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	<title>tributi &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
	<link>http://en.wordpress.com/tag/tributi/</link>
	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "tributi"</description>
	<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 04:37:45 +0000</pubDate>

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	<language>en</language>

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<title><![CDATA[Anniversario caduta Muro di Berlino]]></title>
<link>http://afovidius.wordpress.com/2009/11/08/anniversario-caduta-muro-di-berlino/</link>
<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 10:47:11 +0000</pubDate>
<dc:creator>afovidius</dc:creator>
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<description><![CDATA[Pochi giorni fa si è iniziato a parlare… l’anniversario della caduta del Muro di Berlino…e ci tenevo]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Pochi giorni fa si è iniziato a parlare… l’anniversario della caduta del Muro di Berlino…e ci tenevo a scrivere questa frase… perché nel mondo la costruzione di questo genere di muri non è diminuito… bensì aumentato esponenzialmente.</p>
<p><strong>“Per ogni muro che cade… nel mondo se ne costruiscono altri 10!”</strong></p>
<p><a href="http://afovidius.files.wordpress.com/2009/11/cadutamurodiberlino1989.jpg"><img style="display:block;float:none;margin-left:auto;margin-right:auto;border:0;" title="cadutamurodiberlino1989" src="http://afovidius.files.wordpress.com/2009/11/cadutamurodiberlino1989_thumb.jpg?w=298&#038;h=191" border="0" alt="cadutamurodiberlino1989" width="298" height="191" /></a></p>
</div>]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Valentino Rossi campione 2009]]></title>
<link>http://afovidius.wordpress.com/2009/10/25/valentino-rossi-campione-2009/</link>
<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 15:59:43 +0000</pubDate>
<dc:creator>afovidius</dc:creator>
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<description><![CDATA[Complimenti a Vale… un altro uovo fatto dalla vecchia gallina]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Complimenti a Vale… un altro uovo fatto dalla vecchia gallina <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://afovidius.files.wordpress.com/2009/10/valentinorossicampionesepang2009.jpg"><img style="border-right:0;border-top:0;display:block;float:none;margin-left:auto;border-left:0;margin-right:auto;border-bottom:0;" title="valentinorossicampionesepang2009" src="http://afovidius.files.wordpress.com/2009/10/valentinorossicampionesepang2009_thumb.jpg?w=390&#038;h=266" border="0" alt="valentinorossicampionesepang2009" width="390" height="266" /></a></p>
</div>]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Lo scudo della libertà (di evasione)]]></title>
<link>http://marcocavallero.wordpress.com/2009/09/30/lo-scudo-della-liberta-di-evasione/</link>
<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:23:12 +0000</pubDate>
<dc:creator>marcocavallero</dc:creator>
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<description><![CDATA[  Tremonti, da mesi, ci parla appassionatamente della sua lotta alle banche, ai poteri forti e agli ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:center;"> </p>
<p style="text-align:center;"><img class="aligncenter" title="Pillini" src="http://1.bp.blogspot.com/__gfmtkiShMc/SrsUTK07TCI/AAAAAAAAC3M/sfHjZis33J8/s400/scudo+fiscale1.jpg" alt="" width="340" height="340" /></p>
<p style="text-align:justify;">Tremonti, da mesi, ci parla appassionatamente della sua lotta alle banche, ai poteri forti e agli evasori: oggi, questa severità è al 5%. Tutti coloro che hanno portato per anni i capitali all&#8217;estero potranno tranquillamente riportarli in Italia pagando il 5% e avendo praticamente l&#8217;immunità. Se la severità di questo governo verso i clandestini fosse la stessa di quella nei confronti degli evasori significherebbe che se un clandestino fosse scoperto il governo dovrebbe garantirgli l&#8217;impunita ed offrirgli una cena all&#8217;Hilton.</p>
<p style="text-align:justify;">Questa legge è, per citare i comunisti di Famiglia Cristiana, un insulto ai cittadini onesti. Questo Paese, ormai, si è abituato ad uno Stato che sempre di più maltratta i poveri cristi e stende tappeti rossi per i criminali dotati di capitali. </p>
<p style="text-align:justify;">Approfondendo il testo della legge, sulla quale il governo ha posto la 25esima fiducia (Prodi era arrivato a 18 nello stesso periodo), possiamo scoprire alcune chicche. Provo a riassumerne alcune, linkandovi il <a href="http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=88841&#38;idCat=33">testo della legge</a>:</p>
<p style="text-align:justify;">-  A seguito del pagamento della sanzione del 5 per cento per il rientro o la regolarizzazione di capitali all&#8217;estero risulteranno non punibili anche taluni reati penali fiscali e societari, fra cui il falso in bilancio. Questo significa impunità fiscale per tutti i clandestini del fisco.</p>
<p style="text-align:justify;">- Gli intermediari incaricati delle procedure di rimpatrio e regolarizzazione sono esentati dall&#8217;obbligo di segnalazione a fini di lotta al riciclaggio. Gli intermediari (i complici dell&#8217;evasione), oltre a guadagnare sul rimpatrio dei capitali, possono tacere di fronte ai rischi del riciclaggio. Il mafioso ed il cammorista che ha mandato i capitali in svizzera per riciclarli trova nello Stato un fedele alleato per ripulire i soldi di droga ed estorsioni.</p>
<p style="text-align:justify;">- Ampliata infine la platea dei destinatari della norma che comprende anche le società partecipate o collegate all&#8217;estero. Più evasione per tutti.</p>
<p style="text-align:justify;">- Secondo le stime della GdF, ammontano a quasi 300 miliardi di euro i patrimoni degli italiani detenuti all&#8217;estero che potrebbero essere rimpatriati aderendo allo scudo fiscale. Di questi 300 miliardi lo stato ha già individuato l&#8217;evasione di 500 contribuenti per un miliardo di euro,  con lo scudo lo Stato recupererebbe solo il 5% di quel miliardo, mentre con un procedimento penale e tributario si incasserebbe il 44% più le sanzioni che oscillano tra il 200 e il 400% dell&#8217;imposta evasa. In cifre da 440/600 milinoni  a 50. Pensate a quanto pagate di tasse voi.</p>
<p style="text-align:justify;">Ecco cosa significa mettere un fiscalista al ministero dell&#8217;economia: prima cercava di far evadere i clienti eludendo la legge, ora crea legge ad hoc: un risparmio di tempo per gli evasori e i criminali. Meno male che Tremonti c&#8217;è!</p>
<p style="text-align:justify;"><span style='text-align:center; display: block;'><object width='425' height='350'><param name='movie' value='http://www.youtube.com/v/_eV0jQVWyzY&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;hd=0' /><param name='allowfullscreen' value='true' /><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://www.youtube.com/v/_eV0jQVWyzY&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;hd=0' type='application/x-shockwave-flash' allowfullscreen='true' width='425' height='350' wmode='transparent'></embed></object></span></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[TRIBUTI: il tributarista Righi attende la risoluzione degli appelli presentati da 1 anno]]></title>
<link>http://perugiafreepress.wordpress.com/2009/09/22/tributi-il-tributarista-righi-attende-la-risoluzione-degli-appelli-presentati-da-1-anno/</link>
<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:00:58 +0000</pubDate>
<dc:creator>perugiafreepress</dc:creator>
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<description><![CDATA[Sulla TIA guardatevi dai falsi profeti di Eugenio Righi Dunque, anche la Corte Costituzionale, dopo ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Sulla TIA guardatevi dai falsi profeti di Eugenio Righi Dunque, anche la Corte Costituzionale, dopo ]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Brunetta bluff]]></title>
<link>http://beataignoranza.wordpress.com/2009/09/12/brunetta-bluff/</link>
<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 07:43:50 +0000</pubDate>
<dc:creator>byzas75</dc:creator>
<guid>http://beataignoranza.wordpress.com/2009/09/12/brunetta-bluff/</guid>
<description><![CDATA[Da L&#8217;Espresso del 10 settembre 2009 Ha vantato risultati clamorosi contro gli assenteisti. Ma ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:right;">Da <a href="http://espresso.repubblica.it/dettaglio/brunetta-bluff/2109330//0"><em>L&#8217;Espresso</em></a> del 10 settembre 2009</p>
<p style="text-align:center;"><!-- fine TITOLO --><!-- inizio FIRMA --><!-- fine FIRMA --> <!-- inizio SOMMARIO --><strong>Ha vantato risultati clamorosi contro gli assenteisti. Ma ora si scopre che purtroppo non sono diminuiti. E che le statistiche riportavano soltanto i dati ottimistici. Mentre il ministro ha penalizzato soprattutto le donne</strong></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://media.panorama.it/media/foto/2008/09/18/48d237fd06539_zoom.JPG" alt="" width="468" height="318" /></p>
<p>I benefici effetti prodigiosi della &#8216;cura Brunetta&#8217; per i fannulloni della nostra pubblica amministrazione sono il fiore all&#8217;occhiello di questo governo. Della sua terapia miracolosa, il ministro figlio di un venditore ambulante veneziano è riuscito a convincere tutti, dagli statistici agli stessi politici d&#8217;opposizione. Per la gente comune, grazie a lui l&#8217;impiegato lavativo è stato rimesso in riga. D&#8217;altronde come interpretare altrimenti il mirabolante meno 40 per cento di assenze per malattia propagandato a più riprese dal suo ministero? La realtà, però, è diversa dai fuochi d&#8217;artificio alla festa del Redentore. E poche coraggiose voci fuori dal coro fra gli statistici del nostro Paese sgonfiano quei numeri, ridimensionando l&#8217;ormai celebre effetto-Brunetta. Che si fonda su tre pilastri di cartapesta.<!--more--></p>
<p>Il primo: l&#8217;analisi si limita agli enti che ci tengono a farsi belli della propria virtuosità (mentre gli asini se la battono). Il secondo: nei suoi conti mancano all&#8217;appello grossi pezzi dell&#8217;apparato statale &#8211; come l&#8217;istruzione e le forze di polizia &#8211; nonché ministeri o comuni importanti. Il terzo: le sue statistiche tagliate con l&#8217;accetta spesso finiscono col premiare chi non se lo merita e punire chi non ha colpa. Senza dimenticare che gli stessi dati del ministero iniziano a riconoscere che &#8216;l&#8217;onda&#8217; si sta ritirando.</p>
<p><strong>Riflusso napoletano</strong><br />
Che il travet non abbia più così paura degli strali di Brunetta, infatti, è proprio il suo ministero a raccontarcelo. La riduzione delle assenze per malattia registrata a settembre dello scorso anno, quando si era raggiunto il meno 44,6 per cento, è stato il picco dal quale poi non si è fatto altro che scendere. In modo graduale, ma inesorabile: meno 41 a novembre, meno 33 ad aprile, meno 27 a giugno, per finire con il meno 17 di luglio. Mai come in quest&#8217;ultimo mese ci sono state tante amministrazioni che hanno invertito la tendenza, col meno che si è andato trasformando in più. Al Comune di Napoli le assenze si sono impennate del 30 per cento, nonostante il fatto che a palazzo San Giacomo i dipendenti siano diminuiti. Anche l&#8217;altra grande città del Regno delle due Sicilie, Palermo, si distingue per la propria indifferenza al ministro-castigatore. Con una particolarità: fra gli uffici che hanno lavorato meno, negli ultimi quattro mesi dell&#8217;anno scorso, ci sono quelli addetti a raccogliere soldi per il Comune (servizio Tributi e Tarsu). Alla faccia della lotta all&#8217;evasione. Sempre stando ai numeri ministeriali, non è che a Nord se la passino meglio. A Parma, per esempio, chi lavora in Comune a luglio se l&#8217;è squagliata: più 32 per cento, rispetto allo zero di giugno e al meno 21 per cento di maggio. E il malcostume non cambia se ci spingiamo ancora in su, per fare tappa in un paesino brianzolo piuttosto noto: ad Arcore, dove il premier ha casa, le assenze sono salite del 27 per cento rispetto all&#8217;anno scorso. In barba al suo illustre e industrioso cittadino.  <!-- OAS AD 'Middle' - gestione 180x150 square inside --></p>
<div id="adMiddle" style="display:none;">// &#60;![CDATA[// <a href="http://oas.repubblica.it/RealMedia/ads/click_nx.ads/espressonline.it/es/interna/1602769177@Top,TopLeft,TopRight,Right,Middle,Position1,x40,x41,x42,x43,x44,x45,x46,Bottom%21Middle" target="_blank"><img src="http://oas.repubblica.it/RealMedia/ads/adstream_nx.ads/espressonline.it/es/interna/1602769177@Top,TopLeft,TopRight,Right,Middle,Position1,x40,x41,x42,x43,x44,x45,x46,Bottom%21Middle" border="0" alt="" /></a></div>
<p><strong>A scoppio ritardato</strong><br />
L&#8217;afflosciarsi dell&#8217;effetto Brunetta è però solo una parte di quello che il ministro non dice. Se oggi il fannullone italiano inizia a essere una specie protetta, non è solo merito suo (anche se lui se lo arroga tutto). Come dimostrano i dati della Ragioneria generale dello Stato, è già da fine 2004 che si verifica nella popolazione dei dipendenti pubblici una concreta diminuzione di chi si dà malato. Ovverosia già molto prima dell&#8217;era post Brunetta del pubblico impiego . Alla Provincia a Pisa lo sanno bene: dall&#8217;inizio del 2005 l&#8217;ente toscano è riuscito nell&#8217;impresa di abbassare del 20-30 per cento il tasso d&#8217;assenteismo. &#8220;Tutto quello che potevamo recuperare l&#8217;abbiamo recuperato, motivo per cui ora le assenze oscillano di mese in mese, seguendo cause fisiologiche come il tempo o i cicli influenzali&#8221;, dice il direttore generale Giuliano Palagi, non curandosi del più 17,5 per cento fatto segnare a luglio.</p>
<p>Al di là di questa &#8216;appropriazione indebita&#8217;, cosa più grave nel bluff mediatico del ministro-economista è la mancanza di attendibilità dei dati che diffonde ogni mese. &#8220;Le sue cifre aprono una finestra solo su una parte del panorama della nostra pubblica amministrazione: quella migliore&#8221;, fa notare Giulio Zanella, ricercatore all&#8217;Università di Siena e firma del sito di economisti noisefromamerika.org. Appellandosi alla collaborazione delle singole amministrazioni, il ministero infatti non pubblica tutti i numeri degli enti &#8211; né potrebbe &#8211; ma solo quelli inviati di loro spontanea volontà. Per capirci, è come se a scuola venissero interrogati solo i ragazzi che si offrono volontari: ai somari per cavarsela basta stare zitti. &#8220;Però in questo modo il campione non è rappresentativo, e i risultati tanto strombazzati non hanno alcun valore scientifico, perché inevitabilmente sovrastimano la realtà&#8221;, aggiunge Zanella. E non ha aiutato nemmeno &#8220;l&#8217;operazione di &#8216;pulitura&#8217; dei dati fatta dall&#8217;Istat&#8221;, perché si è trattato, per l&#8217;appunto, solo di una pulitura. &#8220;Mi aspetto che i prossimi dati ufficiali della Ragioneria generale dello Stato, che rappresenteranno la prova del nove, ridimensionino quel 40 per cento di Brunetta&#8221;, conclude il ricercatore senese. Facendo piazza pulita della retorica politica.</p>
<p><!-- fine SOMMARIO --><strong>Il paradosso di Sondrio</strong><br />
Che i numeri del ministero siano tutt&#8217;altro che uno specchio fedele della realtà lo si capisce anche da altre falle, più o meno grandi. Prima di tutto c&#8217;è quella postilla con cui si avvertono i lettori che nell&#8217;analisi mensile non rientrano scuola, università, regioni e pubblica sicurezza. Cioè un bel pezzo d&#8217;apparato statale. Inoltre, gli stessi enti i cui dati trovi un mese, magari latitano il mese prima. Tanto che spiccano frequenti assenze di lusso: a luglio mancavano i dati del ministero degli Interni e di quello dei Trasporti, della Provincia e del Comune di Milano, dei Comuni di Torino, Bari e Venezia. Quasi tutti, ad eccezione del Viminale e del capoluogo pugliese, erano invece presenti nella rilevazione del mese precedente. Infine, a scapito delle verità di Brunetta va la scarsa collaborazione delle amministrazioni nel loro insieme: meno della metà delle 10 mila burocrazie italiane compila i moduli on line. Certo oggi va meglio che agli inizi, quando già nei primi cinque mesi dall&#8217;approvazione della legge 133 Brunetta aveva sbandierato il suo famoso 40 per cento: all&#8217;epoca solo il 15 per cento di quella che è l&#8217;intera burocrazia italiana aveva risposto alle sollecitazioni ministeriali.</p>
<p>C&#8217;è poi un ultimo errore da prendere in considerazione, del quale già avvertono a scuola quando ti insegnano a fare la media fra due numeri: se io mangio due polli e tu non mangi niente, se non stai attento finisci col sostenere che abbiamo mangiato un pollo a testa. È il malinteso in cui si incappa prendendo alla lettera i dati di Brunetta. Se scorri i numeri più aggiornati fra quelli forniti dal ministero, al secondo posto nella top ten trovi il Comune di Sondrio, con un aumento delle ore di assenza per malattia di oltre il 90 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Che sia Sondrio, proprio la terra natìa di Giulio Tremonti, la capitale dei fannulloni d&#8217;Italia? Non esattamente. A un&#8217;analisi appena meno superficiale, infatti, ti accorgi di come stiano le cose in realtà. &#8220;Quella del ministero è una statistica piuttosto rozza&#8221;, contesta Alcide Molteni, sindaco del comune lombardo: &#8220;Ora, io ho circa 150 dipendenti. Tre di questi hanno malattie croniche che li obbligano a casa tutto l&#8217;anno, chi per l&#8217;infarto, chi per seri problemi polmonari, e loro da soli coprono gran parte delle assenze. Ad agosto, per esempio, su 87 giorni di malattia, in tre ne hanno fatti 62, e tutti gli altri ne hanno fatti 25&#8243;. Per converso è facile capire che, come a Sondrio si punisce chi non ha colpe, la media &#8216;del pollo&#8217; può tranquillamente finire col premiare chi invece non lo meriterebbe.</p>
