" height="375" /><br />
Ieri il <em>Corriere della sera</em> ha pensato bene di rilanciare l’ennesima polemica sulle presunte, sottolineo <em>presunte</em>, scarcerazioni facili. Forse qualcuno aveva bisogno di una cortina fumogena per distogliere l’attenzione dai rastrellamenti di stranieri senza permesso di soggiorno che il nuovo pacchetto sicurezza, appena entrato in vigore, autorizza. In prima pagina è apparsa la lettera del padre di Barbara Bellorofonte, una ragazza di 18 anni uccisa con un colpo di pistola il 27 febbraio 2007 dal fidanzato, un maschio iperpossessivo.<br />
Luigi Campise, l’omicida, fuggito in un primo momento si era poi consegnato ai carabinieri. Reo confesso è stato condannato a 30 anni di reclusione in primo grado. Ora però è stato scarcerato e il padre, comprensibilmente indignato, ha preso carta e penna per denunciare il fatto.<br />
L’eco suscitato dalla sua protesta ha subito provocato la reazione del ministro della Giustizia, Angelino Alfano, che ha incaricato gli ispettori del suo ministero d’avviare accertamenti preliminari per acquisire informazioni sull’episodio.<br />
Poco tempo fa una ricerca sulla relazione tra organi d’informazione e allarmi sociali spiegava come la paura nasce in prevalenza sui media. In altre parole, quella che gli esperti definiscono “percezione dell’insicurezza” è il frutto di un rapporto distorsivo tra media, politica e realtà. L’amplificazione della cronaca nera e degli affari giudiziari suscita un clima ansiogeno nella società che la politica prende a pretesto per giustificare scelte largamente precostituite. Come se nulla fosse il <em>Corriere</em> ha riproposto il medesimo dispositivo, un mix che mette insieme la reazione emotiva dei familiari della vittima con un resoconto approssimativo, per non dire inesatto, dei fatti. Il risultato è micidiale al punto da diffondere l’idea, come scrive con sincera esecrazione il papà della ragazza uccisa, che in Italia «tutto è permesso, tutto è possibile, compreso un omicidio, tanto poi si riesce sempre a trovare il modo di essere liberati».<br />
Eppure il nostro codice non è tenero con gli imputati. Per reati gravi come l’omicidio volontario prevede una custodia cautelare massima di sei anni. Non è raro vedere persone innocentate dopo aver trascorso lunghi anni della propria vita in detenzione. Sei anni sono lunghi, quanto basta per vedere la propria esistenza stravolta, per non ritrovare più la vita passata. I limiti frapposti alla custodia cautelare sono una garanzia fondamentale che tutela il cittadino dal rischio di rimanere sequestrato in carcere dalla magistratura senza processo. Sono i limiti di durata della custodia cautelare che impongono alla macchina giudiziaria tempi certi e non eccessivamente lunghi sulla durata di inchiesta e processo penale. Negli Usa con una cauzione l’accusato viene scarcerato immediatamente in attesa che una sentenza definitiva decida della sua colpevolezza o innocenza.<br />
Cosa è realmente successo allora? Campise era già tornato libero per decorrenza dei termini di custodia cautelare il 25 aprile 2008. Allora il difensore di parte civile scelto da papà Bellorofonte, l’avvocato Enzo De Caro, aveva così spiegato i fatti senza gridare allo scandalo: «questa scarcerazione è dovuta alla lentezza della giustizia. In questi procedimenti sono necessarie consulenze tecniche per le quali c’è bisogno di tempi biblici». Intanto Campise era stato riarrestato per altri reati precedenti all’omicidio e per questi condannato a 4 anni. Circostanza che probabilmente aveva tranquilizzato la famiglia della vittima, anche perché al processo Campise era comparso in stato detentivo, ma solo perché detenuto per altri fatti. Un effetto ottico, insomma. Anche le azioni delittuose che l’avevano riportato in carcere erano precedenti al 2006. Circostanza che gli ha consentito di usufruire dell’indulto ed uscire nuovamente. Dettagli tecnici forse, ma qui la forma è sostanza.<br />