<p><strong>Le donne nel mirino</strong><br />
Sotto la scure di Brunetta, però, non ci finiscono solo i malati gravi. I primi risultati di uno studio ancora in corso all&#8217;Istat &#8211; sul numero di persone che fanno orario ridotto a causa di malattia in una settimana tipo &#8211; smorzano gli entusiasmi dei brunettiani convinti, concentrandosi sui primi sei mesi dall&#8217;entrata in vigore della legge. Ebbene, il primissimo (e forse l&#8217;unico) colpo inferto dalla sua crociata antifannulloni si è abbattuto nell&#8217;estate 2008 su una ben precisa fetta dei dipendenti pubblici: le donne del Centro Italia. E basta. Che cosa avranno mai fatto le donne di Roma per meritarsi questo? Una possibile spiegazione ce la suggerisce Riccardo Gatto, ricercatore Istat, e autore dello studio insieme ad Andrea Spizzichino: &#8220;D&#8217;estate, una volta chiuse le scuole, si hanno più problemi a trovare qualcuno a cui affidare un bimbo, e quindi è possibile che ci si assenti solo per gestirli meglio. Infatti, la differenza significativa rispetto agli uomini sul lavoro è che sono ancora le donne a farsi tipicamente carico delle mansioni familiari&#8221;.</p>
<p>E sempre le donne, secondo un calcolo fatto da Zanella, fanno mediamente due giorni di assenza l&#8217;anno in più degli uomini, per evidenti ragioni familiari e biologiche. Fra l&#8217;autunno e l&#8217;inverno, invece, ci si ammala per davvero. E proprio negli ultimi tre mesi del 2008, sempre secondo lo studio di Gatto, l&#8217;effetto Brunetta semplicemente &#8220;non emerge più dall&#8217;analisi dei dati&#8221;. &#8220;Già nei tre mesi estivi il fenomeno non è particolarmente rilevante&#8221;, osserva, &#8220;perché passa dall&#8217;1,8 dell&#8217;anno prima all&#8217;1,3 per cento. Ma nel quarto trimestre la legge sembra aver esaurito il suo effetto&#8221;. Conclusioni pesanti e fuori dal coro, quelle di Gatto, pronunciate durante un seminario a &#8216;casa&#8217; del ministro. E passate sotto silenzio.</p>
<p><strong>Un mini-risultato</strong><br />
Insomma, malati cronici, donne con figli, ma di fannulloni puniti, per ora, neanche l&#8217;ombra. Fatta la tara, che cosa resta concretamente di questa &#8216;cura Brunetta&#8217;? Secondo Zanella, in ultima analisi, si potrebbe parlare di un 10 per cento in meno di assenze. Ma qui finisce. &#8220;Il fatto che quest&#8217;anno i numeri del ministro si siano ridotti è normale, perché le assenze non possono continuare a calare all&#8217;infinito&#8221;. Un effetto, quindi, c&#8217;è stato, ma è &#8220;un puro effetto di prezzo, dovuto alla decurtazione dallo stipendio dei giorni di assenza. Se oggi le arance costano un euro, e domani due, ne comprerai di meno. Qui è la stessa cosa. Ognuno fa i propri conti: prima potevo ammalarmi quanto volevo, adesso non più, quindi cercherò di fare meno assenze. Allora si raggiunge un nuovo equilibrio, in cui le assenze tornano a essere costanti&#8221;.</p>
<p>Certo è che però non basta tenere la gente in ufficio (magari con 38 di febbre) per farla essere produttiva. &#8220;La soluzione non è costringere la gente ad andare al lavoro in qualsiasi condizione di salute, visto che si può arrivare a perdere fino a 50 euro al giorno in caso di malattia&#8221;, contesta Michele Gentile della Cgil: &#8220;Quel che servirebbe, in realtà, sarebbero più controlli da parte dei dirigenti, cosa che nel privato avviene molto più che nel pubblico&#8221;, suggerisce Gianni Baratta della Cisl. Insomma, conclude Gentile, &#8220;la diagnosi è giusta, ma la terapia è sbagliata&#8221;.</p>
<p style="text-align:right;"><em>di Gianni Del Vecchio e Stefano Pitrelli</em></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[Sistema di gestione deleghe]]></title>
<link>http://riusopeople.wordpress.com/2009/09/08/sistema-di-gestione-deleghe/</link>
<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 07:00:51 +0000</pubDate>
<dc:creator>paolosub</dc:creator>
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<description><![CDATA[Destinata ad Enti che abbiano la necessità di gestire in modo automatizzato l’attribuzione di delegh]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Destinata ad Enti che abbiano la necessità di gestire in modo automatizzato l’attribuzione di deleghe ad intermediari per l’erogazione di servizi fiscali. Essa comprende servizi tipo: visura deleghe, verifica del possesso di delega; revoca di delega; amministrazione del catalogo deleghe;invio richiesta di delega.</p>
<p><strong><img title="Continua..." src="https://riusopeople.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><!--more-->Ente proponente</strong>: Comune di Firenze &#8211; <strong>N. catalogo Cnipa: </strong>323</p>
<p><a title="Scheda catalogo" href="http://riuso.cnipa.gov.it/soluzioni/anteprima.bfr?id=323">Scheda catalogo</a> – <strong>Soluzione on line</strong>: <a title="Portale dei servizi del Comune di Genova - Tributi" href="http://servizionline.comune.genova.it/home_dei_servizi/link/tributi/intermediari.html" target="_blank">Portale dei servizi del Comune di Genova – Tributi</a></p>
<p><strong>Stato di consolidamento al 2009*:</strong> servizi usati solo su Genova, Ravenna e Carpi. Stato di consolidamento medio.</p>
<p>* Aggiornamento a cura del Comune di Firenze.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Servizi Tributari]]></title>
<link>http://riusopeople.wordpress.com/2009/09/08/servizi-tributari/</link>
<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 07:00:22 +0000</pubDate>
<dc:creator>paolosub</dc:creator>
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<description><![CDATA[Insieme di 50 servizi fiscali di front-end per consentire al cittadino di effettuare diversi pagamen]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Insieme di 50 servizi fiscali di front-end per consentire al cittadino di effettuare diversi pagamenti di tributi al Comune. Sono supportate le seguenti tipologie di tributi: ICI, TARSU e COSAP/TOSAP (OSAP). I servizi sono sia di tipo generico, cioè di carattere informativo, che personalizzato, con accesso tramite autenticazione. È possibile configurare il sistema per consentire l’accesso ad intermediari, tramite firma digitale.</p>
<p><strong><!--more-->Ente proponente</strong>: Comune di Firenze &#8211; <strong>N. catalogo Cnipa: </strong>271</p>
<p><a title="Scheda catalogo" href="http://riuso.cnipa.gov.it/soluzioni/anteprima.bfr?id=271">Scheda catalogo</a> – <strong>Soluzione on line</strong>: <a title="Portale dei Servizi del Comune di Genova" href="http://servizionline.comune.genova.it/home_dei_servizi/home_tributi.htm">Portale dei Servizi del Comune di Genova</a></p>
<p><strong>Stato di consolidamento al 2009*:</strong> l&#8217;area ICI è molto usata e diffusa ed in buono stato di consolidamento. L&#8217;area OSAP è poco usata. L&#8217;area TARSU risulta al momento non implementata da alcun Ente.</p>
<address>* Aggiornamento a cura del Comune di Firenze.<br />
</address>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Confermata la nullità delle cartelle esattoriali non sottoscritte]]></title>
<link>http://studiocapuano.wordpress.com/2009/06/12/confermata-la-nullita-delle-cartelle-esattoriali-non-sottoscritte/</link>
<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 11:50:13 +0000</pubDate>
<dc:creator>studiocapuano</dc:creator>
<guid>http://studiocapuano.wordpress.com/2009/06/12/confermata-la-nullita-delle-cartelle-esattoriali-non-sottoscritte/</guid>
<description><![CDATA[Le cartelle di pagamento non sottoscritte dal responsabile del procedimento, sono annullabili, se em]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Le cartelle di pagamento non sottoscritte dal responsabile del procedimento, <strong>sono annullabili</strong>, se emesse con il vizio di sottoscrizione prima della data del 1° agosto 2007 ; <strong>sono nulle</strong> se emesse invece con il vizio di sottoscrizione dopo il 1° agosto 2007 . Ciò per effetto dell’art. 36, comma 4ter, legge n. 31/2008 e alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2009.</p>
<p>A confermarlo c&#8217;è stata la sentenza n. 63 emessa dalla Commissione tributaria della Regione Puglia il 4 maggio 2009 (<a href="http://www.consulentidellavoro.it/pdf/sentenza_cartelle_mute.pdf">visualizza sentenza</a>)</p>
<p>Si ricorda ciò che è contenuto nello <strong>Statuto del Contribuente,</strong> e cioè che gli atti dell’Amministrazione finanziaria devono essere motivati e devono tassativamente indicare:</p>
<address>- l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito; </address>
<address>- il responsabile del procedimento; </address>
<address>-l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela; </address>
<address>- le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.</address>
<address>- il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.</address>
<p>In mancanza di tali requisiti, la cartella esattoriale contiene un vizio di forma e come tale può essere contestata.</p>
<address></address>
</div>]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[80% delle tasse allo stato italiano]]></title>
<link>http://matteospigolon.wordpress.com/2009/06/01/80-delle-tasse-allo-stato-italiano/</link>
<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 05:30:44 +0000</pubDate>
<dc:creator>venethia</dc:creator>
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<description><![CDATA[Incolo chi un studio fato dala CGIA de Mestre. BORTOLUSSI: “PAGHIAMO ALLO STATO QUASI L’80% DELLE TA]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Incolo chi un studio fato dala CGIA de Mestre. BORTOLUSSI: “PAGHIAMO ALLO STATO QUASI L’80% DELLE TA]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[C’è la crisi ma...]]></title>
<link>http://paoblog.wordpress.com/2009/05/26/c%e2%80%99e-la-crisi-ma/</link>
<pubDate>Tue, 26 May 2009 08:04:34 +0000</pubDate>
<dc:creator>paoblog</dc:creator>
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<description><![CDATA[Non è malato di epistolomania Amelio Basso, imprenditore della sua Basso Legnami, media azienda fami]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong>Non è malato di epistolomania Amelio Basso, imprenditore della sua Basso Legnami</strong>, media azienda fami­liare da 18 milioni di fatturato nel vercellese. È solo che, a 75 anni compiuti, ha «ancora vo­glia di lavorare» e ha capito pri­ma degli altri che con la rifor­ma dell’indeducibilità degli in­teressi passivi introdotta con la Finanziaria 2008 si troverà ora a pagare tasse «più che raddop­piate: per noi l’Ires — spiega al telefono — passa da 58.022 a 121.070 euro, il 108% in più, a parità di risultato economico». Ed è per questo che si è messo a scrivere lettere. Prima alla Confindustria. Poi nei giorni scorsi «al presidente Berlusco­ni e al ministro Tremonti»</p>
<p><strong>Infi­ne ha scritto al Corriere da «let­tore assiduo»</strong>. «Ho scritto all’al­lora presidente Luca Monteze­molo già nel gennaio 2008 do­po la votazione di una norma contenuta nella Finanziaria 2008, l’ultima del governo Pro­di ma comunque tenuta gelosa­mente dall’attuale governo Ber­lusconi, che introduceva la no­vità ». L’imprenditore racconta che la sua azienda importa legnami per «porte, mobili, barche, bot­ti, bare da morto&#8230;».</p>
<p>«Dobbia­mo tenere grandi scorte di le­gname e siamo obbligati al cre­dito bancario: da qui gli interes­si che superano il mezzo milio­ne e che con le nuove norme posso dedurre per poco più del­la metà». L’Agenzia delle entrate, che ha da poco emesso una circola­re sull’argomento, conferma l’indeducibilità parziale intro­dotta per evitare che aziende in difficoltà possano eccedere con l’indebitamento ma ag­giunge che la parte non dedot­ta può essere trascinata all’an­no successivo.</p>
<p><strong>Molto dipende dunque dalla capacità di ripre­sa dell’azienda. </strong>Basso è «con­vinto che molti imprenditori come lui non si siano ancora re­si conto dell’effetto della nor­ma. Per le aziende c’è ancora tutto giugno prima della dichia­razione al Fisco e sono in molti a farla all’ultimo momento». Insomma, il caso dell’im­prenditore è importante per­ché non è isolato. A lanciare l’allarme sono stati anche i commercialisti.</p>
<p>«La riforma da una parte ha semplificato la norma, ma limitando la deduci­bilità al 30% del reddito operati­vo lordo — conferma Stefano Poggi Longostrevi commercia­­lista dello studio Sarubbi-Sorbi­ni- Poggi di Milano — si vanno a colpire di più le aziende che vanno male.</p>
<p>La norma è stata pensata in un momento diver­so da quello attuale. Ci sono sta­ti anche dei tentativi in Parla­mento di modifica della quota del 30%. Tutti senza successo. E adesso molte aziende potreb­bero dover fare i conti con gli interessi che nel 2008 erano an­cora alti e risultati negativi a causa della crisi».</p>
<p><!-- google_ad_section_end -->Massimo Sideri &#8211; www.corriere.it</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Le tasse locali nel 2009 continuano ad aumentare ]]></title>
<link>http://fidest.wordpress.com/2009/05/17/le-tasse-locali-nel-2009-continuano-ad-aumentare/</link>
<pubDate>Sun, 17 May 2009 10:33:24 +0000</pubDate>
<dc:creator>fidest</dc:creator>
<guid>http://fidest.wordpress.com/2009/05/17/le-tasse-locali-nel-2009-continuano-ad-aumentare/</guid>
<description><![CDATA[La studio, condotto da Krls Network of Business Ethics per conto dell’Associazione Contribuenti Ital]]></description>
<content:encoded><![CDATA[La studio, condotto da Krls Network of Business Ethics per conto dell’Associazione Contribuenti Ital]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Equitalia: cancellazione d’ufficio ed in autotutela di tributi e sanzioni amministrative prescritte. Proposta di legge presentata dal gruppo parlamentare di ITALIA DEI VALORI primo firmatario il senatore Pino CAFORIO ]]></title>
<link>http://primapaginacasertana.wordpress.com/2009/05/16/equitalia-cancellazione-d%e2%80%99ufficio-ed-in-autotutela-di-tributi-e-sanzioni-amministrative-prescritte-proposta-di-legge-presentata-dal-gruppo-parlamentare-di-italia-dei-valori-primo-firmatario/</link>
<pubDate>Sat, 16 May 2009 14:48:33 +0000</pubDate>
<dc:creator>avv. Antonio Gaudiano</dc:creator>
<guid>http://primapaginacasertana.wordpress.com/2009/05/16/equitalia-cancellazione-d%e2%80%99ufficio-ed-in-autotutela-di-tributi-e-sanzioni-amministrative-prescritte-proposta-di-legge-presentata-dal-gruppo-parlamentare-di-italia-dei-valori-primo-firmatario/</guid>
<description><![CDATA[Il 28 aprile scorso segnalammo l’opportunità di una proposta di legge in materia di cartelle di paga]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Il 28 aprile scorso segnalammo l’opportunità di una proposta di legge in materia di cartelle di paga]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Richieste di pagamento per tributi e proventi prescritti]]></title>
<link>http://fidest.wordpress.com/2009/04/29/richieste-di-pagamento-per-tributi-e-proventi-prescritti/</link>
<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 07:36:12 +0000</pubDate>
<dc:creator>fidest</dc:creator>
<guid>http://fidest.wordpress.com/2009/04/29/richieste-di-pagamento-per-tributi-e-proventi-prescritti/</guid>
<description><![CDATA[Il componente del dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Gio]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Il componente del dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Gio]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Il 5 per mille per la tua città]]></title>
<link>http://pioltello.wordpress.com/2009/04/21/il-5-per-mille-per-la-tua-citta/</link>
<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:29:13 +0000</pubDate>
<dc:creator>listapioltello</dc:creator>
<guid>http://pioltello.wordpress.com/2009/04/21/il-5-per-mille-per-la-tua-citta/</guid>
<description><![CDATA[Come già nel 2008,  segnaliamo la possibilità di mantenere in città il 5 per mille delle tue imposte]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Come <a href="http://pioltello.wordpress.com/2008/05/03/il-tuo-cinque-per-mille-in-citta/" target="_blank">già nel 2008</a>,  segnaliamo la possibilità di mantenere in città il 5 per mille delle tue imposte IRPEF, indicando nel CUD o nel 730 uno dei seguenti destinatari:<a href="http://pioltello.wordpress.com/files/2009/04/5permille1.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1155" title="5permille1" src="http://pioltello.wordpress.com/files/2009/04/5permille1.png?w=300" alt="5permille1" width="300" height="239" /></a></p>
<ul>
<li>firmando nella casella &#8220;Attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente&#8221; il 5 per mille sarà destinato ai <strong>servizi sociali del Comune di Pioltello</strong></li>
</ul>
<p>oppure</p>
<ul>
<li>firmando nella casella &#8220;Sostegno delle associazioni &#8230;&#8221; e specificando il codice della associazione, il 5 per mille sarà destinato ad una <strong>Associazione di volontariato sportivo, sociale e culturale</strong>. In questo caso, ecco l&#8217;elenco delle Associazioni di Pioltello con il relativo codice da scrivere:</li>
</ul>
<table style="border-collapse:collapse;height:516px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="453">
<col style="width:340pt;" width="453"></col>
<col style="width:165pt;" width="220"></col>
<col style="width:63pt;" width="84"></col>
<tbody>
<tr style="height:12.75pt;">
<td class="xl25" style="height:12.75pt;width:340pt;" width="453" height="17"><strong>ASSOCIAZIONE</strong><span> </span></td>
<td class="xl25" style="width:165pt;" width="220"><strong>INDIRIZZO</strong></td>
<td class="xl26" style="width:63pt;" width="84"><strong>CODICE<span> </span></strong></td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17"><a href="http://centroamaltea.it/" target="_blank">A.S.D. &#8216;AMALTEA CENTRO BENESSERE   GLOBALE&#8217;</a></td>
<td>VIA PAOLO UCCELLO 1</td>
<td class="xl24">05706740965</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17"><a href="http://www.gsairone.it/" target="_blank">GRUPPO SPORTIVO AIRONE</a></td>
<td>VIA BEATO ANGELICO SNC</td>
<td class="xl24">06374120159</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">F.C. ANDICE PIOLTELLESE</td>
<td>VIA ALLA STAZIONE 15</td>
<td class="xl24">10133720150</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17"><a href="http://members.xoom.virgilio.it/VTP/" target="_blank">VOLLEY TEAM PIOLTELLO</a></td>
<td>VIA GIOVANNI CIMABUE 9</td>
<td class="xl24">11194160153</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">VECCHIO FRACK ASSOCIAZIONE DANZA   SPORTIVA DILETTANTISTICA</td>
<td>VIA GALILEO GALILEI 20/B</td>
<td class="xl24">12263250156</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">SOCIETA&#8217;SPORTIVA DILETTANTISTICA   COMP.A.C.B.</td>
<td>CASCINA ARZONA</td>
<td class="xl24">91503580150</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">POLISPORTIVA SANGIORGIO</td>
<td>VIA DANTE 75</td>
<td class="xl24">91505260157</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17"><a href="http://www.athleticteampioltello.it/" target="_blank">ATHLETIC TEAM</a></td>
<td>VIA DANTE C/O TECNICA 30/32</td>
<td class="xl24">91526780159</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">J<a href="http://www.judopioltello.it/" target="_blank">UDO &#8211; CLUB-&#8221;PLAUTELLUM&#8221;</a></td>
<td>VIA ROMA 1</td>
<td class="xl24">91549330156</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17"><span> </span>MARTESANA CORSE<span> </span>GRUPPO PODISTICO AMATORIALE</td>
<td>VIA PIEMONTE 16</td>
<td class="xl24">91551070153</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17"><a href="http://www.pioltellosantandrea.it/" target="_blank">G.S.VOLANTES ORATORIO S.ANDREA</a></td>
<td>VIA CIRENE 1</td>
<td class="xl24">91553410159</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17"><a href="http://www.geocities.com/oratoriodiseggiano/" target="_blank">ASS.SPORT. DILETTANT. ORATORIO SEGGIANO</a></td>
<td>VIA DEL SANTUARIO N 4</td>
<td class="xl24">91558670153</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17"><a href="http://blog.libero.it/NuovaItaca/" target="_blank">COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ITACA S.C.R.L.   &#8211; ONLUS</a></td>
<td>VIA RUGGERO LEONCAVALLO 38</td>
<td class="xl24">01623040035</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17">SCUOLA DELL&#8217;INFANZIA ANTONIO GORRA</td>
<td>PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 4</td>
<td class="xl24">83501370155</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17"><a href="http://www.geocities.com/oratoriodiseggiano/" target="_blank">CHIESA PARROCCHIALE B V ASSUNTA</a></td>
<td>FRAZIONE SEGGIANO</td>
<td class="xl24">83503570158</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17"><a href="http://www.croceverdepioltello.it/" target="_blank">PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE   PIOLTELLO</a></td>
<td>VIA MILANO 86</td>
<td class="xl24">83505330155</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17"><a href="http://www.avis.it/usr_view.php#risultati_sedi" target="_blank">ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SANGUE AVIS</a></td>
<td>VIA MILANO 77</td>
<td class="xl24">91517450150</td>
</tr>
<tr style="height:12.75pt;">
<td style="height:12.75pt;" height="17"><a href="http://www.san-felice.it/index.php?option=com_content&#38;task=view&#38;id=139&#38;Itemid=181" target="_blank">AMICI DI BABUSONGO O.N.L.U.S.</a></td>
<td>VIA MALASPINA TORRE 2</td>
<td class="xl24">91553000158</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Agenzia delle Entrate e decreto anticrisi - Potenziamento e semplificazione della riscossione coattiva nella circolare 10/E di oggi 19 marzo 2009]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/03/19/agenzia-delle-entrate-e-decreto-anticrisi-potenziamento-e-semplificazione-della-riscossione-coattiva-nella-circolare-10e-di-oggi-19-marzo-2009/</link>
<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 13:11:29 +0000</pubDate>
<dc:creator>il consulente fiscale</dc:creator>
<guid>http://gestcredit.wordpress.com/2009/03/19/agenzia-delle-entrate-e-decreto-anticrisi-potenziamento-e-semplificazione-della-riscossione-coattiva-nella-circolare-10e-di-oggi-19-marzo-2009/</guid>
<description><![CDATA[Semplificazione, maggiore convenienza con la regolarizzazione spontanea e potenziamento delle proced]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Semplificazione, maggiore convenienza con la regolarizzazione spontanea e potenziamento delle procedure di riscossione.</p>
<p>È quanto previsto dal decreto anti-crisi, di cui l&#8217;Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti, per gli adempimenti tributari, con la circolare 10/E firmata oggi.</p>
<p style="text-align:center;"><!--more leggi l'articolo completo  --></p>
<h2>Ravvedimento operoso</h2>
<p>Chi si avvale di questo istituto, prima della constatazione della violazione degli obblighi tributari e prima dell&#8217;inizio di eventuale controllo, beneficia oggi di un maggior abbattimento delle sanzioni. In particolare la misura della riduzione passa:</p>
<ul>
<li> da 1/8 a 1/12 del minimo, per la regolarizzazione del mancato pagamento delle imposte periodiche, in acconto o a saldo</li>
<li> da 1/5 a 1/10 del minimo, per la correzione di errori e omissioni</li>
<li> da 1/8 a 1/12 del minimo, per la presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni</li>
</ul>
<h2>Abolizione di alcuni obblighi tributari</h2>
<p>Eliminati una serie di adempimenti, a carico dei contribuenti, che non hanno trovato applicazione pratica. Nello specifico, sono stati aboliti:</p>
<ul>
<li> l&#8217;obbligo della comunicazione preventiva, da parte dei soggetti Iva, delle compensazioni di somme oltre i 10mila euro</li>
<li> l&#8217;obbligo di memorizzare elettronicamente le cessioni di beni e servizi effettuate tramite distributori automatici</li>
<li> l&#8217;obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi da parte delle imprese della grande distribuzione e del commercio al minuto e, conseguentemente, l&#8217;obbligo degli idonei misuratori fiscali</li>
</ul>
<p>La circolare precisa però, che le imprese della grande distribuzione commerciali e di servizi hanno comunque facoltà di optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi.</p>
<h2>Potenziamento e semplificazione della riscossione coattiva</h2>
<p>Si semplificano le modalità con cui l&#8217;agente della riscossione può aggredire il patrimonio immobiliare per il recupero delle somme dovute a seguito di condono fiscale. Si potrà ora procedere direttamente all&#8217;espropriazione senza iscrizione di ipoteca, a condizione che i debiti da condono siano superiori a 5.000 euro.</p>
<h2>Rimborsi ultradecennali</h2>
<p>Abrogata la norma che prevedeva la maturazione di ulteriori interessi per i rimborsi &#8220;ultradecennali&#8221; relativi alle imposte sul reddito, ferma restando la validità della disposizione fino all&#8217;entrata in vigore della legge di conversione del dl 185/2008, ovvero il 29 gennaio 2009.</p>
<h2>Sisma 2002 &#8211; province di Campobasso e Foggia</h2>
<p>Tutti i contribuenti residenti o con domicilio, sede legale o operativa nelle province di Campobasso e di Foggia potranno definire i versamenti sospesi, relativi al periodo 31 ottobre 2002 &#8211; 30 giugno 2008, corrispondendo il 40% di quanto dovuto, suddiviso in 120 rate a partire dal 16 giugno 2009.</p>
<p>La circolare è disponibile <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb92ef01eb3c3f6/circ10Edel19marzo2009.pdf" target="_blank">qui</a>.</p>
<h2>Commento di Patrizia de Juliis</h2>
<p>Esaminate le disposizioni che hanno apportato modifiche in tema di adempimenti, sanzioni e riscossione. Ravvedimento operoso, abolizione di obblighi di natura tributaria, agevolazioni per i territori colpiti da eventi sismici, rimborsi ultradecennali, potenziamento delle procedure di riscossione.</p>
<p><strong>Ravvedimento operoso</strong></p>
<p>Il decreto”anticrisi” ha modificato, diminuendola ulteriormente, la misura delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso. Per la regolarizzazione spontanea delle violazioni tributarie, sono ora previste:</p>
<ul>
<li>in caso di mancato pagamento del tributo, la sanzione ridotta a 1/12 del minimo (prima era 1/8), se il versamento avviene entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito</li>
<li>in caso di errori e omissioni anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, la sanzione ridotta a 1/10 del minimo (in precedenza, era 1/5), se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione</li>
<li>in caso di mancata presentazione della dichiarazione, la sanzione ridotta ad 1/12 del minimo (prima era 1/8), se il ravvedimento è perfezionato entro 90 giorni dalla scadenza.</li>
</ul>
<p>La circolare precisa che la nuova misura delle sanzioni si applica a tutte le regolarizzazioni avvenute a decorrere dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del Dl 185), anche se riguardano violazioni commesse in data anteriore.</p>
<p><strong>Abolizione obblighi di natura tributaria</strong></p>
<p>Il Dl 185/2008 ha abolito alcuni obblighi che non avevano trovato pratica applicazione per la mancata adozione dei provvedimenti attuativi. Si tratta: della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia da parte delle imprese che operano nella grande distribuzione e da parte dei commercianti al minuto e degli esercenti attività assimilate (articolo 22 del Dpr 633/1972); della comunicazione preventiva delle compensazioni per importi superiori a 10mila euro da parte dei titolari di partita Iva; della memorizzazione su supporto elettronico delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate con i distributori automatici.</p>
<p>La circolare ricorda che le imprese di grande distribuzione commerciale e di servizi hanno comunque la facoltà di optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi, secondo le modalità indicate dal provvedimento direttoriale del 12 marzo scorso.</p>
<p><strong>Province colpite da eventi sismici</strong></p>
<p>Per i contribuenti delle province di Campobasso e Foggia colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 è prevista la procedura per definire gli adempimenti e i versamenti tributari sospesi a partire dal 31 ottobre 2002 fino al 30 giugno 2008.</p>
<p>In particolare, risolvendo le incertezze generate dalle diverse definizioni di soggetti beneficiari susseguitesi nel tempo, viene stabilito che la procedura di definizione delle posizioni fiscali rimaste sospese è applicabile a “tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici”. Si tratta, dunque:</p>
<ul>
<li>delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che al 31 ottobre 2002 erano residenti o avevano domicilio fiscale nei territori dei comuni colpiti dal sisma, compresi coloro che avevano richiesto al sostituto d’imposta di non operare le ritenute alla fonte a titolo di acconto</li>
<li>delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che al 31 ottobre 2002 avevano sede operativa (luogo adibito ad esercizio di attività imprenditoriale o professionale) nei territori dei comuni colpiti dal sisma, compresi coloro che avevano richiesto al sostituto d’imposta di non operare le ritenute alla fonte a titolo di acconto</li>
<li>i soggetti, diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che alla data del 31 ottobre 2002 avevano sede legale o operativa nei territori colpiti dal sisma.</li>
</ul>
<p>Per la definizione dei versamenti sospesi, andrà corrisposto l’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al 40%, in 120 rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009.</p>
<p>Per il mancato versamento delle somme dovute per la definizione, si applicheranno le sanzioni e gli interessi ordinariamente previsti per il mancato o tardivo versamento delle imposte. Le somme non corrisposte saranno iscritte a ruolo, con conseguente riscossione coattiva delle eventuali rate non pagate.</p>
<p>Gli interessati, inoltre, dovranno inviare una comunicazione relativa alle modalità e ai dati della definizione, utilizzando uno specifico modello che sarà approvato con un successivo provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate.</p>
<p><strong>Rimborsi ultradecennali</strong><br />
L’articolo 9, comma 1, del dl anticrisi dispone, per gli anni 2008-2009, che le risorse relative ai rimborsi dell’Iva sulle “auto aziendali” confluiscano nel “fondo per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali”, allo scopo di provvedere all’estinzione dei crediti maturati nei confronti dei ministeri al 31/12/2007 (e accertati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze) e all’erogazione dei rimborsi ultradecennali.</p>
<p>Il comma 2 dello stesso dispone l’abrogazione della norma in base alla quale, “decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all’imposta sul reddito delle società” maturano interessi giornalieri a un tasso definito ogni anno con decreto ministeriale. Pertanto, le somme richieste a rimborso per le quali il termine decennale è maturato entro il 29 gennaio 2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl anticrisi) sono integrate dagli interessi giornalieri, che il contribuente ha diritto a percepire. Se il decorso dei dieci anni dalla data dell’istanza si è invece compiuto successivamente, le somme non sono più produttive di interessi.</p>
<p><strong>Procedure di riscossione</strong></p>
<p>Potenziati i poteri degli agenti della riscossione sulle inadempienze in materia di versamenti relativi alle definizioni agevolate. Fra le novità: la possibilità di procedere all’espropriazione immobiliare se i debiti “da condono” sono superiori a 5mila euro (ordinariamente, la procedura è prevista per importi superiori a 8mila euro); l’abolizione della preventiva iscrizione ad ipoteca, prevista per i crediti che non superano il limite del 5% del valore dell’immobile, prima di procedere all’esproprio; la possibilità per l’agente della riscossione, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella, di utilizzare i dati relativi ai rapporti finanziari in possesso dell’agenzia delle Entrate, compresi quelli riguardanti i conti correnti e postali che banche, Poste italiane, intermediari finanziari sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria..</p>
<p>Infine, la descritta procedura di espropriazione semplificata si applica anche ai contribuenti che hanno usufruito della definizione agevolata dei ritardati od omessi versamenti (articolo 9-bis della legge 289/2002). Per questa forma speciale di sanatoria, il perfezionamento avveniva solo con il pagamento integrale di tutte le somme dovute.</p>
<p>Il mancato versamento anche di una sola rata fa venir meno la definizione agevolata. Di conseguenza, non è necessaria l’iscrizione a ruolo delle rate residue, ma riprende la riscossione delle somme originariamente dovute, al netto degli importi versati. Per il loro recupero, opera dunque la procedura semplificata per l’espropriazione del patrimonio immobiliare.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Porto III]]></title>
<link>http://gabrielelaporta.com/2009/03/02/porto-iii/</link>
<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 10:35:19 +0000</pubDate>
<dc:creator>Gabriele La Porta</dc:creator>
<guid>http://gabrielelaporta.com/2009/03/02/porto-iii/</guid>
<description><![CDATA[Kalinga è una città bellissima. Da questa città prende il nome un&#8217;intera regione. I campi dann]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Kalinga è una città bellissima. Da questa città prende il nome un&#8217;intera regione. I campi dann]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[SIATEL - I comuni in prima linea nella caccia agli evasori]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/02/19/siatel-i-comuni-in-prima-linea-nella-caccia-agli-evasori/</link>
<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 14:29:37 +0000</pubDate>
<dc:creator>il consulente fiscale</dc:creator>
<guid>http://gestcredit.wordpress.com/2009/02/19/siatel-i-comuni-in-prima-linea-nella-caccia-agli-evasori/</guid>