Campise non è stato rimesso in libertà nonostante i 30 anni di reclusione ricevuti. Era già scarcerato per i fatti incriminati quando è giunta la condanna. Poi, essendo intercorso appello, la sentenza non è diventata definitiva. E finché non c’è una sentenza passata in giudicato prevale la “presunzione d’innocenza”, come recita la costituzione. Nella fattispecie, poi, il pm che in aula aveva chiesto l&#8217;ergastolo non ha ritenuto di dover sollecitare un nuovo arresto contestualmente alla sentenza, come avrebbe potuto secondo il codice. D&#8217;altronde una semplice condanna provvisoria non sarebbe stata sufficiente in mancanza di un “comprovato rischio di fuga”. Non siamo dunque di fronte ad un problema di certezza della pena, come la vicenda così presentata sembra suggerire, ma ad una disfunzione dell’inchiesta preliminare, ad una eccessiva lentezza delle indagini di fronte ad un caso che, tutto lascia supporre (il condizionale è d’obbligo non essendo a nostra disposizione il fascicolo), non avrebbe dovuto richiedere lunghe investigazioni, vista la semplicità dei fatti, la confessione e i riscontri. Le perizie (come suggerito dalla parte civile), molto probabilmente quelle sulla personalità dell’imputato, hanno allungato a dismisura i tempi. Il problema è dunque la macchina giudiziaria, il mercato delle consulenze (i compensi sono legati alla durata), ma anche il fatto che certe procure privilegiano inchieste che offrono maggiore visibilità politica. A pagarne il prezzo alla fine resta una giovane donna e i principi del garantismo.</p>
<p><strong>Link</strong><br />
<a href="../2009/08/12/carceri-facili-dopo-le-proteste-torna-in-carcere-aggirate-le-garanzie-processuali/">Carcerazioni facili, dopo le proteste torna in carcere. Aggirate le garanzie processuali</a><a href="../2009/08/12/2009/08/06/2008/07/13/curare-e-punire/"><br />
Ho paura dunque esisto</a><br />
<a href="../2009/08/12/2009/08/06/2008/10/21/giustizia-o-giustizialismo-dilemma-nella-sinistra/">Giustizia o giustizialismo, dilemma nella sinistra</a><br />
<a href="../2009/08/12/2009/08/06/2009/07/02/2008/07/13/il-populismo-penale-una-malattia-democratica">Il populismo penale una malattia democratica</a><br />
<a href="../2009/08/12/2009/08/06/2009/07/02/2008/07/13/il-governo-della-paura/">Il governo della paura </a><br />
<a href="../2009/08/12/2009/08/06/2009/07/02/2008/07/13/genesi-del-populismo-penale-e-nuova-ideologia-vittimaria/">Genesi del populismo penale e nuova ideologia vittimaria</a><br />
<a href="../2009/08/12/2009/08/06/2009/07/02/2008/07/13/populismo-penale-una-declinazione-del-neoliberismo/">Populismo penale, una declinazione del neoliberismo</a><br />
<a href="../2009/08/12/2009/08/06/2009/07/19/lindulto-da-sicurezza-il-carcere-solo-insicurezza/">L’indulto da sicurezza, il carcere solo insicurezza</a><br />
<a href="../2009/08/12/2009/08/06/2009/07/30/page/2009/04/23/Topi%20in%20gabbia">Come si vive e si muore nelle carceri italiane</a><br />
<a title="La banda del mattone mette le mani sulle carceri" href="../2009/08/12/2009/08/06/2009/07/30/page/2009/04/23/2009/03/14/prigioni-i-nuovi-piani-di-privatizzazione-del-sistema-carcerario/">Prigioni i nuovi piani di privatizzazione del sistema carcerario</a><br />
<a title="Privatizzazione carceri: il modello americano" href="../2009/08/12/2009/08/06/2009/07/30/page/2009/04/23/2009/03/14/carceri-private-il-modello-a-stelle-e-strisce-privatizzazioni-e-sfruttamento/">Carceri private il modello a stelle e strisce privatizzazioni e sfruttamento</a><br />
<a title="Intervista Francesco Margara" href="../2009/08/12/2009/08/06/2009/07/30/page/2009/04/23/2009/01/04/carcere-%c2%able-misure-alterantive-al-carcere/">Le misure alterantive al carcere sono un diritto del detenuto</a><br />
<a title="Sprigionare società" href="../2009/08/12/2009/08/06/2009/07/30/page/2009/04/23/2005/09/01/sprigionare-la-societa/">Sprigionare la società</a><br />
<a title="Desincarcerer la société" href="../2009/08/12/2009/08/06/2009/07/30/page/2009/04/23/2005/09/01/desincarcerer-la-societe/">Desincarcerer la société</a><br />
<a title="Gli spettri del 41 bis" href="../2009/08/12/2009/08/06/2009/07/30/page/2009/04/23/2002/10/28/carcere-gli-spettri-del-41-bis/"> Carcere, gli spettri del 41 bis</a></p>
</div>]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Cassazione: toccare le colleghe non è reato se fatto senza «intenti libidinosi»]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/07/24/cassazione-toccare-le-colleghe-non-e-reato-se-fatto-senza-%c2%abintenti-libidinosi%c2%bb/</link>