<description><![CDATA[La caccia agli evasori da parte dei Comuni ora viaggia attraverso la rete. Da lunedì 9 febbraio, inf]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><a href="http://gestcredit.files.wordpress.com/2009/02/siatel.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-22034" title="siatel" src="http://gestcredit.files.wordpress.com/2009/02/siatel1.jpg?w=454&#038;h=177" alt="siatel" width="454" height="177" /></a>La caccia agli evasori da parte dei Comuni ora viaggia attraverso la rete. Da lunedì 9 febbraio, infatti è operativo il sistema &#8220;Segnalazioni&#8221;, ossia una pagina ad hoc del Siatel, il sistema di comunicazione con l&#8217;anagrafe tributaria. Con pochi click, dunque, i Comuni potranno segnalare all&#8217;Agenzia delle entrate tutti i potenziali evasori. Viene così semplificata la procedura e stretti i tempi, evitando almeno nella prima fase lo scambio di carte a tutto vantaggio del risparmio dei costi e dell&#8217;accelerazione delle verifiche Fiscali.</p>
<p style="text-align:center;"><!--more leggi l'articolo completo  --></p>
<p><strong>Nullatenenti ma con la barca, ora controlli più facili</strong> &#8211;  I Comuni sono chiamati, in cambio di una parte dell&#8217;evasione recuperata, a segnalare al Fisco i contribuenti a rischio di evasione, ossia chi, a giudicare dai redditi dichiarati, vive al di sopra delle sue possibilità. In sostanza si cercherà di stanare chi ha quattro case pur denunciandone una sola, o chi chiede di essere esentato dal pagamento dei ticket per reddito pur avendo la barca. Grazie alla possibilità di interscambio dei dati, infatti, gli enti locali avranno accesso ai dati dell&#8217;anagrafe tributaria che riguardano i contratti per la fornitura di servizi (luce, gas e acqua), quelli di locazione, i bonifici bancari e postali per ristrutturazioni edilizie e le informazioni sulle denunce di successione di immobili e potranno stanare i possibili evasori.</p>
<p><strong>Caccia agli affitti in nero -</strong> Nel mirino c&#8217;è innanzitutto il settore immobiliare con la caccia agli affitti in nero. Per questo saranno segnalati al Fisco  tutti coloro che hanno ricevuto avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ai fini Ici. Altra segnazione, poi, quella relativa ai casi di accertamento per omessa dichiarazione Tarsu o Tia, quando gli occupanti degli immobili sono diversi dai proprietari, e non esiste nessun contratto registrato. E se il capofamiglia è segnalato i controlli scatteranno anche per tutti i componenti del suo nucleo familiare.</p>
<p><strong>Controlli anche sui professionisti -</strong> Altro settore destinato ad essere al centro dei controlli è quello degli intestatari di partita Iva. In partica si cercherà do stanare chi svolge un&#8217;attività diversa da quella dichiarata, e quindi paga meno tasse del dovuto, oppure chi svolge attività senza avere la partita Iva.</p>
<p><strong>Controlli sulle finte residenze all&#8217;estero -</strong> Infine i Comuni avranno anche il compito di verificare i dati dei residenti all&#8217;estero per scoprire quanti, pur risultando ormai fuori sede da anni, in realtà continuano a vivere in Italia, senza però pagare una lita di tasse. Un settore, quello della ricerca delle residenze stere fittizie che ha dato peraltro molta soddisfazione, in termini di recupero di evasione, negli ultimi tempi.</p>
<p><a href="http://gestcredit.wordpress.com/2008/10/02/disponibili-per-i-comuni-informazioni-su-affitti-e-utenze-elettriche-chi-non-comunica-i-dati-catastali-rischia-una-multa-da-2mila-euro/#more-13548" target="_blank">Articolo correlato</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[Il Servizio Sanitario Nazionale: tra incertezze e delusioni, aumentano le aspettative degli Italiani. ]]></title>
<link>http://raffaeleparente.wordpress.com/2009/02/15/il-servizio-sanitario-nazionale-tra-incertezze-e-delusioni-aumentano-le-aspettative-degli-italiani/</link>
<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 15:43:08 +0000</pubDate>
<dc:creator>raffaeleparente</dc:creator>
<guid>http://raffaeleparente.wordpress.com/2009/02/15/il-servizio-sanitario-nazionale-tra-incertezze-e-delusioni-aumentano-le-aspettative-degli-italiani/</guid>
<description><![CDATA[A trenta anni dalla prima riforma sanitaria la spesa sanitaria è cresciuta il doppio rispetto al PIL]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><!--[if gte mso 9]&#62;  Normal 0 14       MicrosoftInternetExplorer4  &#60;![endif]--><!--[if !mso]&#62;--></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">A trenta anni dalla prima riforma sanitaria la spesa sanitaria è cresciuta il doppio rispetto al PIL (Prodotto Interno Lordo) e i cittadini si aspettano risposte importanti ai nuovi bisogni (con la devoluzione/federalismo fiscale che però può fare crescere le differenze tra le Regioni).</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Nel </span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">2008 ha</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"> fatto discutere il ripiano di 2,3 miliardi di debiti della sanità operato dal nuovo governo a favore della Regione Lazio, che negli ultimi tre anni aveva cumulato un deficit di 3,9 miliardi di euro. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Altre cinque regioni &#8211; Campania, Sicilia, Abruzzo, Molise, Liguria &#8211; sono in lista d’attesa per il riparto di 2,5 miliardi di euro stanziati dalla Finanziaria 2007 per i disavanzi elevati. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Non va dubbio che le Giunte regionali in carica non possono essere ritenute responsabile dei debiti della amministrazioni precedenti. E così a ogni nuova legislatura scatta l’operazione “voltare pagina”, con l’immancabile sanatoria dei debiti pregressi, anche se pagata al caro prezzo dell’“affiancamento” ministeriale. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Gli strumenti delle Regioni</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">La presenza di deficit è una costante del SSN che ha la sua origine nella politica di sotto-finanziamento, perseguita indistintamente da tutti i governi, nel tentativo, assai riuscito, di controllare la crescita della spesa sanitaria. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Eccetto il primo anno, dal </span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">1981 in</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"> poi il SSN ha sempre accusato deficit (in valori nominali assommano a 76,4 miliardi di euro), che sono stati regolarmente ripianati dallo Stato. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Tutto ciò fino all’accordo dell’8 agosto </span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">2001, in</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"> base al quale sono ora le Regioni a doversi accollare i debiti per cause non dipendenti da provvedimenti statali, come accordi di lavoro o prezzo dei farmaci.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Per garantire l’equilibrio di bilancio, le Regioni hanno a disposizione tre strumenti principali: </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:17pt;text-align:justify;text-indent:-8.5pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10pt;font-family:Wingdings;"><span>Ø<span style="font-family:&#34;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-size:7pt;line-height:normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">il controllo della spesa sanitaria,</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:17pt;text-align:justify;text-indent:-8.5pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10pt;font-family:Wingdings;"><span>Ø<span style="font-family:&#34;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-size:7pt;line-height:normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"><span> </span>l’aumento delle entrate tributarie, attraverso i ticket e la maggiorazione dell’Irap e dell’addizionale Irpef, </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:17pt;text-align:justify;text-indent:-8.5pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10pt;font-family:Wingdings;"><span>Ø<span style="font-family:&#34;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-size:7pt;line-height:normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">le risorse stornate da altri capitoli del bilancio regionale. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Possono operare, dunque, dal lato della spesa, delle entrate fiscali o di entrambi. Oppure da nessun lato, lasciando lievitare il deficit. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Dopo l’accordo del 2001, sei Regioni di centrodestra (Piemonte, Lombardia, Veneto, Molise e Calabria) hanno maggiorato l’addizionale Irpef, portandola dallo 0,9 all’1,4 per cento, a scaglioni o aliquota secca, e reintrodotto le compartecipazioni sui farmaci. Umbria e Marche sono invece intervenute solo sull’addizionale Irpef. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Dopo le elezioni del 2005, le nuove giunte di centrosinistra in Lazio, Abruzzo, Calabria e Sardegna si sono affrettate ad abolire i ticket sui farmaci, misura non decisiva sul piano finanziario, ma di sicuro aiuto, se ben congegnata. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Altre Regioni hanno preferito contare sulla distribuzione diretta dei farmaci e sul controllo della spesa: sono Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Le cinque Regioni che sono intervenute sull’Irap &#8211; Lombardia, Veneto, Marche, Lazio e Sicilia &#8211; lo hanno fatto soprattutto per rimodulare l’imposta rispetto alla tipologia delle imprese. Da ultimo, lo scorso anno le sei Regioni con gravi deficit, più l’Emilia-Romagna, hanno maggiorato l’addizionale Irpef, portando a 13 il totale delle Regioni che sono intervenute su questa voce.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Tra il 2003-2005, il SSN ha accumulato quasi 13 miliardi di disavanzo, dei quali il 30% è concentrato in Lazio, il 25% in Campania e il 13% in Sicilia: insieme assommano quasi il 70% del totale. Seguono il Piemonte con l’8% e la Sardegna con il 5%. Tuttavia, in termini pro-capite anche altre regioni presentano valori elevati: Lazio (253 euro), Molise (210), Campania (190), Abruzzo (137), Sardegna (126), Sicilia (111) e Valle d’Aosta (102). </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Comportamenti virtuosi e no delle Regioni</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Osservando i comportamenti delle Regioni nel triennio 2003-05 si possono delineare sei tipi di condotta e comprendere i motivi del deficit. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Un gruppo di Regioni virtuose &#8211; Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Puglia, Basilicata e Calabria &#8211; conta solo sulla capacità di controllo della spesa, senza ricorrere all’imposizione fiscale, riuscendo a contenere il deficit su bassi livelli. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">All’opposto, un gruppo di Regioni meno responsabili &#8211; Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sardegna &#8211; non sembra capace di controllare la dinamica della spesa e non si affida all’imposizione fiscale, se non dal 2006, per obbligo di legge. Sono le Regioni con i maggiori deficit di bilancio. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Terzo e quarto gruppo puntano sul controllo della spesa sanitaria e ricorre, in aggiunta, all’imposizione fiscale (Lombardia, Veneto, Marche), oppure a risorse autonome di bilancio (Bolzano, Emilia-Romagna, Toscana). </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Hanno disavanzi minimi o addirittura degli avanzi. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Al loro si può accostare il comportamento di un quinto gruppo, costituito da Valle d&#8217;Aosta e Trento, per il quale però le risorse aggiuntive di bilancio non bastano a compensare il mancato controllo della spesa o la pretesa di migliori livelli qualitativi dei servizi (15% la spesa pro-capite oltre la media nazionale). </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Infine, un sesto gruppo dal comportamento problematico, comprendente Piemonte, Liguria e Sicilia, pur contando sul gettito aggiuntivo delle imposte e dei ticket e pur con livelli di spesa inferiori alla media nazionale, presenta comunque disavanzi consistenti. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Nell’insieme, undici Regioni agiscono soprattutto attraverso il controllo della spesa, mentre le altre dieci sembrano incapaci di contrastare la sua dinamica. Inoltre, dieci Regioni non usano la leva fiscale e i ticket, mentre sei vi fanno ricorso e cinque attingono comunque a risorse autonome del proprio bilancio. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Il nodo cruciale della responsabilità </span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Con l’avanzare delle proposte sul federalismo fiscale, rimane un nodo centrale: la responsabilità dei comportamenti. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Le Regioni e province autonome del Nord, favorevoli al federalismo, dovrebbero far seguire i fatti alle dichiarazioni di principio, mentre quelle del Centro e del Sud, se non possono contare su una maggiore capacità fiscale, possono almeno impegnarsi nel controllo della spesa. Con o senza federalismo, la responsabilità non dovrebbe mai venire meno.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Proposte per un nuovo modello di finanziamento del SSN</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">La salute per effetto dell’accordo applicativo sui LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) dovrà essere garantita allo stesso modo in tutto il Paese. Per le Regioni ci sarà la possibilità di attingere ai tributi più importanti (Irpef, Iva e Irap). E quelle più &#8220;bisognose&#8221; faranno appello al fondo perequativo gestito dallo Stato (&#8220;verticale&#8221;). Ma come calcolare il fabbisogno necessario a coprire i LEA? È questa una delle sfide più spinose del federalismo fiscale.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Sarà il costo standard, definito come la media dei costi applicati nelle Regioni più virtuose, il parametro utilizzato in futuro per determinare il Fondo Sanitario Nazionale. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Il “costo standard” è lo strumento innovativo rispetto alla “spesa storica”, che ha determinato i deficit sanitari in alcune Regioni, a patto però che non debba essere una misura astratta. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Poiché in Italia esistono “modelli di efficienza reali&#8221; (es. le Regioni<span> </span>Veneto e Lombardia) le regole contenute nel federalismo fiscale si devono tradurre nel futuro Patto per la salute 2010-12, prevedendo anche benefit economici per i direttori generali delle Aziende AUSL e AOSP che aiuteranno a fare bene gli interessi dei cittadini. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">I vincoli di finanza pubblica debbono essere adoperati per cambiare la qualità dei servizi e costruire un nuovo modello sociale sostenibile per la finanza, ma anche per le famiglie che oggi pagano di tasca propria molti servizi che sono bisogni primari non garantiti. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">In prima applicazione, per effetto del rallentamento nel trend di crescita dei finanziamenti per il SSN, potrebbe essere istituito un fondo speciale di accompagnamento a quello generale, così da garantire la gradualità del passaggio, e che sia governato da meccanismi simili a quelli dei piani di rientro. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">L’applicazione del meccanismo dei costi standard dovrebbe determinare un risparmio di circa 5 miliardi rispetto alla spesa pubblica attuale. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Questa misura da sola però non basta e non dovrà spaventare la chiusura di ospedali marginali, alla luce dei terremoti finanziari globali in atto, che rischia di coinvolgere tutte le nazioni per i riflessi sul loro debito pubblico. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">La spesa sanitaria italiana è centrale sul versante della spesa pubblica, per un verso perché costituisce tanta parte della spesa corrente, per l&#8217;altro perché si tratta di spesa vitale.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">«Cure uguali per tutti quindi grazie al gettito di Irpef, Iva e dell&#8217;Irap (almeno finché quest&#8217;ultima non sarà sostituita), con le Regioni che dovranno farsi carico della parte più sostanziosa della riforma: ragionare in termini di costi standard e non più di spesa storica e confrontarsi per la quantizzazione del fondo perequativo &#8220;verticale&#8221; (le risorse insomma, passeranno, per Roma) per aiutare le Regioni più bisognose. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Il federalismo fiscale di matrice italiana è sulla via di partenza.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Le prestazioni essenziali &#8211; Sanità, istruzione e assistenza &#8211; dovranno essere garantite allo stesso modo in tutto il Paese. Grazie alla corposa compartecipazione a Irpef, Iva e all&#8217;Irap, destinata a sparire quando sarà individuato il nuovo tributo regionale. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Per chi non ce la facesse a pagarsi i livelli essenziali ci sarà il paracadute del Fondo perequativo &#8220;statale&#8221; (dunque non in mano alle Regioni) finanziato da chi ha maggiore entrate e a cui potranno attingere tutte quelle Regioni che hanno una capacità fiscale &#8220;inferiore al gettito medio nazionale per abitante&#8221;. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Bisogna quindi ristabilire l’uniformità del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in quanto il livello dei servizi è oggi talmente frammentato nelle varie Regioni che è davvero difficile garantire l&#8217;unità di diritti a tutti i cittadini utenti. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">E’ importante quindi che questo nuovo modello risponda alle reali esigenze dei cittadini e che i medesimi possano verificare le strategie organizzative e applicative delle Strutture Sanitarie pubbliche e private accreditate. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Un direttore generale sarà così valutato non solo sulla base di quanto ha fatto risparmiare, ma anche considerando quali servizi utili ha introdotto&#8221;. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">I cittadini debbono pretendere e farsi garantire maggiore trasparenza nell&#8217;affidamento degli appalti, delle forniture ma anche nelle nomine del personale, al fine di evitare corruzione e clientelismo, una catena che fa sì che la qualità e il merito vengano messi sempre e comunque in secondo piano&#8221;.</span></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Disabili - Guida alle agevolazioni fiscali quadro riassuntivo]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/02/10/disabili-guida-alle-agevolazioni-fiscali-quadro-riassuntivo/</link>