<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 16:31:49 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[Confermata l&#8217;assoluzione ottenuta in appello da un lavoratore straniero, dopo la condanna in p]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/images6.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4552" title="images" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/images6.jpg" alt="images" width="98" height="86" /></a></strong></p>
<p><strong>Confermata l&#8217;assoluzione ottenuta in appello da un lavoratore straniero, dopo la condanna in primo grado</strong></p>
<p><strong>ROMA</strong> &#8211; Toccava le colleghe di lavoro. Ma in maniera scherzosa, come modo di fare abituale, senza provare alcune «ebbrezza sessuale» o intenti libidinosi. Per questo la Cassazione ha confermato l&#8217;assoluzione di un lavoratore extracomunitario, Kadri O., dall&#8217;accusa di violenza sessuale per la quale, in primo grado, era stato condannato ad un anno e due mesi di reclusione (pena sospesa dalla condizionale). In appello, invece, Kadri era stato assolto, il 28 novembre 2008, con la formula perchè il fatto non sussiste.</p>
<p><strong>LA SENTENZA</strong> &#8211; Il processo era nato dalla denuncia sporta da una collega di Kadri, stanca delle sue mani lunghe. In tribunale era emerso che (come rileva la Cassazione nella sentenza 30969) «Kadri O. era solito praticare scherzi di cattivo gusto toccando le colleghe di lavoro e così ponendo in essere un comportamento di certo poco raffinato e abituale». Tuttavia dalle stesse testimonianze era anche risultato che nel comportamento dell&#8217;uomo non era ravvisabile alcune «ebbrezza sessuale» in quanto, toccando le colleghe «non voleva soddisfare la propria libido». Contro l&#8217;assoluzione di Kadri O. aveva fatto ricorso in Cassazione la Procura generale della Corte d&#8217;Appello di Bologna&#8230;<a href="Confermata l'assoluzione ottenuta in appello da un lavoratore straniero, dopo la condanna in primo grado" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Il Corriere Della Sera</strong>   <a href="Confermata l'assoluzione ottenuta in appello da un lavoratore straniero, dopo la condanna in primo grado" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[Spiare la ex in automobile non è interferenza illecita]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/07/21/spiare-la-ex-in-automobile-non-e-interferenza-illecita/</link>
<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 07:39:35 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[Cassazione 28251/2009. I reati di intromissione nella vita altrui valgono solo per i luoghi di priva]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/imageskkkkkkkkk.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4534" title="imageskkkkkkkkk" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/imageskkkkkkkkk.jpg" alt="imageskkkkkkkkk" width="118" height="89" /></a></strong></p>
<p><strong>Cassazione 28251/2009.</strong></p>
<p><strong>I reati di intromissione nella vita altrui valgono solo per i luoghi di privata dimora.</strong></p>
<p>di Roberto Codini<br />
L’automobile non è equiparabile ad un luogo di privata dimora e pertanto non costituisce reato installare nell’auto della propria ex ragazza un apparecchio che consenta la ripresa sonora di quanto avviene al suo interno.Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando una sentenza del Tribunale della Libertà di Potenza.</p>
<p>Il caso riguarda un ragazzo, la cui fidanzata aveva interrotto la loro relazione sentimentale, che aveva installato nell’auto della ragazza, più precisamente nel vano della luce di cortesia, un telefono cellulare con suoneria disattivata sul quale era impostata la funzione di risposta automatica in modo da consentire la ripresa sonora di quanto avveniva all’interno dell’automobile.</p>
<p>Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza aveva chiesto la misura della custodia cautelare in cercere nei confronti del ragazzo, ma il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza aveva escluso che fossero ravvisabili i reati di interferenze illecite nella vita privata e di installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni previsti e puniti dal codice penale.</p>
<p>Per tale motivo il Procuratore della Repubblica di Potenza aveva proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che l’automobile dovesse essere considerata come un luogo di privata dimora&#8230;<a href="http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=88725&#38;idCat=75" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Cittadino Lex</strong>  <a href="http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=88725&#38;idCat=75" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Una figura di minaccia aggravata]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/07/18/una-figura-di-minaccia-aggravata/</link>
<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 13:37:45 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
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<description><![CDATA[Nella sentenza n. 682 del 15-1-2007, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al reato prev]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Nella sentenza n. 682 del 15-1-2007, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al reato previsto dall’art. 612 c.p., affermando, in particolare, che la minaccia eseguita con un bastone integra il delitto di minaccia aggravata, di cui al secondo comma dell’art. 612 c.p. Infatti, nel novero delle armi, ha osservato la Suprema Corte, non rientrano soltanto quelle proprie, ma anche quelle improprie, nozione che accoglie gli strumenti diretti ad offendere, dei quali la legge vieta il porto in modo assoluto o senza giustificato motivo, <em>ex</em> art. 585, secondo comma, c.p.</p>
<p>Quest’ultima norma, tra l’altro, precisa che sono assimilate alle armi le materie esplodenti, nonché i gas asfissianti e accecanti. Inutile dire che il reato di minaccia offende la libertà di autodeterminazione della persona e può avvenire con le più svariate condotte, essendo punita l’azione intimidatoria in quanto tale. Può altresì accadere che questa figura criminosa preceda la commissione di altri delitti, spesso più gravi: si pensi, ad esempio, alle lesioni personali, alle percosse, alla rissa, all’omicidio. Delle modalità con cui può avvenire il reato in esame si è d’altronde occupata una ricca produzione giurisprudenziale.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Le due guerre]]></title>
<link>http://linformazionefacciamocelanoi.wordpress.com/2009/07/17/le-due-guerre/</link>
<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 23:01:03 +0000</pubDate>
<dc:creator>Simone D'Angelo</dc:creator>
<guid>http://linformazionefacciamocelanoi.wordpress.com/2009/07/17/le-due-guerre/</guid>
<description><![CDATA[Giancarlo Caselli a Politicamente Scorretto «I giovanissimi sanno poco o nulla sul terrorismo e sull]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Giancarlo Caselli a Politicamente Scorretto «I giovanissimi sanno poco o nulla sul terrorismo e sull]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Robusto di Costituzione]]></title>
<link>http://twilightofmycountry.wordpress.com/2009/07/16/robusto-di-costituzione/</link>
<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:27:13 +0000</pubDate>
<dc:creator>Twilight of my Country</dc:creator>
<guid>http://twilightofmycountry.wordpress.com/2009/07/16/robusto-di-costituzione/</guid>
<description><![CDATA[Secondo la Sesta Commissione del CSM, il ddl Alfano sulla riforma del processo penale viola almeno q]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Secondo la Sesta Commissione del CSM, il ddl Alfano sulla riforma del processo penale viola almeno q]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[E' molestia rivelare "le corna" via sms alla ex del proprio amante ]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2009/07/16/e-molestia-rivelare-le-corna-via-sms-alla-ex-del-proprio-amante/</link>