<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 05:58:18 +0000</pubDate>
<dc:creator>il consulente fiscale</dc:creator>
<guid>http://gestcredit.wordpress.com/2009/02/10/disabili-guida-alle-agevolazioni-fiscali-quadro-riassuntivo/</guid>
<description><![CDATA[QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:center;"><strong>QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI</strong></p>
<p style="text-align:center;">
<img class="aligncenter size-full wp-image-21339" title="disabili-qr-1" src="http://gestcredit.wordpress.com/files/2009/02/disabili-qr-1.jpg" alt="disabili-qr-1" width="640" height="827" /></p>
<p style="text-align:center;"><!--more leggi l'articolo completo  --></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21340" title="disabili-qr-2" src="http://gestcredit.wordpress.com/files/2009/02/disabili-qr-2.jpg" alt="disabili-qr-2" width="640" height="827" /></p>
<p><strong>NOTE AL QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI </strong></p>
<p><strong>(1) TIPO DI HANDICAP</strong></p>
<p style="text-align:justify;">A &#8211; Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile in senso generale, definito dalla legge come &#8220;colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione&#8221; (indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell&#8217;assegno di accompagnamento).</p>
<p style="text-align:justify;">B &#8211; Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il non vedente, il sordomuto, i portatori di handicap psichico o mentale (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell&#8217;indennità di accompagnamento) e i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni) riconosciuti affetti da handicap grave ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992.</p>
<p style="text-align:justify;">C &#8211; Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile con impedite o ridotte capacità motorie ma non affetto da handicap grave, indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell&#8217;assegno di accompagnamento. Per questi disabili il veicolo deve essere adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria), ovvero dotato di cambio automatico (prescritto dalla commissione ASL).</p>
<p style="text-align:justify;">D &#8211; Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi contribuente, a prescindere dalla condizione di disabile.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>(2) FAMILIARE DEL DISABILE</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo auto e imposta sui passaggi di proprietà) sono sempre fruibili anche da parte di un familiare del disabile (cioè: coniuge, fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi, adottanti, nonché figli e genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o ascendenti più prossimi), quando il disabile stesso sia da considerare a carico in quanto il proprio reddito personale complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l&#8217;abitazione principale e pertinenze, è non superiore a 2.840,51 euro.</p>
<p style="text-align:justify;">Fanno parzialmente eccezione a questa regola le spese di riga 6 e 7, le quali sono deducibili dal reddito complessivo se sostenute per familiari rientranti nell&#8217;elencazione precedente anche quando questi non sono fiscalmente a carico. La detrazione forfetaria per il mantenimento del cane guida spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone cui risulta fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.</p>
<p style="text-align:justify;">Per quanto riguarda l&#8217;applicazione dell&#8217;aliquota Iva agevolata, nei casi in cui il beneficio è subordinato al fatto che la cessione o prestazione sia effettuata personalmente nei confronti del disabile (cioè per le agevolazioni di riga 1 e 2) è stabilito, limitatamente alle agevolazioni auto, che il beneficiario dell&#8217;operazione può anche essere un familiare del disabile rispetto al quale il disabile stesso sia da considerare fiscalmente a carico.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>(3) ESENZIONE BOLLO AUTO E TRASCRIZIONE AL PRA</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Per poter fruire della esenzione permanente dal pagamento del bollo auto l&#8217;auto deve essere adattata se il disabile è affetto da minorazione di tipo fisico/motorio. Per i disabili affetti dal tipo di handicap indicato alla lettera B della nota n. 1 l&#8217;agevolazione spetta anche senza che il veicolo risulti adattato. L&#8217;agevolazione spetta senza limiti di valore dell&#8217;autoveicolo. I limiti di cilindrata sono quelli previsti per le agevolazioni Iva (2000 cc se a benzina, o 2800 cc se diesel). Nel caso in cui il disabile possieda più auto, l&#8217;esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell&#8217;interessato, che dovrà indicare nella comunicazione all&#8217;ufficio finanziario la sola targa del veicolo prescelto. L&#8217;esenzione dalle imposte di trascrizione per la registrazione al pubblico registro automobilistico spetta per l&#8217;acquisto di auto sia nuove che usate, ma non compete a sordomuti e non vedenti.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>(4) AGEVOLAZIONI IVA 4% AUTO</strong></p>
<p style="text-align:justify;">L&#8217;aliquota agevolata spetta per veicoli nuovi o usati, purché, per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da &#8220;handicap grave&#8221;, si tratti di veicoli adattati prima dell&#8217;acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore) alla particolare minorazione di tipo motorio da cui è affetto il disabile. In questi casi si richiede il possesso della patente speciale (che potrà essere conseguita anche entro un anno dall&#8217;acquisto), salvo che il disabile non sia in condizioni di conseguirla (perché minore, o perché impedito dall&#8217;handicap stesso). Non ci sono ai fini Iva limiti di valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2000 cc, se a benzina, ovvero fino a 2800 cc, se con motore diesel). L&#8217;agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal PRA.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>(5) DETRAZIONE IRPEF AUTO</strong></p>
<p style="text-align:justify;">A differenza di quanto stabilito per l&#8217;Iva, non sono previsti limiti di cilindrata. La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro. Si prescinde dal possesso di qualsiasi patente di guida. Si può fruire dell&#8217;intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il predetto limite, al netto dell&#8217;eventuale rimborso assicurativo.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>(6) CUMULO AGEVOLAZIONI IVA &#8211; IRPEF</strong></p>
<p style="text-align:justify;">In linea di principio, la detraibilità integrale della spesa ai fini Irpef coincide quasi sempre con l&#8217;applicabilità dell&#8217;aliquota agevolata del 4%. Per maggiore precisione, tuttavia, si veda ai fini Iva la nota (8) comprendente l&#8217;elenco dei beni assoggettati ad Iva del 4%.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>(7) SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Ai soli fini Iva, devono sussistere le seguenti condizioni: per sussidi tecnici e informatici s&#8217;intendono quelli costituiti da apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche (sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati), da utilizzare a beneficio di soggetti impediti (o anche limitati) da menomazioni PERMANENTI di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. I sussidi debbono avere la finalità di assistere la riabilitazione, ovvero di facilitare la comunicazione interpersonale, l&#8217;elaborazione scritta o grafica, il controllo dell&#8217;ambiente, l&#8217;accesso all&#8217;informazione e alla cultura.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>(8) IVA AGEVOLATA</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Al di fuori dell&#8217;Iva agevolata sui veicoli e sui sussidi tecnici e informatici (già indicata nel quadro riassuntivo delle agevolazioni) si elencano di seguito gli altri beni soggetti ad Iva agevolata del 4%:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li> protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alternativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, ecc., ceduti per essere utilizzati da soggetti per i quali sussista apposita documentazione probatoria in ordine al carattere permanente della menomazione);</li>
<li> apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico/ chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l&#8217;audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell&#8217;organismo, per compensare una deficienza o una infermità;</li>
<li> poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala ed altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;</li>
<li> prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>(9) ACQUISTO CANI GUIDA</strong></p>
<p style="text-align:justify;">La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell&#8217;animale.</p>
<p style="text-align:justify;">La detrazione spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. Tale limite comprende anche le spese per l&#8217;acquisto degli autoveicoli<br />
utilizzati per il trasporto del non vedente.</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
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<p><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<h3 style="text-align:justify;"><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;">Per fare una domanda sulle agevolazioni fiscali previste per i disabili, sul 730, sulla  dichiarazione dei redditi in genere, sulle modalità di compilazione dei modelli, </span></span><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;">sulle detrazioni e deduzioni ammesse, nonchè su tutti gli </span></span><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;">argomenti correlati clicca</span></span><strong><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;"> <a href="http://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-fiscale-2/#comment">qui.</a></span></span></strong></h3>
<h3 style="text-align:justify;">Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!</h3>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Disabili - Guida alle agevolazioni fiscali seconda parte]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/02/10/disabili-guida-alle-agevolazioni-fiscali-seconda-parteg/</link>
<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 05:04:50 +0000</pubDate>
<dc:creator>il consulente fiscale</dc:creator>
<guid>http://gestcredit.wordpress.com/2009/02/10/disabili-guida-alle-agevolazioni-fiscali-seconda-parteg/</guid>
<description><![CDATA[1. LA MAGGIORE DETRAZIONE IRPEF PER I FIGLI PORTATORI DI HANDICAP Dal 1° gennaio 2007 le deduzioni p]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong>1. LA MAGGIORE DETRAZIONE IRPEF PER I FIGLI PORTATORI DI HANDICAP</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Dal 1° gennaio 2007 le deduzioni per i familiari a carico sono state sostituite da detrazioni d&#8217;imposta. Anche queste, come le precedenti deduzioni, sono di importo variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d&#8217;imposta. La norma ha stabilito detrazioni di base (o teoriche), disponendo che tale importo diminuisca con l&#8217;aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.</p>
<p style="text-align:justify;">È rimasto invece invariato il limite di reddito personale complessivo per ritenere una persona fiscalmente a carico che, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l&#8217;abitazione principale e pertinenze, non deve essere superiore a 2.840,51 euro.</p>
<p style="text-align:justify;">La detrazione per i figli è stata fissata in 800 euro e in 900 euro per i figli di età inferiore a tre anni.</p>
<p style="text-align:justify;">Essa aumenta dei seguenti importi:</p>
<ul>
<li>220 euro, per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992;</li>
<li>200 euro, per tutti i figli, quando sono più di tre.</li>
</ul>
<p><a href="http://gestcredit.files.wordpress.com/2009/02/tabella-disabili1.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-21313" title="tabella-disabili1" src="http://gestcredit.wordpress.com/files/2009/02/tabella-disabili1.gif" alt="tabella-disabili1" width="509" height="265" /></a></p>
<p style="text-align:center;"><!--more leggi l'articolo completo  --></p>
<p style="text-align:justify;">Per determinare la detrazione effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente (assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento) che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000.</p>
<p style="text-align:justify;">In presenza di più figli, l&#8217;importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.</p>
<p style="text-align:justify;">Quindi l&#8217;importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.</p>
<p style="text-align:justify;">La detrazione per i figli deve essere ripartita al 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c&#8217;è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest&#8217;ultimo, come per esempio nel caso di incapienza dell&#8217;imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.</p>
<p style="text-align:justify;">E&#8217; il caso di ricordare che l&#8217;incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all&#8217;imposta lorda. In queste situazioni, l&#8217;importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>2. AGEVOLAZIONI IRPEF PER ALCUNE SPESE SANITARIE E PER I MEZZI D&#8217;AUSILIO</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Le spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.</p>
<p style="text-align:justify;">Si considerano di &#8220;assistenza specifica&#8221; le spese relative all&#8217;assistenza infermieristica e riabilitativa, quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all&#8217;assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, semprechè esclusivamente dedicato all&#8217;assistenza diretta della persona, le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.</p>
<p style="text-align:justify;">Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.</p>
<p style="text-align:justify;">In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l&#8217;intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall&#8217;istituto di assistenza.</p>
<p style="text-align:justify;">Le spese sanitarie specialistiche (es.: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; la detrazione<br />
è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico.</p>
<p style="text-align:justify;">Oltre alle spese viste in precedenza sono ammesse alla detrazione del 19%, per l&#8217;intero ammontare (senza togliere la franchigia di 129,11 euro) le spese sostenute per:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li> trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie, e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11 euro);</li>
<li> acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;</li>
<li> acquisto di arti artificiali per la deambulazione;</li>
<li> costruzione di rampe per l&#8217;eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 36% di cui all&#8217;art. 1 della L. 449/97 e successive modifiche, per cui la detrazione del 19% per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% per ristrutturazioni);</li>
<li> trasformazione dell&#8217;ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;</li>
<li> sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l&#8217;autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell&#8217;articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio le spese sostenute per l&#8217;acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;">Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% (quindi senza applicazione di franchigia) le altre spese riguardanti i mezzi necessari:</p>