<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:40:33 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[«Messaggi lesivi della dignità oltre che del decoro e dell&#8217;onore della persona offesa». La Cas]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/a42m18qca21osxjcavqv43xca5kz4w3cafec576cazmdejscaq951jwcaywltzscaeb3nabcay7knlsca77ufpecahzkzv7ca6ape3tcax1mb2tcam8woyvcancawdscalm1kducav639m9cakk3hcx.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4528" title="A42M18QCA21OSXJCAVQV43XCA5KZ4W3CAFEC576CAZMDEJSCAQ951JWCAYWLTZSCAEB3NABCAY7KNLSCA77UFPECAHZKZV7CA6APE3TCAX1MB2TCAM8WOYVCANCAWDSCALM1KDUCAV639M9CAKK3HCX" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2009/07/a42m18qca21osxjcavqv43xca5kz4w3cafec576cazmdejscaq951jwcaywltzscaeb3nabcay7knlsca77ufpecahzkzv7ca6ape3tcax1mb2tcam8woyvcancawdscalm1kducav639m9cakk3hcx.jpg" alt="A42M18QCA21OSXJCAVQV43XCA5KZ4W3CAFEC576CAZMDEJSCAQ951JWCAYWLTZSCAEB3NABCAY7KNLSCA77UFPECAHZKZV7CA6APE3TCAX1MB2TCAM8WOYVCANCAWDSCALM1KDUCAV639M9CAKK3HCX" width="84" height="127" /></a></strong></p>
<p><strong>«Messaggi lesivi della dignità oltre che del decoro e dell&#8217;onore della persona offesa».</strong></p>
<p><strong>La Cassazione ha confermato la condanna a una donna che aveva rivelato la sua relazione alla rivale</strong></p>
<p><strong>ROMA </strong>- Tra moglie e marito&#8230;, ma non solo. Anche tra un amante e la sua ex è meglio non mettere il dito. Si rischia infatti una multa per il reato di molestie chi si prende la briga di rivelare via sms le &#8220;corna&#8221; alla (o al) rivale tradita. Poco importa se il tradimento è cosa risaputa. Chi lo riceve subisce in ogni caso una «lesione della dignità». Lo ha stabilito la Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso di una 36enne calabrese Graziella A., condannata dal Tribunale di Castrovillari per molestie in danno di Franca M. con una multa di 300 euro, sospesa con la condizionale.</p>
<p>In effetti, rileva la prima sezione penale nella sentenza 28852, Graziella aveva inviato soltanto 5 messaggini a Franca M. dal 29 al 31 luglio 2007. Sms in cui Graziella faceva riferimento alla relazione sentimentale da lei intrattenuta con il convivente di Franca, dal quale aveva avuto anche una figlia, riportando «asserite espressioni dell&#8217;uomo in termini sprezzanti nei confronti della compagna»&#8230;.<a href="http://www.corriere.it/cronache/09_luglio_15/cassazione_amante_8f576970-7139-11de-b1fb-00144f02aabc.shtml" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Il Corriere della Sera</strong>   <a href="http://www.corriere.it/cronache/09_luglio_15/cassazione_amante_8f576970-7139-11de-b1fb-00144f02aabc.shtml" target="_blank">la notizia qui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Nell'Italia degli impuniti ci mancavano solo i fancazzisti]]></title>
<link>http://amatoblog.wordpress.com/2009/07/16/nellitalia-degli-impuniti-ci-mancavano-solo-i-fancazzisti/</link>
<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:32:53 +0000</pubDate>
<dc:creator>Beppe Amato</dc:creator>
<guid>http://amatoblog.wordpress.com/2009/07/16/nellitalia-degli-impuniti-ci-mancavano-solo-i-fancazzisti/</guid>
<description><![CDATA[La riforma del processo penale, i super-bonus ai manager delle banche americane, il boom della ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:justify;">La riforma del processo penale, i super-bonus ai manager delle banche americane, il boom della &#8220;generazione parassita&#8221; e le nuove regole per una maggiore sicurezza i  mare, sono le notizie che ho commentato stamattina per voi su Radio Antenna dello Stretto nel corso di &#8220;Non le mando a dire&#8230; le dico su Antenna&#8221;.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Clicca sul tasto play per riascoltarle.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="text-decoration:underline;"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-801" title="avvocati" src="http://amatoblog.wordpress.com/files/2009/01/avvocati.jpg" alt="avvocati" width="300" height="114" />Devastante la riforma del processo penale</strong></span><br />
Viola almeno quattro principi costituzionali e avrà effetti &#8220;devastanti&#8221; sull&#8217;efficacia delle indagini il ddl Alfano sulla riforma del processo penale.</p>
<p><span style='text-align:left;display:block;'><p><object type='application/x-shockwave-flash' data='http://wordpress.com/wp-content/plugins/audio-player/player.swf' width='290' height='24' id='audioplayer1'><param name='movie' value='http://wordpress.com/wp-content/plugins/audio-player/player.swf' /><param name='FlashVars' value='&amp;bg=0xf8f8f8&amp;leftbg=0xeeeeee&amp;lefticon=0x666666&amp;rightbg=0xcccccc&amp;rightbghover=0x999999&amp;righticon=0x666666&amp;righticonhover=0xffffff&amp;text=0x666666&amp;slider=0x666666&amp;track=0xFFFFFF&amp;border=0x666666&amp;loader=0x9FFFB8&amp;soundFile=http%3A%2F%2Fwww.fileden.com%2Ffiles%2F2009%2F3%2F4%2F2349103%2F16_7_2009%2Ffile%25201.mp3' /><param name='quality' value='high' /><param name='menu' value='false' /><param name='bgcolor' value='#FFFFFF' /></object></p></span></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="text-decoration:underline;"><img class="alignleft size-full wp-image-1212" title="manager" src="http://amatoblog.wordpress.com/files/2009/02/manager.jpg" alt="manager" width="300" height="114" />Super-bonus ai manager delle banche americane<br />
</span></strong>I manager di Merril Lynch si sono attribuiti 4 miliardi di bonus, appena prima dell&#8217;acquisizione da Bank of America. Critiche da parte delle banche europee.</p>
<p style="text-align:justify;"><span style='text-align:left;display:block;'><p><object type='application/x-shockwave-flash' data='http://wordpress.com/wp-content/plugins/audio-player/player.swf' width='290' height='24' id='audioplayer1'><param name='movie' value='http://wordpress.com/wp-content/plugins/audio-player/player.swf' /><param name='FlashVars' value='&amp;bg=0xf8f8f8&amp;leftbg=0xeeeeee&amp;lefticon=0x666666&amp;rightbg=0xcccccc&amp;rightbghover=0x999999&amp;righticon=0x666666&amp;righticonhover=0xffffff&amp;text=0x666666&amp;slider=0x666666&amp;track=0xFFFFFF&amp;border=0x666666&amp;loader=0x9FFFB8&amp;soundFile=http%3A%2F%2Fwww.fileden.com%2Ffiles%2F2009%2F3%2F4%2F2349103%2F16_7_2009%2Ffile%25202.mp3' /><param name='quality' value='high' /><param name='menu' value='false' /><param name='bgcolor' value='#FFFFFF' /></object></p></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="text-decoration:underline;"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3185" title="giovani_fancazisti" src="http://amatoblog.wordpress.com/files/2009/07/giovani_fancazisti.jpg" alt="giovani_fancazisti" width="300" height="114" />In Italia è boom di &#8220;fancazzisti&#8221; convinti</strong></span><br />
Una generazione di &#8220;fancazzisti&#8221;: è quanto emerge da un&#8217;indagine. In Italia sono 700mila tra i 25 e i 35 anni che non lavorano e non studiano per scelta.</p>
<p><span style='text-align:left;display:block;'><p><object type='application/x-shockwave-flash' data='http://wordpress.com/wp-content/plugins/audio-player/player.swf' width='290' height='24' id='audioplayer1'><param name='movie' value='http://wordpress.com/wp-content/plugins/audio-player/player.swf' /><param name='FlashVars' value='&amp;bg=0xf8f8f8&amp;leftbg=0xeeeeee&amp;lefticon=0x666666&amp;rightbg=0xcccccc&amp;rightbghover=0x999999&amp;righticon=0x666666&amp;righticonhover=0xffffff&amp;text=0x666666&amp;slider=0x666666&amp;track=0xFFFFFF&amp;border=0x666666&amp;loader=0x9FFFB8&amp;soundFile=http%3A%2F%2Fwww.fileden.com%2Ffiles%2F2009%2F3%2F4%2F2349103%2F16_7_2009%2Ffile%25203.mp3' /><param name='quality' value='high' /><param name='menu' value='false' /><param name='bgcolor' value='#FFFFFF' /></object></p></span></p>
<p><span style="text-decoration:underline;"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3186" title="acquascooter" src="http://amatoblog.wordpress.com/files/2009/07/acquascooter.jpg" alt="acquascooter" width="300" height="114" />Giro di vite per gli spericolati del mare<br />
</strong></span>In mare sempre più come in macchina. Da questa estate nuove regole e pene più severe. Nel mirino velocità, alcol e distanze di sicurezza.</p>