<ol>
<li> all&#8217;accompagnamento;</li>
<li> alla deambulazione;</li>
<li> al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell&#8217;articolo 3 della legge n.104 del 1992, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell&#8217;assegno di accompagnamento.</li>
</ol>
<p style="text-align:justify;">Dal 2002 è prevista la detrazione del 19% anche per le spese sostenute dai sordomuti (riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381) per i servizi di interpretariato. Per poter fruire della detrazione, i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite agli uffici delle entrate in caso di apposita richiesta.</p>
<p style="text-align:justify;">La detrazione del 19% sull&#8217;intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta anche al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Spese sanitarie per particolari patologie sostenute dal familiare</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Il contribuente che, nell&#8217;interesse di un familiare titolare di redditi tali da non poter essere considerato fiscalmente a carico, e cioè redditi bassi ma comunque non superiori a 2.840,51 euro, sostenga spese sanitarie relative a patologie esenti dal ticket (e che quindi possono riguardare anche i disabili ) come cardiopatie, allergie o trapianti, può considerare onere detraibile dall&#8217;Irpef la parte di spesa che non trova capienza nell&#8217;imposta dovuta dal familiare affetto dalle predette patologie.</p>
<p style="text-align:justify;">In questo caso, l&#8217;ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali il familiare può fruire della detrazione del 19% (dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro), è complessivamente pari a 6.197,48 euro.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>La documentazione da conservare</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Ai fini della deduzione e della detrazione sono considerati disabili, oltre alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell&#8217;articolo 4 della legge n. 104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell&#8217;invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.</p>
<p style="text-align:justify;">Anche i grandi invalidi di guerra di cui all&#8217;articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le persone ad essi equiparate, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell&#8217;articolo 4 della legge n. 104 del 1992. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell&#8217;articolo 3 della legge n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all&#8217;accertamento di invalidità. Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d&#8217;imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo (v. righi 6 e 7 del Quadro riassuntivo delle agevolazioni sulle spese, cap. 5) occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari.</p>
<p style="text-align:justify;">In particolare:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li> per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura, ricevuta o quietanza non è rilasciata direttamente dall&#8217;esercente l&#8217;arte ausiliaria, il medesimo dovrà attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un&#8217;autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari), per attestare la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata;</li>
<li> per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorreacquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l&#8217;autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell&#8217;articolo 3 della legge n. 104 del 1992;</li>
<li> dal 1° gennaio 2008 l&#8217;unica prova per documentare l&#8217;acquisto di farmaci è costituita dallo&#8221;scontrino parlante&#8221;che deve contenere: natura, (farmaco o medicinale) qualità, quantità e il codice fiscale del destinatario del farmaco. Poiché l&#8217;apposizione del codice fiscale deve essere effettuata dal farmacista, è interesse dell&#8217;acquirente al momento dell&#8217;acquisto esibire o comunicare il proprio codice fiscale. Non è più possibile allegare allo scontrino fiscale l&#8217;attestazione rilasciata dal farmacista o<br />
l&#8217;autocertificazione.</li>
</ul>
<p><strong>3. DETRAZIONE PER GLI ADDETTI ALL&#8217;ASSISTENZA</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Le spese sostenute per gli addetti all&#8217;assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili, dal 1° gennaio 2007, nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, purchè il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.</p>
<p style="text-align:justify;">Sono considerate tali coloro che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all&#8217;igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Accertamento dello stato di non autosufficienza</strong></p>
<p style="text-align:justify;">La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La deduzione non compete, ad esempio, per l&#8217;assistenza prestata a bambini, se la non autosufficienza non si ricollega all&#8217;esistenza di patologie.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>La documentazione</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta rilasciata dal soggetto che presta l&#8217;assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l&#8217;assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest&#8217;ultimo.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Altre precisazioni</strong></p>
<p style="text-align:justify;">L&#8217;importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l&#8217;assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l&#8217;importo teorico utilizzabile resta comunque quello di 2.100 euro.<br />
Nell&#8217;ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l&#8217;importo teorico deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.<br />
<strong>Cumulabilità</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Sia la deduzione dal reddito imponibile che la detrazione d&#8217;imposta per gli addetti all&#8217;assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all&#8217;assistenza personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>4. L&#8217;ALIQUOTA IVA AGEVOLATA PER AUSILI TECNICI E INFORMATICI</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>L&#8217;aliquota agevolata per i mezzi di ausilio</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Si applica l&#8217;aliquota Iva agevolata del 4% per l&#8217;acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (es. servoscala).</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>L&#8217;aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Si applica l&#8217;aliquota Iva agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l&#8217;autosufficienza e l&#8217;integrazione dei portatori di handicap di cui all&#8217;articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:</p>
<p style="text-align:justify;">a) facilitare</p>
<ul>
<li> la comunicazione interpersonale</li>
<li> l&#8217;elaborazione scritta o grafica</li>
<li> il controllo dell&#8217;ambiente</li>
<li> l&#8217;accesso all&#8217;informazione e alla cultura</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;">b) assistere la riabilitazione.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>La documentazione da consegnare per i sussidi tecnici e informatici</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Per fruire dell&#8217;aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell&#8217;acquisto, la seguente documentazione:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li> specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell&#8217;ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;</li>
<li>certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l&#8217;esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>5. ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI</strong></p>
<p style="text-align:justify;">In favore dei non vedenti sono state da ultimo introdotte le seguenti agevolazioni:</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>La detrazione dall&#8217;Irpef del 19% delle spese sostenute per l&#8217;acquisto del cane guida</strong></p>
<p style="text-align:justify;">La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell&#8217;animale; spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. In questo limite rientrano anche le spese per l&#8217;acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida</strong></p>
<p style="text-align:justify;">La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l&#8217;effettivo sostenimento della spesa. Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Aliquota Iva agevolata del 4%</strong></p>
<p style="text-align:justify;">L&#8217;agevolazione è prevista per l&#8217;acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti. L&#8217;applicazione dell&#8217;aliquota Iva del 4% si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>6. ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Fino al 31 dicembre 2011 è possibile fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione edilizia.</p>
<p style="text-align:justify;">Rientrano tra queste, oltre alle spese sostenute per l&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. La detrazione per l&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.</p>
<p style="text-align:justify;">La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% .</p>
<p style="text-align:justify;">Si ricorda che la detrazione è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.</p>
<p style="text-align:justify;">Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile: non rientrano, pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l&#8217;acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.</p>
<p style="text-align:justify;">Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è già previsto l&#8217;altro beneficio consistente nella detrazione del 19%.</p>
<p style="text-align:justify;">La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerata intervento che determina il diritto alla detrazione se risulta conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull&#8217;abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria).</p>
<p style="text-align:justify;">Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione rientra anche la realizzazione di un elevatore esterno all&#8217;abitazione. Per le prestazioni di servizi relative all&#8217;appalto dei lavori in questione, è applicabile l&#8217;aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 20%.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>7. EREDITÀ E DONAZIONI A FAVORE DEL DISABILE GRAVE</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Con la legge n. 286 del 2006 (di conversione del decreto legge n. 262 del 2006) e la legge<br />
n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), è stata reintrodotta nel sistema tributario l&#8217;imposta sulle successioni e sulle donazioni. Tuttavia se il beneficiario è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, l&#8217;imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l&#8217;ammontare di 1.500.000 euro.</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
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<p><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<h3 style="text-align:justify;"><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;">Per fare una domanda sulle agevolazioni fiscali previste per i disabili, sul 730, sulla  dichiarazione dei redditi in genere, sulle modalità di compilazione dei modelli, </span></span><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;">sulle detrazioni e deduzioni ammesse, nonchè su tutti gli </span></span><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;">argomenti correlati clicca</span></span><strong><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;"> <a href="http://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-fiscale-2/#comment">qui.</a></span></span></strong></h3>
<h3 style="text-align:justify;">Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!</h3>
<p style="text-align:justify;">
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Disabili -  Guida alle agevolazioni fiscali prima parte]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/02/09/guida-alle-agevolazioni-fiscali-per-i-disabili/</link>
<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 15:22:26 +0000</pubDate>
<dc:creator>il consulente fiscale</dc:creator>
<guid>http://gestcredit.wordpress.com/2009/02/09/guida-alle-agevolazioni-fiscali-per-i-disabili/</guid>
<description><![CDATA[Capitolo I &#8211; QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI In questi ultimi anni le leggi emanate in materia trib]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:justify;"><strong>Capitolo I &#8211; QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI</strong></p>
<p style="text-align:justify;">In questi ultimi anni le leggi emanate in materia tributaria si sono dimostrate sempre più sensibili ai problemi dei diversamente abili ampliando e razionalizzando le agevolazioni fiscali per loro previste.</p>
<p style="text-align:justify;">La legge finanziaria per il 2007, nel sostituire le deduzioni dal reddito imponibile per i figli a carico con una detrazione d&#8217;imposta, ha previsto, a partire dal 2007, per il figlio portatore di handicap una maggiorazione di 220 euro rispetto all&#8217;importo che spetterebbe per lo stesso figlio in assenza dell&#8217;handicap.</p>
<p style="text-align:justify;">Con lo stesso provvedimento è stata anche introdotta una nuova detrazione d&#8217;imposta in luogo della deduzione dal reddito complessivo in favore delle persone non autosufficienti che hanno sostenuto spese per remunerare gli addetti alla propria assistenza personale.</p>
<p style="text-align:center;"><!--more leggi l'articolo completo  --></p>
<p style="text-align:justify;">In base all&#8217;attuale normativa, le principali agevolazioni sono:<br />
<strong> </strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>PER I FIGLI A CARICO</strong><br />
Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li> per il figlio di età inferiore a tre anni 1.120 euro</li>
<li> per il figlio di età superiore a tre anni 1.020 euro Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;">Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d&#8217;imposta e il loro importo diminuisce con l&#8217;aumentare del reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro (vedi Capitolo III, paragrafo 1).<br />
<strong> </strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>PER I VEICOLI</strong></p>
<ul style="text-align:justify;">
<li> la possibilità di detrarre dall&#8217;Irpef il 19% della spesa sostenuta per l&#8217;acquisto</li>
<li> l&#8217;Iva agevolata al 4% sull&#8217;acquisto</li>
<li> l&#8217;esenzione dal bollo auto</li>
<li> l&#8217;esenzione dall&#8217;imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>PER GLI ALTRI MEZZI DI AUSILIO E I SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI</strong></p>
<ul style="text-align:justify;">
<li> la possibilità di detrarre dall&#8217;Irpef il 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici</li>
<li> l&#8217;Iva agevolata al 4% per l&#8217;acquisto dei sussidi tecnici e informatici</li>
<li> la possibilità di detrarre le spese di acquisto e mantenimento (quest&#8217;ultime in modo forfetario) del cane guida per i non vedenti</li>
<li> la possibilità di detrarre dall&#8217;Irpef il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordomuti</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>PER L&#8217;ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</strong></p>
<ul style="text-align:justify;">
<li> detrazione d&#8217;imposta del 36% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2011 per la realizzazione degli interventi finalizzati all&#8217;abbattimento delle barriere architettoniche</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>PER LE SPESE SANITARIE</strong></p>
<ul style="text-align:justify;">
<li> la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l&#8217;intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>PER L&#8217;ASSISTENZA PERSONALE</strong></p>
<ul style="text-align:justify;">
<li> la possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all&#8217;importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all&#8217;assistenza personale o familiare</li>
<li> a decorrere dal 1° gennaio 2007, la possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per gli addetti all&#8217;assistenza personale, da calcolare su un ammontare di spesa non superiore a 2100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro (vedi Cap. III, paragrafo 3).</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>BONUS FAMIGLIE A BASSO REDDITO</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Con l&#8217;introduzione del bonus straordinario (decreto legge 185/2008), nell&#8217;anno 2009 è possibile usufruire di un beneficio nella misura di 1.000 euro se nel nucleo familiare vi sono figli a carico del richiedente portatori di handicap (art. 3, c. 3, della L. 104/1992) e il reddito complessivo familiare non è superiore ad euro 35.000,00.</p>