<p style="text-align:justify;"><span style='text-align:left;display:block;'><p><object type='application/x-shockwave-flash' data='http://wordpress.com/wp-content/plugins/audio-player/player.swf' width='290' height='24' id='audioplayer1'><param name='movie' value='http://wordpress.com/wp-content/plugins/audio-player/player.swf' /><param name='FlashVars' value='&amp;bg=0xf8f8f8&amp;leftbg=0xeeeeee&amp;lefticon=0x666666&amp;rightbg=0xcccccc&amp;rightbghover=0x999999&amp;righticon=0x666666&amp;righticonhover=0xffffff&amp;text=0x666666&amp;slider=0x666666&amp;track=0xFFFFFF&amp;border=0x666666&amp;loader=0x9FFFB8&amp;soundFile=http%3A%2F%2Fwww.fileden.com%2Ffiles%2F2009%2F3%2F4%2F2349103%2F16_7_2009%2Ffile%25204.mp3' /><param name='quality' value='high' /><param name='menu' value='false' /><param name='bgcolor' value='#FFFFFF' /></object></p></span></p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://oknotizie.virgilio.it/info/391402c1eff6402b/nell_italia_degli_impuniti_ci_mancavano_solo_i_fancazzisti.html" target="_blank"><img class="aligncenter" title="votami-su-oknotizie" src="../files/2009/02/votami-su-oknotizie.gif" alt="votami-su-oknotizie" width="440" height="45" /></a></p>
</div>]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Ddl Alfano, il CSM: viola la Carta, è devastante]]></title>
<link>http://legvaldicornia.wordpress.com/2009/07/15/ddl-alfano-il-csm-viola-la-carta-e-devastante/</link>
<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 15:10:58 +0000</pubDate>
<dc:creator>legvaldicornia</dc:creator>
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<description><![CDATA[Ansa, 15/07/09 Viola almeno quattro principi costituzionali, a cominciare da quello sull&#8217;obbli]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Ansa, 15/07/09 Viola almeno quattro principi costituzionali, a cominciare da quello sull&#8217;obbli]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[Il reato di diffamazione: caratteri generali]]></title>
<link>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/07/11/il-reato-di-diffamazione-caratteri-generali/</link>
<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 21:38:35 +0000</pubDate>
<dc:creator>Avv. Antonio Favruzzo</dc:creator>
<guid>http://studiolegalefavruzzo.com/2009/07/11/il-reato-di-diffamazione-caratteri-generali/</guid>
<description><![CDATA[Il reato di diffamazione è previsto dall’art. 595 c.p., ai sensi del quale «chiunque, fuori dei casi]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Il reato di diffamazione è previsto dall’art. 595 c.p., ai sensi del quale «chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032». La norma prosegue disponendo che la pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, o viene arrecata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in un atto pubblico, nonché nel caso di offesa ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una autorità costituita in collegio. Discussa è la natura del dolo richiesto dalla legge, che sarebbe generico secondo alcuni, specifico per altri. Il tentativo di diffamazione è di dubbia configurabilità; si potrebbe ritenere astrattamente configurabile nei casi in cui la condotta sia frazionabile. L’oggetto giuridico del delitto in esame consiste nella tutela della reputazione di una persona. Il momento consumativo si verifica quando viene percepito il fatto offensivo. Occorre che quest’ultimo sia comunicato ad almeno due persone, sia pure in tempi diversi. Di recente, la giurisprudenza ha precisato come il requisito della comunicazione con più persone, necessario ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, sussiste anche quando le espressioni offensive siano contenute in una lettera, indirizzata ad una pubblica autorità in forma impersonale, in una busta non chiusa e non in forma riservata (Cass., n. 27624/07). Inoltre, la comunicazione con più persone ricorre anche quando le parole lesive della reputazione altrui siano contenute in un telegramma (Cass., n. 19559/07) o inviate a mezzo telefax ad un ordine professionale (Cass., n. 18888/07). La diffamazione è perseguibile a querela di parte, a mente dell’art. 597 c.p. La differenza rispetto al reato di ingiuria consiste nel fatto che l’art. 594 c.p. richiede la presenza della vittima, mentre l’assenza di questa è caratteristica del delitto di diffamazione, che è essenzialmente a forma libera e può essere commesso mediante parole, scritti, disegni: in generale, con qualsiasi mezzo. Per talune ipotesi, di competenza del Giudice di Pace, è previsto un diverso trattamento sanzionatorio.</p>
<p> </p>
<p>LETTURE DI APPROFONDIMENTO</p>
<p> </p>
<p>Polvani M., <em>La diffamazione a mezzo stampa,</em> Cedam, Padova, 1998.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>

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