<p style="text-align:justify;">Per maggiori informazioni ed aggiornamenti consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Capitolo II. LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>1. CHI NE HA DIRITTO</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:</p>
<p style="padding-left:30px;text-align:justify;">1. non vedenti e sordomuti;<br />
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell&#8217;indennità di accompagnamento;<br />
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;<br />
4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.</p>
<p style="text-align:justify;">I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi.</p>
<p style="text-align:justify;">Per quanto riguarda i sordomuti, l&#8217;art. 1 della Legge n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell&#8217;apprendimento della lingua parlata.</p>
<p style="text-align:justify;">I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell&#8217;articolo 3 della legge n. 104 del 1992, certificata con verbale dalla Commissione per l&#8217;accertamento dell&#8217;handicap (di cui all&#8217;art. 4 della citata legge<br />
n. 104 del 1992) presso la ASL.</p>
<p style="text-align:justify;">In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.</p>
<p style="text-align:justify;">I disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, &#8220;affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione&#8221;. Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all&#8217;adattamento del veicolo.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>2. PER QUALI VEICOLI?</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite a seconda dei casi (vedi la tabella a fine capitolo) oltre che agli autoveicoli, anche ai seguenti veicoli:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li> motocarrozzette</li>
<li> autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile</li>
<li> autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19%).</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong><br />
3. LA DETRAIBILITÀ AI FINI IRPEF DELLE SPESE PER I MEZZI DI LOCOMOZIONE</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Spese di acquisto</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Le spese riguardanti l&#8217;acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione d&#8217;imposta pari al 19% del loro ammontare.</p>
<p style="text-align:justify;">Per mezzi di locomozione s&#8217;intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.</p>
<p style="text-align:justify;">È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).</p>
<p style="text-align:justify;">In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo, riacquistato entro il quadriennio, spetta al netto dell&#8217;eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.</p>
<p style="text-align:justify;">Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l&#8217;adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l&#8217;utilizzo da parte del disabile (ad esempio la pedana sollevatrice, ecc.); spese che, a loro volta, possono fruire della detrazione del 19%, in base a quanto illustrato più avanti.</p>
<p style="text-align:justify;">Si può fruire dell&#8217;intera detrazione per il primo anno oppure,in alternativa, optare per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Spese per riparazioni</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione.</p>
<p style="text-align:justify;">Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.</p>
<p style="text-align:justify;">Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d&#8217;acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Intestazione del documento comprovante la spesa</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>4. LE AGEVOLAZIONI IVA</strong></p>
<p style="text-align:justify;">È applicabile l&#8217;Iva al 4%, anziché al 20%, sull&#8217;acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate e sull&#8217;acquisto contestuale di optional.</p>
<p style="text-align:justify;">E&#8217; applicabile l&#8217;Iva al 4%, anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile.<br />
L&#8217;aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).</p>
<p style="text-align:justify;">Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.</p>
<p style="text-align:justify;">L&#8217;Iva ridotta per l&#8217;acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal PRA.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Gli obblighi dell&#8217;impresa</strong></p>
<p style="text-align:justify;">L&#8217;impresa che vende veicoli con l&#8217;aliquota Iva agevolata deve:</p>
<ul>
<li> emettere fattura con l&#8217;annotazione che trattasi di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale;</li>
<li> comunicare all&#8217;ufficio locale dell&#8217;Agenzia delle Entrate la data dell&#8217;operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario.</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;">La comunicazione va eseguita nel solo caso di vendita di un veicolo ed entro il termine di 30 giorni dalla data della vendita o della importazione.</p>
<p style="text-align:justify;">Essa va effettuata nei confronti dell&#8217;ufficio territorialmente competente in ragione della residenza dell&#8217;acquirente.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>5. L&#8217;ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO</strong></p>
<p style="text-align:justify;">L&#8217;esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli indicati nel paragrafo 2 e nella tabella di fine capitolo, con i limiti di cilindrata previsti per l&#8217;applicazione dell&#8217;aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel) e spetta sia quando l&#8217;auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.</p>
<p style="text-align:justify;">Le Regioni hanno la potestà di ammettere a fruire dell&#8217;esenzione anche ulteriori categorie di persone disabili rispetto a quelle indicate nel paragrafo 1. Per esempio, in Emilia Romagna e in Lombardia, l&#8217;esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è estesa a tutte le persone nella situazione di handicap grave di cui alla legge n. 104 del 1992, che potranno così godere dell&#8217;esenzione anche in presenza di un veicolo non adattato ed indipendentemente dal tipo di disabilità purché in possesso del certificato di gravità dell&#8217;handicap rilasciato dalla Commissione sanitaria presente in ogni ASL.<br />
<strong> </strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>L&#8217;ufficio competente</strong></p>
<p style="text-align:justify;">L&#8217;ufficio competente ai fini dell&#8217;istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto, cui il disabile dovrà rivolgersi, è l&#8217;Ufficio tributi dell&#8217;ente Regione. Nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti il disabile può rivolgersi all&#8217;ufficio locale dell&#8217;Agenzia delle Entrate.<br />
Alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria) e le province di Trento e Bolzano, per la gestione delle pratiche di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, si avvalgono dell&#8217;Aci.</p>
<p style="text-align:justify;">Se il disabile possiede più veicoli, l&#8217;esenzione spetta per uno solo dei veicoli che lui stesso potrà scegliere.</p>
<p style="text-align:justify;">La targa dell&#8217;auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio, al momento della presentazione della documentazione.<br />
Restano esclusi dall&#8217;esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Quello che deve fare il disabile</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Il disabile che ha fruito dell&#8217;esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata A/R all&#8217;Ufficio competente (della Regione o dell&#8217;Agenzia delle Entrate) la documentazione indicata più avanti, nell&#8217;apposito paragrafo.</p>
<p style="text-align:justify;">La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dall&#8217;agevolazione in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento).</p>
<p style="text-align:justify;">Gli uffici che ricevono l&#8217;istanza sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell&#8217;Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico).</p>
<p style="text-align:justify;">Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell&#8217;inserimento del veicolo tra quelli ammessi all&#8217;esenzione, sia dell&#8217;eventuale non accoglimento dell&#8217;istanza di esenzione.</p>
<p style="text-align:justify;">L&#8217;esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l&#8217;istanza e ad inviare nuovamente la documentazione. Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l&#8217;auto viene venduta) l&#8217;interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l&#8217;esenzione.</p>
<p style="text-align:justify;">N.B.: non è necessario esporre sul parabrezza dell&#8217;auto alcun avviso circa il diritto all&#8217;esenzione dal bollo.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>6. L&#8217;ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETA&#8217;</strong></p>
<p style="text-align:justify;">I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, di non vedenti e sordomuti) sono esentati anche dal pagamento dell&#8217;imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.</p>
<p style="text-align:justify;">Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un&#8217;auto nuova, sia nella trascrizione di un &#8220;passaggio&#8221; riguardante un&#8217;auto usata.</p>
<p style="text-align:justify;">L&#8217;esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.</p>
<p style="text-align:justify;">La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>7. DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste (cioè, ai fini Irpef, Iva e bollo auto) anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell&#8217;interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali.<br />
Per essere ritenuto &#8220;a carico&#8221; del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro. Ai fini del limite, non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.</p>
<p style="text-align:justify;">Superando il tetto è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare).</p>
<p style="text-align:justify;">Nel caso in cui più disabili siano fiscalmente a carico di una stessa persona, la stessa può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l&#8217;acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>ATTENZIONE</strong> &#8211; Dal 2007 le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap, sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>8. LA DOCUMENTAZIONE</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento, la documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni è la seguente:</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="padding-left:30px;text-align:justify;">1) certificazione attestante la condizione di disabilità:</p>
<blockquote>
<ul>
<li> per i non vedenti e sordomuti: certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica;</li>
<li> per i disabili psichici o mentali: verbale di accertamento dell&#8217;handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all&#8217;art. 4 della citata legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell&#8217;art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da disabilità psichica, e certificato di attribuzione dell&#8217;indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l&#8217;accertamento dell&#8217;invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990);</li>
<li> per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati: verbale di accertamento dell&#8217;handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all&#8217;art. 4 della citata legge n. 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell&#8217;art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione;</li>
</ul>
</blockquote>
<p style="padding-left:30px;text-align:justify;">2) ai soli fini dell&#8217;agevolazione Iva, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato.<br />
Nell&#8217;ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico;<br />
3) fotocopia dell&#8217;ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell&#8217;intestatario dell&#8217;auto, ovvero autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile).</p>
<p style="text-align:justify;">Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni solo sui veicoli adattati, la documentazione da produrre è specificata nel paragrafo seguente.</p>
<p style="text-align:justify;">9. REGOLE PARTICOLARI PER I DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE</p>
<p style="text-align:justify;">Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all&#8217;adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile (anche se trasportato) è affetto.</p>
<p style="text-align:justify;">La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell&#8217;invalidità.</p>
<p style="text-align:justify;">Non è necessario che il disabile fruisca dell&#8217;indennità di accompagnamento.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Per quali veicoli?</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli le agevolazioni sono solo ai fini della detrazione Irpef), i disabili con ridotte capacità motorie ma non affetti da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, possono godere delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li> motocarrozzette</li>
<li> autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile.</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;">Le categorie dei veicoli agevolabili sono riportate in dettaglio nella tabella che segue.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>L&#8217;adattamento del veicolo</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l&#8217;adattamento del veicolo è una condizione necessaria per tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione al PRA). Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto &#8220;adattata&#8221; anche l&#8217;auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l&#8217;accertamento dell&#8217;idoneità alla guida.</p>
<p style="text-align:justify;">Gli adattamenti, che debbono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.</p>
<p style="text-align:justify;">Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendo che si tratta di indicazione esemplificativa:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li> pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;</li>
<li> scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;</li>
<li> braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;</li>
<li> paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;</li>
<li> sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l&#8217;insediamento del disabile nell&#8217;abitacolo;</li>
<li> sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);</li>
<li> sportello scorrevole;</li>
<li> altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un suo adattamento effettivo. Pertanto, non dà luogo ad &#8220;adattamento&#8221; l&#8217;allestimento di semplici accessori con funzione di &#8220;optional&#8221;, ovvero l&#8217;applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell&#8217;acquirente.</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>L&#8217;Iva agevolata per gli acquisti</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Per i disabili con ridotte capacità motorie che però non risultino affetti da gravi limitazioni della capacità di deambulazione, si applicano le seguenti regole:</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;">1) l&#8217;acquisto può riguardare &#8211; oltre agli autoveicoli &#8211; anche motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile;</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;">2) i veicoli devono essere adattati prima dell&#8217;acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore) alla ridotta capacità motoria del disabile;</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;">3) il diritto all&#8217;Iva agevolata al 4% riguarda anche le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, e i relativi acquisti di accessori e strumenti.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Gli obblighi dell&#8217;impresa</strong></p>
<p style="text-align:justify;">L&#8217;impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, ovvero che effettua prestazioni di servizio con l&#8217;applicazione dell&#8217;aliquota Iva agevolata deve emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l&#8217;annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97 (nella vendita di accessori o nelle prestazioni da parte di officine è sufficiente menzionare la legge 449/97), ovvero della legge 342/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>La documentazione</strong></p>
<p style="text-align:justify;">I disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione, in aggiunta ai documenti indicati al paragrafo 8 dovranno presentare:</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;">1) fotocopia della patente di guida speciale o fotocopia del foglio rosa &#8220;speciale&#8221;(solo per i disabili che guidano). Ai fini della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che del contribuente cui risulta a carico;<br />
2) ai soli fini dell&#8217;agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o nell&#8217;acquisto di accessori,<br />
autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell&#8217;acquirente o del committente (ove ricorra questa ipotesi);<br />
3) fotocopia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;<br />
4) copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all&#8217;accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>CATEGORIE DI VEICOLI AGEVOLABILI</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><a href="http://gestcredit.files.wordpress.com/2009/02/tabella-disabili.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-21293" title="tabella-disabili" src="http://gestcredit.wordpress.com/files/2009/02/tabella-disabili.gif" alt="tabella-disabili" width="509" height="386" /></a><br />
</strong></p>
<p style="text-align:justify;">(*) Per i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l’asterisco.<br />
(1) Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%.</p>
<p style="text-align:justify;">Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente.</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
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<p><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<h3 style="text-align:justify;"><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;">Per fare una domanda sulle agevolazioni fiscali previste per i disabili, sul 730, sulla  dichiarazione dei redditi in genere, sulle modalità di compilazione dei modelli, </span></span><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;">sulle detrazioni e deduzioni ammesse, nonchè su tutti gli </span></span><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;">argomenti correlati clicca</span></span><strong><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;"> <a href="http://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-fiscale-2/#comment">qui.</a></span></span></strong></h3>
<h3 style="text-align:justify;">Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!</h3>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;">
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Federalismo fiscale e area metropolitana]]></title>
<link>http://raffaeleparente.wordpress.com/2009/02/07/federalismo-fiscale-e-area-metropolitana/</link>
<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 15:01:59 +0000</pubDate>
<dc:creator>raffaeleparente</dc:creator>
<guid>http://raffaeleparente.wordpress.com/2009/02/07/federalismo-fiscale-e-area-metropolitana/</guid>
<description><![CDATA[L’individuazione delle funzioni fondamentali deve essere necessariamente accompagnata dall’attuazion]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>L’individuazione delle funzioni fondamentali deve essere necessariamente accompagnata dall’attuazione dell’art. 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale. Il processo di decentramento avviato a partire dalla legge 59/97 impone già l’avvio del federalismo fiscale al fine di consolidare il livello di finanziamento delle funzioni trasferite e superare le duplicazioni. Con l’individuazione delle funzioni fondamentali occorrerà individuare meccanismi di federalismo fiscale che possano sostenere l’autonomia di entrata e di spesa di ogni livello di governo rispetto alle funzioni ad esso attribuite.  Serve una ricognizione della finanza di ciascun livello di governo Stato, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, in rapporto alle funzioni esercitate. Serve inoltre una proiezione dei fabbisogni in ordine all’attuazione dei processi di decentramento amministrativo e di attuazione del Titolo V, per garantire le risorse finanziarie per ogni livello di governo in rapporto alle funzioni. Nel percorso di attuazione del federalismo fiscale occorrerà tener conto dei seguenti punti:</p>
<p>1)  il riparto tra la competenza legislativa statale e regionale in merito ai tributi regionali e locali;</p>
<p>2)      l’autonomia normativa di Comuni, Province e Città Metropolitane in materia di finanza locale;</p>
<p>3)      un’adeguata proporzione tra tributi propri e compartecipazioni a tributi erariali per ogni livello di governo;</p>
<p>4)      il sistema di perequazione;</p>
<p>5)      il fondo per gli interventi speciali e risorse aggiuntive.  Sono passati pochi mesi dalle elezioni politiche e il dibattito sia nei partiti di centro-sinistra che di centro-destra si sta spostando sul “territorio” in previsione della prossima competizione sulle elezioni amministrative.  Ma attraverso una lettura attenta sui mass-media il rapporto tra i rappresentali delle autonomie locali e e i rappresentanti nazionali è decisamente conflittuale.  Viene spontaneo da domandarsi oggi quale ruolo giochino o possano giocare le diverse autonomie locali,. e le loro assunzioni di responsabilità, nello drammatica situazione economica provocata dalla grande crisi finanziaria che si riflette sulla economia reale.  I cittadini si aspettano adeguati interventi da parte del governo (in intesa con altri governi europei e mondiali e  con le autorità finanziarie sopranazionali) e guardano con apprensione a quello che faranno le grandi centrali finanziarie e bancarie.  Nella periferia, nella realtà locale i cittadini si aspettano gli interventi delle amministrazioni regionali provinciali e comunali per una articolazione e applicazione operativa degli ammortizzatori sociali.  Vi sono Sindaci e Presidenti provinciali che stanno valutando e programmando interventi in aiuto delle famiglie e delle imprese con una riorganizzazione locale del welfare e più ancora su incentivi alla manutenzione (di abitazioni, di boschi, di edifici, scolastici,, ecc.) con interventi finanziari diretti, coadiuvati anche dai fondi europei.  Vi sono aziende di servizio pubblico locale che si dichiarano pronte a fare significativi investimenti in cambio di sostenibili aumenti tariffari.  Vi sono banche a forte caratterizzazione locale che.già ridanno fiato al mondo delle imprese (le banche di credito cooperativo, hanno decisamente aumentato gli impieghi, contro la rigidità delle grandi banche nazionali).  Vi sono fondazioni bancarie che orientano i loro fondi allo sviluppo locale.  Vi sono distretti che stanno dimostrando di essere più che vigili sull&#8217;evoluzione delle filiere di settore e di poter quindi presidiare il potenziale rilancio, dell&#8217;export.  Vi sono innumerevoli piccole e medie imprese che usano la crisi (e la cassa integrazione) per ristrutturarsi.     Quale sarà allora l&#8217;impatto sulle città e sul territorio delle trasformazioni incombenti, la rivoluzione tecnologica, la crisi economica, la transizione sociale, la ricerca dell&#8217;identità?  E in particolare, come queste trasformazioni si confronteranno con l&#8217;assetto territoriale di una Regione come l’Emilia-Romagna, che ha raggiunto significativi risultati economici e sociali?     La Città metropolitana deve sostituire e non aggiungersi all’attuale assetto amministrativo. Deve avere una propria legittimazione elettiva e non essere l’ennesimo ente di secondo grado.  Intervenire in questa materia richiede senso delle istituzioni, rispetto delle popolazioni, lucido disegno semplificatore.  Il governo delle città metropolitane non ha ancora trovato un’adeguata soluzione non tanto per la mancanza di volontà politica quanto per la complessità della questione e soprattutto per non permettere di imporre un assetto uguale per tutte le Città, che sono invece tutte  diverse, per storia e cultura.  Occorre definire esattamente il territorio dichiarato metropolitano e il residuo territorio dell’attuale provincia dovrà essere governato in qualche modo:     a)       con una provincia a ciambella  b)       aggregando il territorio ad altre province.     Nel territorio metropolitano dovrà operare un soggetto che sommi le competenze “di area vasta” dell’attuale comune e dell’attuale provincia, lasciando tutto il resto al livello comune-circoscrizione-municipalità. Il soggetto che possiamo chiamare Città Metropolitana deve avere una legittimazione democratica diretta.  Tutte le soluzioni che ipotizzano soluzioni volontaristiche, associative “di secondo grado”, sono state tentate mille volte e non hanno portato a nulla.  Solo l’elezione diretta di un Sindaco e di un consiglio metropolitano da parte di tutti i cittadini metropolitani metterebbe in moto un processo irreversibile di cambiamento e di semplificazione.  La strada invece di conferire un rango metropolitano all’attuale comune principale, affidandogli funzioni e responsabilità di governo più vasto, senza una corrispondente legittimazione democratica, aumenterebbe contrasti e inefficienze.  La strada maestra deve essere quella di non aggiungere ma di sostituire  Sono dunque questioni e nodi di tal natura, e non certo interessi di parte, a consigliare prudenza e a suggerire, con un po’ di buon senso, un percorso che separi la vicenda della provincia e della città metropolitana da quella delle altre province che rimangono ad operare sul territorio regionale.     Tutto ciò premesso basta ripercorrere tutte le materie che oggi una Provincia deve amministrare per competenza di legislazione e di amministrazione:</p>
<p>1. indirizzi generali di assetto e coordinamento del territorio provinciale, circoscrizioni comunali;</p>
<p>2. toponomastica provinciale;</p>
<p>3. ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;</p>
<p>4. tutela, conservazione e sviluppo del patrimonio storico, culturale, artistico e popolare, delle tradizioni, storia, lingue e dialetti;</p>
<p>5. usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale;</p>
<p>6. organizzazione di manifestazioni e di attività artistiche, culturali ed educative locali, anche con i mezzi radiotelevisivi;</p>
<p>7. urbanistica, piano territoriale provinciale e piani regolatori comunali;</p>
<p>8. difesa del suolo, tutela e valorizzazione ambientale e del paesaggio, prevenzione delle calamità;</p>
<p>9. usi civici;</p>
<p>10. ordinamento delle minime proprietà agricole e di quelle di collina e di montagna;</p>
<p>11. artigianato;</p>
<p>12. edilizia comunque sovvenzionata;</p>
<p>13. porti lacuali;</p>
<p>14. fiere e mercati;</p>
<p>15. tutela, utilizzazione e valorizzazione delle risorse idriche e energetiche;</p>
<p>16. miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;</p>
<p>17. caccia e pesca;</p>
<p>18. agricoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;</p>
<p>19. viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;</p>
<p>20. comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l&#8217;esercizio degli impianti di funivia;</p>
<p>21. assunzione diretta o partecipata di servizi pubblici e loro gestioni a mezzo di aziende speciali;</p>
<p>22. turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;</p>
<p>23. agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;</p>
<p>24. espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;</p>
<p>25. costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l&#8217;assistenza, l&#8217;orientamento al lavoro e per l&#8217;aggiornamento permanente nonché la riqualificazione dei lavoratori disoccupati;</p>
<p>26. opere idrauliche, organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;</p>
<p>27. assistenza e beneficenza pubblica;</p>
<p>28. scuola materna;</p>
<p>29. assistenza scolastica per i settori nei quali le Province hanno competenza legislativa;</p>
<p>30. edilizia scolastica;</p>
<p>31. addestramento e formazione professionale, anche post-laurea e dì specializzazione;</p>
<p>32. polizia locale urbana e rurale;</p>
<p>33. istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);</p>
<p>34. commercio;</p>
<p>35. apprendistato e lavoro;</p>
<p>36. incremento della produzione industriale attraverso la creazione di poli tecnologici ed incubatoi per l&#8217;innovazione;</p>
<p>37. igiene e sanità, ivi compresa l&#8217;assistenza sanitaria ospedaliera;</p>
<p>38. attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature;</p>
<p>39. esercizi pubblici;</p>
<p>40. utilizzazione a livello provinciale delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;</p>
<p>41. raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni;</p>
<p>42. servizi antincendi;</p>
<p>43. sviluppo della cooperazione.</p>
</div>]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Ici per i fabbricati rurali non si paga]]></title>
<link>http://archiviocastrum.wordpress.com/2009/02/06/pagamento-ici-per-i-fabbricati-rurali/</link>
<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 12:58:00 +0000</pubDate>
<dc:creator>archiviocastrum</dc:creator>
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<description><![CDATA[&#160; &#8221;In questo momento, con i Comuni italiani che versano in una situazione di grave crisi ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p align="justify"><font size="4" face="Calibri"><em>&#160; </em></font><span style="font-family:calibri;font-size:medium;"><font size="4"><em>&#8221;In questo momento, con i Comuni italiani che versano in una situazione di grave crisi economico-finanziaria, dovuta sia alla mancata copertura del minore gettito Ici prima casa (circa 500 milioni di euro) e al taglio dei trasferimenti erariali (451 milioni di euro), arriva dal Parlamento un&#8217;altra decisione che provochera&#8217; serie <a href="http://archiviocastrum.files.wordpress.com/2009/07/abolitaiciprimacasa1-2.jpg"><img style="display:inline;border-width:0;margin:15px 10px 0 0;" title="abolitaiciprimacasa-1.2" border="0" alt="abolitaiciprimacasa-1.2" align="left" src="http://archiviocastrum.files.wordpress.com/2009/07/abolitaiciprimacasa1-2_thumb.jpg?w=287&#038;h=189" width="287" height="189" /></a>ripercussioni ai Comuni, mancando totalmente una adeguata copertura finanziaria&#8221;. Cosi&#8217; Flavio Zanonato, Sindaco di Padova e membro dell&#8217;Ufficio di Presidenza dell&#8217;Anci commenta l&#8217;approvazione dell&#8217;emendamento al &#8221;milleproroghe&#8217; che prevede l&#8217;esenzione dal pagamento dell&#8217;Ici per i fabbricati rurali.           <br />&#8221;L&#8217;approvazione di questo emendamento &#8211; spiega Zanonato &#8211; rischia di creare una situazione devastante per i Comuni; infatti, cosi&#8217; come formulato, esso esonera dal pagamento dell&#8217;Ici tutti i fabbricati che presentino determinati requisiti, ivi comprese le grandi cooperative agricole, provocando serie ripercussioni sui bilanci comunali soprattutto dei piccoli e medi Comuni diffusi su tutto il territorio nazionale. La riduzione del gettito ammonterebbe, in base ad una stima su dati dell&#8217;Agenzia del territorio, a circa 2 miliardi di euro, con riflessi immediati sulla possibilita&#8217; degli enti di garantire la copertura della spesa per servizi essenziali, dato che il gettito dell&#8217;imposta garantisce la spesa corrente&#8221;.           <br />Nel ricordare che una grande maggioranza di Comuni ha gia&#8217; previsto nei propri regolamenti l&#8217;esenzione dal pagamento Ici dei fabbricati che presentino un nesso diretto con i coltivatori del fondo su cui insistono, Zanonato rileva che l&#8217;emendamento approvato &#8221;&#8217;finisce col riguardare l&#8217;esclusione dal pagamento dell&#8217;Ici delle grandi industrie alimentari, senza al contempo prevedere idonee misure compensative&#8221;.           <br />&#8221;Se l&#8217;emendamento passasse anche in Aula del Senato &#8211; conclude il rappresentante Anci &#8211; sarebbe quindi necessario che l&#8217;effetto della misura non ricada sui bilanci dei Comuni, ma trovi misure compensative che la rendano neutrale sia per il passato sia per il futuro&#8221;.</em></font></span></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[Modulo Pagamenti e Incassi]]></title>
<link>http://riusopeople.wordpress.com/2009/09/08/modulo-pagamenti-e-incassi/</link>
<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 07:00:41 +0000</pubDate>
<dc:creator>paolosub</dc:creator>
<guid>http://riusopeople.wordpress.com/2009/09/08/modulo-pagamenti-e-incassi/</guid>
<description><![CDATA[Permette di eseguire pagamenti di diverso genere. È progettato per soddisfare le richieste di altri ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Permette di eseguire pagamenti di diverso genere. È progettato per soddisfare le richieste di altri servizi installati, che necessitino di far pagare on line al cittadino somme di danaro a vario titolo. La soluzione proposta comprende: Pagamento da posizione debitoria; Pagamenti pre-calcolati; Pagamento contravvenzioni; Visualizzazione pagamenti pregressi; Pagamenti spontanei.</p>
<p><strong><img title="Continua..." src="https://riusopeople.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><!--more-->Ente proponente</strong>: Comune di Firenze &#8211; <strong>N. catalogo Cnipa: </strong>367</p>
<p><a title="Scheda catalogo" href="http://riuso.cnipa.gov.it/soluzioni/anteprima.bfr?id=367">Scheda catalogo</a> – <strong>Soluzione on line</strong>: <a title="Comune di Genova - Pagamento O.S.A.P. in modalità anonima e guidata" href="http://vm-peopleprod.comune.genova.it:8080/people/initProcess.do?processName=it.people.fsl.servizi.fiscali.tosap.pagamentotosapinmodalitaanonimaeguidata">Comune di Genova – Pagamento O.S.A.P. in modalità anonima e guidata</a></p>
<p><strong>Stato di consolidamento al 2009*:</strong> servizi molto usati. Buono stato di consolidamento.</p>
<p>* Aggiornamento a cura del Comune di Firenze.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>

</channel>
</rss>
